CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
YVES BOT
presentate il 30 giugno 2011 (1)
Causa C‑224/10
Staatsanwaltschaft Baden-Baden
contro
Leo Apelt
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Baden-Baden (Germania)]
«Direttiva 91/439/CEE – Riconoscimento reciproco delle patenti di guida – Revoca della patente di guida nazionale e rilascio di una patente per le categorie B e D in un altro Stato membro – Rifiuto di riconoscimento da parte dello Stato membro di residenza – Necessità di possedere una patente di guida valida per la categoria B alla data del rilascio della patente per la categoria D»
1. La Corte è nuovamente chiamata a fornire la sua interpretazione sulle disposizioni della direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/439/CEE, concernente la patente di guida (2), come modificata dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1882 (3).
2. In particolare, il Landgericht Baden-Baden (Germania) chiede alla Corte di interpretare l’art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva 91/439 che prevede che una patente per la categoria D (in prosieguo: la «patente D») possa essere rilasciata unicamente alle persone già in possesso di patente di categoria B.
3. Nel presente procedimento, le autorità ceche hanno rilasciato al convenuto nella causa principale una patente di guida per la categoria B (in prosieguo: la «patente B») anche se egli era oggetto, sul territorio tedesco, di un procedimento di verifica dell’idoneità alla guida in seguito ad un’infrazione delle norme sulla circolazione stradale commessa prima del rilascio di tale patente. Dopo il ritiro della patente tedesca e una volta scaduto il provvedimento di divieto di richiedere una nuova patente, il convenuto nella causa principale otteneva una patente D dalle medesime autorità ceche.
4. Il giudice del rinvio, in sostanza, chiede dunque alla Corte se, con riferimento alle disposizioni della direttiva 91/439 e, in particolare, al principio del reciproco riconoscimento delle patenti di guida, le autorità tedesche siano tenute a riconoscere la validità delle patenti B e D in tal modo rilasciate.
5. Il presente procedimento offre alla Corte l’occasione di pronunciarsi sull’interazione tra le patenti B e D e, in particolare, di dichiarare se il mancato riconoscimento di una patente B comporti il mancato riconoscimento della patente D.
6. Nelle presenti conclusioni spiegherò i motivi per cui ritengo che uno Stato membro sia legittimato a rifiutare di riconoscere la validità di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro, comprendente le categorie B e D, allorché il suo titolare è oggetto, sul territorio del primo Stato membro, di un provvedimento di revoca dell’autorizzazione a guidare, adottato dopo il rilascio della patente B ma che sanziona un’infrazione accertata prima di detto rilascio. Il fatto che la patente D sia stata rilasciata una volta trascorso il periodo di divieto di richiedere una nuova patente, che accompagna tale provvedimento di revoca, è privo di rilevanza al riguardo.
I – Contesto normativo
A – Il diritto dell’Unione
1. La direttiva 91/439
7. Allo scopo di agevolare la circolazione delle persone all’interno della Comunità europea o il loro stabilimento in uno Stato membro diverso da quello in cui tali persone hanno ottenuto la patente di guida, la direttiva 91/439 ha istituito il principio del reciproco riconoscimento delle patenti di guida (4).
8. La fissazione, in tale direttiva, di condizioni minime per il rilascio della patente di guida mira anche al miglioramento della sicurezza della circolazione stradale sul territorio dell’Unione europea (5).
9. Pertanto, l’art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva 91/439 così recita:
«Il rilascio della patente di guida è subordinato alle seguenti condizioni:
a) la patente per le categorie C o D può essere rilasciata unicamente ai conducenti già in possesso di patente di categoria B».
10. Peraltro, l’art. 7, n. 1, lett. b), di questa direttiva prevede quanto segue:
«Il rilascio della patente di guida è subordinato inoltre:
(…)
b) alla residenza normale o alla prova della qualifica di studente per un periodo di almeno 6 mesi nel territorio dello Stato membro che rilascia la patente di guida [(6)]».
11. L’art. 7, n. 5, della direttiva 91/439 prevede che si possa essere titolari di un’unica patente di guida.
12. L’art. 8, n. 2, di tale direttiva stabilisce che lo Stato membro di residenza normale può applicare al titolare di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro le proprie disposizioni nazionali riguardanti la restrizione, la sospensione, la revoca o l’annullamento del diritto di guidare.
