CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
PAOLO MENGOZZI
presentate il 6 settembre 2011 ( 1 )
Causa C-249/10 P
Brosmann Footwear (HK) Ltd,
Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd,
Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd e
Risen Footwear (HK) Co., Ltd
contro
Consiglio dell’Unione europea
«Impugnazione — Politica commerciale comune — Dumping — Artt. 2, n. 7, 3, n. 7, 5, n. 4, 9, nn. 5 e 6, e 17, n. 3, del regolamento (CE) n. 384/96 — Importazioni di calzature con tomaie in cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam — Status di impresa operante in economia di mercato — Trattamento individuale — Metodo del campionamento — Cooperazione dell’industria dell’Unione»
I — Introduzione
1.
Con la presente impugnazione la Brosmann Footwear (HK) Ltd, la Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd, la Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd e la Risen Footwear (HK) Co., Ltd (in prosieguo, congiuntamente: la «Brosmann Footwear e a.»), chiedono alla Corte di annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea 4 marzo 2010, Brosmann Footwear (HK) e a./Consiglio (in prosieguo: la «sentenza impugnata») ( 2 ), che ha respinto il loro ricorso diretto all’annullamento parziale del regolamento (CE) del Consiglio 5 ottobre 2006, n. 1472, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam ( 3 ) (in prosieguo: il «regolamento definitivo»).
2.
L’interesse della presente causa risiede essenzialmente nell’articolazione di talune disposizioni del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 384/96, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ( 4 ), come modificato con regolamento (CE) del Consiglio 8 marzo 2004, n. 461 (in prosieguo: il «regolamento di base») ( 5 ).
3.
Sostanzialmente, l’impugnazione induce in particolare ad esaminare la portata dell’art. 17 del regolamento di base, che concede alla Commissione europea la possibilità di limitare la sua inchiesta ad un campione rappresentativo degli esportatori o dei produttori del paese terzo interessato e di non esaminare le richieste di calcolo del «margine di dumping individuale» formulate dalle imprese che non figurano nel campione, ma che hanno presentato le informazioni necessarie entro i termini fissati, nel caso in cui «il numero di esportatori o produttori sia talmente elevato da rendere l’esame dei singoli casi indebitamente gravoso e da impedire la tempestiva conclusione dell’inchiesta».
4.
A tal riguardo, si tratta più in particolare di verificare se il Tribunale abbia dichiarato a buon diritto che, sulla base dell’art. 17, n. 3, del regolamento di base, la Commissione poteva altresì, tenuto conto del numero di esportatori o di produttori interessati, rifiutare di esaminare le domande per il riconoscimento dello status di impresa operante in economia di mercato (in prosieguo: il «SEM») di cui all’art. 2, n. 7, lett. b) e c), del regolamento di base, nonché le cosiddette domande di trattamento individuale (in prosieguo: il «TI») di cui all’art. 9, n. 5, del medesimo regolamento, presentate dai produttori o dagli esportatori esclusi dal campione.
II — Antefatti e sentenza impugnata
5.
Le ricorrenti in sede d’impugnazione, ovvero la Brosmann Footwear e a., sono società produttrici ed esportatrici di calzature aventi sede in Cina.
6.
A seguito di una denuncia depositata il 30 maggio 2005 dalla Confédération européenne de l’industrie de la chaussure (Confederazione europea dell’industria calzaturiera; in prosieguo: la «CEC»), la Commissione ha avviato un procedimento antidumping riguardante le importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam. L’avviso di apertura di tale procedimento è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 7 luglio 2005 ( 6 ) (in prosieguo: l’«avviso di apertura»).
7.
In considerazione dell’elevato numero di parti interessate da tale procedimento, al punto 5.1, lett. a), dell’avviso di apertura si è stabilito di ricorrere a tecniche di campionamento, in conformità dell’art. 17 del regolamento di base.
8.
L’avviso di apertura indicava inoltre al punto 5.1, lett. b), che i produttori esportatori che chiedevano il calcolo di un margine individuale ai fini dell’applicazione degli artt. 17, n. 3, e 9, n. 6, del regolamento di base dovevano presentare un questionario debitamente compilato entro il termine fissato da detto avviso, ossia quaranta giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
9.
