CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
JULIANE KOKOTT
presentate il 14 aprile 2011 (1)
Causa C‑110/10 P
Solvay SA
contro
Commissione europea
«Impugnazione – Concorrenza – Cartello (Art. 81 CE) – Diritti della difesa – Accesso al fascicolo – Smarrimento del fascicolo del procedimento amministrativo – Contradditorio – Diritto di ottenere una decisione entro un termine ragionevole – Eccessiva durata del procedimento – Mercato europeo del carbonato di sodio»
Indice
I – Introduzione
II – Antefatti della causa
III – Procedimento dinanzi alla Corte
IV – Sulla richiesta di annullamento della sentenza impugnata
A – Sui diritti della difesa (secondo e terzo motivo di ricorso)
1. Sul diritto di accesso al fascicolo (secondo motivo di ricorso)
a) Ricevibilità del secondo motivo di ricorso
b) Sul merito del secondo motivo di ricorso
2. Sul diritto al contraddittorio (terzo motivo di ricorso)
a) Prima parte del terzo motivo di ricorso
b) Seconda parte del terzo motivo di ricorso
c) Conclusione
B – Sul diritto ad ottenere una decisione entro un termine ragionevole (primo motivo di ricorso)
1. Parametri per la valutazione della durata del procedimento (prima e seconda parte del primo motivo di ricorso)
a) Sulla questione preliminare dell’asserita inoperatività delle censure della Solvay
b) Sulla necessità di una valutazione complessiva della durata del procedimento (prima parte del primo motivo di ricorso)
c) Sul denunciato difetto di motivazione (seconda parte del primo motivo di ricorso)
2. Conseguenze giuridiche di un’eccesiva durata del procedimento (terza, quarta e quinta parte del primo motivo di ricorso)
a) Necessità di un pregiudizio dei diritti della difesa (terza parte del primo motivo di ricorso)
b) Effetti della durata del procedimento sulle possibilità di difesa della Solvay nel presente caso (quarta parte del primo motivo di ricorso)
i) Sul denunciato difetto di motivazione
ii) Sul denunciato errore di diritto sostanziale
iii) Su alcune ulteriori censure
iv) Conclusione
c) Presunta rinuncia della Solvay ad una riduzione dell’ammenda (quinta parte del primo motivo di ricorso)
3. Conclusione
C – Annullamento della sentenza impugnata
D – Decisione sul ricorso di primo grado
1. Sul diritto di accesso al fascicolo
2. Sul diritto al contraddittorio
3. Sul diritto ad ottenere una decisione entro un termine ragionevole
4. Conclusione
V – Sulla richiesta di riduzione dell’ammenda
A – Considerazione preliminare
B – Sulla riduzione dell’ammenda
1. Sull’eccessiva durata dei procedimenti amministrativo e giudiziario
2. Sulla misura della riduzione dell’ammenda da praticare
VI – Sulle spese
VII – Conclusione
I – Introduzione
1. Per la seconda volta la Corte di Giustizia è investita del giudizio di impugnazione della sentenza Solvay/CFK (2).
2. Il presente procedimento è strettamente connesso a quello di cui alla causa collegata C‑109/10 P (Solvay/Commissione). Entrambi traggono le loro origini dalla crisi del mercato europeo del carbonato di sodio dell’anno 1980, che ha portato la Commissione ad avviare un procedimento antitrust nel 1989/1990 (3).
3. Tuttavia, sullo sfondo di tale controversia non si rinviene la fattispecie dell’abuso di posizione dominante, ma quella di un accordo di cartello che, stando alle indagini condotte dalla Commissione europea, ha condotto nel periodo 1987‑1990 ad una ripartizione del mercato tra la società belga Solvay (4) e la società tedesca CFK (5). Per tale motivo la Commissione ha cercato per due volte di infliggere alla Solvay un’ammenda (nel 1990 e nel 2000), contro cui la Solvay si sta a tutt’oggi difendendo in sede giudiziaria.
4. Nell’attuale fase le parti del procedimento controvertono ancora sostanzialmente su due questioni di diritto di fondamentale importanza, di cui una riguarda l’accesso al fascicolo – segnatamente le conseguenze dello smarrimento di una parte del fascicolo di causa – e l’altra il principio della ragionevole durata del procedimento.
5. Peraltro, la contestazione dell’eccessiva durata del procedimento è sollevata dalla Solvay, parallelamente al presente procedimento di impugnazione, anche in un ricorso, basato sull’asserita violazione dell’art. 6, n. 1, della CEDU (6), presentato dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte eur. D.U.) contro tutti i ventisette Stati membri dell’Unione europea (7).
II – Antefatti della causa
6. Come accertato dal Tribunale (8), la Commissione europea nell’aprile 1989 condusse, senza preavviso, indagini («accertamenti») ai sensi dell’art. 14 del regolamento n. 17 (9) presso i locali aziendali di numerose imprese operanti sul mercato del carbonato di sodio (10), tra cui l’impresa belga Solvay (11). Successivamente raccolse dalle imprese interessate ulteriori informazioni.
7. Dopo la conclusione delle sue indagini, la Commissione contestò alla Solvay, da un lato, la partecipazione a intese e, dall’altro, lo sfruttamento abusivo di posizione dominante sul mercato del carbonato di sodio.
8. Il presente procedimento riguarda esclusivamente l’esistenza di un cartello, accertata dalla Commissione (12). Secondo le indagini compiute dalla Commissione, la Solvay e la CFK hanno concluso un accordo, al fine di procedere ad una ripartizione del mercato del carbonato di sodio «dal 1987 circa e sino almeno alla fine del 1990». La Solvay garantiva alla CFK un quantitativo minimo di vendite di carbonato di sodio in Germania, calcolato sulla base delle vendite effettuate dalla CFK nel 1986, e garantiva alla CFK una compensazione dell’eventuale differenza negativa acquistando da questa impresa i quantitativi necessari per portare il volume delle sue vendite al livello minimo garantito (13).
9. Per la partecipazione a detto cartello, la Commissione aveva imposto nel 1990, nella sua prima decisione ai sensi dell’art. 85 del Trattato CEE, in combinato disposto con il regolamento n. 17 (decisione 91/298/CEE (14)), ad entrambe le società un’ammenda quantificata nella somma di EUR 3 milioni a carico della Solvay e EUR 1 milione a carico della CFK (15). Poiché, tuttavia, questa prima decisione era viziata da un difetto di forma concernente la sua autenticazione, essa fu annullata dal Tribunale (16). A seguito di ciò la Commissione nel 2000 emanò, senza riaprire il procedimento (17) – in particolare, senza una nuova audizione della Solvay (18) – una seconda decisione, fondata questa volta sull’art. 81 CE in combinato disposto con il regolamento n. 17, con cui infliggeva di nuovo alla Solvay un’ammenda di importo invariato (decisione 2003/5/CE) (19). Questa seconda decisione costituisce il punto di partenza del presente procedimento giudiziario.
10. In primo grado la Solvay ha ottenuto un successo solo marginale con il suo ricorso di annullamento presentato contro la decisione 2003/5: con sentenza 17 dicembre 2009 il Tribunale ha sì ridotto l’importo dell’ammenda del 25%, fissandolo a EUR 2,25 milioni, ma quanto al resto ha respinto il ricorso della Solvay ritenendolo infondato (20). Contro questa sentenza di primo grado, prima della cui emanazione sono trascorsi non meno di otto anni e nove mesi, la Solvay (21) si difende ora con la presente impugnazione.
11. Le principali tappe finora percorse dalla presente causa possono essere riassunte secondo il seguente ordine cronologico:
– Fase amministrativa del procedimento fino all’emanazione della prima decisione di inflizione dell’ammenda
Aprile 1989: indagini della Commissione
Marzo 1990: comunicazione degli addebiti
Dicembre 1990: decisione della Commissione di inflizione dell’ammenda 91/298
– Fase giudiziaria del procedimento fino all’annullamento della prima decisione di inflizione dell’ammenda
Maggio 1991: ricorso di annullamento della Solvay dinanzi al Tribunale (causa T‑31/91)
Giugno 1995: annullamento della decisione 91/298
Agosto 1995: impugnazione della Commissione (causa C‑287/95 P)
Aprile 2000: rigetto dell’impugnazione
– Fase amministrativa del procedimento fino all’emanazione della seconda decisione di inflizione dell’ammenda
Dicembre 2000: decisione della Commissione di inflizione dell’ammenda 2003/5
– Fase giudiziaria del procedimento successiva all’emanazione della seconda decisione di inflizione dell’ammenda
Marzo 2001: ricorso di annullamento della Solvay dinanzi al Tribunale (causa T‑58/01)
Dicembre 2009: sentenza impugnata del Tribunale (causa T‑58/01)
Marzo 2010: attuale impugnazione della Solvay (causa C‑110/10 P)
III – Procedimento dinanzi alla Corte
12. Nel presente procedimento di impugnazione la Solvay chiede che la Corte voglia:
– annullare la sentenza impugnata del 17 dicembre 2009;
– riesaminare il ricorso nei punti annullati e annullare la decisione della Commissione del 13 dicembre 2000, totalmente o in parte, secondo la portata dei motivi di ricorso;
– annullare l’ammenda di EUR 2,25 milioni ovvero, in subordine, ridurla notevolmente a titolo di risarcimento del grave pregiudizio subito dalla ricorrente per la straordinaria durata del procedimento;
– condannare la Commissione alle spese dell’impugnazione e a quelle del procedimento dinanzi al Tribunale.
13. La Commissione, da parte sua, chiede che la Corte voglia:
– respingere l’impugnazione;
– condannare la ricorrente alle spese.
14. Dinanzi alla Corte l’impugnazione è stata trattata prima per iscritto e, successivamente, il 18 gennaio 2011, in udienza. L’udienza si è svolta congiuntamente per le cause C‑109/10 P e C‑110/10 P.
IV – Sulla richiesta di annullamento della sentenza impugnata
15. In via principale la Solvay chiede, sulla scorta di tre motivi di ricorso, l’annullamento della sentenza impugnata. Io esaminerò questi motivi in un ordine diverso: le questioni procedurali relative all’accesso ai documenti e al diritto al contraddittorio saranno discusse all’inizio (vedi sotto, sezione A) e quelle concernenti il diritto ad ottenere una decisione entro un termine ragionevole sono collocate nella parte finale della valutazione giuridica (v. infra, sezione B).
16. Benché al presente caso si applicasse ancora il vecchio regolamento sui procedimenti in materia di intese nella versione del regolamento n. 17, le questioni di diritto sollevate non hanno perso affatto rilevanza anche per l’epoca successiva alla modernizzazione del diritto sui procedimenti in materia di intese, realizzata dal regolamento (CE) n. 1/2003 (22).
17. A differenza della causa C‑109/10 P (23), nel caso di specie, non saranno sollevate questioni sostanziali in connessione all’applicazione dell’art. 81 CE o 82 CE (divenuto art. 101 o 102 TFUE).
A – Sui diritti della difesa (secondo e terzo motivo di ricorso)
18. Con il secondo e il terzo motivo di ricorso la Solvay lamenta in sostanza una lesione dei suoi diritti della difesa.
19. Il rispetto dei diritti della difesa in qualsiasi procedimento che possa concludersi con l’irrogazione di sanzioni, in particolare ammende o penalità di mora, costituisce un principio fondamentale del diritto dell’Unione, che è stato sottolineato a più riprese dalla giurisprudenza della Corte (24). Nel frattempo esso è stato anche codificato nell’art. 41, n. 2, lett. a), e nell’art. 48, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali (25).
20. Le censure sollevate dalla Solvay nell’ambito del suo secondo e terzo motivo di ricorso rivestono un’importanza fondamentale e offrono alla Corte l’occasione di precisare la propria giurisprudenza sui diritti della difesa nel procedimento amministrativo in materia di intese.
21. Il contesto procedurale, in cui si collocano questi motivi di ricorso, si presenta nei seguenti termini:
– prima dell’adozione, nel 1990, della prima decisione di inflizione dell’ammenda relativa al presente caso (decisione 91/298), la Solvay ottenne dalla Commissione, sulla base di una comunicazione degli addebiti, la possibilità di presentare osservazioni (26). Un vero e proprio accesso al fascicolo, tuttavia, non fu concesso alla Solvay; vennero semplicemente messe a disposizione dell’impresa copie dei documenti a suo carico, sui quali la Commissione fondava all’epoca i propri addebiti (27). In tal modo si intendeva «semplificare la procedura» (28);
– nel 2000, quindi prima dell’adozione della seconda decisione, qui controversa, di inflizione dell’ammenda (decisione 2003/5), la Solvay non venne ascoltata di nuovo (29), né venne all’epoca concesso all’impresa l’accesso al fascicolo (30);
– solo durante il secondo procedimento dinanzi al Tribunale (causa T‑58/01) la Commissione produceva una parte del fascicolo del procedimento amministrativo, dopo essere stata più volte invitata a farlo dal Tribunale mediante misure di organizzazione del procedimento (31). La Solvay poteva consultare presso la cancelleria del Tribunale numerosi documenti, ai quali prima non aveva mai avuto accesso. L’impresa ottenne altresì la possibilità di presentare le sue osservazioni dinanzi al Tribunale riguardo all’utilità, per la sua difesa, di tali documenti (32);
– dinanzi al Tribunale la Commissione doveva ammettere di non riuscire più a trovare la restante parte del suo fascicolo del procedimento – per la precisione, cinque raccoglitori (33). La Commissione non era nemmeno in grado di produrre al Tribunale un elenco dei documenti mancanti (34).
22. In relazione a tali circostanze la Solvay lamenta, da un lato, la violazione del suo diritto di accesso al fascicolo (secondo motivo di ricorso, su cui v. sub sezione 1) e, dall’altro, la violazione del suo diritto al contradditorio (terzo motivo di ricorso, su cui v. sub sezione 2).
1. Sul diritto di accesso al fascicolo (secondo motivo di ricorso)
23. Il diritto di accesso al fascicolo, quale corollario del principio del rispetto dei diritti della difesa, implica che la Commissione debba concedere all’impresa interessata la possibilità di procedere ad un esame della totalità dei documenti presenti nel fascicolo istruttorio che potrebbero essere rilevanti per la sua difesa. Questi comprendono tanto i documenti a carico quanto quelli a discarico, fatti salvi i segreti aziendali di altre imprese, i documenti interni della Commissione e le altre informazioni riservate (35).
24. È pacifico che nel corso del procedimento amministrativo vennero portate a conoscenza della Solvay solo quelle parti del fascicolo del procedimento utilizzate dalla Commissione contro l’impresa nella decisione controversa. Numerosi altri documenti del fascicolo del procedimento, che la Solvay avrebbe avuto parimenti diritto di consultare in forza dei suoi diritti della difesa, furono occultati all’impresa. Così facendo la Commissione ha violato una fondamentale regola procedurale (36), che costituisce un corollario del diritto ad una buona amministrazione (37). Una siffatta violazione procedurale non può più essere sanata dopo l’emanazione della decisione controversa, in particolare non può essere sanata dalla produzione di singoli documenti durante un successivo procedimento giudiziario (38).
25. Nell’attuale fase le parti del procedimento si confrontano esclusivamente sulla questione se il Tribunale avrebbe dovuto annullare la decisione controversa a causa di detto vizio procedurale della Commissione. Secondo una costante giurisprudenza, infatti, i vizi procedurali concernenti l’accesso al fascicolo durante il procedimento amministrativo comportano l’annullamento di una decisione della Commissione, solo qualora ne risultino lesi i diritti della difesa (39).
26. A differenza della causa C‑109/10 P, in questo caso la questione trattata riguarda la sola possibile violazione dei diritti della difesa per lo smarrimeno di parti del fascicolo (40).
27. A differenza della Commissione e del Tribunale, la Solvay ritiene che i suoi diritti della difesa siano stati violati e porta a supporto di tale tesi numerosi argomenti. A tal fine la ricorrente si basa sostanzialmente sui principi generali, riconosciuti dal diritto dell’Unione, del rispetto dei diritti della difesa, della presunzione d’innocenza e della ripartizione dell’onere della prova. La Solvay lamenta altresì la violazione dell’obbligo di motivazione di cui all’art. 36 in combinato disposto con l’art. 53, primo comma, dello Statuto della Corte, nonché la violazione degli artt. 47, secondo comma, 48 e 52, n. 3, della Carta dei diritti fondamentali, dell’art. 6 della CEDU e dell’art. 6, n. 1, TUE.