13. In forza dell’art. 8, n. 4, primo comma, della medesima direttiva, uno Stato membro può altresì rifiutare di riconoscere la validità di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro ad una persona che sia oggetto nel suo territorio di uno dei provvedimenti summenzionati.
2. La direttiva 2006/126/CE
14. La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 dicembre 2006, 2006/126/CE, concernente la patente di guida (7), procede alla rifusione della direttiva 91/439, avendo quest’ultima subito diverse modifiche (8).
15. L’art. 11, n. 4, secondo comma, della direttiva 2006/126 prevede che uno Stato membro rifiuti di riconoscere ad una persona, la cui patente sia limitata, sospesa o ritirata sul proprio territorio, la validità della patente di guida rilasciata da un altro Stato membro.
16. In forza dell’art. 17, primo comma, della suddetta direttiva, la direttiva 91/439 è abrogata con effetto dal 19 gennaio 2013.
17. Ai sensi dell’art. 18, secondo comma, della direttiva 2006/126, l’art. 11, n. 4, della medesima è applicabile a decorrere dal 19 gennaio 2009.
B – Il diritto nazionale
18. L’art. 28, n. 1, prima frase, del regolamento sull’ammissione delle persone alla circolazione stradale (Verordnung über die Zulassung von Personen zum Straβenverkehr) prevede che i titolari di una patente di guida valida dell’Unione o dello Spazio economico europeo (SEE), aventi la propria residenza normale, ai sensi dell’art. 7, nn. 1 o 2, di predetto regolamento, in Germania, siano autorizzati – fatte salve le restrizioni di cui ai nn. 2‑4 del medesimo art. 28 – a condurre autoveicoli nel territorio nazionale nei limiti della legittimazione ad essi conferita dalla loro patente di guida.
19. Ai sensi dell’art. 28, n. 4, di suddetto regolamento, l’autorizzazione di cui al n. 1 del medesimo articolo non si applica ai titolari di una patente di guida dell’Unione o del SEE che sia stata oggetto, in Germania, di un provvedimento di revoca provvisorio o definitivo adottato da un giudice o di un provvedimento di revoca immediatamente esecutivo o definitivo adottato da un’autorità amministrativa.
20. Ai sensi dell’art. 21, n. 1, punto 1, della legge sulla circolazione stradale (Straβenverkehrsgesetz), è punito con pena detentiva fino a un anno o con ammenda chiunque guidi un veicolo non essendo in possesso della patente di guida a tal fine richiesta o essendogli stata vietata la guida di un veicolo in conformità all’art. 44 del codice penale o all’art. 25 della presente legge.
II – Fatti nella causa principale
21. In data 14 dicembre 1998, al sig. Apelt, cittadino tedesco, veniva rilasciata una patente di guida tedesca valida per le categorie 1a, 1b, 3, 4 e 5 (9).
22. Il 23 gennaio 2006, in occasione di un controllo stradale, le autorità tedesche constatavano che il sig. Apelt guidava sotto l’effetto dell’alcool. Il giorno successivo, ossia il 24 gennaio 2006, gli veniva ritirata la patente.
23. Con decreto penale 31 maggio 2006, divenuto definitivo il 2 giugno 2006, l’Amtsgericht Osterholz-Sharmbeck condannava il sig. Apelt a un’ammenda per guida in stato di ebbrezza. Gli veniva altresì revocato il diritto di guidare e gli veniva vietato di chiedere una nuova patente, divieto scaduto il 29 novembre 2006.
24. Già prima della decisione di revoca del suo diritto di guidare, in data 1° marzo 2006 le autorità ceche rilasciavano al sig. Apelt una patente B, in cui veniva indicato un indirizzo di residenza in Germania.
25. In data 30 aprile 2007, le autorità ceche rilasciavano una patente D al sig. Apelt, sulla quale figura un luogo di residenza nella Repubblica ceca, unitamente alla data di rilascio della patente B.
26. In occasione di un controllo stradale avvenuto l’11 luglio 2009, il sig. Apelt, che in quel momento guidava un autobus sul territorio tedesco, esibiva alle autorità tedesche la sua patente D rilasciata dalle autorità ceche. In seguito a tale controllo, la Staatsanwaltschaft di Baden-Baden chiedeva all’Amtsgericht Achern di condannare il sig. Apelt per guida intenzionale senza autorizzazione.