Il punto 5.1, lett. e), dell’avviso di apertura, intitolato «Status di impresa operante in condizioni di economia di mercato», precisava che il valore normale delle calzature con tomaie di cuoio immesse in commercio da produttori che ritenevano di operare in tali condizioni, ai sensi dell’art. 2, n. 7, lett. c), del regolamento di base, sarebbe stato determinato in conformità dell’art. 2, n. 7, lett. b), del medesimo regolamento. I produttori che intendevano presentare una domanda di SEM dovevano assicurarsi che le loro domande pervenissero alla Commissione entro il termine specificamente indicato al punto 6, lett. d), dell’avviso di apertura, vale a dire entro quindici giorni dalla pubblicazione di detto avviso.
10.
Conformemente al punto 6, lett. d), dell’avviso di apertura, il medesimo termine si applicava anche alle domande di TI presentate a norma dell’art. 9, n. 5, del regolamento di base.
11.
La Brosmann Footwear e a. hanno contattato la Commissione fornendole entro i termini stabiliti le informazioni menzionate al punto 5.1, lett. a), sub i), e lett. e), dell’avviso di apertura al fine di far parte del campione di produttori esportatori che tale istituzione si proponeva di selezionare in base all’art. 17 del regolamento di base e al fine di ottenere il riconoscimento del SEM o, altrimenti, di beneficiare del TI.
12.
In data 23 marzo 2006, la Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 553, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam ( 7 ) (in prosieguo: il «regolamento provvisorio»).
13.
Ai sensi del nono «considerando» del regolamento provvisorio, l’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o aprile 2004 e il 31 marzo 2005 (in prosieguo: il «periodo dell’inchiesta»). L’esame degli elementi utili all’accertamento del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2001 e il 31 marzo 2005.
14.
Tenuto conto della necessità di stabilire un valore normale relativamente ai prodotti dei produttori esportatori cinesi e vietnamiti ai quali non poteva essere accordato il SEM, è stata effettuata una visita di verifica destinata a fissare il valore normale in base a dati attinenti ad un paese analogo, nella fattispecie la Repubblica federativa del Brasile, nei locali di tre società brasiliane (ottavo «considerando» del regolamento provvisorio).
15.
Nell’accertamento del dumping la Commissione ha fatto ricorso alla tecnica del campionamento. Secondo il cinquantacinquesimo «considerando» del regolamento provvisorio, dei produttori esportatori cinesi che hanno manifestato la volontà di essere compresi nel campione, 154 hanno effettuato esportazioni nella Comunità europea durante il periodo dell’inchiesta. Ai sensi dello stesso «considerando», queste società sono state inizialmente ritenute società che hanno collaborato e sono state selezionate per la formazione del campione.
16.
Dal cinquantasettesimo «considerando» del regolamento provvisorio risulta che la Commissione ha infine selezionato un campione comprendente tredici produttori esportatori cinesi, che rappresentano più del 20% del volume delle esportazioni cinesi nella Comunità. Dal sessantasettesimo al sessantanovesimo «considerando» del regolamento provvisorio risulta che le domande per il riconoscimento del SEM di tali produttori esportatori sono state tutte respinte dalla Commissione. Secondo i «considerando» dal novantunesimo al novantaquattresimo del regolamento provvisorio, anche le domande di TI di detti produttori esportatori sono state tutte respinte.
17.
Ai sensi del sessantaduesimo «considerando» del regolamento provvisorio, i produttori esportatori esclusi dal campione sono stati informati che l’eventuale dazio antidumping loro applicato sarebbe stato calcolato in conformità dell’art. 9, n. 6, del regolamento di base. A termini del sessantaquattresimo «considerando» del regolamento provvisorio, quattro produttori esportatori cinesi non inclusi nel campione hanno chiesto la determinazione del margine di dumping individuale, ai sensi dell’art. 9, n. 6, e dell’art. 17, n. 3, del regolamento di base. Tuttavia, tali domande non sono state esaminate, poiché la Commissione ha ritenuto, ai sensi dell’art. 17, n. 3, del regolamento di base, che tale esame sarebbe stato indebitamente gravoso e avrebbe impedito la tempestiva conclusione dell’inchiesta. In tale contesto, il margine di dumping di tali produttori esportatori è stato determinato stabilendo la media ponderata dei margini di dumping delle società incluse nel campione («considerando» dal centotrentacinquesimo al centoquarantatreesimo del regolamento provvisorio).
18.