28. Argomentazioni specifiche sono, tuttavia, svolte dalla Solvay esclusivamente in relazione ai diritti della difesa, nonché, incidentalmente, anche sulla presunzione d’innocenza. Gli isolati richiami alla Carta dei diritti fondamentali, all’art. 6 della CEDU e all’art. 6, n. 1, TUE, non presentano un contenuto autonomo, sicché non occorre procedere ad un loro approfondito esame. Circa l’art. 6, n. 1, TUE, è sufficiente segnalare che tale disposizione di per sé non contiene alcuna garanzia di diritti fondamentali. L’art. 6 della CEDU, prima dell’adesione dell’Unione alla CEDU (41), non è direttamente applicabile alle istituzioni dell’Unione, ma deve essere tenuto in conto in sede di interpretazione e applicazione dei principi generali e dei diritti fondamentali del diritto dell’Unione, di cui si lamenta la violazione (42).
a) Ricevibilità del secondo motivo di ricorso
29. La Commissione contesta la ricevibilità della maggior parte del secondo motivo di ricorso. A suo avviso la valutazione dell’utilità di determinati documenti per la difesa di un’impresa rientra nella valutazione degli elementi di fatto e di prova che spetta esclusivamente al Tribunale e che in via di principio è sottratta ad un riesame nel procedimento di impugnazione.
30. Tale tesi non mi convince. Nel presente caso non si chiede alla Corte di sostituire il proprio apprezzamento alla valutazione del Tribunale in relazione a singoli documenti del fascicolo del procedimento (43). Piuttosto, la Corte è invitata a verificare se il Tribunale, nel valutare gli elementi di fatto e di prova, si sia attenuto a criteri e parametri corretti. Si tratta, pertanto, di una questione di diritto che può essere esaminata dalla Corte quale giudice dell’impugnazione (44).
b) Sul merito del secondo motivo di ricorso
31. Sostanzialmente il secondo motivo di impugnazione è rivolto contro i punti 257‑264 della sentenza impugnata, in cui il Tribunale affronta la questione se la perdita di cinque raccoglitori abbia comportato una violazione dei diritti della difesa della Solvay (45), giungendo ad una conclusione negativa (46).
32. Nei confronti del contestato passaggio della sentenza la ricorrente solleva diversi rilievi critici, cui sono dedicate le cinque parti di questo secondo motivo di ricorso. Tra di essi, tuttavia, sussistono numerose sovrapposizioni. In sostanza si tratta sempre della stessa questione: poteva il Tribunale escludere che gli atti smarriti potessero essere utili per la difesa della Solvay (47)?
33. Le riflessioni in proposito dovrebbero muovere dalla premessa che un’impresa, cui durante il procedimento amministrativo sia stato illegittimamente negato l’accesso a determinate parti del fascicolo del procedimento, deve dimostrare dinanzi al Tribunale soltanto che essa avrebbe potuto utilizzare i documenti in questione per la sua difesa (48). È sufficiente che l’impresa provi una possibilità, anche minima, che i documenti non consultabili durante il procedimento amministrativo avrebbero potuto essere utili per la sua difesa (49).
34. Nel presente caso la verifica, da parte del Tribunale, dell’utilità delle parti del fascicolo del procedimento non consultate dalla Solvay era resa indubbiamente più difficile dall’irreperibilità dei documenti in questione.
35. Non sarebbe sicuramente corretto presumere, sempre ed automaticamente, che parti del fascicolo andate perse potessero essere utili per la difesa dell’impresa interessata. Se, ad esempio, sulla scorta di un elenco chiaro e completo si può plausibilmente ritenere che nelle parti in questione del fascicolo del procedimento fossero contenuti esclusivamente documenti che sarebbero stati comunque sottratti all’accesso – è il caso, in particolare, dei progetti di decisione e delle annotazioni interne della Commissione, ma potrebbe trattarsi anche di altri documenti riservati (50) –, allora si può escludere a priori la violazione dei diritti della difesa.
36. Nel presente caso, tuttavia, il contenuto delle parti scomparse del fascicolo del procedimento non può essere ricostruito nemmeno approssimativamente (51). La giurisprudenza, per quanto mi è noto, non ha ancora chiarito a carico di chi debba ricadere una tale circostanza. Le sentenze finora pronunciate, infatti, riguardavano documenti del procedimento amministrativo, il cui contenuto era certo e dimostrabile dinanzi al Tribunale (52).
37. In via di principio grava sull’impresa interessata l’onere di provare che le parti del fascicolo, l’accesso alle quali le è stato illegittimamente impedito nel procedimento amministrativo, potevano essere utilizzate per la sua difesa (53). Ciò, tuttavia, può valere solo per l’ipotesi in cui l’impresa disponga per lo meno di informazioni chiare e complete sugli autori, nonché sulla natura e il contenuto dei documenti ad essa non comunicati.
38. L’irreperibilità di parti del fascicolo del procedimento ricade, per contro, nella sfera di responsabilità della Commissione. In base al principio della buona amministrazione la Commissione è, infatti, tenuta a gestire ordinatamente il fascicolo del procedimento e a custodirlo in sicurezza. Una gestione ordinata implica, non da ultimo, anche la predisposizione di un elenco chiaro e completo in vista della successiva concessione dell’accesso al fascicolo.
39. Se il contenuto delle parti del fascicolo smarrite non può essere ricostruito con certezza per mancanza – come nella specie – di un siffatto elenco, allora è possibile una sola conclusione in relazione ai diritti della difesa: non si può escludere che l’impresa interessata avrebbe potuto utilizzare i documenti irreperibili per la sua difesa.
40. Ciò nondimeno la sentenza impugnata afferma proprio il contrario: secondo il Tribunale non esistono indizi che facciano presumere che essa avrebbe potuto scoprire nei sottofascicoli mancanti documenti che le avrebbero permesso di rimettere in discussione gli accertamenti compiuti dalla Commissione. (54).
41. La Corte ha fondato la sua valutazione, inter alia, sul fatto che la Solvay nel suo ricorso in primo grado non ha contestato l’esistenza di un accordo di cartello con la CFK (55). La valutazione dell’utilità per la difesa della Solvay delle parti del fascicolo scomparse viene, quindi, collegata alla sua argomentazione difensiva contro l’accertamento da parte della Commissione dell’abuso di posizione dominante (56). In altre parole, il Tribunale sembra presumere che chi finora aveva brutte carte, anche nelle restanti parti del fascicolo del procedimento non avrebbe più trovato alcuna briscola.
42. Questo ragionamento non è giuridicamente corretto. Vero è che la sussistenza di un’eventuale violazione dei diritti della difesa deve essere verificata sulla scorta delle circostanze specifiche di ogni singolo caso. Tale verifica, tuttavia, deve essere effettuata tenendo conto di che cosa la Commissione imputa a carico dell’impresa interessata, di quali addebiti, cioè, essa solleva contro l’impresa (57). L’impresa deve, infatti, difendersi contro tali «censure» della Commissione. È, invece, del tutto irrilevante quali censure di merito l’impresa abbia da parte sua sollevato fino a quel momento contro la decisione controversa, e se tali censure abbiano successo.
43. Erroneamente il Tribunale subordina l’utilità dei documenti smarriti per la Solvay alla questione se la Solvay abbia, o meno, contestato determinati accertamenti effettuati dalla Commissione – in particolare quelli circa l’esistenza del cartello con la CFK – e se specifici argomenti del ricorso potrebbero essere sollevati anche in mancanza di un accesso completo al fascicolo (58).
44. Sarebbe stato corretto domandarsi soltanto se le parti irreperibili del fascicolo del procedimento potessero contenere informazioni che avrebbero consentito alla Solvay di sostenere meglio le sue argomentazioni fino a quel momento svolte contro la decisione controversa, o addirittura di dedurre nuovi argomenti (59), relativi all’esistenza, al significato e allo scopo ovvero all’effetto del suo accordo con la CFK.
45. In questo contesto, occorre rammentare che la Solvay aveva tentato invano – per mancanza di prove – di giustificare l’accordo controverso con la CFK attraverso i piani per una possibile fusione delle due società (60). Così la Solvay durante il procedimento amministrativo aveva sostenuto che la sua controllata tedesca DSW (61) aveva voluto mantenere l’attività della CFK, nel quadro delle trattative per un’acquisizione delle attività sociali di tale società svoltesi nel 1988; per questo motivo la CFK doveva avere un fatturato minimo certo sul mercato tedesco, sì da garantire la sua sopravvivenza e mantenerla come obiettivo interessante per un’acquisizione (62).
46. Informazioni pertinenti per giustificare i contatti tra la Solvay e la CFK potrebbero altresì derivare dalle osservazioni della CFK. Non si può escludere che tali osservazioni siano contenute nella parte del fascicolo che è andata perduta (63). Esse potrebbero essere rilevanti almeno per valutare la durata e la gravità dell’infrazione, nonché per determinare l’importo dell’ammenda che potrebbe essere inflitta dalla Commissione (64).
47. Sono del parere che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, non spettava alla Solvay dimostrare con esattezza in quale misura dalle parti smarrite del fascicolo del procedimento sarebbero potuti emergere elementi a suo favore. Era impossibile ricostruire dinanzi al Tribunale il contenuto di questi documenti e l’impossibile non può essere preteso da nessuno. Anche le conseguenze di tale impossibilità non potevano essere addossate alla Solvay, ricadendo lo smarrimento dei documenti in parola pur sempre nella sfera di responsabilità della Commissione (65).
48. Da quanto sopra risulta che il Tribunale, nell’esaminare la questione se i documenti irreperibili del fascicolo del procedimento potevano essere utili per la difesa della Solvay, ha utilizzato parametri sbagliati. Esso ha male inteso i requisiti imposti a tal proposito dai diritti della difesa. Ne consegue che il secondo motivo di ricorso è fondato.
49. La censura, parimenti mossa a questo proposito dalla Solvay, circa la violazione della presunzione d’innocenza, non ha un contenuto autonomo, ulteriore rispetto alle questioni già esaminate concernenti l’onere della prova in relazione ai diritti della difesa. Non è, pertanto, necessario affrontarla separatamente.
2. Sul diritto al contraddittorio (terzo motivo di ricorso)
50. Con il terzo motivo di ricorso la Solvay si rivolge contro i punti 165‑174 della sentenza impugnata, in cui il Tribunale giunge alla conclusione che la Commissione non era tenuta a sentire nuovamente l’impresa prima di adottare la decisione controversa (66). Secondo la Solvay, invece, nel procedimento amministrativo del 2000 avrebbe dovuto effettuarsi un’audizione, giacché la prima decisione di inflizione dell’ammenda (decisione 91/298), annullata dal Tribunale, non era stata solo autenticata erroneamente, ma, oltre a ciò, era stata anche emessa senza la necessaria concessione dell’accesso al fascicolo.
a) Prima parte del terzo motivo di ricorso
51. Nella prima parte di questo motivo di ricorso la Solvay lamenta la violazione dell’obbligo di motivazione di cui all’art. 36 in combinato disposto con l’art. 53, primo comma, dello Statuto della Corte. Secondo la Solvay, la sentenza impugnata non affronta la questione se i vizi procedurali del primo procedimento amministrativo relativi all’accesso al fascicolo avrebbero reso necessaria una nuova audizione. Il Tribunale non prenderebbe, pertanto, in esame una censura sollevata dalla Solvay in primo grado.
52. Questo argomento deve essere respinto. Il Tribunale, sia pur con una sola frase, ha preso in esame l’eventuale necessità di una nuova audizione a causa dei precedenti vizi procedurali concernenti l’accesso al fascicolo: per risolvere tale questione ha rinviato alle proprie considerazioni relative all’accesso al fascicolo (67). Ciò era logico e coerente nella prospettiva del Tribunale, giacché esso partiva dalla premessa che la Commissione, in relazione al denegato accesso al fascicolo, non aveva violato i diritti della difesa (68). In base alla soluzione indicata nella sentenza impugnata, risultava pertanto superflua anche una nuova audizione della Solvay.
53. Le considerazioni del Tribunale sul diritto al contraddittorio sono, quindi, adeguatamente motivate. Se esse siano anche giuridicamente corrette nel merito, costituisce l’oggetto della seconda parte del terzo motivo di ricorso, che passo ora ad affrontare.
b) Seconda parte del terzo motivo di ricorso
54. Nella seconda parte del terzo motivo di ricorso la Solvay solleva nel merito la questione se i vizi procedurali relativi all’accesso al fascicolo, emersi nel 1990, imponevano successivamente – prima dell’adozione, nel 2000, della seconda decisione di inflizione dell’ammenda, qui controversa (decisione 2003/5) – una nuova audizione dell’impresa.
55. La Solvay lamenta sostanzialmente la violazione del suo diritto al contraddittorio e, in generale, dei suoi diritti della difesa. La ricorrente lamenta, altresì, la violazione degli artt. 47, secondo comma, 48 e 52, n. 3, della Carta dei diritti fondamentali, dell’art. 6 della CEDU e dell’art. 6, n. 1, TUE, del principio di buona amministrazione, nonché dell’art. 266 TFUE (già art. 233 CE). L’elemento comune a tutte queste censure è che il Tribunale avrebbe disconosciuto la necessità di una nuova audizione della Solvay da parte della Commissione.
56. Il diritto al contraddittorio fa parte dei diritti della difesa che devono essere rispettati nel procedimento amministrativo in materia di intese. Il contraddittorio comporta che l’impresa sottoposta ad indagine venga messa in condizione, nel corso del procedimento amministrativo, di far conoscere utilmente il proprio punto di vista in merito all’esistenza e alla rilevanza dei fatti asseriti nonché in ordine ai documenti utilizzati dalla Commissione (69). A livello di diritto derivato tale principio, all’epoca dell’adozione della decisione controversa, era previsto nell’art. 19, n. 1 del regolamento n. 17 (70).
57. È pacifico che nel presente caso la Solvay nel 1990 – preliminarmente all’adozione della prima decisione di inflizione dell’ammenda (decisione 91/298) – fu sentita dalla Commissione sulla base di una comunicazione degli addebiti. Controverso è soltanto se tra i provvedimenti che la Commissione era tenuta a prendere ai sensi dell’art. 233 CE (ora art. 266 TFUE) dopo l’annullamento di questa prima decisione di inflizione dell’ammenda, vi fosse anche una nuova audizione.
58. In un procedimento amministrativo in materia di intese disciplinato dal regolamento n. 17, dall’art. 233 CE non discende necessariamente l’obbligo della Commissione di riprendere dall’inizio l’intero caso. La Commissione può, invece, riprendere il procedimento dal punto in cui i giudici dell’Unione hanno accertato un vizio procedurale. Se gli atti procedurali compiuti cronologicamente prima del vizio procedurale erano legittimi, non devono essere ripetuti.
59. Nel caso PVC, in cui una prima decisione della Commissione era stata annullata a causa di un vizio formale intervenuto in occasione della sua adozione definitiva da parte del collegio dei commissari, la Corte ha ritenuto corretto che la Commissione adottasse una seconda decisione dal contenuto sostanzialmente identico senza una nuova audizione delle imprese interessate (71). Nella sentenza impugnata il Tribunale si è fondato su questa giurisprudenza per motivare la non necessità, anche nel presente caso, di una nuova audizione della Solvay (72).
60. A prima vista il caso PVC ed il presente caso sembrano in effetti riguardare un’uguale fattispecie. Anche nel presente caso, infatti, la prima decisione della Commissione di inflizione dell’ammenda (decisione 91/298) era stata annullata a causa di un vizio formale intervenuto alla fine del procedimento amministrativo – segnatamente, in fase di autenticazione della decisione.
61. Ad un’analisi più attenta, tuttavia, emerge una differenza fondamentale: diversamente da quanto avvenuto nel caso PVC, nel presente caso il procedimento amministrativo era viziato anche da un altro grave difetto, intervenuto ben prima della fase della definitiva adozione e autenticazione della decisione di inflizione dell’ammenda: all’impresa interessata Solvay non era stato concesso un accesso al fascicolo conforme ai requisiti di diritto (73).