27. Con decisione 30 dicembre 2009, l’Amtsgericht Achern respingeva tale domanda in quanto la patente, rilasciata al sig. Apelt nella Repubblica ceca per i veicoli di categoria D, era valida anche in Germania. Detto giudice indicava, in particolare, che le autorità tedesche non erano legittimate a verificare il rispetto delle condizioni di rilascio previste dalla direttiva 91/439. Peraltro, l’Amtsgericht Achern osservava che la patente D era stata rilasciata al sig. Apelt trascorso il periodo di divieto di richiedere una nuova patente. Pertanto, secondo tale giudice, tale patente è valida.
28. La Staatsanwaltschaft di Baden-Baden impugnava tale decisione dinanzi al giudice a quo.
III – Le questioni pregiudiziali
29. Il Landgericht Baden-Baden, nutrendo dubbi in merito all’interpretazione di talune disposizioni della direttiva 91/439, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se, alla luce dell’art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva 91/439 (…), a norma del quale la patente di guida per veicoli di categoria D può essere rilasciata unicamente ai conducenti già in possesso di patente di categoria B, uno Stato membro possa rifiutare, ai sensi degli artt. 1 e 8, nn. 2 e 4, della citata direttiva, di riconoscere la validità di una patente rilasciata da un altro Stato membro comprendente le categorie B e D, con particolare riguardo a quest’ultima categoria, nel caso in cui al titolare della patente in questione l’autorizzazione alla guida per la categoria B sia stata rilasciata prima dell’adozione, nel primo Stato membro, di un provvedimento giudiziale di revoca dell’autorizzazione alla guida, ma quella per la categoria D gli sia stata conferita soltanto dopo tale provvedimento giudiziale di revoca e dopo la scadenza del divieto, disposto simultaneamente alla revoca, di conseguire una nuova patente di guida.
2) In caso di soluzione negativa della prima questione:
Se il primo Stato membro possa rifiutare il riconoscimento dell’anzidetta patente – con particolare riguardo alla categoria D – in applicazione dell’art. 11, n. 4, della direttiva 2006/126 (…) – a norma del quale uno Stato membro rifiuta di riconoscere ad una persona, la cui patente sia stata revocata nel suo territorio, la validità di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro – qualora l’autorizzazione a guidare veicoli della categoria B sia stata rilasciata il 1° marzo 2006 e quella per i veicoli della categoria D il 30 aprile 2007 e la relativa patente sia stata emessa in quest’ultima data».
IV – Analisi
30. Prima di esaminare le questioni sottoposte dal giudice del rinvio, occorre, a mio avviso, richiamare il sistema istituito dal legislatore dell’Unione ai fini del rilascio della patente di guida.
A – Il sistema istituito dalla direttiva 91/439
31. L’obiettivo della direttiva 91/439 è di armonizzare le condizioni di rilascio della patente per migliorare la sicurezza della circolazione stradale e facilitare la circolazione delle persone che si stabiliscono in uno Stato membro diverso da quello nel quale hanno ottenuto la loro patente di guida (10).
32. A tal fine, il legislatore dell’Unione ha introdotto categorie e sottocategorie di patenti. Per esempio, quindi, la patente B autorizza a guidare autoveicoli il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto, e la patente D autorizza a guidare autoveicoli destinati al trasporto di persone, il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto (11).
33. Siffatta ripartizione in categorie e sottocategorie consente di adattare, per ciascuna di esse, le condizioni minime per il rilascio della patente di guida.
34. Pertanto, ai sensi dell’art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva 91/439, il rilascio della patente D è subordinato alla condizione che il conducente sia già in possesso di una patente di categoria B. Il candidato che desideri ottenere la patente di categoria D deve, dunque, in un primo momento, dimostrare di essere abilitato a condurre i veicoli che rientrano nella categoria B, ossia che è stato riconosciuto idoneo alla guida di tali veicoli. A mio avviso, ciò può essere comprovato soltanto con l’ottenimento della patente B, unica garanzia del rispetto delle condizioni minime richieste.