Per quanto concerne la definizione dell’industria comunitaria, al centocinquantesimo «considerando» del regolamento provvisorio la Commissione ha rilevato che i denuncianti rappresentavano il 42% della produzione comunitaria totale del prodotto in esame. Secondo il sessantacinquesimo e il centocinquantunesimo «considerando» del regolamento provvisorio, la Commissione ha selezionato un campione di dieci produttori comunitari in base al volume di produzione e alla loro ubicazione. I produttori inclusi nel campione rappresenterebbero il 10% della produzione dei denuncianti. Quindi, si è ritenuto che gli 814 produttori comunitari per conto dei quali era stata depositata la denuncia costituissero «l’industria comunitaria» ai sensi dell’art. 5, n. 4, del regolamento di base (centocinquantaduesimo «considerando» del regolamento provvisorio).
19.
Per quanto riguarda l’identità dei produttori comunitari inseriti nel campione, la Commissione ha rilevato che nella Comunità taluni di essi avevano clienti che si rifornivano anche in Cina e in Vietnam e che quindi beneficiavano direttamente delle importazioni in causa. Detti produttori si sarebbero pertanto trovati in «una posizione sensibile», giacché alcuni dei loro clienti potevano non vedere di buon occhio il fatto che avessero presentato o sostenuto una denuncia contro presunte pratiche di dumping pregiudizievole. Tali produttori ritenevano dunque di «correre il rischio di ritorsioni» da parte di alcuni dei loro clienti, i quali avrebbero potuto eventualmente decidere di mettere fine alle loro relazioni commerciali. La Commissione ha pertanto accolto la richiesta di trattamento confidenziale delle società incluse nel campione per quanto riguarda la divulgazione del loro nome (ottavo «considerando» del regolamento provvisorio).
20.
In data 5 ottobre 2006, il Consiglio dell’Unione europea ha adottato il regolamento definitivo. Con tale regolamento il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di calzature con tomaie di cuoio naturale o ricostituito, ad esclusione delle calzature per lo sport, delle STAF, delle pantofole ed altre calzature da camera e delle calzature con puntale protettivo, originarie della Cina e ricadenti sotto vari codici della nomenclatura combinata (art. 1 del regolamento definitivo).
21.
Per quanto riguarda la rappresentatività del campione dei produttori cinesi, al quarantaquattresimo «considerando» del regolamento definitivo il Consiglio ha sottolineato che le società in esso selezionate rappresentavano più del 12% delle quantità esportate nella Comunità dai produttori che hanno cooperato all’inchiesta. Dal momento che l’art. 17 del regolamento di base non prevedrebbe una soglia per quanto attiene al livello di rappresentatività, ai sensi di tale disposizione il campione selezionato sarebbe rappresentativo.
22.
Secondo il settantaduesimo «considerando» del regolamento definitivo, il Consiglio ha deciso di concedere il SEM ad uno dei produttori esportatori inclusi nel campione, vale a dire l’impresa Golden Step, tenuto conto del cambiamento delle circostanze relative a tale società.
23.
Secondo l’art. 1, n. 3, del regolamento definitivo, l’aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è stato stabilito al 16,5% per le calzature fabbricate dalle undici società cinesi incluse nel campione ma alle quali è stato rifiutato il SEM. Tale aliquota è stata fissata al 9,7% per la Golden Step. Ai sensi dell’art. 3 del regolamento definitivo, tali aliquote restavano in vigore per un periodo di due anni.
24.
Per quanto attiene alle questioni connesse alle domande formulate da varie società dirette alla concessione del SEM o del TI, su cui la Commissione non si era pronunciata, il Consiglio ha stabilito che il fatto che la Commissione non avesse risposto individualmente a ciascuna domanda ad essa presentata al riguardo non configurava una violazione del regolamento di base.
25.
L’aliquota del dazio antidumping applicabile alle calzature prodotte da tali società, ivi comprese Brosmann Footwear e a., è stata fissata al 16,5%.
26.
Quanto al campione dei produttori comunitari, ai «considerando» dal cinquantatreesimo al cinquantanovesimo del regolamento definitivo il Consiglio ha respinto tutte le censure che ne mettevano in dubbio la rappresentatività e, pertanto, ha confermato le valutazioni effettuate dalla Commissione nel regolamento provvisorio.
27.
Per quanto riguarda la definizione dell’industria comunitaria, al centocinquantasettesimo «considerando» del regolamento definitivo il Consiglio ha sottolineato che nessuno dei denuncianti si era astenuto dal cooperare all’inchiesta. I questionari completi relativi al pregiudizio sarebbero stati inviati solo ai produttori comunitari inclusi nel campione, circostanza che dipenderebbe dalla natura stessa del campionamento (centocinquantottesimo «considerando» del regolamento definitivo).
