8.6.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 164/2
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 18 aprile 2013 — Commissione europea/Repubblica francese
(Causa C-625/10) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Trasporto - Sviluppo delle ferrovie comunitarie - Direttiva 91/440/CEE - Articolo 6, paragrafo 3, e allegato II - Direttiva 2001/14/CE - Articolo 14, paragrafo 2 - Difetto di indipendenza giuridica del gestore dell’infrastruttura ferroviaria - Articolo 11 - Assenza di un sistema di prestazioni - Recepimento incompleto)
2013/C 164/02
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J.-P. Keppenne e H. Støvlbæk, agenti)
Convenuta: Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues, M. Perrot e S. Menez, agenti)
Interveniente a sostegno della convenuta: Regno di Spagna (rappresentante: S. Centeno Huerta, agente)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione, nel termine assegnato, di tutte le disposizioni necessarie per conformarsi all’articolo 6, paragrafo 3, e all’allegato II della direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie (GU L 237, pag. 25), nonché agli articoli 6, paragrafi da 2 a 5, 14, paragrafo 2, e 11 della direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (GU L 75, pag. 29)
Dispositivo
1)
Non avendo adottato le misure necessarie per garantire che l’ente cui è affidato l’esercizio delle funzioni essenziali elencate all’allegato II della direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, come modificata dalla direttiva 2001/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, sia indipendente dall’impresa che fornisce i servizi di trasporto ferroviario conformemente all’articolo 6, paragrafo 3, e all’allegato II di detta direttiva nonché all’articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza, come modificata dalla direttiva 2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, e non avendo adottato, entro il termine impartito, tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all’articolo 11 di detta direttiva 2001/14, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù di tali disposizioni.
2)
Il ricorso è respinto quanto al resto.
3)
La Commissione europea e la Repubblica francese sopportano le proprie spese.
4)
Il Regno di Spagna sopporta le proprie spese.
(1) GU C 103 del 2.4.2011.
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