35. Sono altresì previste condizioni di età minima per il rilascio della patente di guida. Tale età varia a seconda della categoria di quest’ultima. Pertanto, per la categoria D è richiesta un’età minima di 21 anni (12).
36. Poi, ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. a), della direttiva 91/439, il candidato deve superare una prova di verifica delle capacità e dei comportamenti, nonché delle cognizioni, e deve soddisfare alcune norme mediche.
37. Conformemente agli allegati II e III di tale direttiva, esiste una parte comune a tutte le categorie di patenti (13). Il rilascio di qualsiasi patente è subordinato alla soddisfazione delle condizioni minime appartenenti a tale parte comune. Si tratta, per esempio, di avere il controllo del proprio veicolo, in modo da non originare situazioni pericolose e da poter reagire prontamente trovandovisi invece coinvolto (14) oppure di conoscere le distanze di sicurezza fra i veicoli, lo spazio di frenata e la tenuta di strada del veicolo interessato (15).
38. Oltre a queste condizioni minime esistono prove specifiche per ogni categoria e, in particolare, per la categoria D (16). Invero, le prove e le norme mediche variano in funzione della categoria cui appartiene la patente, giacché le condizioni minime da soddisfare per categorie quali la D sono più rigorose rispetto a quelle richieste per il rilascio della patente B.
39. Tali diversità si spiegano facilmente. Un autobus non si guida come un’automobile o un motociclo. Le manovre sono più difficili e la tenuta di strada è molto diversa. Parimenti, la responsabilità del conducente d’autobus è maggiore, tenuto conto del numero di passeggeri trasportati.
40. Conseguentemente, in linea di principio, se il candidato alla patente D ha già dimostrato di soddisfare le condizioni minime della parte comune, in quanto è tenuto a essere in possesso della patente B, egli deve ancora superare tali prove specifiche prima di ottenere il rilascio della patente D.
41. In proposito, occorre osservare che la direttiva 91/439 prevede che il candidato che debba sostenere l’esame relativo ad una determinata categoria di patente può essere esonerato dal ripetere l’esame relativo alle disposizioni comuni di cui ai punti 2‑4 dell’allegato II della direttiva medesima, se ha superato la prova teorica per una categoria diversa (17). A mio avviso, il legislatore dell’Unione è partito dal principio secondo cui, una volta acquisita la parte comune, non è necessario superare un nuovo esame vertente su tale base.
42. Infine, l’art. 7, n. 1, lett. b), della direttiva in parola prevede che il rilascio della patente di guida sia altresì subordinato alla condizione che l’interessato abbia la propria residenza normale nel territorio dello Stato membro di rilascio.
B – Sulle questioni pregiudiziali
43. Con la sua prima questione, il giudice del rinvio si chiede, in sostanza, se gli artt. 1, n. 2, e 8, nn. 2 e 4, della direttiva 91/439, in combinato disposto con l’art. 5, n. 1, lett. a), di tale direttiva, debbano essere interpretati nel senso che uno Stato membro è legittimato a rifiutare di riconoscere la validità di una patente rilasciata da un altro Stato membro comprendente le categorie B e D, nel caso in cui il suo titolare sia stato oggetto, sul territorio del primo Stato membro, di un provvedimento di revoca dell’autorizzazione alla guida adottato dopo il rilascio della patente B, ma che sanziona un’infrazione accertata prima di tale rilascio, e qualora la patente D sia stata rilasciata dopo il periodo di divieto di richiedere una nuova patente che accompagna tale provvedimento di revoca.
44. Tale questione mi induce, in realtà, ad esaminare successivamente i due punti seguenti. In primo luogo, occorre stabilire se, riguardo alle disposizioni della direttiva 91/439, le autorità tedesche siano legittimate a rifiutare di riconoscere la patente B rilasciata dalle autorità ceche. In caso di risposta positiva, occorre, in secondo luogo, interrogarsi sull’incidenza che tale mancato riconoscimento può avere sulla validità della patente D, tenuto conto dei termini impiegati dall’art. 5, n. 1, lett. a), di tale direttiva.
45. Concordo con il giudice del rinvio (18), secondo cui le autorità tedesche sono legittimate a non riconoscere la patente B rilasciata dalle autorità ceche.
