CONCLUSIONI DELL'AVV. GEN. MENGOZZI – CAUSA C-225/10
CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
PAOLO Mengozzi
presentate il 9 giugno 2011 (1)
Causa C‑225/10
Juan Pérez García
José Arias Neira
Fernando Barrera Castro
Dolores Verdún Espinosa, succeduta a José Bernal Fernández
contro
Familienkasse Nürnberg
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sozialgericht Nürnberg, Germania)
«Regolamento (CEE) n. 1408/71 – Assegni familiari – Prestazioni per i figli disabili a carico dei titolari di pensioni o di rendite dovute in base alle legislazioni di più Stati membri – Prestazioni a favore di orfani di lavoratori soggetti alle legislazioni di più Stati membri – Diritto al versamento di assegni familiari da parte di uno Stato in cui è stata svolta un’attività professionale – Assegni familiari dello Stato di residenza incompatibili con un’altra prestazione in denaro per la quale l’interessato ha optato»
1. Le questioni pregiudiziali proposte dal giudice del rinvio riguardano l’interpretazione degli artt. 77 e 78 del regolamento (CEE) n. 1408/71 (2) (in prosieguo anche: il «Regolamento»). Tali disposizioni, sulle quali la Corte ha già avuto modo di pronunciarsi in svariate occasioni, sono state interamente riformate dalla norma che ha preso il posto del regolamento n. 1408/71, e cioè il regolamento (CE) n. 883/2004 (3). Le nuove disposizioni sono tuttavia irrilevanti per la presente causa.
2. Oggetto della controversia che il giudice nazionale deve risolvere è il preteso diritto di taluni pensionati spagnoli, residenti in Spagna ma che hanno in passato lavorato in Germania, agli assegni per i figli a carico (Kindergeld) previsti dalla legislazione tedesca. Le autorità tedesche hanno rifiutato il pagamento di tali prestazioni, in quanto i ricorrenti nella causa principale possono richiedere prestazioni in denaro spagnole (prestaciones por hijo a cargo) di importo superiore.
I – Contesto normativo
A – Diritto dell’Unione
3. L’art. 1 del Regolamento, alla lett. u), contiene le due definizioni seguenti:
«i) il termine “prestazioni familiari” designa tutte le prestazioni in natura o in denaro destinate a compensare i carichi familiari (…), esclusi gli assegni speciali di nascita o di adozione di cui all’allegato II;
ii) il termine “assegni familiari” designa le prestazioni periodiche in denaro concesse esclusivamente in funzione del numero ed eventualmente dell’età dei familiari».
4. L’art. 77 e l’art. 78 del Regolamento, sui quali il giudice nazionale interroga la Corte, sono inseriti nel Titolo III, al Capitolo 8, rubricato «Prestazioni per figli a carico di titolari di pensioni o di rendite e prestazioni per orfani».
5. L’art. 77 prevede:
«1. Il termine “prestazioni”, ai sensi del presente articolo, designa gli assegni familiari previsti per il titolare di una pensione o di una rendita di vecchiaia, di invalidità, di infortunio sul lavoro, o di malattia professionale, nonché le maggiorazioni o supplementi di tale pensione o rendita previsti per i figli di tali titolari, eccettuati i supplementi concessi in base all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
2. Qualunque sia lo Stato membro nel cui territorio il titolare di pensione o rendita o i figli risiedono, le prestazioni sono concesse secondo le seguenti norme:
(…)
b) al titolare di pensioni o rendite dovute in base alle legislazioni di più Stati membri:
i) conformemente alla legislazione dello Stato sul cui territorio risiede, se il diritto ad una delle prestazioni di cui al paragrafo 1 è ivi acquisto in base alla legislazione di tale Stato, tenuto conto eventualmente di quanto disposto dall’articolo 79, paragrafo 1, lettera a) (…)».
6. L’art. 78 dispone quanto segue:
«1. Il termine “prestazioni”, ai sensi del presente articolo, designa gli assegni familiari e, se del caso, gli assegni supplementari o speciali previsti per gli orfani.
2. Qualunque sia lo Stato membro nel cui territorio risiedono l’orfano o la persona fisica o giuridica che lo ha effettivamente a carico, le prestazioni per gli orfani sono concesse secondo le seguenti norme:
(…)
b) all’orfano di un lavoratore subordinato o autonomo defunto che sia stato soggetto alle legislazioni di più Stati membri:
i) conformemente alla legislazione di quello degli Stati sul cui territorio l’orfano risiede, se il diritto ad una delle prestazioni di cui al paragrafo 1 è ivi acquisito in base alla legislazione di tale Stato, tenuto conto eventualmente di quanto disposto dall’articolo 79, paragrafo 1, lettera a),
(…)
Tuttavia, la legislazione dello Stato membro applicabile per l’erogazione delle prestazioni di cui all’articolo 77 a favore dei figli di un titolare di pensione o di rendita rimane applicabile dopo il decesso del titolare per l’erogazione delle prestazioni agli orfani».
