16.7.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 211/7
Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 7 aprile 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Arbeidshof te Antwerpen — Belgio) — Dai Cugini NV/Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
(Causa C-151/10) (1)
(Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura - Direttiva 97/81/CE - Parità di trattamento tra lavoratori a tempo parziale e lavoratori a tempo pieno - Discriminazione - Ostacolo amministrativo idoneo a limitare le possibilità di lavoro a tempo parziale - Pubblicità e conservazione obbligatoria dei contratti e degli orari di lavoro)
2011/C 211/12
Lingua processuale: l'olandese
Giudice del rinvio
Arbeidshof te Antwerpen
Parti
Ricorrente: Dai Cugini NV
Convenuto: Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Arbeidshof te Antwerpen (Afdeling Hasselt) — Interpretazione della direttiva del Consiglio 15 dicembre 1997, 97/81/CE, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES (GU 1998, L 14, pag. 9) — Normativa nazionale che prevede un sistema di pubblicità e di controllo degli orari dei lavoratori occupati a tempo parziale, consistente nella redazione e nella conservazione obbligatoria, a pena di sanzione penale o amministrativa, di documenti che menzionano l’orario esatto delle prestazioni di ciascun lavoratore
Dispositivo
La clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale allegato alla direttiva del Consiglio 15 dicembre 1997, 97/81/CE, relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES, dev’essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale che pone a carico dei datori di lavoro obblighi di conservazione e di pubblicità dei contratti e degli orari dei lavoratori a tempo parziale, qualora sia dimostrato che tale normativa non porti a trattare questi ultimi in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo pieno che si trovano in una situazione comparabile o, laddove esiste una siffatta disparità di trattamento, qualora sia dimostrato che essa sia giustificata da ragioni obiettive e non vada al di là di quanto necessario per conseguire gli obiettivi così perseguiti.
Spetta al giudice del rinvio procedere alle verifiche di fatto e giuridiche necessarie, in particolare con riferimento al diritto nazionale applicabile, al fine di valutare se ciò avvenga nella causa di cui è investito.
Nell'ipotesi in cui il giudice del rinvio giungesse alla conclusione secondo cui la normativa nazionale di cui trattasi nella causa principale è incompatibile con la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale allegato alla direttiva 97/81, si dovrebbe interpretare la clausola 5, punto 1, di quest'ultimo nel senso che anch'essa osta ad una siffatta normativa.
(1) GU C 161 del 19.6.2010.
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