46. Dalle precisazioni del giudice a quo emerge che, in data 23 gennaio 2006, il sig. Apelt aveva commesso un’infrazione al codice stradale sul territorio tedesco. La sua patente tedesca gli veniva ritirata il giorno successivo dalle autorità di polizia. Il 31 maggio 2006 l’Amtsgericht Osterholz-Sharmbeck pronunciava nei suoi confronti un provvedimento di revoca del suo diritto di guidare, vietandogli di chiedere una nuova patente fino al 29 novembre 2006. Tali misure sono divenute definitive il 2 giugno 2006.
47. Orbene, anche se la patente tedesca del sig. Apelt gli era stata temporaneamente ritirata e i suddetti provvedimenti non erano ancora stati pronunciati, in data 1° marzo 2006 le autorità ceche gli rilasciavano una patente B.
48. Secondo la giurisprudenza della Corte, in tale ipotesi non può ritenersi che la direttiva 91/439 imponga alle autorità tedesche l’obbligo di riconoscere la validità della patente di guida rilasciata dalle autorità ceche (19).
49. Infatti, alle autorità competenti nonché ai giudici di uno Stato membro va riconosciuta, in maniera assoluta e definitiva, la facoltà di rifiutare il riconoscimento della validità della patente di guida ottenuta in un altro Stato membro da una persona su cui gravava un provvedimento di sospensione temporanea della propria patente di guida nel primo Stato membro, in base alle disposizioni della direttiva 91/439, segnatamente del suo art. 8, n. 4, qualora il provvedimento di sospensione temporanea sia seguito da un provvedimento di revoca dell’autorizzazione alla guida inteso a sanzionare gli stessi fatti. La circostanza che il provvedimento di revoca dell’autorizzazione alla guida sia stato pronunciato successivamente alla data di rilascio della nuova patente di guida è, in tal senso, ininfluente, dal momento che i motivi che giustificavano un provvedimento siffatto esistevano a questa stessa data (20).
50. Pertanto, alla luce di tali elementi, ritengo che nel caso di specie le autorità tedesche siano legittimate a rifiutare di riconoscere la patente B rilasciata dalle autorità ceche al sig. Apelt.
51. Ciò premesso, la questione che si pone ora è se le autorità tedesche possano rifiutare di riconoscere anche la patente D rilasciata dalle autorità ceche, una volta scaduto il periodo di divieto di richiedere una nuova patente, in quanto l’art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva 91/439 dispone che la patente D può essere rilasciata soltanto ai conducenti già in possesso della patente B.
52. In altre parole, ci si chiede se il mancato riconoscimento della patente B possa influire sulla validità della patente D rilasciata dalle autorità ceche e impedire, dunque, al sig. Apelt di servirsi di detta patente.
53. La Commissione europea ritiene che la patente D rilasciata dalle autorità ceche debba essere riconosciuta dalle autorità tedesche poiché, contrariamente alla patente B, essa è stata rilasciata trascorso il periodo di divieto di richiedere una nuova patente e indica una residenza sul territorio ceco.
54. L’istituzione osserva, inoltre, che sebbene la patente D possa essere rilasciata soltanto ai conducenti già in possesso di patente per la categoria B, alla luce del solo diritto ceco, il sig. Apelt era idoneo alla guida per tale ultima categoria alla data in cui gli veniva rilasciata la patente D.
55. Sembra di comprendere che, ad avviso della Commissione, quand’anche il rilascio della patente B sia viziato da irregolarità e uno Stato membro sia legittimato a non riconoscerla, la patente D dev’essere riconosciuta in quanto il suo titolare ha superato le prove di controllo delle conoscenze, delle capacità e dei comportamenti che, in ogni caso, sono almeno altrettanto impegnative di quelle richieste per la patente B, e poiché tutte le verifiche necessarie erano state pertanto compiute. Conseguentemente, il mancato riconoscimento della patente B non influirebbe in alcun modo sul riconoscimento della patente D.
56. Per i seguenti motivi non condivido questa tesi.
57. È stato rilevato che il rilascio della patente D è subordinato, in particolare, alla condizione che il conducente sia già in possesso della patente B, che abbia superato prove di controllo delle capacità e dei comportamenti, nonché delle conoscenze, che abbia soddisfatto determinate norme mediche e che abbia una residenza normale sul territorio dello Stato membro di rilascio.