7. L’art. 5 del regolamento prevede che «gli Stati membri menzionano, in dichiarazioni notificate e pubblicate (…) le prestazioni di cui agli artt. 77 e 78».
8. L’art. 76 del regolamento non è direttamente pertinente nella presente causa, dal momento che esso si riferisce ai lavoratori in attività, e non ai pensionati. Esso è stato tuttavia richiamato nelle osservazioni presentate, e dovrà essere esaminato nella discussione delle questioni pregiudiziali. Tale articolo dispone, nella sua versione attualmente in vigore, applicabile anche all’epoca dei fatti di cui alla causa principale, quanto segue:
«1. Quando, nel corso dello stesso periodo, per lo stesso familiare ed a motivo dell’esercizio di un’attività professionale, determinate prestazioni familiari sono previste dalla legislazione dello Stato membro nel cui territorio i familiari risiedono, il diritto alle prestazioni familiari dovute a norma della legislazione di un altro Stato membro, all’occorrenza in applicazione dell’art. 73 o 74, è sospeso a concorrenza dell’importo previsto dalla legislazione del primo Stato membro.
2. Se non viene inoltrata una richiesta di prestazioni nello Stato membro nel cui territorio i familiari risiedono, l’istituzione competente dell’altro Stato membro può applicare le disposizioni del paragrafo 1 come se fossero erogate prestazioni nel primo Stato membro».
9. La versione più recente della dichiarazione della Germania ai sensi dell’art. 5 del Regolamento (4) menziona il Kindergeld tra gli assegni familiari che rientrano nell’ambito di applicazione degli artt. 77 e 78 del Regolamento.
10. Analogamente, la più recente dichiarazione del Regno di Spagna (5) indica le prestazioni previste dal regio decreto legislativo n. 1/1994, alle quali avrebbero diritto i ricorrenti in Spagna secondo le indicazioni del giudice del rinvio, tra quelle alle quali sono applicabili gli artt. 77 e 78 del Regolamento.
B – Diritto tedesco
11. Gli assegni per figli a carico (Kindergeld) (6) sono previsti dal diritto tedesco per tutti i figli fino al compimento del diciottesimo anno di età. Al ricorrere di particolari condizioni (proseguimento degli studi in assenza di un reddito significativo, etc.) tali assegni possono essere pagati fino ai 21 o anche ai 25 anni di età.
12. Nel caso di figli disabili non in grado di provvedere a sé stessi, in linea di principio gli assegni per figli a carico sono riconosciuti senza limiti di età.
13. L’importo degli assegni per figli a carico viene periodicamente aggiornato. A titolo di indicazione, per l’anno 2010 tale importo variava tra EUR 184 mensili (per il primo figlio) e EUR 215 mensili (per il quarto figlio e i successivi). A quanto risulta, gli assegni familiari non sono incompatibili con eventuali altre prestazioni a favore dei disabili.
C – Diritto spagnolo
14. Gli assegni per figli a carico previsti nell’ordinamento spagnolo ai quali fa riferimento l’ordinanza di rinvio, disciplinati dal regio decreto legislativo n. 1/94 (7), sono riconosciuti sulla base di un sistema parzialmente diverso rispetto a quello tedesco. In particolare, gli assegni per i figli a carico sono versati, di norma, soltanto se la famiglia non raggiunge un reddito minimo definito dalla legge.
15. Nel caso di figli disabili, tuttavia, anche in Spagna, come in Germania, non sono previsti limiti di reddito. Inoltre, qualora il grado di invalidità sia superiore al 65%, non sono previsti neppure limiti di età. Per un figlio di età superiore a 18 anni affetto da invalidità del 65%, la somma mensile versata era, nel 2010, di EUR 339,70; nel caso di un’invalidità pari o superiore al 75%, di EUR 509,60.
16. La legislazione spagnola stabilisce tuttavia che il diritto agli assegni per figli a carico viene meno qualora a favore della persona disabile siano pagate talune altre prestazioni, tra le quali, in particolare, una pensione di invalidità ai sensi della legge n. 13/1982, sull’integrazione sociale dei disabili (8).
