29.1.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 30/11
Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 1 ottobre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Rossano) — Franco Affatato/Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza
(Causa C-3/10) (1)
(Art. 104, n. 3, del regolamento di procedura - Politica sociale - Direttiva 1999/70/CE - Clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato - Contratti di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico - Successione di contratti - Abuso - Misure di prevenzione - Sanzioni - Trasformazione dei contratti di lavoro a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato - Divieto - Risarcimento del danno - Principi di equivalenza e di effettività)
2011/C 30/17
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Tribunale di Rossano
Parti
Ricorrente: Franco Affatato
Convenuta: Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale di Rossano — Interpretazione delle clausole 2, 3, 4 e 5 dell'allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU L 175, pag. 4) — Compatibilità di determinate norme nazionali riguardanti i lavoratori socialmente utili/lavoratori di pubblica utilità — Normativa nazionale che consente di omettere la causa del primo contratto a durata determinata per i lavoratori del settore della scuola — Nozione di ente statale — Inclusione di un soggetto che presenti le caratteristiche della società Poste Italiane SpA
Dispositivo
1)
Le prime dodici questioni pregiudiziali sollevate dal Tribunale di Rossano, con ordinanza 21 dicembre 2009, sono manifestamente irricevibili.
2)
La clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, siglato il 18 marzo 1999, che compare in allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, dev’essere interpretata nel senso che:
—
essa non osta ad una normativa nazionale, come quella di cui all’art. 36, quinto comma, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, la quale, nell’ipotesi di abuso derivante dal ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato stipulati in successione da un datore di lavoro del settore pubblico, vieta che questi ultimi siano convertiti in un contratto di lavoro a tempo indeterminato quando l’ordinamento giuridico interno dello Stato membro interessato prevede, nel settore interessato, altre misure effettive per evitare, ed eventualmente sanzionare, il ricorso abusivo a contratti a tempo determinato stipulati in successione. Spetta tuttavia al giudice del rinvio accertare se le condizioni di applicazione nonché l’attuazione effettiva delle pertinenti disposizioni di diritto interno configurino uno strumento adeguato a prevenire e, se del caso, a sanzionare il ricorso abusivo da parte della pubblica amministrazione a contratti o a rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati in successione;
—
essa, in quanto tale, non è in alcun modo atta a pregiudicare le strutture fondamentali, politiche e costituzionali, né le funzioni essenziali dello Stato membro di cui è causa, ai sensi dell’art. 4, n. 2, TUE.
3)
Detto accordo quadro dev’essere interpretato nel senso che le misure previste da una normativa nazionale, come quella oggetto della causa principale, al fine di sanzionare il ricorso abusivo a contratti o a rapporti di lavoro a tempo determinato non devono essere meno favorevoli di quelle che disciplinano situazioni analoghe di natura interna, né rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti attribuiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione. Spetta al giudice del rinvio valutare in che misura le disposizioni di diritto nazionale miranti a sanzionare il ricorso abusivo, da parte della pubblica amministrazione, a contratti o a rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati in successione siano conformi a questi principi.
(1) GU C 63 del 13.3.2010.
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