58. Conformemente a una giurisprudenza costante della Corte, l’art. 1, n. 2, della direttiva 91/439 prevede il riconoscimento reciproco, senza alcuna formalità, delle patenti di guida rilasciate dagli Stati membri (21). Pertanto, quando le autorità di uno Stato membro hanno rilasciato una patente di guida conformemente all’art. 1, n. 1, di tale direttiva, gli altri Stati membri non sono legittimati a verificare il rispetto delle condizioni di rilascio fissate da tale direttiva, in quanto il possesso di una patente di guida deve essere considerato come prova che il titolare di tale patente soddisfaceva, alla data in cui questa gli è stata rilasciata, le suddette condizioni (22).
59. Tuttavia, tale principio di riconoscimento reciproco tollera una limitazione. Infatti, nelle sentenze 26 giugno 2008, Wiedemann e Funk (23), nonché Zerche e a. (24), la Corte ha dichiarato che uno Stato membro poteva rifiutarsi di riconoscere, nel suo territorio, il diritto di guidare risultante da una patente di guida rilasciata successivamente da un altro Stato membro ove sia dimostrato, in base alle annotazioni figuranti sulla medesima o ad altre informazioni incontestabili provenienti dallo Stato membro del rilascio, che, quando la detta patente è stata rilasciata, il suo titolare, che è stato oggetto, nel territorio del primo Stato membro di un provvedimento di revoca di una patente precedente, non aveva la sua residenza normale nel territorio dello Stato membro del rilascio (25).
60. In suddette sentenze, la Corte ha ritenuto che il requisito relativo alla residenza rivestisse un’importanza particolare, essendo indispensabile al controllo del rispetto del requisito dell’idoneità alla guida e in quanto requisito preliminare che consente di verificare se il candidato è in possesso degli altri requisiti imposti dalla direttiva 91/439 (26). Pertanto, qualora il requisito attinente alla residenza non sia stato rispettato al momento del rilascio della patente di guida, il principio del riconoscimento reciproco delle patenti di guida non viene rimesso in discussione (27).
61. Sono dell’avviso che, alla stregua del requisito attinente alla residenza, la condizione richiesta all’art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva 91/439 rivesta un’importanza del tutto particolare e che, ove ne venga dimostrata la mancanza, uno Stato membro possa rifiutare di riconoscere la patente D rilasciata da un altro Stato membro.
62. Infatti, ho già osservato che l’ottenimento della patente B rappresenta la prima condizione minima da rispettare per ottenere la patente D. A mio avviso, il legislatore dell’Unione parte dal principio che la patente B costituisce una base indispensabile e preliminare all’ottenimento della categoria D (28).
63. In proposito, appare del tutto coerente che, prima di affermare di poter guidare un veicolo appartenente alla categoria degli autobus, una persona debba essere in grado di guidare i veicoli di categorie inferiori. La patente D è in qualche maniera un’estensione della patente B, che consente di guidare veicoli di categoria superiore.
64. L’ottenimento della patente B rappresenta, pertanto, nella fattispecie, una base che garantisce il rispetto delle condizioni minime imposte dalla direttiva 91/439 allo Stato membro di rilascio e, dunque, l’idoneità alla guida, nonché la non pericolosità del titolare di tale patente.
65. Orbene, nel caso di specie, siffatta base, costituita dalla patente B, è viziata da irregolarità. Invero, come già osservato, la patente B è stata rilasciata dalle autorità ceche allorché da essa risulta il mancato rispetto del requisito della residenza e allorché il suo titolare è stato oggetto di un provvedimento di revoca provvisorio di una prima patente a motivo di guida pericolosa. In proposito, desidero rammentare che la residenza riveste un’importanza particolare, giacché consente il controllo del rispetto, da parte del candidato, delle altre condizioni imposte dalla direttiva 91/439.
66. Conseguentemente, è del tutto ragionevole pensare che al momento del rilascio della patente B le autorità ceche non fossero in grado di verificare se il sig. Apelt, che era oggetto di un provvedimento di revoca del diritto di guidare sul territorio tedesco, fosse in possesso dell’idoneità e delle conoscenze richieste per la guida e non rappresentasse un rischio per la sicurezza stradale, tenuto conto dei suoi precedenti.