62. Vero è che i giudici dell’Unione nelle loro sentenze sulla prima decisione di inflizione dell’ammenda (decisione 91/298) (74) non si sono occupati del diritto di accesso al fascicolo e dei diritti della difesa, limitandosi invece soltanto ad analizzare la problematica dell’autenticazione. Da ciò non può, tuttavia, desumersi che i giudici dell’Unione abbiano sancito il regolare svolgimento del procedimento amministrativo in relazione all’accesso al fascicolo e ai diritti della difesa.
63. Anzi, il Tribunale accertò, in relazione alla decisione 91/297, la quale trae origine dallo stesso procedimento amministrativo in materia di intese della decisione 91/298, una violazione dei diritti della difesa a causa di un incompleto accesso al fascicolo (75). Già dal 1982 si era, del resto, formata una chiara prassi della Commissione in relazione alla concessione dell’accesso al fascicolo (76).
64. Si può convenire con la Commissione che le varie sentenze del Tribunale del 29 giugno 1995 non inviavano segnali univoci in relazione alle finalità e all’ampiezza dell’accesso al fascicolo che doveva essere concesso (77). Tuttavia, al più tardi all’epoca dell’emanazione, nel 2000, della seconda decisione di inflizione dell’ammenda qui controversa, tutte le eventuali ambiguità sul punto erano state da tempo rimosse (78).
65. Ciò considerato, nel presente caso la Commissione, dopo l’annullamento della prima decisione di inflizione dell’ammenda, avrebbe dovuto riprendere il procedimento amministrativo nella fase immediatamente successiva alla notifica della comunicazione degli addebiti. Conformemente ai precetti giuridici, la Commissione avrebbe dovuto concedere alla Solvay un pieno accesso al fascicolo, dopodiché avrebbe dovuto sentire di nuovo l’impresa.
66. Sull’obbligo della Commissione di sentire di nuovo l’impresa dopo l’accesso al fascicolo non incide, peraltro, il fatto che la seconda decisione di inflizione dell’ammenda, qui controversa (decisione 2003/5), non si basava su nuovi addebiti (79). Vero è che la Solvay già nel 1990 ebbe una volta la possibilità di presentare le sue osservazioni su tutti gli addebiti che la Commissione aveva posto a fondamento sia della sua prima che della sua seconda decisione di inflizione dell’ammenda. Lo dovette fare, tuttavia, sulla base di una conoscenza estremamente frammentaria del fascicolo del procedimento, giacché le erano stati trasmessi solo documenti a suo carico (80).
67. Il diritto al contraddittorio non si esaurisce nel diritto a presentare osservazioni su tutti gli addebiti della Commissione. Piuttosto, all’impresa interessata deve essere fornita la possibilità di esporre il proprio punto di vista alla luce di tutte le parti del fascicolo del procedimento legittimamente accessibili. In caso contrario, i diritti della difesa nel procedimento in materia di intese risulterebbero privati di buona parte della loro effettività.
68. La possibilità di presentare osservazioni è di qualità completamente diversa se l’impresa interessata ha previamente ottenuto un corretto accesso al fascicolo. È evidente, in particolare, che un’impresa, cui sia stato concesso l’accesso non solo a documenti a suo carico ma anche a documenti a suo discarico, possa difendersi contro gli addebiti della Commissione più efficacemente di un’impresa cui sia stata mostrata solo documentazione a suo carico.
69. Il Tribunale è, pertanto, incorso in un errore di diritto in relazione al diritto al contraddittorio allorché ha ritenuto non necessaria una nuova audizione della Solvay da parte della Commissione. Si tratta, in definitiva, di una perpetuazione di quegli errori di diritto concernenti il diritto di accesso al fascicolo da cui la sentenza impugnata è viziata (81).
70. Non è qui necessario affrontare ulteriormente il principio di buona amministrazione, anch’esso richiamato dalla Solvay, dal momento che l’argomentazione che fa leva su di esso non presenta un contenuto autonomo ulteriore rispetto a quella relativa ai diritti della difesa e al contraddittorio. Non è parimenti necessario, come sopra esposto (82), soffermarsi sull’art. 6 della CEDU e sull’art. 6, n. 1, TUE.
c) Conclusione
71. Tutto ciò considerato, la seconda parte del terzo motivo di ricorso è fondata.
B – Sul diritto ad ottenere una decisione entro un termine ragionevole (primo motivo di ricorso)
72. Con il primo motivo di ricorso, che si rivolge contro i punti 100-123 della sentenza impugnata, la Solvay lamenta la violazione del suo diritto ad ottenere una decisione entro un termine ragionevole. Tale diritto fondamentale è riconosciuto, nella giurisprudenza della Corte, quale principio generale del diritto dell’Unione sia per il procedimento amministrativo dinanzi alla Commissione che per il procedimento giudiziario dinanzi ai giudici dell’Unione (83). Nel frattempo esso è stato recepito anche negli artt. 41, n. 1, e 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali.
73. Benché i giudici dell’Unione si siano occupati già più volte della problematica della ragionevole durata del procedimento in materia di concorrenza, le questioni di diritto sollevate dalla Solvay mi sembrano di particolare rilievo. Per un verso, esse riguardano un caso in cui la durata complessiva del procedimento, tenuto conto di tutte le fasi del procedimento amministrativo e di quello giudiziario, è stata senza dubbio particolarmente lunga. Per altro verso, tali censure si presentano sullo scenario dell’entrata in vigore, il 1° dicembre 2009, del Trattato di Lisbona, con cui la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ha assunto valore giuridico vincolante (art. 6, n. 1, TUE).
74. Il primo motivo di ricorso si articola in totale in cinque parti, che in parte si occupano della valutazione della durata del procedimento (v. sub 1), e in parte riguardano le conseguenze giuridiche di una durata eccessiva del procedimento (v. sub 2).
1. Parametri per la valutazione della durata del procedimento (prima e seconda parte del primo motivo di ricorso)
75. I parametri giuridici per la valutazione della durata del procedimento costituiscono oggetto delle prime due parti del primo motivo di ricorso.
a) Sulla questione preliminare dell’asserita inoperatività delle censure della Solvay
76. Diversamente da quanto ritiene la Commissione, le censure della Solvay sulla durata del procedimento non sono affatto «in gran parte inoperanti». Vero è che un eventuale annullamento della sentenza impugnata presuppone ancora un ulteriore passaggio logico: segnatamente, una riflessione sulle sanzioni per la durata eccessiva del procedimento. Una disamina della durata del procedimento in sé è, tuttavia, imprescindibile (84), giacché senza un previo accertamento di un’eccessiva durata del procedimento non può rinvenirsi alcuna violazione del diritto ad ottenere una decisione entro un termine ragionevole. I criteri utilizzati dal Tribunale per valutare la durata del procedimento non possono essere sottratti a qualsivoglia esame giuridico da parte della Corte in sede di impugnazione.
77. Le censure della Solvay sulla durata del procedimento risulterebbero inoperanti tutt’al più nel caso in cui la ricorrente le avesse sollevate a prescindere da una censura sulle conseguenze giuridiche di un’eccessiva durata del procedimento. Ciò, tuttavia, non si è verificato nel caso di specie. Piuttosto, la sentenza impugnata viene censurata da entrambi i punti di vista, essendo la terza, la quarta e la quinta parte del primo motivo di ricorso dedicate specificamente alle conseguenze giuridiche.
78. Ne consegue che l’eccezione di inoperatività sollevata dalla Commissione deve essere respinta.
b) Sulla necessità di una valutazione complessiva della durata del procedimento (prima parte del primo motivo di ricorso)
79. Nella prima parte del primo motivo di ricorso la Solvay lamenta che il Tribunale, nel valutare la durata del procedimento, avrebbe preso in considerazione le singole fasi del procedimento amministrativo e di quello giudiziario solo isolatamente, senza, invece, valutare nel suo complesso il procedimento in corso a partire dalle indagini dell’aprile 1989.
80. La ragionevolezza della durata di un procedimento dev’essere valutata alla luce delle circostanze proprie di ciascuna causa e, in particolare, della rilevanza della lite per l’interessato, della complessità della causa nonché del comportamento del ricorrente e di quello delle autorità competenti (85). A tal riguardo la Corte ha precisato che l’elencazione dei criteri pertinenti non è esaustiva (86).
81. È indubbio che un adeguato esame della durata del procedimento implichi che il Tribunale sottoponga la durata di ogni singola fase del procedimento ad una valutazione separata (87). Se una qualche fase del procedimento ha avuto una durata eccessiva, ciò giustifica già di per sé l’affermazione della violazione del diritto ad ottenere una decisione entro un termine ragionevole (88).
82. Un adeguato esame della durata del procedimento implica, tuttavia, non solo una siffatta valutazione «a fettine», bensì anche una valutazione complessiva della durata del procedimento amministrativo nonché di eventuali procedimenti giudiziari (89).
83. Contro la necessità di una valutazione complessiva non può eccepirsi che il procedimento amministrativo e quello giudiziario hanno natura differente, e che i requisiti che devono essere soddisfatti ora dall’amministrazione ora dal Tribunale sono stati previsti in punti differenti della Carta dei diritti fondamentali. Dal punto di vista dell’impresa interessata ciò che conta è solo quando la sua «pratica» verrà decisa in via definitiva e da un’autorità imparziale. Gli artt. 41, n. 1, e 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali contengono solo due corollari di un medesimo principio processuale, vale a dire la legittima aspettativa dei soggetti dell’ordinamento giuridico ad ottenere una decisione entro un termine ragionevole.
84. Vero è che di regola non potrà essere ravvisata una violazione del diritto ad ottenere una decisione entro un termine ragionevole allorché nessuna delle fasi del procedimento amministrativo e di quello giudiziario sia stata di per sé eccessivamente lunga. Tuttavia, quante più fasi presenta il procedimento nel suo complesso – composto da uno o più procedimenti amministrativi e/o giudiziari –, tanto più peso assume la valutazione della sua durata complessiva.
85. Nel presente caso, ad una prima parte del procedimento amministrativo (dal 1989 al 1990) e ad un primo procedimento giudiziario (dal 1991 al 2000), sono seguiti una seconda parte – per quanto sommaria – del procedimento amministrativo (2000) nonché un secondo procedimento giudiziario (dal marzo 2001) (90). La durata complessiva di tutte queste fasi del procedimento ammontava, al momento della pronuncia della sentenza impugnata, già a più di vent’anni; ad oggi sono addirittura passati ventidue anni. Pressoché nessun altro procedimento in materia di diritto europeo della concorrenza è durato così a lungo (91).
86. Tutto ciò considerato, non si poteva pervenire ad un’adeguata valutazione della durata del procedimento senza tener conto della durata complessiva del procedimento amministrativo e di quello giudiziario fino alla pronuncia della sentenza impugnata. Poiché il Tribunale ha omesso una siffatta valutazione complessiva, la sentenza impugnata è viziata da un errore di diritto. La prima parte del primo motivo di ricorso è, pertanto, fondata.
c) Sul denunciato difetto di motivazione (seconda parte del primo motivo di ricorso)
87. La Solvay lamenta altresì un difetto di motivazione (art. 36 in combinato disposto con l’art. 53, primo comma, dello Statuto della Corte), giacché il Tribunale, nelle sue valutazioni sulla durata del procedimento, non avrebbe tenuto conto della fase del procedimento dinanzi ad esso svoltasi.
88. In effetti il Tribunale non menziona in alcun punto la durata della fase del procedimento da esso stesso condotta (procedimento nella causa T‑58/01). Occorre, tuttavia, considerare che la motivazione di una sentenza di primo grado può essere anche implicita, a condizione che consenta agli interessati di conoscere le ragioni per le quali il Tribunale ha disatteso i loro argomenti e alla Corte di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il suo controllo (92).
89. Nel presente caso, il Tribunale è partito dalla premessa che l’annullamento della decisione controversa poteva derivare non già dalla durata del procedimento in sé, bensì solo da una violazione dei diritti della difesa causata dalla durata del procedimento. Poiché a parere del Tribunale non era ravvisabile alcuna violazione dei diritti della difesa, esso poteva esimersi, nella sentenza impugnata, da un’espressa valutazione degli argomenti della Solvay sulla durata del procedimento. Non sussiste, pertanto, un difetto di motivazione.
90. Alla luce di quanto sopra, la seconda parte del primo motivo di ricorso dev’essere respinta.
2. Conseguenze giuridiche di un’eccesiva durata del procedimento (terza, quarta e quinta parte del primo motivo di ricorso)
91. Nella terza, quarta e quinta parte del primo motivo di ricorso la Solvay prende in esame le conseguenze giuridiche di un eventuale superamento della ragionevole durata del procedimento amministrativo e di quello giudiziario.
a) Necessità di un pregiudizio dei diritti della difesa (terza parte del primo motivo di ricorso)
92. Nell’ambito della terza parte del primo motivo di ricorso viene sollevata una questione di diritto di fondamentale importanza. Tra le parti è controverso se l’eventuale violazione del diritto fondamentale ad ottenere una decisione entro un termine ragionevole giustifichi già di per sé l’annullamento della decisione controversa, oppure se, in aggiunta a ciò, debba essere provato un pregiudizio delle possibilità di difesa dell’impresa interessata (93).
93. Il Tribunale nella sentenza impugnata ha ritenuto che un procedimento eccessivamente lungo possa comportare l’annullamento di una decisione della Commissione solo quando sia provato che la durata del procedimento abbia pregiudicato le possibilità di difesa dell’impresa interessata (94). Questa tesi trova riscontro in una giurisprudenza della Corte, nel frattempo consolidatasi, secondo cui, in linea del tutto generale, occorre verificare se la durata di un procedimento possa aver influito sul suo esito (95).
94. La Solvay ritiene, tuttavia, che tale giurisprudenza sia superata ed invita la Corte a rivederla alla luce del valore giuridico vincolante assunto dalla Carta dei diritti fondamentali a partire dall’entrata in vigore del Trattato di Lisbona.
95. Rivestono particolare importanza a tal proposito le prescrizioni dell’art. 52, n. 3, della Carta. Tale disposizione contiene, nella prima frase, una clausola di omogeneità, secondo cui i diritti fondamentali della Carta corrispondenti a quelli garantiti dalla CEDU, hanno lo stesso significato e la stessa portata di quelli conferiti dalla CEDU.
96. Vero è che il diritto fondamentale dell’Unione ad ottenere una decisione entro un termine ragionevole ai sensi degli artt. 41, n. 1, e 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali, è stato formulato sul modello dell’art. 6, n. 1, della CEDU (96). Tuttavia, diversamente da quanto ritenuto dalla Solvay, l’art. 6, n. 1, della CEDU, così come al momento interpretato dalla Corte eur. D.U., non impone di annullare una decisione di inflizione dell’ammenda in materia di intese solo a causa del superamento del termine ragionevole per ottenere una decisione, e di archiviare il procedimento amministrativo.
97. In linea generale, come giustamente ha osservato la Commissione, la CEDU concede agli Stati contraenti un certo margine di apprezzamento in relazione ai modi e ai mezzi per rimuovere le eventuali violazioni dei diritti fondamentali (97).
98. Dalla giurisprudenza della Corte eur. D.U. relativa all’art. 6, n. 1, CEDU è, peraltro, possibile desumere che il completo annullamento di sanzioni penali e l’archiviazione dei relativi procedimenti penali rappresenta solo una possibile forma di riparazione, ai sensi dell’art. 41 della CEDU, per la violazione di un diritto fondamentale derivante da una durata eccessiva del procedimento (98). Ivi non si parla di un obbligo delle autorità nazionali di annullare le sanzioni e archiviare il procedimento. Piuttosto, la Corte eur. D.U. riconosce espressamente che anche la riduzione della pena inflitta può costituire adeguata riparazione per la durata eccessiva del procedimento (99). In particolare, in un caso di criminalità economica relativo a gravi delitti di truffa, che si connotava per una durata del procedimento di diciassette anni, la Corte eur. D.U. ha ritenuto sufficiente l’accertamento dell’eccessiva durata del procedimento e una diminuzione della pena (100). A mio avviso una siffatta soluzione può essere applicata anche ai procedimenti in materia di intese, che non sono dissimili dai procedimenti penali in materia economica.