II – Fatti, procedimento nazionale e questioni pregiudiziali
17. I ricorrenti nella causa principale sono cittadini spagnoli, residenti in Spagna. Si tratta di pensionati (9) che hanno in passato lavorato in Germania, ottenendo un diritto a pensione sulla base della normativa tedesca. In altri termini, essi sono titolari di una pensione tedesca che è stata loro riconosciuta senza bisogno di cumulare periodi lavorativi effettuati in vari Stati membri. I ricorrenti sono accomunati dal fatto di avere, a proprio carico, figli disabili maggiorenni.
18. I figli dei ricorrenti percepiscono in Spagna, stando alle indicazioni fornite dal giudice del rinvio, pensioni di invalidità sulla base della legge n. 13/1982. Di conseguenza, ai sensi della legislazione spagnola non possono essere versati assegni per figli a carico.
19. Per un certo periodo di tempo, i ricorrenti hanno percepito, per i figli disabili a carico, gli assegni familiari tedeschi. In seguito, tuttavia, il pagamento di tale prestazione è stato sospeso: secondo le autorità tedesche, infatti, i ricorrenti avrebbero un diritto «acquisito» agli assegni familiari spagnoli ai sensi dell’art. 77, n. 2, lett. b), sub i), del Regolamento. Avendo dunque essi tale diritto nello Stato di residenza, ai sensi della citata disposizione di diritto dell’Unione gli assegni familiari tedeschi non sarebbero più dovuti. Il fatto che i ricorrenti abbiano scelto di percepire in Spagna prestazioni che sono ivi previste come alternative agli assegni familiari spagnoli non farebbe venir meno il fatto che, se essi volessero, potrebbero scegliere di ricevere, anziché tali prestazioni alternative, gli assegni familiari propriamente detti.
20. Al fine di poter risolvere la controversia, il giudice nazionale ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l’art. 77, n. 2, lett. b), sub i), del regolamento (CEE) n. 1408/71 debba essere interpretato nel senso che lo Stato della precedente attività lavorativa non è tenuto a concedere assegni familiari ai titolari di una pensione o di una rendita di vecchiaia, di invalidità, per infortunio sul lavoro o malattia professionale che percepiscano pensioni dovute in base alle legislazioni di più Stati membri (c.d. soggetti titolari di due o più pensioni) e che abbiano acquisito il diritto alla pensione in base alla legislazione dello Stato della precedente attività lavorativa (diritto a pensione in base alla legislazione nazionale) qualora, nello Stato di residenza, sia prevista una prestazione analoga di importo superiore che tuttavia è incompatibile con un’altra prestazione per la quale l’interessato abbia optato avvalendosi di una possibilità di scelta.
2) Se l’art. 78, n. 2, lett. b), sub i), del regolamento (CEE) n. 1408/71 debba essere interpretato nel senso che lo Stato della precedente attività lavorativa non è tenuto a concedere un assegno familiare all’orfano di un lavoratore subordinato o di un lavoratore autonomo defunto che sia stato soggetto alle legislazioni di più Stati membri e per cui sussista un potenziale diritto a una rendita per orfani in base alla legislazione dello Stato della precedente attività lavorativa (potenziale diritto a una rendita conformemente alla legislazione nazionale) qualora, nello Stato di residenza, sia prevista una prestazione analoga di importo superiore che tuttavia è incompatibile con un’altra prestazione per la quale l’interessato abbia optato avvalendosi di una possibilità di scelta.
3) Se quanto sopra si applichi anche a una prestazione rientrante nel campo di applicazione degli artt. 77 o 78 del regolamento (CEE) n. 1408/71, se di fatto tale prestazione è prevista in linea di principio nello Stato di residenza dei figli, ma non viene offerta alcuna possibilità di scelta al riguardo».
III – Osservazioni preliminari
21. Le questioni sollevate dal giudice del rinvio sono formulate partendo dal presupposto che tanto gli assegni per figli a carico previsti dal regio decreto legislativo spagnolo n. 1/94 quanto gli assegni familiari previsti dalla normativa tedesca rientrino nell’ambito di applicazione dell’art. 77 (e dell’art. 78) del Regolamento. Tuttavia, anche alla luce delle osservazioni che sono state svolte per iscritto e oralmente all’udienza, è necessario in via preliminare verificare se sia questo il caso. Rispondere alle questioni del giudice nazionale non sarebbe infatti più necessario qualora le prestazioni non ricadessero nell’art. 77.
22. Come si è visto esponendo il contesto normativo, le due nozioni di prestazioni familiari e di assegni familiari sono nettamente distinte ai sensi del Regolamento. In particolare, ai sensi dell’art. 1, lett. u), le «prestazioni familiari» sono finalizzate a «compensare i carichi familiari»: di conseguenza, la loro concessione è spesso legata alle condizioni sociali o di reddito dei potenziali beneficiari. Gli «assegni familiari», per contro, sono prestazioni in denaro riconosciute «esclusivamente in funzione del numero ed eventualmente dell’età dei familiari».
