11.2.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 39/7
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 15 dicembre 2011 — Commissione europea/Repubblica francese
(Causa C-624/10) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Fiscalità - Direttiva 2006/112/CE - Artt. 168, 171, 193, 194, 204 e 214 - Normativa di uno Stato membro che prevede l’obbligo di designare un rappresentante fiscale da parte del venditore o del prestatore stabilito al di fuori del territorio nazionale e di registrarsi ai fini IVA in tale Stato membro - Normativa che consente una compensazione tra l’IVA deducibile sopportata dal venditore o dal prestatore stabilito al di fuori del territorio nazionale e quella da egli riscossa in nome e per conto dei suoi clienti)
2012/C 39/10
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentante: M. Afonso, agente)
Convenuta: Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues e N. Rouam, agenti)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 168, 171, 193, 194, 204 e 214 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Normativa nazionale che prevede l’obbligo di designare un rappresentante fiscale da parte del venditore o del prestatore stabiliti al di fuori del territorio nazionale — Obbligo di registrarsi ai fini IVA — Natura e portata del diritto a deduzione
Dispositivo
1)
Avendo previsto nel titolo IV della circolare amministrativa del 23 giugno 2006, n. 105 (3 A-9-06), una tolleranza amministrativa in deroga ad un regime di autoliquidazione dell’imposta sul valore aggiunto e implicante la designazione di un rappresentante fiscale da parte del venditore o del prestatore stabilito fuori dalla Francia, la registrazione di quest’ultimo ai fini dell’imposta sul valore aggiunto in Francia e la compensazione tra l’imposta sul valore aggiunto deducibile che detto venditore o prestatore ha sopportato e quella che ha riscosso in nome e per conto dei suoi clienti, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto e, in particolare, dei suoi artt. 168, 171, 193, 194, 204 e 214.
2)
La Repubblica francese è condannata alle spese.
(1) GU C 72 del 5.3.2011.
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