67. A detta della Commissione, poiché la patente D era stata rilasciata una volta scaduto il periodo di divieto di richiedere una nuova patente e poiché le condizioni per il relativo rilascio sono più severe rispetto a quelle previste per la patente B, il titolare era a fortiori abilitato per la categoria B. A suo avviso, le condizioni richieste sono dunque rispettate.
68. Tuttavia, ho già rilevato che il legislatore dell’Unione ha previsto che il candidato che debba sostenere l’esame relativo ad una determinata categoria di patente può essere esonerato dal ripetere l’esame relativo alle disposizioni comuni di cui ai nn. 2‑4 dell’allegato II della direttiva 91/439 se ha superato la prova teorica per una categoria diversa (29). Nel caso di specie, ciò equivarrebbe a non assoggettare un candidato alla patente D alle prove comuni con la patente B, poiché si parte dal principio che queste ultime sono già state superate con successo in occasione del rilascio della patente B.
69. A maggior ragione è dunque importante che la patente B sia stata rilasciata nel rigoroso rispetto delle condizioni minime richieste.
70. Orbene, ancora una volta, qualora, come già osservato, le condizioni per ottenere la patente B non siano state rispettate, non esiste alcuna garanzia del rispetto delle condizioni minime comuni alle due categorie di patenti (30).
71. Sarebbe dunque contrario all’obiettivo della sicurezza stradale obbligare uno Stato membro a riconoscere una patente D rilasciata in queste condizioni, anche se non è dimostrato che lo Stato membro del rilascio abbia potuto accertarsi che il titolare della patente soddisfaceva le condizioni minime richieste.
72. Pertanto, dal momento che, ai sensi dell’art. 8, n. 4, della direttiva 91/439, uno Stato membro è legittimato a non riconoscere la validità di una patente B rilasciata dalle autorità di un altro Stato membro, ritengo che detto Stato sia parimenti legittimato a non riconoscere la validità della patente D rilasciata sulla base della prima patente.
73. Nel caso di specie, non sarebbe coerente ammettere che la revoca dell’autorizzazione alla guida valga soltanto per la patente B e non per la guida di autobus o pullman, quando il mancato riconoscimento di tale patente consegua a un comportamento pericoloso del suo titolare che, desidero ricordarlo, guidava in stato di ebbrezza.
74. Conseguentemente, alla luce di tutti gli elementi che precedono, ritengo che gli artt. 1, n. 2, e 8, nn. 2 e 4, della direttiva 91/439, in combinato disposto con l’art. 5, lett. a), di tale direttiva, debbano essere interpretati nel senso che uno Stato membro è legittimato a rifiutare di riconoscere la validità di una patente rilasciata da un altro Stato membro comprendente le categorie B e D, nel caso in cui il suo titolare sia oggetto, sul territorio del primo Stato membro, di un provvedimento di revoca dell’autorizzazione alla guida adottato dopo il rilascio della patente B, ma che sanziona un’infrazione accertata prima di tale rilascio. Il fatto che la patente D sia stata rilasciata dopo la scadenza del periodo di divieto di richiedere un’altra patente, che accompagna tale provvedimento di revoca, è privo di rilevanza al riguardo.
75. Poiché suggerisco di risolvere in senso affermativo la prima questione posta dal giudice del rinvio, non occorre rispondere alla seconda.
76. In ogni caso, ritengo che la Corte non sia competente a pronunciarsi sulla seconda questione.
77. Invero, è stato rilevato che l’art. 11, n. 4, della direttiva 2006/126 è applicabile a decorrere dal 19 gennaio 2009 (31).
78. Orbene, i fatti della causa principale si sono svolti nel 2006 con il ritiro della patente B tedesca del sig. Apelt e il rilascio della sua patente B ceca, nonché nel 2007 con il rilascio della patente D ceca.
79. Pertanto, poiché i fatti sono anteriori alla data di applicazione dell’art. 11, n. 4, della direttiva 2006/126, sono dell’avviso che la Corte non sia competente a statuire sulla seconda questione pregiudiziale.