99. Occorre inoltre considerare, per quanto riguarda il diritto in materia di concorrenza, che la stessa Corte eur. D.U. non sembra ricondurre questo settore del diritto al diritto penale classico; al di fuori del «nocciolo duro» del diritto penale la Corte eur. D.U. ritiene che le garanzie penalistiche derivanti dall’art. 6, n. 1, della CEDU, non debbano necessariamente applicarsi in tutto il loro rigore (101).
100. Conseguentemente si può ritenere che, rebus sic stantibus, dalla clausola di omogeneità di cui all’art. 52, n. 3, prima frase, della Carta dei diritti fondamentali non scaturisca l’obbligo per i giudici dell’Unione di rispondere necessariamente, nell’ambito del diritto europeo in materia di concorrenza, ad una violazione del diritto fondamentale ad ottenere una decisione entro un termine ragionevole con l’annullamento della decisione controversa.
101. Benché, in base all’art. 52, n. 3, seconda frase, della Carta dei diritti fondamentali, nel diritto dell’Unione sia possibile concedere una tutela più estesa di quella della CEDU, tuttavia, nel presente contesto relativo al diritto in materia di concorrenza, non vi è alcun motivo per farlo.
102. Nell’infliggere una sanzione per la violazione del diritto fondamentale ad ottenere una decisione entro un termine ragionevole occorre tenere adeguatamente conto sia degli interessi dell’impresa interessata, che dell’interesse generale.
103. L’interesse dell’impresa interessata consiste nell’ottenere la riparazione più ampia possibile delle conseguenze della violazione del diritto fondamentale (102). L’interesse generale consiste nell’applicare efficacemente le regole del mercato interno europeo in materia di concorrenza, le quali rientrano tra le disposizioni fondamentali dei Trattati (103), (104).
104. Se si annullasse una decisione della Commissione di inflizione dell’ammenda in materia di intese solo a causa del superamento del termine ragionevole per ottenere una decisione nel procedimento amministrativo o giudiziario, con essa cadrebbe non solo l’ammenda inflitta ma anche l’accertamento in quanto tale dell’infrazione alle regole della concorrenza. Una siffatta soluzione contrasterebbe con l’interesse generale ad un’efficace applicazione delle regole della concorrenza, e andrebbe al di là del legittimo interesse dell’impresa interessata alla riparazione più ampia possibile per la violazione del diritto fondamentale da essa subita.
105. All’impresa non può essere consentito, per il solo motivo del mancato rispetto di una durata ragionevole del procedimento, di rimettere in discussione l’esistenza di un’infrazione (105). La sanzione della violazione del principio della durata ragionevole del procedimento non può condurre, in nessun caso, a consentire ad un’impresa di proseguire o di riprendere un comportamento, di cui è stato accertato il contrasto con il diritto dell’Unione (106).
106. Ciò considerato, io non vedo nessun motivo per proporre alla Corte di rivedere la propria precedente giurisprudenza sul punto. La terza parte del primo motivo di ricorso deve, pertanto, essere respinta.
b) Effetti della durata del procedimento sulle possibilità di difesa della Solvay nel presente caso (quarta parte del primo motivo di ricorso)
107. La quarta parte del primo motivo di ricorso riguarda i punti 113-117 della sentenza impugnata, in cui il Tribunale afferma che la possibilità della Solvay di difendersi efficacemente non era stata pregiudicata da un’eventuale violazione del principio della ragionevole durata del procedimento, sicché i suoi diritti della difesa non erano stati lesi. In queste affermazioni la Solvay ravvisa sostanzialmente un difetto di motivazione e una violazione dei principi del rispetto dei diritti della difesa e della ragionevole durata del procedimento. Il Tribunale non si sarebbe adeguatamente soffermato sulle difficoltà che la Solvay deve affrontare per difendersi dopo così lungo tempo.
i) Sul denunciato difetto di motivazione
108. Il denunciato difetto di motivazione ai sensi dell’art. 36 in combinato disposto con l’art. 53, primo comma, dello Statuto della Corte consisterebbe nel fatto che il Tribunale non avrebbe preso in esame numerosi argomenti dedotti dalla Solvay in primo grado in relazione alle difficoltà di difendersi.
109. Tale argomento non è convincente. Come già illustrato, l’obbligo di motivazione non impone al Tribunale di fornire una spiegazione che segua esaustivamente e uno per uno tutti i ragionamenti svolti dalle parti della controversia e la motivazione può quindi essere implicita, a condizione che consenta agli interessati di conoscere le ragioni per le quali il Tribunale ha disatteso i loro argomenti e alla Corte di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il suo controllo (107).
110. Nella sentenza impugnata il Tribunale affronta addirittura espressamente, sia pur con un ragionamento succinto, l’argomento della Solvay, secondo cui essa avrebbe difficoltà a difendersi dopo così lungo tempo dalle accuse della Commissione. Esso afferma sostanzialmente che nel presente caso la Commissione, dopo il primo procedimento giudiziario, non ha compiuto atti istruttori e nella decisione controversa non ha tenuto conto di alcun elemento nuovo che rendesse necessario l’esercizio di un diritto della difesa (108).
111. Per quanto la Solvay possa avere una diversa opinione circa la valutazione di diritto sostanziale delle circostanze di specie, da ciò, tuttavia, non deriva un difetto di motivazione (109).
ii) Sul denunciato errore di diritto sostanziale
112. L’affermazione del Tribunale secondo cui il decorso del tempo non avrebbe comportato un pregiudizio delle possibilità di difesa della Solvay, viene tuttavia contestata dalla ricorrente anche in punto di diritto sostanziale. La Solvay ravvisa in tale affermazione una violazione del principio del rispetto dei diritti della difesa e del principio della ragionevole durata del procedimento.
113. A prima vista potrebbe sembrare che la Solvay stia qui chiedendo alla Corte di sostituire il proprio apprezzamento alla valutazione dei fatti operata dal Tribunale, il che non è consentito nel procedimento di impugnazione (110).
114. A ben vedere, tuttavia, la Solvay non rimprovera tanto al Tribunale di aver erroneamente valutato i fatti, quanto di aver trascurato una circostanza a suo avviso importante: il Tribunale non avrebbe considerato che il tempo trascorso dall’inizio del procedimento avrebbe pregiudicato le possibilità di difesa della Solvay nel procedimento giudiziario. Il Tribunale avrebbe erroneamente preso in esame soltanto gli effetti del decorso del tempo sulle possibilità di difesa della Solvay dinanzi alla Commissione (quindi nel procedimento amministrativo).
115. Tale argomento è fondato.
116. Nel valutare se un procedimento asseritamente troppo lungo abbia influito negativamente sulle possibilità di difesa dell’impresa interessata, il Tribunale non può restringere il suo esame solo sulla difesa in una determinata fase del procedimento. Piuttosto, esso deve verificare, in termini del tutto generali, se la durata del procedimento poteva pregiudicare l’impresa nella sua difesa contro gli addebiti della Commissione (111).
117. Vero è che tale difesa si svolge prima di tutto nel procedimento amministrativo, all’interno del quale l’impresa viene sentita sulla base di una comunicazione degli addebiti. La difesa, tuttavia, non si limita al procedimento amministrativo. Piuttosto, l’impresa interessata può adire i giudici dell’Unione contro una decisione di inflizione dell’ammenda della Commissione (art. 263, quarto comma, TFUE, già art. 230, quarto comma, CE). Anche nell’ambito di un tale procedimento giudiziario l’impresa deve potersi difendere efficacemente da quanto la Commissione – a questo punto, sotto forma di decisione formale – le addebita.
118. Il Tribunale, pertanto, si è erroneamente limitato a verificare se la Solvay potesse difendersi efficacemente nel procedimento amministrativo (112), e se la durata di un precedente procedimento giudiziario – il procedimento giudiziario T‑31/91, relativo alla prima decisione di inflizione dell’ammenda (decisione 91/298) – avesse influito negativamente (113). Il Tribunale ha omesso di prendere in esame, nelle sue considerazioni, anche le attuali possibilità di difesa dell’impresa nel secondo procedimento giudiziario – il procedimento giudiziario T‑58/01, relativo alla decisione 2003/5, qui controversa –.
119. Una considerazione delle possibilità di difesa dinanzi al Tribunale nel procedimento T‑58/01 si sarebbe dovuta imporre nel presente caso per due ragioni: in primo luogo, per l’esplicita richiesta della Solvay di tenere conto della durata del procedimento giudiziario in quel momento pendente e, in secondo luogo, per il fatto che solo durante questo procedimento giudiziario – per l’esattezza, nel 2005 – fu finalmente concesso alla Solvay l’accesso al fascicolo.
120. Il diritto fondamentale ad ottenere una decisione entro un termine ragionevole comporta che, in un procedimento amministrativo in materia di intese, la Commissione emani tempestivamente la propria decisione di inflizione dell’ammenda, in modo tale che l’impresa interessata possa ancora difendersi efficacemente contro tale decisione dinanzi ai giudici dell’Unione.
121. Poiché il Tribunale non ha preso in alcun modo in considerazione questa circostanza giuridicamente rilevante, la sentenza impugnata è viziata da un errore di diritto.
iii) Su alcune ulteriori censure
122. La Solvay, nell’ambito di questa quarta parte del primo motivo di ricorso, lamenta infine uno snaturamento dei fatti nonché la violazione dell’art. 6 della CEDU e dell’art. 6, n. 1, TUE.
123. Queste ulteriori censure non richiedono un esame approfondito. La doglianza dello snaturamento dei fatti non è circostanziata (114), né io vedo alcun motivo per ritenere sussistente un siffatto snaturamento. Per quanto riguarda l’art. 6 della CEDU e l’art. 6, n. 1, TUE, la prima disposizione non è direttamente applicabile, mentre la seconda non garantisce di per sé alcun diritto fondamentale (115).
iv) Conclusione
124. La quarta parte del primo motivo di ricorso è parzialmente fondata.
c) Presunta rinuncia della Solvay ad una riduzione dell’ammenda (quinta parte del primo motivo di ricorso)
125. Con la quinta e ultima parte del primo motivo di ricorso la Solvay contesta specificamente il punto 122 della sentenza impugnata. Ivi il Tribunale afferma che la Solvay «nell’atto introduttivo ha espressamente rinunciato alla possibilità di una riduzione dell’ammenda a titolo di risarcimento per la presunta violazione del suo diritto ad essere giudicata entro un termine ragionevole». In tale affermazione la Solvay ravvisa uno snaturamento di quanto da essa dedotto in primo grado.
126. Secondo costante giurisprudenza, sussiste uno snaturamento quando, senza dover assumere nuove prove, la valutazione dei mezzi di prova disponibili risulta, in modo evidente, inesatta (116). Se si traspone tale giurisprudenza agli argomenti dedotti dalle parti in primo grado, allora sussiste un loro snaturamento solo quando essi sono stati dal Tribunale evidentemente fraintesi o riprodotti travisandone il significato.
127. Purtroppo il Tribunale nella sentenza impugnata non permette di capire, con la contestata formulazione, a quale passaggio dell’atto introduttivo della Solvay esso si riferisca. Nel corso del procedimento di impugnazione, tuttavia, le parti hanno concordemente fatto emergere che per l’affermazione del Tribunale contestata dalla Solvay il punto di riferimento potrebbe essere costituito dai punti 88 e 89 dell’atto introduttivo. Nel punto 88 del suo atto introduttivo l’impresa in sostanza sottolinea che, a suo avviso, solo l’annullamento della decisione controversa potrebbe rimuovere la lamentata violazione del principio del diritto ad un processo equo; una mera riduzione dell’ammenda non sarebbe idonea a rimuovere la lamentata violazione dell’art. 6 della CEDU. Nel punto 89 dell’atto introduttivo la Solvay giunge quindi alla conclusione che l’evidente superamento da essa lamentato del termine ragionevole potrebbe comportare solo l’annullamento della decisione controversa (117).
128. Nel passaggio qui riprodotto dell’atto introduttivo io non riesco a scorgere alcuna rinuncia ad un’eventuale riduzione dell’ammenda a causa della durata del procedimento. Tanto meno è possibile desumere dagli argomenti dedotti per iscritto dalla Solvay quella «rinuncia espressa» dell’impresa ad una riduzione dell’ammenda a causa dell’eccesiva durata del procedimento, supposta dal Tribunale.
129. Piuttosto, nei punti 88 e 89 del proprio atto introduttivo di primo grado la Solvay semplicemente espone con forza la propria opinione in punto di diritto. L’impresa illustra quale conseguenza giuridica essa ritiene si imponga in relazione all’asserita violazione del principio della ragionevole durata del procedimento: non già la riduzione dell’ammenda, bensì l’annullamento della decisione controversa.
130. Tra l’esposizione di un’opinione in punto di diritto e l’espressa rinuncia alla possibilità di una riduzione dell’ammenda a titolo di risarcimento per la presunta violazione di un diritto, vi è una differenza radicale. Il Tribunale ha ignorato tale differenza al punto 122 della sentenza impugnata.
131. Il punto 122 della sentenza impugnata dimostra che il Tribunale ha evidentemente frainteso gli argomenti presentati dalla Solvay nel procedimento di primo grado e li ha altresì riprodotti travisandone il significato. Ciò comporta lo snaturamento degli argomenti presentati da una parte.
132. Tale snaturamento balza in particolare agli occhi se si considera che la Solvay, ad altro proposito, nel suo atto introduttivo di primo grado indubbiamente richiede una riduzione dell’ammenda da parte del Tribunale, rinviando a tal fine espressamente ai suoi «argomenti presentati a sostegno dei motivi di annullamento», quindi anche ai suoi argomenti relativi all’eccessiva durata del procedimento (118).
133. Conseguentemente, la quinta parte del primo motivo di ricorso va accolta.
3. Conclusione
134. Il primo motivo di ricorso è in parte fondato.
C – Annullamento della sentenza impugnata
135. Come risulta dalle precedenti considerazioni, i tre motivi d’impugnazione sollevati dalla Solvay sono per la maggior parte fondati. L’accoglimento di ciascuno di questi motivi di ricorso, già di per sé solo considerato, giustifica l’annullamento della sentenza impugnata nel suo complesso.
D – Decisione sul ricorso di primo grado
136. Ai sensi dell’art. 61, n. 1, del suo Statuto, la Corte può statuire essa stessa definitivamente sulla controversia, qualora lo stato degli atti lo consenta.
137. Così avviene nel caso in esame. Tutti i fatti e le questioni di diritto rilevanti per statuire sul ricorso della Solvay sono già stati discussi in primo grado dinanzi al Tribunale, e le parti hanno avuto l’opportunità di scambiare le loro argomentazioni al riguardo. Il rinvio al Tribunale non è pertanto necessario; piuttosto, la Corte può statuire essa stessa sul ricorso della Solvay inteso ad ottenere l’annullamento della decisione controversa. Considerata l’eccezionale durata del procedimento – ventidue anni dalle indagini della Commissione nell’aprile 1989 fino ad oggi – sarebbe opportuno che la Corte utilizzasse tale possibilità.
138. Nel prosieguo mi limito a verificare brevemente la legittimità della decisione controversa scegliendo tre punti di vista: accesso al fascicolo (sub 1), contraddittorio (sub 2) e durata del procedimento (sub 3).
1. Sul diritto di accesso al fascicolo
139. È incontrovertibile che prima dell’emanazione della decisione controversa alla Solvay non fu concesso un accesso al fascicolo conforme ai requisiti di diritto (119).
140. Come sopra esposto, è impossibile escludere che nelle parti smarrite del fascicolo, il cui contenuto è ignoto, la Solvay avrebbe trovato informazioni utili per la sua difesa. Ciò è tanto più vero in quanto la Commissione stessa suppone che alcuni dei raccoglitori mancanti «contenessero della corrispondenza ai sensi dell’art. 11 del regolamento n. 17», vale a dire richieste di informazioni della Commissione a varie imprese e loro risposte (120). Tali dichiarazioni provenienti da altre società potrebbero contenere informazioni utili per la valutazione dell’accordo tra la Solvay e la CFK, almeno per quanto riguarda la durata dell’infrazione e l’ammontare dell’ammenda inflitta. Soprattutto per quanto riguarda la durata dell’infrazione, la Commissione nella decisione impugnata ha sostenuto che le informazioni fornite erano incomplete e contraddittorie (121).