23. La particolarità dell’art. 77 del Regolamento consiste nel fatto che le «prestazioni» di cui esso parla sono esclusivamente gli «assegni familiari». La giurisprudenza della Corte ha ripetutamente confermato che la nozione di «assegni familiari» ai sensi dell’art. 77 coincide con quella di cui all’art. 1, lett. u) (10). In particolare, la Corte ha osservato che la circostanza che l’art. 77 del Regolamento si applichi soltanto agli assegni familiari trova la sua giustificazione nel fatto che solo prestazioni legate al numero o all’età dei figli possono essere considerate come dovute anche da parte di uno Stato che non è quello di residenza dei beneficiari. Per contro, altre prestazioni finalizzate, come le prestazioni familiari, a compensare specifici carichi familiari, «sono, per lo più, strettamente connesse all’ambiente sociale e, pertanto, alla residenza degli interessati» (11).
24. Occorre pertanto verificare se gli assegni per figli a carico previsti dalla normativa spagnola e gli assegni familiari previsti dalla legislazione tedesca siano «assegni familiari» ai sensi del Regolamento.
25. Per quanto riguarda la prestazione spagnola, il meccanismo di base prevede, come si è visto più sopra, che gli assegni per figli a carico siano riconosciuti soltanto alle famiglie che non raggiungono un certo reddito minimo. Per questa ragione, tali assegni si discostano dal modello tipico degli assegni familiari previsti dalla legislazione comunitaria: essi sono infatti riconosciuti non solo sulla base di condizioni legate al numero e all’età dei figli, ma anche sulla base di un elemento ulteriore, vale a dire il reddito della famiglia.
26. Nel caso di figli gravemente disabili, tuttavia, la normativa spagnola prevede che le condizioni di reddito non siano più rilevanti, e che non si tenga più conto dell’età dei figli stessi. D’altra parte, il grado della disabilità ha un’influenza sull’importo delle cifre versate.
27. Per quanto riguarda la Germania, il meccanismo «normale» degli assegni familiari rientra senza dubbio nel modello del regolamento: rilevano infatti soltanto il numero e l’età dei figli, e il reddito della famiglia non gioca alcun ruolo. Anche nel sistema tedesco, tuttavia, nel caso di figli disabili il sistema funziona in modo differente, poiché non si tiene più conto dell’età.
28. Come si vede, dunque, né il sistema spagnolo né quello tedesco prevedono, nel caso di figli disabili maggiorenni, un sistema perfettamente coerente con la definizione di «assegni familiari» contenuta nel Regolamento. In entrambi i casi, infatti, nel caso di figli maggiorenni disabili è proprio la condizione di disabilità che fa scattare il diritto alla prestazione: diritto che, in linea di principio, altrimenti non esisterebbe. Sia la legislazione spagnola che quella tedesca, in altri termini, riconoscono la prestazione tenendo in considerazione un elemento ulteriore (disabilità) rispetto ai due (età e numero dei figli) che, secondo il Regolamento, sono gli unici che possono determinare il diritto ad una prestazione definibile come «assegni familiari». Nel caso della prestazione spagnola, inoltre, il fatto che per determinare l’importo dell’assegno per figli a carico si tenga anche conto del grado della disabilità inserisce un ulteriore elemento di differenziazione.
29. Si deve tuttavia rilevare che, come ho indicato più sopra, nelle rispettive dichiarazioni previste ai sensi dell’art. 5 del Regolamento, sia il Regno di Spagna che la Repubblica federale di Germania hanno indicato, tra le prestazioni che rientrano nell’ambito applicativo degli artt. 77 e 78 del Regolamento stesso, rispettivamente gli assegni per figli a carico previsti dalla legislazione spagnola e gli assegni familiari previsti dalla legislazione tedesca.
30. A questo proposito, la giurisprudenza ha sostenuto che, sebbene il fatto di non aver inserito una prestazione nella dichiarazione prevista dall’art. 5 del Regolamento non sia sufficiente per escludere che tale prestazione possa rientrare tra quelle di cui all’art. 77, al contrario le prestazioni che sono state inserite in una tale dichiarazione rientrano in modo automatico nell’art. 77. In altre parole, uno Stato non può, dopo aver inserito una prestazione nella propria dichiarazione, cercare di sottrarsi ai propri impegni sostenendo che la prestazione stessa non possiede i requisiti indicati dal regolamento per rientrare nell’art. 77 (12).
