26.5.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 151/9
Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 16 febbraio 2012 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio — Italia) — Emanuele Ferazzoli e a./Ministero dell’Interno
(Cause riunite da C-164/10 a C-176/10) (1)
(Articolo 104, paragrafo 3, primo comma, del regolamento di procedura - Libertà di stabilimento - Libera prestazione dei servizi - Giochi d’azzardo - Raccolta di scommesse su eventi sportivi - Necessità di una concessione - Conseguenze da trarre a seguito di una violazione del diritto dell’Unione nell’attribuzione delle concessioni - Attribuzione di 16 300 concessioni supplementari - Principio di parità di trattamento e obbligo di trasparenza - Principio di certezza del diritto - Protezione dei titolari delle concessioni precedenti - Normativa nazionale - Distanze minime obbligatorie tra punti di raccolta di scommesse - Ammissibilità - Attività transfrontaliere assimilabili a quelle costituenti l’oggetto della concessione - Divieto da parte della normativa nazionale - Ammissibilità)
2012/C 151/16
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
Parti nel procedimento principale
Ricorrenti: Emanuele Ferazzoli (C-164/10), Cosima Barberio (C-165/10), Patrizia Banchetti (C-166/10), Andrea Palomba (C-167/10), Michele Fanelli (C-168/10), Sandra Castronovo (C-169/10), Mirko De Filippo (C-170/10), Andrea Sacripanti (C-171/10), Emiliano Orru’ (C-172/10), Fabrizio Cariulo (C-173/10), Paola Tonachella (C-174/10), Pietro Calogero (C-175/10), Danilo Spina (C-176/10)
Convenuto: Ministero dell’Interno
Oggetto
Domande di pronuncia pregiudiziale — Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio — Libera circolazione delle persone — Libertà di stabilimento — Libera prestazione dei servizi — Attività di raccolta di scommesse — Normativa nazionale che riserva l’esercizio dell’attività di raccolta di scommesse agli operatori nazionali che hanno ottenuto una concessione — Restrizioni all’apertura dei nuovi punti di raccolta di scommesse per i titolari delle nuove concessioni — Perdita delle concessioni in caso di organizzazione transfrontaliera di giochi simili a quelli considerati come «pubblici» — Compatibilità con gli articoli 43 CE e 49 CE
Dispositivo
1)
Gli articoli 43 CE e 49 CE, nonché i principi di parità di trattamento e di effettività, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che uno Stato membro, il quale abbia escluso, in violazione del diritto dell’Unione, una categoria di operatori dall’attribuzione di concessioni per l’esercizio di un’attività economica e che cerchi di rimediare a tale violazione mettendo a concorso un numero rilevante di nuove concessioni, protegga le posizioni commerciali acquisite dagli operatori esistenti prevedendo in particolare determinate distanze minime tra gli esercizi dei nuovi concessionari e quelli di tali operatori esistenti.
2)
Gli articoli 43 CE e 49 CE devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che vengano applicate sanzioni per l’esercizio di un’attività organizzata di raccolta di scommesse senza concessione o senza autorizzazione di polizia nei confronti di persone legate ad un operatore che era stato escluso da una gara in violazione del diritto dell’Unione, anche dopo la nuova gara destinata a rimediare a tale violazione, qualora quest’ultima gara e la conseguente attribuzione di nuove concessioni non abbiano effettivamente rimediato all’illegittima esclusione di detto operatore dalla precedente gara.
3)
Risulta dagli articoli 43 CE e 49 CE, dal principio di parità di trattamento, dall’obbligo di trasparenza, nonché dal principio di certezza del diritto che le condizioni e le modalità di una gara, quale quella in questione negli odierni procedimenti principali, e in particolare le norme contemplanti la decadenza di concessioni rilasciate al termine di tale gara, come quelle dettate dall’articolo 23, commi 2, lettera a), e 3, dello schema di convenzione tra l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e l’aggiudicatario della concessione per giochi d’azzardo relativi ad eventi diversi dalle corse dei cavalli, devono essere formulate in modo chiaro, preciso e univoco, ciò che spetta al giudice del rinvio verificare.
(1) GU C 161 del 19.6.2010.
Full & Egal Universal Law Academy