141. Sussisteva, pertanto, almeno la possibilità che, se fosse stato correttamente concesso l’accesso al fascicolo, il procedimento amministrativo avrebbe avuto un esito diverso, sia pur solo per quanto riguarda l’ammontare dell’ammenda inflitta.
142. Conseguentemente, la decisione controversa, già solo a causa dei vizi procedurali emersi in relazione all’accesso al fascicolo (smarrimento di documenti), deve essere integralmente annullata.
2. Sul diritto al contraddittorio
143. È altresì incontrovertibile che la Solvay, prima dell’emanazione della decisione controversa nel 2000, non fu nuovamente sentita dalla Commissione, benché una nuova audizione fosse giuridicamente necessaria (122). Questo vizio procedurale si collega strettamente al mancato accesso al fascicolo.
144. Non si può escludere che il procedimento amministrativo avrebbe avuto un esito diverso se nel 2000 la Commissione avesse concesso all’impresa la possibilità – dopo un corretto accesso al fascicolo – di presentare nuovamente osservazioni sugli addebiti che essa le contestava (123).
145. Anche per tale motivo la decisione controversa deve essere integralmente annullata.
3. Sul diritto ad ottenere una decisione entro un termine ragionevole
146. Per quanto riguarda, infine, la durata del procedimento, questa deve essere valutata sulla base di tutte le circostanze del caso di specie (124).
147. Nel presente caso occorre rilevare che la Commissione, nel periodo compreso tra l’annullamento della sua prima decisione di inflizione dell’ammenda (decisione 91/298) e la prima sentenza della Corte quale giudice dell’impugnazione (125), è rimasta completamente inerte. In tal modo è trascorso inutilizzato un periodo di quattro anni e sette mesi (126).
148. Questa inerzia della Commissione non può essere giustificata richiamando il ricorso presentato all’epoca da detta istituzione contro l’annullamento della prima decisione di inflizione dell’ammenda. Benché la Commissione sia libera di sfruttare appieno le opportunità processuali a sua disposizione, e di adire, in caso di sua soccombenza in primo grado, la Corte quale giudice dell’impugnazione, ciò, tuttavia, non comporta affatto che la Commissione possa, durante tale procedimento di impugnazione, lasciar sopire il procedimento amministrativo (127).
149. L’impugnazione non ha effetto sospensivo (art. 60, primo comma, dello Statuto della Corte). A partire dal 29 giugno 1995, giorno della pronuncia della sentenza di primo grado nella causa T‑31/91, la Commissione era pertanto tenuta, ai sensi dell’art. 233, primo comma, CE (ora art. 266, primo comma, TFUE), a prendere i provvedimenti derivanti dalla sentenza di annullamento del Tribunale. Anche il principio di buona amministrazione avrebbe imposto o di puntare senza indugio ad una nuova decisione nel merito, oppure di archiviare il procedimento amministrativo.
150. Senza alcuno sforzo la Commissione avrebbe potuto riprendere il procedimento amministrativo già dal luglio 1995, anziché attendere fino ad aprile 2000 (128). Nella sua nuova decisione di inflizione dell’ammenda la Commissione avrebbe dovuto semplicemente precisare che tale decisione, in caso di sua vittoria nel procedimento d’impugnazione, sarebbe decaduta.
151. Ciò considerato, si deve concludere che nel presente caso il procedimento amministrativo, già solo a causa dell’inerzia quasi quinquennale della Commissione dal luglio 1995 all’aprile 2000, era eccessivamente lungo. Come sopra esposto (129), risultano quindi superflui sia un più preciso esame della durata di altre fasi del procedimento, sia una valutazione complessiva della durata del procedimento (130).
152. S’intende che la violazione, testé accertata, del principio della ragionevole durata del procedimento giustifica l’annullamento della decisione controversa solo nel caso in cui le possibilità di difesa dell’impresa interessata abbiano subito un pregiudizio a causa della durata del procedimento (131). Il relativo onere della prova spetta all’impresa.
153. La Corte fissa, in linea di massima, requisiti rigorosi per una siffatta prova (132): gli argomenti dell’impresa interessata si devono fondare su elementi di prova convincenti e non devono essere troppo astratti e imprecisi (133). Se, ad esempio – come nella specie – si afferma che le possibilità di difesa sarebbero diminuite a causa delle dimissioni di precedenti dipendenti, allora queste persone devono essere di regola indicate nominativamente, devono essere indicate le loro mansioni nonché la data delle loro dimissioni, sono necessarie precisazioni sulla natura e sull’ampiezza delle informazioni o spiegazioni che avrebbero potuto fornire, e devono essere dimostrate le circostanze che hanno reso impossibile la loro testimonianza (134).
154. È indubbio che indicazioni così dettagliate non sono state fornite dalla Solvay dinanzi ai giudici dell’Unione nel procedimento giudiziario in corso.
155. Nel presente caso occorre, tuttavia, considerare che il periodo 1987‑1990, in relazione al quale si imputa alla Solvay la partecipazione in un cartello, risaliva, alla data di emanazione della seconda decisione di inflizione dell’ammenda a fine 2000, già a 10‑13 anni prima. Quando, infine, nel 2005 la Solvay ottenne l’accesso al fascicolo dinanzi al Tribunale, erano già trascorsi, dal periodo cui si riferisce l’infrazione accertata dalla Commissione, addirittura 15-18 anni.
156. È evidente che i ricordi dei dipendenti di un’impresa – e a fortiori dei suoi ex-dipendenti – si affievoliscono dopo un così lungo periodo.
157. Ciò nonostante, nel procedimento di primo grado la Solvay ha offerto al Tribunale, in dettaglio, l’indicazione dei dipendenti che erano impiegati nel suo reparto «carbonato» nel periodo in questione e di quelli tra questi che sono ora in pensione oppure deceduti.
158. Di più non ci si poteva ragionevolmente aspettare dalla Solvay nelle particolari circostanze del caso di specie.
159. In particolare, la ricorrente non può essere penalizzata per non aver indicato dettagliatamente gli episodi e gli elementi di prova sui quali i suoi ex-dipendenti avrebbero dovuto fornire informazioni. A tutt’oggi, infatti, l’impresa non conosce tutte le parti del fascicolo del procedimento che in realtà avrebbero dovuto esserle mostrate (135). Non si può pretendere dalla Solvay di provare se e in che misura i suoi ex-dipendenti avrebbero potuto fornire informazioni su parti smarrite del fascicolo del procedimento, delle quali è ignoto il contenuto e che non sono mai state consultabili durante il procedimento.
160. Più in generale, l’asticella dei requisiti necessari per dimostrare il pregiudizio delle possibilità di difesa causato dal decorso del tempo, non può essere alzata così in alto da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile per l’impresa interessata ogni prova.
161. Considerata la perdita irrimediabile di una parte del fascicolo del procedimento, in cui era forse contenuta corrispondenza della Commissione con terze imprese (136), non può escludersi che gli ex-dipendenti della Solvay, ove raggiungibili, avrebbero potuto essere d’aiuto all’impresa per la sua difesa. In particolare, non può escludersi che detti dipendenti avrebbero potuto fornire informazioni, che il mero impiego di documentazione scritta non avrebbe fatto emergere.
162. Tutto ciò considerato, sussistono sufficienti elementi per ritenere che la durata eccessiva del procedimento ha pregiudicato le possibilità di difesa della Solvay rispetto alla Commissione. Già solo per questo motivo la decisione controversa deve essere annullata.
4. Conclusione
163. Già dall’analisi di alcune delle questioni di diritto sollevate dalla ricorrente in primo grado, relative all’accesso al fascicolo, al contraddittorio e alla durata del procedimento, risulta che la decisione controversa della Commissione (decisione 2003/5) deve essere integralmente annullata. Risulta, pertanto, superfluo l’esame degli ulteriori motivi di ricorso proposti dalla Solvay in primo grado.
V – Sulla richiesta di riduzione dell’ammenda
164. Oltre all’annullamento della sentenza impugnata e della decisione controversa (137), la Solvay chiede anche l’annullamento o la riduzione dell’ammenda – inflitta ex novo dal Tribunale – a titolo di compensazione per il grave danno che afferma di aver subito a causa della durata eccezionalmente lunga del procedimento.
165. In base alla soluzione da me proposta che comporta l’annullamento della sentenza impugnata (138) e della decisione controversa (139), questa separata richiesta della Solvay è destinata a decadere. Nel prosieguo, tuttavia, per completezza la affronto in via subordinata.
A – Considerazione preliminare
166. Dalla giurisprudenza della Corte si possono desumere due diversi percorsi per risolvere il problema della eccessiva durata del procedimento: nel caso Baustahlgewebe, in cui all’impresa interessata era stata inflitta un’ammenda in materia di intese, la Corte concesse una riduzione dell’ammenda (140); nel caso Der Grüne Punkt, invece, in cui non era stata inflitta una siffatta ammenda, la Corte poté soltanto prospettare all’impresa interessata la possibilità di presentare ricorso per il risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 268 TFUE in combinato disposto con l’art. 340, secondo comma, TFUE (già art. 235 CE in combinato disposto con l’art. 288, secondo comma, CE) (141).
167. In udienza la Commissione ha espresso la sua preferenza per la soluzione da ultimo menzionata secondo le indicazioni provenienti dal caso Der Grüne Punkt. Essa ha motivato tale preferenza con la necessità di assicurare un’efficace applicazione del diritto in materia di concorrenza. A suo avviso, una riduzione dell’ammenda pregiudicherebbe l’efficace applicazione delle regole europee in materia di concorrenza.
168. Questa tesi non è convincente.
169. Vero è che l’applicazione delle regole europee in materia di concorrenza – regole indispensabili per il funzionamento del mercato interno (142) – costituisce indubbiamente un’aspirazione fondamentale dei Trattati (143). Per raggiungere tale obiettivo sono indispensabili sanzioni efficaci e dissuasive.
170. D’altro lato, tuttavia, in un procedimento come il procedimento amministrativo in materia di intese, che presenta tratti simili a quello penale (144), le garanzie procedurali basilari devono essere prese in particolare considerazione. Il diritto in materia di concorrenza può essere fatto rispettare solo con strumenti ineccepibili per uno Stato di diritto. Se, quindi, in un procedimento in materia di intese viene violato un diritto fondamentale come quello ad ottenere una decisione entro un termine ragionevole, allora l’impresa interessata ha diritto a mezzi di ricorso efficaci.
171. La ricerca di una soluzione per il superamento della durata ragionevole del procedimento si muove, quindi, necessariamente, tra i due poli della necessità di far rispettare le regole in materia di concorrenza, da un lato, e della necessità di mezzi di ricorso efficaci per la violazione di un diritto fondamentale, dall’altro.
172. Per ragioni di economia processuale e al fine di garantire un rimedio immediato ed effettivo all’impresa interessata, la Corte, là dove è possibile – ossia nei casi con ammende –, dovrebbe seguire anche in futuro la soluzione indicata nella sentenza Baustahlgewebe (145).
173. In un caso del genere, l’efficace applicazione del diritto in materia di concorrenza è soddisfatta grazie al fatto che l’accertamento dell’infrazione e l’obbligo della sua rimozione da parte dell’impresa interessata rimangono (146). Rispetto agli altri operatori del mercato rimane l’effetto deterrente dell’ammenda originariamente inflitta dalla Commissione e/o dal Tribunale, la cui rispondenza ai fatti non è messa in discussione dalla Corte. Il «metodo Baustahlgewebe» comporta semplicemente una sorta di compensazione dell’ammenda originaria con l’importo stimato equo a titolo di risarcimento per l’eccessiva durata del procedimento (147).
B – Sulla riduzione dell’ammenda
174. La giurisprudenza Baustahlgewebe (148) si basa in definitiva sulla competenza giurisdizionale anche di merito di cui all’art. 261 TFUE, attribuita alla Corte rispetto alle sanzioni in materia di concorrenza ai sensi dell’art. 17 del regolamento n. 17 (149). La Corte può pertanto discrezionalmente sopprimere, ridurre o maggiorare ammende o penalità di mora.
175. In applicazione della giurisprudenza Baustahlgewebe, occorre prima di tutto valutare la durata del procedimento (v. sub 1), e poi determinare la misura dell’eventuale riduzione dell’ammenda (v. sub 2).
1. Sull’eccessiva durata dei procedimenti amministrativo e giudiziario
176. Come sopra esposto (150), la ragionevolezza della durata di un procedimento deve essere valutata alla luce delle circostanze proprie di ciascuna causa e, in particolare, della rilevanza della lite per l’interessato, della complessità della causa nonché del comportamento del ricorrente e di quello delle autorità competenti.
177. A tal fine occorre prendere separatamente in esame le singole fasi del procedimento, ma si deve altresì effettuare una valutazione complessiva della durata del procedimento, considerando il procedimento amministrativo ed il procedimento giudiziario (151).
178. Delle singole fasi del procedimento soprattutto due risultano problematiche di fronte al principio della ragionevole durata del procedimento: il periodo di completa inerzia della Commissione durante il primo procedimento di impugnazione (procedimento nelle cause riunite C‑287/95 P e C‑288/95 P), nonché il secondo procedimento dinanzi al Tribunale (procedimento nella causa T‑58/01) (152).
179. Si è già constatato che i quattro anni e sette mesi di costante inerzia della Commissione dal luglio 1995 all’aprile 2000 – cioè durante il primo procedimento di impugnazione – hanno leso il diritto fondamentale della Solvay di ottenere una decisione entro un termine ragionevole (153). Ai fini del presente procedimento non occorre, pertanto, verificare se nello stesso periodo anche la Corte, quale giudice dell’impugnazione, doveva rispondere di un procedimento eccessivamente lungo a causa di una durata del procedimento di quattro anni e sette mesi.
180. Per quanto riguarda il secondo procedimento dinanzi al Tribunale (causa T‑58/01), la sua durata di otto anni e nove mesi risulta, già a prima vista, di una lunghezza intollerabile.
181. Come giustamente rileva la ricorrente, un tempo così lungo di trattazione della causa non può giustificarsi, nel presente caso, richiamando una qualche complessità della stessa: il Tribunale aveva a che fare solo con due parti, non ci fu pressoché bisogno di traduzioni (154), e le questioni di fatto e di diritto sollevate dalle parti del procedimento non presentavano alcuna difficoltà fuori dal comune. Pur essendoci una connessione con il procedimento parallelamente pendente nella causa T‑57/01, l’identità di numerosi motivi di ricorso nelle due cause avrebbe potuto consentire sinergie nella loro trattazione, accelerando, anziché ritardando, il procedimento.
182. Sicuramente buona parte del ritardo del procedimento si spiega con la necessità di consentire alla Solvay, durante il procedimento giudiziario, l’accesso al fascicolo del procedimento amministrativo (155). Che, tuttavia, a tal fine fosse necessario un anno e mezzo – e addirittura due anni, se si contano anche le osservazioni prodotte dalle parti (156) – è assolutamente inaccettabile. Questa perdita di tempo non può ricadere in danno della Solvay. Il Tribunale avrebbe dovuto eventualmente fissare termini precisi alla Commissione e trarre le necessarie conseguenze dall’eventuale inosservanza di tali termini.
183. È peraltro possibile individuare anche alcuni periodi di protratta inerzia del Tribunale nel procedimento di primo grado. Si possono segnalare, ad esempio, i ventinove mesi trascorsi tra le osservazioni della Commissione sull’utilità di determinati documenti per la difesa della Solvay e l’apertura della fase orale del procedimento (157). Possono essere altresì menzionati i quasi diciotto mesi trascorsi tra l’udienza del 26 giugno 2008 e la pronuncia della sentenza impugnata il 17 dicembre 2009 (158).
184. È evidente che i problemi di organizzazione interna del Tribunale, ad esempio quelli legati al rinnovo periodico o all’impedimento dei giudici, non devono ricadere in danno delle parti (159).
185. Alla luce di tali elementi risulta che nel presente caso sia il procedimento amministrativo che quello giudiziario hanno avuto una lunghezza eccessiva.