31. Ne consegue dunque che, in linea generale, sia il Regno di Spagna che la Repubblica federale di Germania sono obbligati a riconoscere, rispettivamente, gli assegni per figli a carico e gli assegni familiari versati a favore di figli maggiorenni disabili quali «assegni familiari» ai sensi dell’art. 77 del Regolamento.
32. La Commissione ha insistito all’udienza sulla necessità che le prestazioni spagnole siano valutate sulla base delle loro caratteristiche oggettive, senza considerare la loro denominazione o il fatto che esse siano state notificate ai sensi dell’art. 5. Tale posizione non può essere accolta.
33. Innanzitutto, come si è visto, entrambi gli Stati membri hanno riconosciuto il diritto alle prestazioni di cui si discute qui. Tale circostanza non determina, di per sé, quale dei due Stati debba versarle: semplicemente, essa implica che si devono applicare, nelle situazioni che riguardano i due Stati in questione, le regole di cui agli artt. 77‑78 per determinare quale Stato debba effettuare le prestazioni. E ciò, per restare ai rapporti tra Spagna e Germania, sia nel caso di residenti in Spagna che abbiano lavorato in Germania (come qui), sia nel caso opposto.
34. In secondo luogo, la posizione della Commissione comporta il rischio di privare quasi del tutto di effetto utile l’art. 5 del Regolamento e l’obbligo di comunicazione ivi previsto. È vero che la nozione di «assegni familiari» ai sensi del Regolamento è una nozione di diritto dell’Unione, che si trova esplicitata all’art. 1 del Regolamento stesso. È però al tempo stesso vero che, secondo la giurisprudenza, come si è visto (13), in concreto tale nozione comprende da un lato le prestazioni che gli Stati membri hanno dichiarato ai sensi dell’art. 5 e, dall’altro, le ulteriori prestazioni che, pur non dichiarate, possiedono le caratteristiche previste all’art. 1, lett. u), per gli «assegni familiari».
35. Seguire la linea interpretativa della Commissione rischierebbe inoltre di frammentare in modo inaccettabile il contesto delle prestazioni dovute per i figli a carico. Nel presente caso, ad esempio, anche gli assegni familiari tedeschi, quando sono pagati a favore delle famiglie di disabili maggiorenni, dovrebbero con ogni probabilità essere esclusi dall’ambito di applicazione degli artt. 77‑78 del Regolamento (14). Ci si potrebbe chiedere quanti degli «assegni familiari» riconosciuti e dichiarati dai vari Stati membri ai sensi dell’art. 5 rientrerebbero senza incertezze, se esaminati secondo le modalità sostenute dalla Commissione, nella definizione di cui all’art. 1, lett. u).
36. Rilevo inoltre che lo stesso Regno di Spagna, tanto nelle sue osservazioni scritte che all’udienza, non ha contestato il fatto che le prestazioni previste dal regio decreto legislativo n. 1/94 rientrino nell’ambito applicativo degli artt. 77‑78 del Regolamento. Ed è bene rilevare che, sebbene nella presente causa tale qualificazione sia irrilevante per la Spagna, in altri casi essa potrebbe viceversa imporre a tale Stato membro di pagare prestazioni che non sarebbero dovute se, viceversa, esse non ricadessero nei precitati artt. 77‑78.
37. Si può anche osservare, infine, che non sono mancate decisioni della Corte in cui, sia pure implicitamente, entrambe le prestazioni oggetto di discussione qui sono state considerate come rientranti nell’ambito di applicazione degli artt. 77‑78 del Regolamento (15).
38. Per tutte le ragioni indicate, ritengo che, ai fini della soluzione delle questioni pregiudiziali nella presente causa, si possano considerare le due prestazioni, sia quella spagnola che quella tedesca, come rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 77. Si tratta del resto della conclusione a cui è implicitamente pervenuto anche il giudice del rinvio, sulla base dell’esame delle disposizioni nazionali rilevanti.
IV – Sulla prima e sulla seconda questione
39. La prima e la seconda questione pregiudiziale sono formulate in termini quasi identici, e si riferiscono a due disposizioni (l’art. 77 e l’art. 78 del regolamento) le quali, salvo il fatto che si occupano rispettivamente dei lavoratori in pensione e degli orfani, sono a loro volta pressoché identiche. Le due questioni devono pertanto essere esaminate insieme.
40. Con tali questioni il giudice del rinvio chiede se, in circostanze come quelle di cui alla causa principale, l’amministrazione di uno Stato membro possa legittimamente rifiutare il pagamento di assegni familiari ad un ex lavoratore (o ai suoi orfani), residente all’estero, nel caso in cui questi abbia nello Stato di residenza un diritto agli assegni familiari, ma non li percepisca poiché ha scelto di ottenere (16), da parte dello Stato di residenza, una prestazione alternativa incompatibile con essi.