V – Conclusione
80. Alla luce di tutte le precedenti considerazioni, propongo alla Corte di risolvere le questioni poste dal Landgericht Baden-Baden come segue:
«Gli artt. 1, n. 2, e 8, nn. 2 e 4, della direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/439/CEE, concernente la patente di guida, come modificata dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1882, in combinato disposto con l’art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva 91/439, come modificata, devono essere interpretati nel senso che uno Stato membro è legittimato a rifiutare di riconoscere la validità di una patente rilasciata da un altro Stato membro comprendente le categorie B e D, qualora il suo titolare sia oggetto, sul territorio del primo Stato membro, di un provvedimento di revoca dell’autorizzazione alla guida, adottato dopo il rilascio della patente per la categoria B, ma che sanziona un’infrazione accertata prima di detto rilascio.
Il fatto che la patente D sia stata rilasciata una volta trascorso il periodo di divieto di richiedere una nuova patente, che accompagna tale provvedimento di revoca, è privo di rilevanza al riguardo».
1 – Lingua originale: il francese.
2 – GU L 237, pag. 1.
3 – GU L 284, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva 91/439».
4 – V. art. 1 della direttiva.
5 – V. quarto ‘considerando’ della stessa direttiva.
6 – Secondo l’art. 9, primo comma, della detta direttiva, la residenza normale è il luogo in cui una persona dimora abitualmente, ossia per almeno 185 giorni all’anno. Se il titolare della patente di guida è uno studente in tale Stato membro, egli dovrà dimostrare di essere stabilito da almeno sei mesi in detto Stato.
7 – GU L 403, pag. 18.
8 – V. primo ‘considerando’ della direttiva 2006/126.
9 – Tali categorie di patente corrispondono, in particolare, alle patenti A, A1 e B [v. decisione della Commissione 25 agosto 2008, 2008/766/CE, relativa alle equipollenze fra le categorie di patenti di guida (GU L 270, pag. 31)].
10 – V. primo ‘considerando’ di questa direttiva.
11 – V. art. 3, n. 1, della detta direttiva.
12 – V. art. 6, n. 1, lett. c), della direttiva 91/439.
13 – V. Titoli I, punti 1 e 2, nonché II dell’allegato II della detta direttiva.
14 – V. Titolo II, primo comma, secondo trattino, dell’allegato II.
15 – V. Titolo I, punto 2.1.3, del citato allegato.
16 – V. Titolo I, punti 4 e 8, dell’allegato II della direttiva 91/439.
17 – V. Titolo I, punto 1, secondo comma, di tale allegato.
18 – V. ordinanza di rinvio (punto 8).
19 – V., in tal senso, sentenza 20 novembre 2008, causa C‑1/07, Weber (Racc. pag. I‑8571, punti 30 e 31).
20 – Ibidem (punto 36 e giurisprudenza ivi citata).
21 – V. sentenza 19 maggio 2011, causa C‑184/10, Grasser (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 19).
22 – Ibidem (punto 21).
23 – Cause C‑329/06 e C‑343/06, Racc. pag. I‑4635.
24 – Cause riunite da C‑334/06 a C‑336/06, Racc. pag. I‑4691.
25 – Sentenze citate Wiedemann e Funk (punto 73), e Zerche e a. (punto 70).
26 – Sentenze citate Wiedemann e Funk (punti 69 e 70), e Zerche e a. (punti 66 e 67).
27 – V. sentenza Grasser, cit. (punto 24).
28 – Al riguardo, desidero osservare che nella Repubblica ceca, ai sensi dell’art. 82, n. 2, della legge relativa alla circolazione sulle linee di comunicazione terrestre e recante modifica di talune leggi (legge sulla circolazione stradale) [zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), 361/2000 Sb.], come modificata al momento dei fatti della causa principale, in combinato disposto con gli artt. 82, n. 1, lett. e), e 91, n. 1, lett. a), di predetta legge, per essere autorizzato a guidare un veicolo di categoria D, un conducente deve obbligatoriamente continuare ad essere autorizzato per la categoria B.
29 – V. paragrafo 41 delle presenti conclusioni.
30 – Secondo la legge ceca sulla circolazione stradale, l’autorizzazione a guidare un veicolo – di categoria D, per esempio – può essere oggetto di una limitazione, in particolare se il conducente non possiede più la categoria di base richiesta per il rilascio dell’autorizzazione a guidare per una categoria superiore.
31 – V. paragrafi 15‑17 delle presenti conclusioni.
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