26.5.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 151/11
Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 16 febbraio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Ordinario di Prato — Italia) — Procedimento penale a carico di Michela Pulignani, Alfonso Picariello, Bianca Cilla, Andrea Moretti, Mauro Bianconi, Patrizio Gori, Emilio Duranti, Concetta Zungri
(Causa C-413/10) (1)
(Articolo 104, paragrafo 3, primo comma, del regolamento di procedura - Libertà di stabilimento - Libera prestazione dei servizi - Giochi d’azzardo - Raccolta di scommesse su eventi sportivi - Necessità di una concessione - Conseguenze da trarre a seguito di una violazione del diritto dell’Unione nell’attribuzione delle concessioni - Attribuzione di 16 300 concessioni supplementari - Principio di parità di trattamento e obbligo di trasparenza - Principio di certezza del diritto - Protezione dei titolari delle concessioni precedenti - Normativa nazionale - Distanze minime obbligatorie tra punti di raccolta di scommesse - Ammissibilità - Attività transfrontaliere assimilabili a quelle costituenti l’oggetto della concessione - Divieto da parte della normativa nazionale - Ammissibilità)
2012/C 151/19
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Tribunale Ordinario di Prato
Imputati nel procedimento penale nazionale
Michela Pulignani, Alfonso Picariello, Bianca Cilla, Andrea Moretti, Mauro Bianconi, Patrizio Gori, Emilio Duranti, Concetta Zungri
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale Ordinario di Prato — Libera circolazione delle persone — Libertà di stabilimento — Libera prestazione dei servizi — Attività di raccolta di scommesse — Normativa nazionale che subordina l’esercizio di tale attività al conseguimento di un’autorizzazione e di una licenza di pubblica sicurezza — Tutela concessa ai titolari di autorizzazioni e licenze ottenute sulla base di procedure di attribuzione che hanno illegittimamente escluso altri operatori del medesimo settore — Compatibilità con gli articoli 43 CE e 49 CE
Dispositivo
1)
Gli articoli 43 CE e 49 CE, nonché i principi di parità di trattamento e di effettività, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che uno Stato membro, il quale abbia escluso, in violazione del diritto dell’Unione, una categoria di operatori dall’attribuzione di concessioni per l’esercizio di un’attività economica e che cerchi di rimediare a tale violazione mettendo a concorso un numero rilevante di nuove concessioni, protegga le posizioni commerciali acquisite dagli operatori esistenti prevedendo in particolare determinate distanze minime tra gli esercizi dei nuovi concessionari e quelli di tali operatori esistenti.
2)
Gli articoli 43 CE e 49 CE devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che vengano applicate sanzioni per l’esercizio di un’attività organizzata di raccolta di scommesse senza concessione o senza autorizzazione di polizia nei confronti di persone legate ad un operatore che era stato escluso da una gara in violazione del diritto dell’Unione, anche dopo la nuova gara destinata a rimediare a tale violazione, qualora quest’ultima gara e la conseguente attribuzione di nuove concessioni non abbiano effettivamente rimediato all’illegittima esclusione di detto operatore dalla precedente gara.
3)
Risulta dagli articoli 43 CE e 49 CE, dal principio di parità di trattamento, dall’obbligo di trasparenza, nonché dal principio di certezza del diritto che le condizioni e le modalità di una gara, quale quella in questione nel procedimento a quo, e in particolare le norme contemplanti la decadenza di concessioni rilasciate al termine di tale gara, come quelle dettate dall’articolo 23, commi 2, lettera a), e 3, dello schema di convenzione tra l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e l’aggiudicatario della concessione per giochi d’azzardo relativi ad eventi diversi dalle corse dei cavalli, devono essere formulate in modo chiaro, preciso e univoco, ciò che spetta al giudice del rinvio verificare.
(1) GU C 288 del 23.10.2010.
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