41. Procederò di seguito ad un esame della prima questione, relativa all’art. 77: alla luce dell’identicità dell’art. 77 e dell’art. 78, le conclusioni raggiunte saranno applicabili anche al secondo di essi, e pertanto alla seconda questione.
42. La questione trova la sua ragion d’essere nel fatto che, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, nel caso in cui un pensionato abbia diritto alle prestazioni sulla base delle norme di più Stati membri, spetta in linea di principio allo Stato di residenza pagare gli assegni familiari. Ciò, tuttavia, a condizione che il diritto ad essi sia «acquisito» ai sensi della legislazione di quest’ultimo Stato. In sostanza, il giudice del rinvio chiede se, nel presente caso, si possa ritenere che il diritto agli assegni familiari in Spagna è «acquisito», sebbene gli assegni non siano percepiti, dal momento che i ricorrenti nella causa principale potrebbero ottenerne il pagamento se rinunciassero alle prestazioni alternative per le quali hanno optato.
43. A prima vista, osservando la lettera della norma, la questione non sembra porre grossi problemi. Si potrebbe infatti ritenere che, affinché un diritto possa essere considerato «acquisito» ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, sia sufficiente che il potenziale beneficiario possa, facendone richiesta, ottenere la prestazione. In tale ottica, sarebbe irrilevante il fatto che non sia stata presentata domanda, così come il fatto che il beneficiario abbia optato per una prestazione alternativa: in entrambi i casi, il mancato ottenimento degli assegni familiari sarebbe la conseguenza di un atto di volontà del beneficiario, e il diritto sarebbe comunque «acquisito».
44. Occorre tuttavia ricordare che la giurisprudenza della Corte ha ripetutamente affermato, in relazione all’art. 76, n. 1, del Regolamento, che una prestazione non è «dovuta» (17) se, pur avendone il diritto, il beneficiario non la riceve perché, ad esempio, non ha presentato domanda (18). L’attuale n. 2 dell’art. 76, il quale prevede che, al contrario, la mancata presentazione di una domanda per prestazioni a cui si ha diritto permette ad uno Stato membro di agire come se lo Stato a cui doveva essere presentata la domanda stessa avesse erogato le prestazioni, è stato successivamente aggiunto dal legislatore (19) anche come reazione a tale orientamento della Corte.
45. La Corte ha peraltro di recente precisato che tale giurisprudenza, sebbene evidentemente non più applicabile al n. 1 dell’art. 76 del Regolamento, in seguito all’intervento del legislatore, rimane tuttavia valida per analoghe disposizioni che, in tale settore, non sono state modificate (20).
46. Sulla base delle citate pronunce della Corte, pertanto, le prime due questioni poste dal giudice del rinvio dovrebbero essere risolte escludendo che i ricorrenti nella causa principale, i quali hanno optato, in Spagna, per una prestazione diversa e alternativa rispetto agli assegni familiari, abbiano in tale Stato membro un diritto «acquisito» agli assegni familiari.
47. Vi sono tuttavia due argomenti che potrebbero essere utilizzati per sostenere che la giurisprudenza appena descritta non sia applicabile all’art. 77, n. 1, del Regolamento.
48. Si può far leva, in primo luogo, sulle differenze lessicali esistenti tra l’art. 76 e l’art. 77. Come si è visto, infatti, l’art. 76 parla di prestazioni «dovute» (21), mentre l’art. 77, nella parte che qui interessa, fa riferimento ad un diritto «acquisito». Tale differenza si ritrova immutata nelle varie versioni linguistiche della norma. Si potrebbe pertanto sostenere che la giurisprudenza elaborata dalla Corte in riferimento all’art. 76 non possa essere trasposta all’articolo successivo, poiché esso fa riferimento ad una situazione diversa. In tale ottica, la scelta del legislatore di modificare il solo art. 76, e non l’art. 77, potrebbe essere spiegata ritenendo che il legislatore non abbia considerato necessario intervenire sulla seconda disposizione.
49. In secondo luogo, in alternativa, è possibile proporre l’applicazione in via analogica, anche nel caso dell’art. 77, del n. 2 dell’art. 76, il quale permette ad uno Stato, come si è visto, di agire come se una prestazione fosse effettivamente erogata in un altro Stato qualora ciò non sia avvenuto solo a causa della mancata presentazione di una domanda. È questa la soluzione che è stata suggerita, in particolare, dal governo tedesco nelle sue osservazioni scritte, facendo leva in particolare sulla comparabilità delle situazioni disciplinate dai due articoli e sull’interpretazione teleologica, alla luce della volontà del legislatore, del paragrafo aggiunto nel 1989 all’art. 76.