186. Tale impressione trova conferma qualora si consideri la durata, nel presente caso, di tutte le fasi del procedimento amministrativo e di quello giudiziario nel loro complesso:
– quale data di inizio per il calcolo della durata del procedimento occorre prendere in considerazione, in conformità alla giurisprudenza della Corte eur. D.U. sull’art. 6, n. 1, della CEDU, il giorno in cui la Solvay si è trovata per la prima volta esposta a provvedimenti, presi in ragione degli indizi a suo carico, che hanno avuto ripercussioni importanti sulla sua situazione (160). Quella data, nel presente caso, si colloca molto prima della comunicazione degli addebiti (che sarebbe equiparabile ad un’«accusa» formale): essa risale già al giorno in cui la Commissione nell’aprile 1989 effettuò la sua indagine presso la Solvay (161).
– durante tutto questo tempo il procedimento non è mai stato archiviato;
– quale prevedibile data finale dovrà essere computato il giorno in cui sarà pronunciata la sentenza della Corte nel presente procedimento di impugnazione (162).
187. Fino ad oggi, pertanto, la durata complessiva del procedimento ammonta già a ventidue anni. Non occorre verificare se una durata così lunga di un procedimento possa mai essere giustificata. In ogni caso una tale giustificazione richiederebbe la presenza di circostanze eccezionali, come ad esempio una particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto da affrontare, nonché una grave corresponsabilità dell’impresa interessata per determinati ritardi del procedimento. Nulla del genere può essere qui ravvisato.
188. In via meramente incidentale si noti che per giustificare la durata complessiva del procedimento non basta il solo fatto che la prescrizione dell’azione non è ancora intervenuta (163). Il termine di prescrizione, infatti, fornisce solo gli estremi limiti temporali entro cui si possono assumere misure di inflizione di un’ammenda per le infrazioni contro le regole europee in materia di concorrenza. All’interno del termine di prescrizione il principio della ragionevole durata del procedimento impone di effettuare le indagini e assumere le decisioni celermente, evitando ingiustificati periodi di inerzia. Le imprese interessate, infatti, si trovano, finché il procedimento è in corso, sotto una forte pressione e devono fare per tutto il tempo i conti con l’incertezza relativa a quando e con quale esito finirà il procedimento a loro carico. In questa situazione il principio della ragionevole durata del procedimento assicura loro una tutela rafforzata, che va oltre quella assicurata dalla prescrizione dell’azione (164).
189. Tutto ciò considerato, la mia conclusione è nel senso della violazione del diritto fondamentale della Solvay di ottenere una decisione entro un termine ragionevole.
190. In applicazione della giurisprudenza Baustahlgewebe (165), la sentenza impugnata dovrebbe, pertanto, essere annullata a causa dell’eccessiva durata del procedimento per lo meno nella parte in cui l’ammontare dell’ammenda viene fissato a EUR 2,25 milioni.
2. Sulla misura della riduzione dell’ammenda da praticare
191. In risposta ad una questione ad esse posta in udienza, le parti hanno espresso opinioni profondamente divergenti circa la misura dell’eventuale riduzione dell’ammenda da praticare nel presente caso. Mentre la Solvay, in considerazione della durata del procedimento, vorrebbe una riduzione dell’ammenda così ampia da conferire alla sanzione un mero valore simbolico, la Commissione si colloca su una posizione diametralmente opposta: a suo avviso simbolica dovrebbe essere non già l’ammenda, bensì la sua riduzione.
192. Nella causa Baustahlgewebe – finora unico precedente disponibile – la riduzione dell’ammenda praticata dalla Corte assunse dimensioni meramente marginali: un’ammenda fissata dal Tribunale a ECU 3 milioni fu ridotta dell’importo di ECU 50 000 (166); ciò equivale ad una riduzione solo dell’1,67%.
193. Dubito che una riduzione così modesta dell’ammenda sia ancor oggi adeguata alla luce dei precetti della CEDU. In base alla giurisprudenza della Corte eur. D.U. sull’art. 6, n. 1, della CEDU, di cui occorre tener conto anche nel diritto dell’Unione in forza dell’art. 52, n. 3, prima frase, della Carta dei diritti fondamentali, ai fini della riparazione risulta decisiva la misura in cui è stata superata la ragionevole durata del procedimento (167).
194. Nel presente caso, sia singole fasi del procedimento amministrativo e di quello giudiziario, che tutte le fasi del procedimento considerate nel loro insieme rivelano un notevole superamento della ragionevole durata del procedimento: un’inerzia di ben quattro anni e sette mesi nel procedimento amministrativo (168), un procedimento giudiziario di primo grado di otto anni e nove mesi (169), e una durata complessiva del procedimento di ventidue anni fino ad oggi (170) si collocano – in assenza di circostanze eccezionali – al di là di qualsiasi soglia immaginabile di ragionevole durata del procedimento.
195. In questa situazione una riduzione relativamente modesta dell’ammenda, quale la Corte ha praticato nella sentenza Baustahlgewebe e quale la Commissione sembra avere in mente anche nel presente caso, non sarebbe in nessun caso adeguata.
196. La violazione di un diritto fondamentale dovuta ad un procedimento eccessivamente lungo esige una sanzione efficace. A tal proposito occorre tener conto, da un lato, della gravità dell’infrazione commessa dall’impresa interessata e, dall’altro, della gravità della violazione del diritto fondamentale derivante dalla durata eccessiva del procedimento (171).
197. Nel presente caso sussiste una grave violazione del diritto fondamentale ad ottenere una decisione entro un termine ragionevole. Ciò giustifica una sensibile riduzione dell’ammenda. Al contempo, tuttavia, occorre considerare che la partecipazione della Solvay e della CFK ad un cartello costituiva, in base agli accertamenti della Commissione, «infrazione di particolare gravità» di una delle disposizioni fondamentali del mercato interno (art. 81 CE) (172). Bilanciando tutte le circostanze del caso di specie, riterrei pertanto adeguata una riduzione dell’ammenda del 50%. Quale punto di partenza per tali calcoli occorrerebbe assumere la misura dell’ammenda determinata dal Tribunale.
198. Qualora, quindi, la Corte non dovesse annullare integralmente la sentenza impugnata e annullare la decisione controversa (173), propongo perlomeno di ridurre del 50% l’ammenda di EUR 2,25 milioni.
VI – Sulle spese
199. Ai sensi dell’art. 122, primo comma, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è accolta e la controversia viene definitivamente decisa dalla Corte, quest’ultima statuisce sulle spese.
200. Dall’art. 69, n. 2, in combinato disposto con l’art. 118 del regolamento di procedura della Corte, risulta che la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Solvay ha chiesto la condanna della Commissione alle spese sia del procedimento d’impugnazione che del procedimento di primo grado, e la Commissione è rimasta soccombente in entrambi i gradi di giudizio, quest’ultima deve essere condannata alle spese del procedimento in entrambi i gradi.
VII – Conclusione
201. Alla luce delle suesposte considerazioni, propongo alla Corte di statuire come segue:
1) la sentenza del Tribunale 17 dicembre 2009, causa T‑58/01, Solvay/Commissione, è annullata;
2) la decisione della Commissione 13 dicembre 2000, 2003/5/CE, è annullata;
3) la Commissione è condannata alle spese di entrambi i gradi di giudizio.
1 – Lingua originale: il tedesco.
2 – Sul primo procedimento di impugnazione v. la sentenza della Corte 6 aprile 2000, cause riunite C‑287/95 P e C‑288/95 P, Commissione/Solvay, Racc. pag. I‑2391.
3 – V. anche l’introduzione delle mie conclusioni, presentate in data odierna nel procedimento C‑109/10 P, Solvay/Commissione, paragrafi 1‑6.
4 – Solvay SA (già Solvay et Cie SA) è una società per azioni di diritto belga che opera nel settore dell’industria farmaceutica, chimica, della plastica e della lavorazione.
5 – Chemische Fabrik Kalk GmbH.
6 – Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali («CEDU», sottoscritta a Roma il 4 novembre 1950).
7 – L’atto di ricorso della Solvay alla Corte eur. D.U. riporta la data del 26 febbraio 2010 ed è allegato all’atto di impugnazione di detta impresa nel presente procedimento.
8 – V., in proposito e per quanto si dirà infra, i punti 5‑42 della sentenza della Corte 17 dicembre 2009, causa T‑58/01, Solvay/Commissione, Racc. pag. II‑4781, in prosieguo, anche: la «sentenza impugnata», così come il punto 22 della sentenza pronunciata dal Tribunale nella causa parallela il 17 Dicembre 2009, causa T‑57/01, Solvay/Commissione, Racc. pag. II‑4621).
9 – Regolamento (CEE) del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17: Primo regolamento d’applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato (GU 1962, n. 13, pag. 204).
10 – Il carbonato di sodio è utilizzato per la produzione del vetro (soda densa), nell’industria chimica e nella metallurgia (soda leggera). Occorre distinguere tra la soda naturale (soda densa) e la soda sintetica (soda densa o leggera). La soda naturale si ottiene dalla macinazione, purificazione e calcinazione di un minerale. La soda sintetica si ottiene tramite reazione tra cloruro di sodio e calcare mediante il «procedimento ammoniaca-soda» inventato dai fratelli Solvay nel 1863.
11 – Oltre alla Solvay gli accertamenti interessarono anche le imprese AKZO, Chemische Fabrik Kalk (CFK), Imperial Chemical Industries (ICI), Matthes & Weber e Rhône Poulenc. Tali accertamenti furono effettuati sulla base della decisione di accertamento della Commissione 5 aprile 1989, riportata per estratto al punto 19 della sentenza T‑57/01, Solvay/Commissione, cit. supra alla nota 8).
12 – Per quanto riguarda l’abuso di posizione dominante da parte della Solvay, accertato dalla Commissione, rinvio alle mie conclusioni, presentate in data odierna nel parallelo procedimento pendente dinanzi alla Corte, causa C‑110/09 P, Solvay/Commissione.
13 – Sul punto v. punti 23, 27 e 31 della sentenza impugnata.
14 – Decisione della Commissione 19 dicembre 1990, 91/298/CEE, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 85 del trattato CEE (IV/33.133-B: Carbonato di sodio – Solvay; GU 1991, L 152, pag. 16). Questa decisione è solo una delle quattro decisioni che la Commissione indirizzò quel giorno alle imprese operanti sul mercato del carbonato di sodio. Delle altre decisioni una è rivolta contro la Solvay e la ICI [decisione della Commissione 19 dicembre 1990, 91/297/CEE, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 85 del trattato CEE (IV/33.133 A: Carbonato di sodio – Solvay, ICI; GU 1991, L 152, pag. 1)]; una contro la sola Solvay [decisione della Commissione 19 dicembre 1990, 91/299/CEE, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 86 del trattato CEE (IV/33.133-C: Carbonato di sodio – Solvay, CFK; GU 1991, L 152, pag. 21)]; infine, una contro la sola ICI [decisione della Commissione 19 dicembre 1990, 91/300/CEE, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 86 del trattato CEE (IV/33.133-D: Carbonato di sodio – ICI; GU 1991, L 152, pag. 40)].
15 – Pari, all’epoca, a ECU 3 milioni ovvero a ECU 1 milione.
16 – Sentenza del Tribunale 29 giugno 1995, causa T‑31/91, Solvay/Commissione (Racc. pag. II‑1821), confermata dalla sentenza della Corte Commissione/Solvay, cit. supra alla nota 2.
17 – Punto 247 della sentenza impugnata.
18 – Contro la CFK la Commissione nel 2000 non ha più avviato alcun procedimento, presumibilmente poiché la società aveva nel frattempo cessato la sua produzione di carbonato di sodio.
19 – Decisione della Commissione 13 dicembre 2000, 2003/5/CE, relativa ad una procedura ai sensi dell’articolo 81 del trattato CE (COMP/33.133-B: Carbonato di sodio – Solvay, CFK; GU 2003, L 10, pag. 1; in prosieguo anche: la «decisione controversa»). Lo stesso giorno fu emanata la decisione della Commissione 13 dicembre 2000, 2003/6/CE, relativa ad una procedura ai sensi dell’articolo 82 del trattato CE (COMP/33.133-C: Carbonato di sodio – Solvay; GU 2003, L 10, pag. 10), che sta sullo sfondo del parallelo procedimento di impugnazione pendente dinanzi alla Corte, relativo alla causa C‑109/10 P, Solvay/Commissione.
20 – Sentenza T‑58/01, Solvay/Commissione, (cit. supra alla nota 8). Lo stesso giorno è stata emessa anche la sentenza del Tribunale nel parallelo procedimento relativo alla causa T‑57/01, Solvay/Commissione (cit. supra alla nota 8); quest’ultima sentenza costituisce oggetto del procedimento di impugnazione parimenti pendente dinanzi alla Corte, relativo alla causa C‑109/10 P, Solvay/Commissione.
21 – In prosieguo anche: la «ricorrente».
22 – Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU 2003, L 1, pag. 1). Questo regolamento è entrato in vigore, ai sensi dell’art. 45, n. 2, dello stesso, il 1° maggio 2004.
23 – V. i paragrafi 17‑122 delle mie conclusioni, presentate in data odierna nella causa C‑109/10 P.
24 – Sentenza 14 settembre 2010, causa C‑550/07 P, Akzo Nobel Chemicals e Akcros Chemicals/Commissione e a. (Racc. pag. I‑8301, punto 92); v. anche sentenze 2 ottobre 2003, causa C‑194/99 P, Thyssen Stahl/Commissione («Thyssen Stahl»; Racc. pag. I‑10821, punto 30), e 3 settembre 2009, cause riunite C‑322/07 P, C‑327/07 P e C‑338/07 P, Papierfabrik August Koehler/Commissione (Racc. pag. I‑7191, punto 34).
25 – La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea è stata solennemente proclamata prima il 7 dicembre 2000 a Nizza (GU 2000, C 364, pag. 1), e successivamente il 12 dicembre 2007 a Strasburgo (GU 2007, C 303, pag. 1, e GU 2010, C 83, pag. 389).
26 – Punti 7 e 10 della sentenza impugnata.
27 – Punti 7, 242 e 243 della sentenza impugnata.
28 – Punto 243 della sentenza impugnata.
29 – Punto 25 della sentenza impugnata, e punto 70 della decisione controversa.
30 – Punti 247 e 248 della sentenza impugnata.
31 – Punti 40-48 della sentenza impugnata.
32 – Punti 50 e 51 della sentenza impugnata.
33 – Punti 48, 49 e 254 della sentenza impugnata.
34 – Punti 49, 246 e 256 della sentenza impugnata.
35 – Sentenze 7 gennaio 2004, cause riunite C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P, Aalborg Portland e a./Commissione («Aalborg Portland», Racc. pag. I‑123, punto 68), e 1° luglio 2010, causa C‑407/08 P, Knauf Gips («Knauf Gips»; Racc. pag. I‑6375, punto 22).
36 – Tale vizio procedurale è preso in esame anche dal Tribunale ai punti 245‑248 della sentenza impugnata.
37 – V. in proposito l’art. 41, n. 2, lett. b), della Carta dei diritti fondamentali.
38 – Sentenze 8 luglio 1999, causa C‑51/92 P, Hercules Chemicals/Commissione («Hercules»; Racc. pag. I‑4235, punto 78); 2 ottobre 2003, causa C‑199/99 P, Corus UK/Commissione («Corus UK»; Racc. pag. I‑11177, punto 128), 15 ottobre 2002, cause riunite C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, da C‑250/99 P a C‑252/99 P e C‑254/99 P, Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, («PVC II», Racc. pag. I‑8375, punto 318), nonché sentenza Aalborg Portland, cit. supra alla nota 35 (punto 104); v. anche sentenze del Tribunale 29 giugno 1995, causa T‑30/91, Solvay/Commissione (Racc. pag. II‑1775, punto 98), e 29 giugno 1995, causa T‑36/91, ICI/Commissione (Racc. pag. II‑1847, punto 108).
39 – Sentenze Hercules, cit. supra alla nota 38 (punto 77); Corus UK, cit. supra alla nota 38 (punto 127), nonché sentenza PVC II, cit. supra alla nota 38 (punti 317, 322 e 323).
40 – Nella causa C‑109/10 P il terzo motivo di impugnazione riguarda lo smarrimento di parti del fascicolo ed il quarto motivo di impugnazione l’accesso a parti del fasciolo del procedimento amministrativo consultabili solo dinanzi al Tribunale (v. in proposito i punti 156‑206 delle mie conclusioni presentate in data odierna nella causa suddetta).
