27.8.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 252/8
Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 24 marzo 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht München I — Germania) — Robert Nicolaus Abt e a./Hypo Real Estate Holding AG
(Causa C-194/10) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Pertinenza della questione - Incompetenza)
2011/C 252/13
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landgericht München I
Parti nella causa principale
Ricorrenti: Robert Nicolaus Abt, Daniela Kalwarowskyi, Mangusta Beteiligungs GmbH, Karsten Trippel, VC-Services GmbH, Henning Hahmann
Convenuta: Hypo Real Estate Holding AG
con l’intervento di: Klaus E. H. Zapf, Inge Jung-Arend
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Landgericht München I — Interpretazione dell’art. 297 CE e dell’art. 5, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 luglio 2007, 2007/36/CE, relativa all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate (GU L 184, pag. 17) — Termine di convocazione dell’assemblea generale di una società quotata — Normativa nazionale, destinata a perdere vigore alla scadenza del termine di trasposizione della direttiva, la quale prevede un termine di convocazione più breve del termine minimo previsto dalla direttiva — Disposizione idonea a compromettere seriamente il risultato prescritto dalla direttiva, alla luce della disciplina nazionale secondo cui talune decisioni dell’assemblea generale restano valide dopo la loro iscrizione nel registro delle imprese, anche in caso di declaratoria di nullità all’esito di un procedimento giudiziario
Dispositivo
La Corte di giustizia dell’Unione europea non è competente a risolvere la prima questione pregiudiziale sollevata dal Landgericht München I.
(1) GU C 195 del 17.7.2010.
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