50. Anche se comprendo e, in parte, condivido le preoccupazioni che sono alla base dei due argomenti appena descritti, essi non sono a mio avviso convincenti, in particolare alla luce della consolidata giurisprudenza della Corte.
51. Per quanto riguarda il primo argomento, le differenze lessicali tra le due disposizioni in esame non sono sufficientemente nette da permettere di distinguerle ai fini dell’applicazione dei principi giurisprudenziali. Si deve infatti osservare che, interpretando l’art. 76 del Regolamento, la Corte non si è attardata più di tanto in sottigliezze di tipo lessicale, ed ha in sostanza interpretato la norma in termini molto pragmatici, concentrandosi soltanto sulla percezione o meno della prestazione da parte dell’interessato (22). Inoltre, nell’interpretare la norma la Corte non ha mancato di sottolineare l’importanza di fornire una lettura della stessa favorevole alla realizzazione della libera circolazione dei lavoratori (23). Osservo inoltre che lo stesso governo tedesco sembra avere escluso la possibilità di operare tale distinzione, ed ha proposto invece la seconda alternativa, cioè l’applicazione analogica dell’art. 76, n. 2.
52. Anche questa seconda alternativa, tuttavia, non può a mio avviso essere accettata. Il n. 2 dell’art. 76, infatti, deve essere considerato a tutti gli effetti, alla luce della giurisprudenza precitata, quale clausola limitativa di un diritto ad una prestazione prevista dal Regolamento. In quanto tale, la clausola deve essere interpretata restrittivamente (24). Inoltre, la Corte ha recentemente rifiutato l’applicazione analogica di tale norma in una situazione per molti versi analoga a quella della presente causa (25).
53. Concludendo pertanto il mio esame della prima e della seconda questione, propongo alla Corte di risolverle dichiarando che, in una situazione come quella della causa principale, una prestazione dovuta ai sensi dell’art. 77 o dell’art. 78 del Regolamento non può essere rifiutata da parte delle autorità di uno Stato membro, nel quale i beneficiari hanno acquisito un diritto a pensione in base alla legislazione nazionale, qualora, nello Stato di residenza, sia prevista una prestazione analoga di importo superiore, che è tuttavia incompatibile con un’altra prestazione per la quale l’interessato abbia optato, avvalendosi di una possibilità di scelta.
V – Sulla terza questione pregiudiziale
54. Con la terza questione pregiudiziale il giudice del rinvio chiede se la soluzione fornita alle prime due questioni debba essere diversa qualora gli assegni familiari nello Stato di residenza, sebbene in principio riconosciuti, non possano concretamente essere ottenuti perché la prestazione alternativa incompatibile con essi è obbligata, cosicché i potenziali beneficiari non hanno neppure la possibilità di optare, in luogo di quest’ultima, per gli assegni familiari.
55. La questione è posta, sia pure non in modo esplicito, per il caso in cui la Corte dovesse affermare che, in una situazione come quella descritta nella prima e nella seconda questione (diritto di scelta tra gli assegni familiari e altre prestazioni, con scelta di queste ultime da parte dell’interessato), lo Stato in cui è stata svolta l’attività professionale (in questo caso la Germania) può rifiutare il pagamento degli assegni familiari.
56. Poiché propongo alla Corte di rispondere in termini opposti alle prime due questioni pregiudiziali, la soluzione da fornire alla terza discende automaticamente da quella proposta per le prime due. Se il diritto agli assegni familiari tedeschi non viene meno qualora gli assegni familiari spagnoli non siano percepiti a seguito di una scelta dei potenziali beneficiari, a maggior ragione tale diritto non potrà venire meno qualora tale possibilità di scelta non esista. In tal caso, non si può nemmeno dire che esista un diritto a percepire gli assegni familiari in Spagna: lo stesso giudice del rinvio indica che, a suo giudizio, in una tale situazione gli assegni familiari tedeschi dovrebbero continuare ad essere pagati.
57. Propongo pertanto alla Corte di risolvere la terza questione pregiudiziale dichiarando che quanto indicato nella risposta alle prime due questioni vale anche per il caso in cui il pagamento degli assegni familiari nello Stato di residenza, sebbene teoricamente previsto, non possa avvenire neppure a seguito di una scelta in tal senso dei beneficiari.