41 – Art. 6, n. 2, TUE, nella versione del Trattato di Lisbona.
42 – V., tra le tante, sentenza Aalborg Portland, cit. supra alla nota 35 (punto 64); nello stesso senso, sentenze 28 marzo 2000, causa C‑7/98, Krombach (Racc. pag. I‑1935, punti 25 e 26); 14 febbraio 2008, causa C‑450/06, Varec (Racc. pag. I‑581, punti 44 e 46), nonché sentenza 23 dicembre 2009, causa C‑45/08, Spector Photo Group e Van Raemdonck (Racc. pag. I‑12073, punto 43).
43 – Una siffatta richiesta sarebbe, in effetti, irricevibile (v. sentenze PVC II, cit. alla nota 38, punti 330 e 331, e Aalborg Portland, cit. supra alla nota 35, punto 77 in combinato disposto con il punto 76).
44 – Sentenza Aalborg Portland, cit. supra alla nota 35, punto 125; nello stesso senso, sentenza 14 ottobre 2010, Deutsche Telekom/Commissione, causa C‑280/08 P (Racc. pag. I‑9555, punti 77, 155 e 195); dinanzi alla Corte sono stati ritenuti ammissibili diversi motivi di irricevibilità, mediante i quali si sosteneva che il Tribunale avesse applicato in primo grado criteri giuridicamente non corretti; v. altresì la sentenza 25 gennaio 2007, cause riunite C‑403 04 P e C‑405/04 P, Sumitomo Metal Industries e Nippon Steel/Commissione, «Sumitomo» (Racc. pag. I‑729, punto 40, 10 luglio 2008, causa C‑413/06 P, Bertelsmann e Sony Corporation of Ameria/Impala, «Impala», Racc. I‑4951, punto 117) e 16 dicembre 2008, causa C‑47/07 P, Masdar (RU)/Commissione (Racc. pag. I‑9761, punto 77).
45 – Punto 257 della sentenza impugnata.
46 – Punti 263 e 264 della sentenza impugnata.
47 – V. in particolare punto 262, prima frase, della sentenza impugnata.
48 – Sentenze PVC II, cit. supra alla nota 38 (punti 318 e 324); Aalborg Portland, cit. alla nota 35 (punto 75), nonché sentenza Knauf Gips, cit. supra alla nota 35 (punto 23).
49 – Sentenza Aalborg Portland, cit. supra alla nota 35 (punto 131).
50 – Sentenze Aalborg Portland, cit. supra alla nota 35 (punto 68), e Knauf Gips, cit. alla nota 35 (punto 22).
51 – Punto 256 della sentenza impugnata.
52 – V., in particolare, sentenze PVC II, cit. supra alla nota 38; Aalborg Portland, cit. alla nota 35; Corus UK, cit. supra alla nota 38, nonché sentenza Knauf Gips, cit. supra alla nota 35.
53 – Sentenze PVC II, cit. supra alla nota 38 (punti 318 e 324); Aalborg Portland, cit. alla nota 35 (punti 74, 75 e 131), nonché sentenza Knauf Gips, cit. supra alla nota 35 (punti 23 e 24).
54 – Punto 262, prima frase, della sentenza impugnata.
55 – Punto 262 della sentenza impugnata.
56 – Punti 260-262 della sentenza impugnata.
57 – Sentenza Aalborg Portland, cit. supra alla nota 35 (punti 127, 128 e 131).
58 – Punti 262 e 263 della sentenza impugnata.
59 – V. per completezza altresì i punti 170‑175 e 177 delle mie conclusioni presentate in data odierna nella causa C‑109/10 P.
60 – La Solvay si è riferita a tale elemento tanto nel suo ricorso che nella fase orale del procedimento dinanzi alla Corte.
61– Deutsche Solvay Werke.
62 – V. in proposito il considerando n. 49 della decisione controversa.
63 – È interessante notare che la Commissione stessa sembra ritenere che almeno alcuni dei raccoglitori mancanti «contenessero della corrispondenza ai sensi dell’art. 11 del regolamento n. 17», vale a dire richieste di informazioni della Commissione a varie imprese e loro risposte (v. punto 49 della sentenza impugnata).
64 – V. in proposito, sentenze Aalborg Portland, cit. supra alla nota 35, punto 75 e Knauf Gips, cit. supra alla nota 35, punto 23, dove si è stabilito che i documenti «avrebbe[ro] potuto influenzare, in una qualsiasi maniera, le valutazioni svolte dall[a Commissione] nell’eventuale decisione, quanto meno con riguardo alla gravità e alla durata del comportamento contestatole e, di conseguenza, all’entità dell’ammenda».
65 – V. supra, paragrafo 38 delle presenti conclusioni.
66 – V., in particolare, punto 172 della sentenza impugnata.
67 – Punto 173 della sentenza impugnata.
68 – V. sul punto supra, paragrafi 23‑49 delle presenti conclusioni.
69 – Sentenze 25 gennaio 2007, causa C 407/04 P, Dalmine/Commissione (Racc. pag. I‑829, punto 44), e 10 maggio 2007, causa C‑328/05, SGL Carbon/Commissione (Racc. pag. I‑3921, punto 71); v. inoltre sentenze 7 giugno 1983, cause riunite da 100/80 a 103/80, Musique Diffusion française e a./Commissione (Racc. pag. 1825, punto 10); 9 novembre 1983, causa 322/81, Nederlandsche Banden-Industrie-Michelin/Commissione (Racc. pag. 3461, punto 7); PVC II, cit. supra alla nota 38 (punto 85), nonché sentenza Impala, cit. supra alla nota 44 (punto 61); nello stesso senso – in relazione ad altre materie – sentenze 24 ottobre 1996, causa C‑32/95 P, Commissione/Lisrestal e a. (Racc. pag. I‑5373, punto 21); 3 settembre 2008, cause riunite C‑402/05 P e C‑415/05 P, Kadi e Al Barakaat International Foundation/Consiglio e Commissione (Racc. pag. I‑6351, in particolare punto 348), nonché sentenza 1 ottobre 2009, causa C‑141/08 P, Shunde Yongjian Housewares & Hardware/Rat (Racc. pag. I‑9147, punto 83).
70 – Ora vige l’art. 27, nn. 1 e 2, del regolamento n. 1/2003.
71 – Sentenza PVC II, cit. supra alla nota 38 (in particolare punto 88).
72 – V. in particolare punti 165 e 166 della sentenza impugnata.
73 – V. in argomento punti 245‑248 della sentenza impugnata, nonché paragrafi 21 e 24 delle presenti conclusioni.
74 – Sentenza del Tribunale Solvay/Kommission, causa T‑31/91, cit. supra alla nota 16 e sentenza della Corte Commissione/Solvay, cit. supra alla nota 2.
75 – Sentenze nella causa T‑30/91, Solvay/Commissione, cit. supra alla nota 38 (in particolare punti 99, 103 e 104), e nella causa T‑36/91, ICI/Commissione, cit. supra alla nota 38 (in particolare punti 109, 113 e 118). Queste sentenze sono state emesse lo stesso giorno della sentenza nella causa T‑31/91, cit. supra alla nota 16, con cui il Tribunale ha annullato la decisione 91/298 per vizio di autenticazione.
76 – V. in proposito la pubblicazione presente nella XII Relazione della Commissione sulla concorrenza (1982), pagg. 40 e 41 (un estratto della quale è riprodotto al punto 244 della sentenza impugnata).
77 – V. in particolare sentenza del Tribunale 29 giugno 1995, causa T‑37/91, ICI/Commissione (Racc. pag. II‑1901, punti 61-66 e 73), la quale nega la violazione dei diritti della difesa.
78 – V., da un lato, la sentenza Hercules, che è del 1999, cit. supra alla nota 38 (punti 75 e 76), e, dall’altro, l’impegno pubblicamente assunto dalla Commissione, fin dal 1997, di concedere l’accesso al fascicolo [«comunicazione della Commissione relativa alle regole procedimentali interne per l’esame delle domande di accesso al fascicolo nei casi di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato CE, degli articoli 65 e 66 del trattato CECA e del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio», GU 1997, C 23, pag. 3].
79 – Punti 24, 167 e 171 della sentenza impugnata.
80 – Punti 7, 242 e 243 della sentenza impugnata.
81 – V. in proposito supra, paragrafi 23‑48 delle presenti conclusioni.
82 – V. in proposito supra, paragrafo 28 delle presenti conclusioni.
83 – Sentenza PVC II, cit. supra alla nota 38 (punto 179). Sulla specifica applicazione di questo principio nel procedimento giudiziario, v. anche sentenze 17 dicembre 1998, causa C‑185/95 P, Baustahlgewebe/Commissione («Baustahlgewebe»; Racc. pag. I‑8417, punto 21); Thyssen Stahl, cit. supra alla nota 24 (punto 154); Sumitomo, cit. supra alla nota 44 (punto 115), nonché sentenza 16 luglio 2009, causa C‑385/07 P, Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland/Commissione («Der Grüne Punkt»; Racc. pag. I‑6155, punti 177‑179); sull’applicazione di questo stesso principio nel procedimento amministrativo, v. sentenze 21 settembre 2006, causa C‑105/04 P, Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied/Commissione («FEG»; Racc. pag. I‑8725, punti 35‑52), e 21 settembre 2006, causa C‑113/04 P, Technische Unie/Commissione («TU»; Racc. pag. I‑8831, punti 40‑57).
84 – Nello stesso senso anche sentenza PVC II, cit. supra alla nota 38 (punti 176‑178); nella sentenza Der Grüne Punkt, cit. supra alla nota 83 (punti 176‑196) la Corte ha parimenti esaminato la ragionevolezza della durata del procedimento, per quanto non fossero riscontrabili effetti di essa sull’esito della causa.
85 – Sentenze Baustahlgewebe, cit. supra alla nota 83 (punto 29); PVC II, cit. supra alla nota 38 (punto 187); Thyssen Stahl, cit. supra alla nota 24, punto 155); Sumitomo, cit. supra alla nota 44 (punto 116), nonché sentenza Der Grüne Punkt, cit. supra alla nota 83 (punto 181).
86 – Sentenze Thyssen Stahl, cit. supra alla nota 24 (punto 156); Sumitomo, cit. supra alla nota 44 (punto 117), nonché sentenza Der Grüne Punkt, cit. supra alla nota 83 (punto 182); v. anche sentenza PVC II, cit. supra alla nota 38 (punto 188).
87 – V. in tal senso sentenza PVC II, cit. supra alla nota 38 (punto 184), nonché sentenze FEG (in particolare punti 37, 38 e 40), e TU (in particolare punti 42, 43 e 45), entrambe cit. supra alla nota 83.
88 – Ciò lascia impregiudicata l’ulteriore questione delle conseguenze derivanti da una siffatta violazione procedurale; v. sul punto infra, paragrafi 91-124 e 164‑197 delle presenti conclusioni.
89 – Benché la Corte attualmente adita non abbia definitivamente chiarito questo punto nella sentenza PVC II, cit. supra alla nota 38 (punti 229 e 230), la giurisprudenza della Corte eur. D.U. non lascia, invece, sorgere alcun dubbio circa la rilevanza di una valutazione complessiva della durata del procedimento. Sul punto, v. in particolare sentenza 15 luglio 1982, Eckle/Germania (serie A, n. 51, ricorso n. 8130/78): ivi la Corte eur. D.U. prende in considerazione quanto tempo sono complessivamente durati i procedimenti controversi (punti 79, 80), e rileva che la durata del procedimento si riferisce al procedimento nel suo complesso, compresi i gradi di impugnazione («couvre l’ensemble de la procédure en cause, y compris les instances de recours», punto 76). Nella sentenza 20 marzo 2009, Gorou/Grecia (n. 2, Grande Camera; ricorso n. 12686/03, punto 46) viene accertata una violazione dell’art. 6 della CEDU dovuta alla durata del procedimento nel suo complesso («durée de la procédure dans son ensemble»); in senso analogo, sentenza 15 febbraio 2008, Kakamoukas e a./Grecia (Grande Camera; ricorso n. 38311/02, punto 32), ove si dà rilievo al calcolo della durata complessiva dei procedimenti controversi («calcul de la durée totale des procédures litigieuses»).
90 – V. sul punto il prospetto cronologico di cui al paragrafo 11 delle presenti conclusioni.
91 – La durata complessiva del procedimento PVC sì è, tuttavia, avvicinata molto a quella del presente procedimento, se si considera che i primi accertamenti della Commissione ebbero luogo nell’ottobre 1983 (v. sentenza del Tribunale 20 aprile 1999, cause riunite da T‑305/94 a T‑307/94, da T‑313/94 a T‑316/94, T‑318/94, T‑325/94, T‑328/94, T‑329/94 e T‑335/94, Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, Racc. pag. II‑931, punto 1), mentre l’ultima decisione giudiziaria (sentenza PVC II, cit. supra alla nota 38) fu pronunciata nell’ottobre 2002.
92 – Sentenze 9 settembre 2008, cause riunite C‑120/06 P e C‑121/06 P, FIAMM e a./Consiglio e Commissione (Racc. pag. I‑6513, punto 96), 16 luglio 2009, causa C‑440/07 P, Commissione/Schneider Electric (Racc. pag. I‑6413, punto 135), 20 maggio 2010, causa C‑583/08 P, Gogos/Commissione (Racc. pag. I‑4469, punto 30), e 16 dicembre 2010, causa C‑480/09 P, AceaElectrabel Produzione/Commissione (Racc. pag. I‑13355, punto 77).
93 – Benché tale questione controversa sia emersa anche in altre parti del primo motivo di ricorso, io affronto lo scambio di argomenti intervenuto sul punto solo nell’ambito di questa terza parte del primo motivo di ricorso.
94 – Punto 113 della sentenza impugnata; v. anche punti 120‑122 di detta sentenza.
95 – Sentenze Baustahlgewebe, cit. supra alla nota 83 (punto 49), e Der Grüne Punkt, cit. supra alla nota 83 (punto 193); con specifico riferimento al nesso coi diritti della difesa, v. sentenze FEG, cit. supra alla nota 83 (in particolare punti 42, 43 e 60‑62), e TU, cit. supra alla nota 83 (in particolare punti 47, 48 e 69‑71).
96 – Spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali (GU 2007, C 303, pag. 17); v. in particolare la spiegazione relativa all’art. 47, secondo comma (op. cit., pag. 30).
97 – Nella sentenza 26 ottobre 2000, Kudla/Polonia (ricorso n. 30210/96, Recueil des arrêts et décisions 2000‑XI, punto 154) la Grande Camera della Corte eur. D.U. ha riconosciuto che, per quanto riguarda i rimedi giuridici in caso di durata eccessiva del procedimento, non esiste, tra gli Stati contraenti della CEDU, una soluzione dominante («pour l’heure il n’existe pas, dans les ordres juridiques des Etats contractants, un système prédominant en matière de recours permettant de dénoncer les durées excessives de procédure»); v. anche Corte eur. D.U., sentenza 31 marzo 2009, Simaldone/Italia (ricorso n. 22644/03, punto 78). Uno studio di diritto comparato è stato intrapreso, nel 2006, nell’ambito del Consiglio d’Europa dalla Commissione europea per la Democrazia attraverso il Diritto (Commissione di Venezia; studio n. 316/2004, consultabile su Internet all’indirizzo (2006)036rev-f.pdf; ultima visita il 26 gennaio 2011). Sulle differenti soluzioni adottate all’interno dell’Unione europea, v. altresì le conclusioni presentate dall’avvocato generale Léger il 3 febbraio 1998 nella causa Baustahlgewebe, cit. supra alla nota 83 (paragrafi 52 e 53).
98 – Corte eur. D.U., sentenze Eckle/Germania, cit. supra alla nota 89 (punto 94), e 13 novembre 2008, Ommer/Germania (n. 1; ricorso n. 10597/03, punto 68); v. anche ordinanza Corte eur. D.U. 17 novembre 2005, Sprotte/Germania (ricorso n. 72438/01).
