10.3.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 73/10
Ordinanza della Corte (Quarta Sezione) 25 novembre 2011 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (Chancery Division) — Regno Unito] — University of Queensland, CSL Ltd/Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks
(Causa C-630/10) (1)
(Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura - Medicinali per uso umano - Certificato protettivo complementare - Regolamento (CE) n. 469/2009 - Art. 3 - Condizioni di rilascio del certificato - Nozione di «prodotto protetto da un brevetto di base in vigore» - Criteri - Esistenza di criteri aggiuntivi o diversi per un medicinale contenente più di un principio attivo o per un vaccino contro più malattie («Multi-disease vaccine» o «vaccino polivalente»)
2012/C 73/16
Lingua processuale: l’inglese
Giudice del rinvio
High Court of Justice (Chancery Division)
Parti
Ricorrente: University of Queensland, CSL Ltd
Convenuto: Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — High Court of Justice (Chancery Division) — Interpretazione dell’art. 3, lett. a) e b), del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 6 maggio 2009, n. 469, sul certificato protettivo complementare per i medicinali (GU L 152, pag. 1) — Condizioni di rilascio del certificato — Nozione di «prodotto protetto da un brevetto di base in vigore» — Criteri — Esistenza di criteri aggiuntivi o diversi per un medicinale contenente più di un principio attivo o per un vaccino contro più malattie («Multi-disease vaccine» o «vaccino polivalente»)
Dispositivo
1)
L’art. 3, lett. a), del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 6 maggio 2009, n. 469, sul certificato protettivo complementare per i medicinali, dev’essere interpretato nel senso che esso osta a che i competenti uffici della proprietà industriale di uno Stato membro rilascino un certificato protettivo complementare riguardante principi attivi non menzionati nel testo delle rivendicazioni del brevetto di base invocato a sostegno di una tale domanda.
2)
L’art. 3, lett. b), del regolamento n. 469/2009 dev’essere interpretato nel senso che, sempre che ricorrano anche le altre condizioni previste da tale articolo, esso non osta a che i competenti uffici della proprietà industriale di uno Stato membro rilascino un certificato protettivo complementare per un principio attivo, figurante nel testo delle rivendicazioni del brevetto di base invocato, qualora il medicinale, la cui autorizzazione di immissione in commercio viene presentata a sostegno della domanda di certificato protettivo complementare, comprenda non solo il suddetto principio attivo, ma anche altri principi attivi.
3)
Nel caso di un brevetto di base riguardante un processo di fabbricazione di un prodotto, l’art. 3, lett. a), del regolamento n. 469/2009 osta al rilascio di un certificato protettivo complementare per un prodotto diverso da quello che, nel testo delle rivendicazioni di detto brevetto, risulta essere il prodotto ricavato dal processo di fabbricazione in questione. La possibilità, o meno, di ottenere direttamente il prodotto tramite detto processo è irrilevante a tale riguardo.
(1) GU C 89 del 19.3.2011.
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