VI – Conclusioni
58. Alla luce delle considerazioni svolte, propongo alla Corte di risolvere le questioni pregiudiziali sollevate dal Sozialgericht Nürnberg nei termini seguenti:
«1. Una prestazione dovuta ai sensi dell’art. 77 o dell’art. 78 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, non può essere rifiutata da parte delle autorità di uno Stato membro, nel quale i beneficiari hanno acquisito un diritto a pensione in base alla legislazione nazionale, qualora, nello Stato di residenza, sia prevista una prestazione analoga di importo superiore, che è tuttavia incompatibile con un’altra prestazione per la quale l’interessato abbia optato, avvalendosi di una possibilità di scelta.
2. Ciò vale anche per il caso in cui il pagamento degli assegni familiari nello Stato di residenza, sebbene teoricamente previsto, non possa avvenire neppure a seguito di una scelta in tal senso dei beneficiari».
1 – Lingua originale: l’italiano.
2 – Regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (GU L 149, pag. 2). Il titolo del regolamento qui riportato è quello della sua versione consolidata.
3 – Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, n. 883, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166, pag. 1).
4 – GU 5 settembre 2003, C 210, pag. 1.
5 – GU 1° aprile 2005, C 79, pag. 9.
6 – Disciplinati attualmente dalla Legge federale sugli assegni per figli a carico (Bundeskindergeldgesetz) 11 ottobre 1995, come successivamente modificata.
7 – Real decreto legislativo 20.6.1994, n. 1/1994, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (BOE 29 giugno 1994, n. 154).
8 – Ley 7.4.1982, n. 13/1982, de Integración Social de los Minusválidos (BOE 30 aprile 1982, n. 103).
9 – In un caso si tratta della vedova di un pensionato, nel frattempo deceduto.
10 – Sentenze 27 settembre 1988, causa 313/86, Lenoir (Racc. pag. 5391, punto 10); 20 marzo 2001, causa C‑33/99, Fahmi e Esmoris Cerdeiro-Pinedo Amado (Racc. p. I‑2415, punti 33‑34), e 31 maggio 2001, causa C‑43/99, Leclere e Deaconescu (Rec. p. I‑4265, punti 41‑42).
11 – Sentenza Lenoir, cit. alla nota 10 (punto 16).
12 – Sentenza 11 giugno 1991, causa C‑251/89, Athanasopoulos e a. (Racc. pag. I‑2797, punto 28).
13 – V. la nota precedente.
14 – Con esiti, è bene sottolineare, opposti a quelli auspicati dalla Commissione. Gli assegni familiari tedeschi non sarebbero a questo punto probabilmente più dovuti.
15 – V., ad esempio, sentenza 24 settembre 2002, causa C‑471/99, Martínez Domínguez e a. (Racc. pag. I‑7835).
16 – L’esistenza di una possibilità di scelta tra gli assegni familiari e una prestazione alternativa incompatibile con essi è un elemento essenziale delle prime due questioni pregiudiziali. Il giudice del rinvio ha formulato la terza questione per il caso contrario, in cui la possibilità di scelta non esiste.
17 – Tale giurisprudenza si è formata sulla base del testo originario dell’art. 76 del regolamento, che parlava di prestazioni «dovute» con riferimento sia a quelle dello Stato di impiego che a quelle dello Stato di residenza. Il testo originario dell’art. 76 prevedeva quanto segue: «Il diritto alle prestazioni o agli assegni familiari dovuti a norma degli articoli 73 o 74 è sospeso se, per l’esercizio di un’attività professionale, le prestazioni o gli assegni familiari sono dovuti anche a norma della legislazione dello Stato membro sul cui territorio risiedono i familiari».
18 – Sentenze 13 novembre 1984, causa 191/83, Salzano (Racc. pag. 3741, punto 10); 23 aprile 1986, causa 153/84, Ferraioli (Racc. pag. 1401, punto 14), e 4 luglio 1990, causa C‑117/89, Kracht (Racc. pag. I‑2781, punto 11).
19 – Con il regolamento (CEE) del Consiglio 30 ottobre 1989, n. 3427, che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’ applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU L 331, pag. 1).
20 – Sentenza 14 ottobre 2010, causa C‑16/09, Schwemmer (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 57). In tale caso la Corte ha applicato la citata giurisprudenza per interpretare l’art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (GU L 74, pag. 1).
21 – V. supra, nota 17.
22 – In tali termini, esplicitamente, si era espresso l’avvocato generale Darmon nelle sue conclusioni presentate l’11 ottobre 1984 nella causa Salzano, cit. alla nota 18 (paragrafo 7).
23 – V., ad esempio, sentenze Ferraioli, cit. alla nota 18 (punti 16‑17), e Schwemmer, cit. alla nota 20 (punto 58).
24 – V. sentenza 8 marzo 2001, causa C‑215/99, Jauch (Racc. pag. I‑1901, punto 21).
25 – Sentenza Schwemmer, cit. alla nota 20 (punto 57).
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