99 – Corte eur. D.U., sentenze 10 novembre 2005, Dželili/Germania (ricorso n. 65745/01, punto 103); 24 febbraio 2005, Ohlen/Danimarca (ricorso n. 63214/00, punti 29 e 30); Ommer/Germania (n. 1), cit. supra alla nota 98 (punto 68), nonché ordinanza 12 giugno 2008, Menelaou/Cipro (ricorso n. 32071/04); nello stesso senso, in precedenza, sentenza Eckle/Germania, cit. supra alla nota 89 (punto 67), che in ogni caso riconosce in via di principio la riduzione della pena come forma di riparazione. V. altresì punti 119‑123 dello studio n. 316/2004 della Commissione di Venezia, cit. supra alla nota 97.
100 – Corte eur. D.U., sentenza 21 giugno 1983, Eckle/Germania (art. 50; serie A, n. 65, ricorso n. 8130/78, punto 24).
101 – Corte eur. D.U., sentenza 23 novembre 2006, Jussila/Finlandia (Grande Camera; ricorso n. 73053/01, punto 43).
102 – V. in tal senso anche l’art. 41 della CEDU.
103 – L’importanza di un’efficace applicazione degli artt. 101 TFUE e 102 TFUE (già artt. 81 CE e 82 CE) è stata di recente sottolineata, ad esempio, nelle sentenze 11 giugno 2009, causa C‑429/07, X BV (Racc. pag. I‑84833, punti 33‑35), e 7 dicembre 2010, causa C‑439/08, VEBIC (Racc. pag. I‑12471, in particolare punti 59 e 61).
104 – Sentenza Der Grüne Punkt, cit. supra alla nota 83 (punto 194). V. nello stesso senso, con riferimento ai procedimenti penali in generale, i punti 228‑232 dello studio della Commissione di Venezia (cit. supra, alla nota 97); al punto 241 la Commissione di Venezia sottolinea che l’assoluzione e l’archiviazione del procedimento penale dovrebbero essere misure eccezionali («[l]’acquittement et l’abandon des poursuites devraient rester des mesures exceptionnelles»).
105 – Sentenza Der Grüne Punkt, cit. supra alla nota 83 (punto 194).
106 – Conclusioni presentate dall’avvocato generale Bot il 31 marzo 2009 nella causa Der Grüne Punkt, cit. supra alla nota 83 (paragrafi 305 e 306); la Corte riprende espressamente tali considerazioni al punto 194 della sua sentenza in detta causa.
107 – V. supra, paragrafo 88 e nota 92 delle presenti conclusioni.
108 – Punti 114-116 della sentenza impugnata.
109 – Sentenze 7 giugno 2007, causa C‑362/05 P, Wunenburger/Commissione (Racc. pag. I‑4333, punto 80), e Gogos/Commissione (cit. supra alla nota 92, punto 35).
110 – Sentenze Aalborg Portland (cit. supra alla nota 35, punti 47-49), Wunenburger/Commissione (cit. supra alla nota 109, punto 66), Sumitomo (cit. supra alla nota 44, punto 38) e Commissione/Schneider Electric (cit. supra alla nota 92, punto 103).
111 – Un analogo ragionamento si trova già alla base delle sentenze FEG, cit. supra alla nota 216 (punti 45‑49) e TU, cit. supra alla nota 83 (punti 50‑54), dalle quali risulta che il Tribunale deve considerare la durata di tutte le fasi del procedimento amministrativo nei suoi effetti sulle possibilità di difesa delle imprese interessate.
112 – Punti 115 e 116 della sentenza impugnata.
113 – Punti 118-121 della sentenza impugnata (che si tratti del procedimento giudiziario precedente relativo alla decisione 91/298, risulta con particolare evidenza dalle frasi introduttive di cui al punto 118).
114 – V. in proposito art. 256 TFUE, art. 58, comma 1 dello Statuto e art. 112, n. 1, comma 1 del Regolamento di procedura della Corte, nonché sentenze Aalborg Portland (cit. supra alla nota 35, punto 50), 25 ottobre 2007, causa C‑167/06 P, Komninou e a./Commissione (Racc. pag. I‑141, punto 41), e 17 giugno 2010, causa C‑413/08 P, Lafarge/Commissione (Racc. pag. I‑5361, punto 16).
115 – Sull’art. 6 della CEDU e sull’art. 6, n. 1, TUE, v. anche supra, paragrafo 28 delle presenti conclusioni.
116 – Sentenze 18 gennaio 2007, causa C‑229/05 P, PKK e KNK/Consiglio (Racc. pag. I‑439, punto 37), 22 novembre 2007, causa C‑260/05 P, Sniace/Commissione (Racc. pag. I‑10005, punto 37), e Lafarge/Commissione (cit. supra alla nota 114, punto 17).
117 – Versione originale in francese: «La requérante estime dès lors que le dépassement manifeste du délai raisonnable dans la présente procédure (…) ne peut qu’entraîner l’annulation pure et simple de la décision attaquée (…)» (punto 89 dell’atto introduttivo di primo grado, cit. al punto 47 dell’atto di impugnazione della Solvay).
118 – Al punto 209 dell’atto introduttivo di primo grado (cit. per estratto al punto 49 dell’atto d’impugnazione della Solvay) si afferma che «[s]i, par impossible, le Tribunal devait rejeter l’ensemble des moyens d’annulation développés par la requérante, la requérante invite le Tribunal à prendre en compte (…) l’ensemble des considérations présentées dans la présente requête au titre des moyens d’annulation dans son appréciation de la nécessité d’infliger une amende à la requérante et du montant de celle-ci (…)».
119 – V. supra, paragrafi 21 e 24 delle presenti conclusioni.
120 – Punto 49 della sentenza impugnata.
121 – Punti 296‑303 della sentenza impugnata.
122 – V. supra, paragrafi 21 e 65 delle presenti conclusioni.
123 – V. supra, paragrafi 54‑70 delle presenti conclusioni.
124 – V. supra, paragrafi 80 e nota 85 delle presenti conclusioni.
125 – Sentenza 6 aprile 2000, Commissione/Solvay, cit. alla nota 2.
126 – V. sul punto il prospetto cronologico di cui al paragrafo 11 delle presenti conclusioni.
127 – Tale rilievo era stato giustamente sollevato dalla Solvay già nel procedimento di primo grado (v. punto 93 della sentenza impugnata). Nella sentenza PVC II, cit. supra alla nota 38 (in particolare punti 204 e 205) la Corte non ha fornito una soluzione a tale questione in quanto i ricorrenti non avevano sollevato alcuna censura specifica in proposito.
128 – Nell’aprile 2000 è stata pronunciata la sentenza della Corte Commissione/Solvay, cit. supra alla nota 2.
129 – V. supra, paragrafo 81 delle presenti conclusioni.
130 – Sulla durata del procedimento di primo grado dinanzi al Tribunale nella causa T‑58/01, e sulla valutazione complessiva della durata del procedimento, v. infra, paragrafi 176‑189 delle presenti conclusioni.
131 – V. supra, paragrafi 92‑106 delle presenti conclusioni.
132 – Sentenze FEG, cit. supra alla nota 83 (punti 56‑60), e TU, cit. supra alla nota 83 (punti 64, 67 e 69).
133 – Sentenze TU, cit. supra alla nota 83 (punto 69), e FEG, cit. supra alla nota 83 (punto 56).
134 – Sentenze FEG, cit. supra alla nota 83 (punti 57 e 58), e TU, cit. supra alla nota 83 (punti 64‑69).
135 – V. supra, paragrafi 21 e 31‑49 delle presenti conclusioni.
136 – Punto 49 della sentenza impugnata.
137 – V. sul punto supra, sezione IV (paragrafi 15‑163 delle presenti conclusioni).
138 – V. sul punto supra, paragrafo 135 delle presenti conclusioni.
139 – V. sul punto supra, paragrafi 139‑163 delle presenti conclusioni.
140 – Sentenza Baustahlgewebe, cit. supra alla nota 83 (punti 48, 141 e 142).
141 – Sentenza Der Grüne Punkt, cit. supra alla nota 83 (punto 195).
142 – Sentenze 1° giugno 1999, causa C‑126/97, Eco Swiss (Racc. pag. I‑3055, punto 36), e 20 settembre 2001, causa C‑453/99, Courage e Crehan (Racc. pag. I‑6297, punto 20).
143 – V. sul punto la giurisprudenza cit. supra alla nota 103.
144 – V. sul punto le conclusioni presentate dall’avvocato generale Sharpston il 10 febbraio 2011 nella causa, ancora pendente, C-272/09 P, KME Germany e a./Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta, in particolare paragrafo 64); le conclusioni presentate dall’avvocato generale Bot il 26 ottobre 2010 nelle cause riunite C‑201/09 P e C‑216/09 P, ArcelorMittal Luxembourg/Commissione e a. (Racc. pag. I‑2239, in particolare paragrafo 41), e nella causa C-352/09 P, ThyssenKrupp Nirosta/Commissione (Racc. pag. I‑2359, in particolare paragrafo 49), nonché le mie conclusioni presentate il 3 luglio 2007 nella causa C-280/06, ETI e a. (Racc. pag. I‑10893, paragrafo 71), e il 23 aprile 2009 nella causa C‑97/08 P, Akzo Nobel e a./Commissione (Racc. pag. I‑8237, paragrafo 39); nello stesso senso, in precedenza, le mie conclusioni presentate l’8 settembre 2005 nelle cause FEG, cit. supra alla nota 83 (paragrafo 108), e TU, cit. supra alla nota 83 (paragrafo 100).
145 – Sentenza Baustahlgewebe, cit. supra alla nota 83 (in particolare punto 48). Si noti incidentalmente che anche la Commissione stessa ha finora seguito la strada della riduzione dell’ammenda quando constata che un procedimento amministrativo da essa condotto ha avuto durata eccessiva (v. sul punto sentenze FEG e TU, cit. supra alla nota 216, punto 9 di entrambe).
146 – V. sul punto supra, paragrafi 104 e 105 delle presenti conclusioni.
147 – In tal senso, sentenza Baustahlgewebe, cit. supra alla nota 83 (in particolare punto 141).
148 – Sentenza Baustahlgewebe, cit. supra alla nota 83 (punti 48 e 142).
149 – In futuro, art. 31 del regolamento n. 1/2003.
150 – V. supra, paragrafo 80 delle presenti conclusioni.
151 – V. supra, in particolare paragrafi 81‑84 delle presenti conclusioni.
152 – V. sul punto il prospetto cronologico di cui al paragrafo 11 delle presenti conclusioni.
153 – V. supra, paragrafi 147‑151 delle presenti conclusioni.
154 – Essendo la lingua processuale il francese, gli atti di tutte le parti del procedimento erano formulati nella lingua in cui fu deliberata la sentenza impugnata. Un minimo bisogno di traduzioni sorse solo all’inizio del procedimento giudiziario per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (v. art. 24, n. 6, del regolamento di procedura del Tribunale). La necessità di traduzioni, insorta alla fine del procedimento di primo grado per la pubblicazione della sentenza impugnata, non impedì al Tribunale di pronunciare e di notificare la sentenza nella versione della lingua processuale subito dopo la sua deliberazione.
155 – Punti 40-50 della sentenza impugnata.
156 – Il 19 dicembre 2003 il Tribunale invitò la Commissione a produrre un elenco dettagliato di tutti i documenti del fascicolo del procedimento amministrativo; il 14 aprile 2005 la Solvay poté consultare, presso la cancelleria del Tribunale, le parti del fascicolo trasmesse dalla Commissione (punti 40 e 50 della sentenza impugnata). Se si aggiunge il periodo fino alla presentazione delle osservazioni della Commissione del 17 novembre 2005 riguardo all’utilità, per la difesa della Solvay, dei documenti in questione, risulta che sono trascorsi quasi due anni.
157 – La Commissione ha depositato le proprie osservazioni il 17 novembre 2005, mentre la fase orale del procedimento si è aperta nel maggio 2008 (punti 68 e 72 della sentenza impugnata).
158 – Per un confronto, si consideri che nel caso Baustahlgewebe, in cui il Tribunale aveva riunito per un’udienza comune undici cause connesse, la Corte ha affermato la violazione del principio della ragionevole durata del procedimento in quanto nel procedimento di primo grado era trascorso un periodo di trentadue mesi tra la chiusura della fase scritta del procedimento e l’ordinanza di apertura dell’udienza, nonché un periodo di ventidue mesi tra l’udienza e la pronuncia della sentenza del Tribunale (sentenza Baustahlgewebe, cit. supra alla nota 83, punti 45 e 46).
159 – V. sul punto le mie conclusioni presentate il 4 marzo 2010 nella causa Gogos/Commissione, cit. supra alla nota 92 (paragrafo 88).
160 – Corte eur. D.U., sentenza 17 dicembre 2004, Pedersen e Baadsgaard/Danimarca (Grande Camera; ricorso n. 49017/99, Recueil des arrêts et décisions 2004-XI, punto 44); nello stesso senso, in precedenza, sentenze 16 luglio 1971, Ringeisen/Austria (serie A, n. 13, punto 110), e 22 maggio 1998, Hozee/Paesi Bassi (Recueil des arrêts et décisions 1998-III, punto 43).
161 – Sentenza PVC II, cit. supra alla nota 38 (punto 182); v. su tutto l’argomento anche le mie conclusioni presentate l’8 dicembre 2005 nella causa FEG, cit. supra alla nota 83 (paragrafi 108‑112), e nella causa TU, cit. supra alla nota 83 (paragrafi 100‑104).
162 – Corte eur. D.U., sentenze 28 giugno 1978, König/Germania (serie A, n. 27, ricorso n. 6232/73, punto 98), e Eckle/Germania, cit. supra alla nota 222 (punto 76).
163 – Il termine di prescrizione è di cinque anni dalla cessazione dell’infrazione ed è interrotto da qualsiasi atto di accertamento o repressione. Anche in caso di interruzione, tuttavia, la prescrizione dell’azione opera al più tardi allo spirare del doppio del termine previsto, se la Commissione non ha inflitto una sanzione o un’ammenda entro tale termine. D’altra parte la prescrizione dell’azione rimane sospesa per il tempo in cui pende dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea un ricorso contro la decisione della Commissione. Su tutto l’argomento, v. artt. 1-3 del regolamento (CEE) del Consiglio 26 novembre 1974, n. 2988, relativo alla prescrizione in materia di azioni e di esecuzione nel settore del diritto dei trasporti e della concorrenza della Comunità economica europea (GU L 319, pag. 1); in futuro si applicherà l’art. 25 del regolamento n. 1/2003. Di vari problemi concernenti la prescrizione e la sua sospensione durante il procedimento giudiziario si occupa l’avvocato generale Bot nelle sue conclusioni nella causa ArcelorMittal Luxembourg/Commissione e a., cit. supra alla nota 144 (in particolare paragrafi 66‑81 e 245‑251), e nella causa ThyssenKrupp Nirosta/Commissione, cit. supra alla nota 144 (in particolare paragrafi 177‑212).
164 – V. mie conclusioni dell’8 dicembre 2005 nelle cause FEG, cit. supra alla nota 83 (paragrafo 111), e TU, cit. supra alla nota 83 (paragrafo 103).
165 – Sentenza Baustahlgewebe, cit. supra alla nota 83 (punti 48 e 142).
166 – Sentenza Baustahlgewebe, cit. supra alla nota 83 (punti 141 e 142).
167 – Corte eur. D.U., sentenze Dželili/Germania, cit. supra alla nota 99 (punto 103), e Ommer/Germania, cit. supra alla nota 98 (punto 50).
168 – V. supra, paragrafi 147‑151, e 179 delle presenti conclusioni.
169 – V. supra, paragrafi 180‑184 delle presenti conclusioni.
170 – V. supra, paragrafi 186 e 187 delle presenti conclusioni.
171 – In questo senso, Corte eur. D.U., sentenza Eckle/Germania (art. 50), cit. alla nota 100 (punto 24).
172 – Punto 62 della decisione controversa. Il Tribunale ha confermato la qualificazione di «particolare gravità» della partecipazione al cartello della Solvay (punti 276 e 286 della sentenza impugnata). La Solvay nel procedimento d’impugnazione non ha contestato questa parte della sentenza impugnata.
173 – V. sul punto supra, in particolare paragrafi 135 e 163 delle presenti conclusioni.
Full & Egal Universal Law Academy