16.6.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 174/11
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 26 aprile 2012 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dall’Administrativen sad — Varna — Bulgaria) — «Balkan and Sea Properties» ADSITS (C-621/10), Provadinvest OOD (C-129/11)/Direktor na Direktsia «Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto» — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite
(Cause riunite C-621/10 e C-129/11) (1)
(IVA - Direttiva 2006/112/CE - Articoli 73 e 80, paragrafo 1 - Vendita di beni immobili fra società collegate - Valore dell’operazione - Normativa nazionale che prevede, per le operazioni tra parti collegate, che la base imponibile ai fini dell’IVA sia pari al valore normale dell’operazione)
2012/C 174/15
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Administrativen sad — Varna
Parti
Ricorrenti:«Balkan and Sea Properties» ADSITS (C-621/10), Provadinvest OOD (C-129/11)
Convenuto: Direktor na Direktsia «Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto» — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite
Oggetto
Domande di pronuncia pregiudiziale — Administrativen sad — Varna — Bulgaria — Interpretazione dell’articolo 80, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Società collegate che hanno concluso un contratto di vendita di beni immobili — Normativa nazionale che prevede, per le operazioni tra parti collegate, che la base imponibile ai fini dell’IVA sia pari al valore normale dell’operazione — Metodo di determinazione del valore normale — Esclusione del diritto di detrazione dell’IVA qualora un’imposta sia stata calcolata in modo non conforme alla legge
Dispositivo
1)
L’articolo 80, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che le condizioni di applicazione da esso indicate sono tassative e che, pertanto, una normativa nazionale non può prevedere, sul fondamento di tale disposizione, che la base imponibile sia pari al valore normale dell’operazione in casi diversi da quelli elencati nella citata disposizione, in particolare qualora il soggetto passivo benefici del diritto a detrarre interamente l’imposta sul valore aggiunto, circostanza che spetta al giudice nazionale accertare.
2)
In circostanze come quelle di cui ai procedimenti principali, l’articolo 80, paragrafo 1, della direttiva 2006/112 conferisce alle società interessate il diritto di avvalersene direttamente al fine di opporsi all’applicazione di disposizioni nazionali incompatibili con tale norma. Nell’impossibilità di procedere ad un’interpretazione della normativa interna in conformità con tale articolo 80, paragrafo 1, il giudice del rinvio dovrebbe disapplicare qualsiasi disposizione di tale normativa che contrasti con esso.
(1) GU C 72 del 5.3.2011.
GU C 145 del 14.5.2011.
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