28.
A sostegno del loro ricorso di annullamento parziale del regolamento definitivo dinanzi al Tribunale, la Brosmann Footwear e a. hanno sollevato otto motivi. Fra tali motivi figuravano quelli relativi, in primo luogo, alla violazione dell’art. 2, n. 7, lett. b), e dell’art. 9, n. 5, del regolamento di base, nonché alla violazione dei principi di parità di trattamento e di tutela del legittimo affidamento, in secondo luogo, alla violazione dell’art. 2, n. 7, lett. c), e dell’art. 18 del regolamento di base nonché alla violazione del diritto della difesa, in terzo luogo, ad un errore manifesto di valutazione e alla violazione dell’art. 5, n. 4, del regolamento di base, in quarto luogo, ad un errore manifesto di valutazione nonché alla violazione dell’art. 3, n. 2, del regolamento di base e dell’art. 253 CE e, in quinto luogo, ad un errore manifesto di valutazione nonché alla violazione dell’art. 3, n. 2, del regolamento di base.
29.
Con la sentenza impugnata il Tribunale ha respinto tutti i suddetti motivi e ha condannato la Brosmann Footwear e a. alle spese del giudizio in primo grado.
III — Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti
30.
Il 18 maggio 2010, la Brosmann Footwear e a. hanno proposto un ricorso dinanzi alla Corte contro la sentenza impugnata.
31.
La Brosmann Footwear e a. nel presente procedimento concludono che la Corte voglia:
—
annullare la sentenza impugnata, in quanto il Tribunale non ha annullato il regolamento definitivo e le ha condannate alle spese del procedimento dinanzi ad esso;
—
adottare una decisione finale e annullare il regolamento definitivo;
—
condannare il Consiglio alle spese di giudizio e a quelle afferenti al procedimento dinanzi al Tribunale.
32.
Nella sua comparsa di risposta, il Consiglio chiede che la Corte voglia:
—
respingere il ricorso;
—
in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale; e
—
in ulteriore subordine, respingere il ricorso e in ogni caso condannare la Brosmann Footwear e a. alle spese di giudizio.
33.
Nella sua comparsa di risposta, la Commissione invita la Corte a respingere il ricorso e a condannare la Brosmann Footwear e a. a sopportare le spese sostenute dalla Commissione.
IV — Analisi
34.
A sostegno della loro impugnazione, la Brosmann Footwear e a. deducono, sostanzialmente, cinque motivi che si riferiscono ai cinque motivi sollevati in primo grado elencati al paragrafo 28 delle presenti conclusioni.
35.
I primi due motivi di impugnazione vertono essenzialmente su errori di diritto in cui il Tribunale sarebbe incorso nell’interpretazione del regolamento di base affermando che le istituzioni possono astenersi dall’esaminare le domande di SEM/TI dei produttori esportatori non inclusi nel campione. Il terzo motivo di impugnazione verte su vari errori di diritto e su uno snaturamento degli elementi di prova relativi al sufficiente grado di cooperazione dell’industria comunitaria durante l’inchiesta e allo svolgimento della stessa. Il quarto motivo di impugnazione verte su un errore di diritto e su uno snaturamento degli elementi di prova per quanto concerne la valutazione del pregiudizio causato all’industria comunitaria. Infine, con il quinto motivo di impugnazione, la Brosmann Footwear e a. addebitano al Tribunale di avere commesso un errore di diritto e snaturato gli elementi di prova relativi alla valutazione del nesso di causalità tra il dumping e il pregiudizio subito dall’industria comunitaria.
A — Sui primi due motivi di impugnazione, vertenti su errori di diritto relativi all’esenzione delle istituzioni dall’obbligo di esaminare le domande di SEM/TI dei produttori esportatori non inclusi nel campione
36.
Prima di esporre ed esaminare i primi due motivi di impugnazione, occorre ricordare le considerazioni essenziali che hanno indotto il Tribunale a respingere la tesi della Brosmann Footwear e a., secondo la quale, sostanzialmente, le istituzioni avrebbero dovuto esaminare le domande di SEM/TI dei produttori esportatori cinesi che non erano stati inclusi nel campione selezionato durante l’inchiesta antidumping.
1. Considerazioni del Tribunale
37.
Anzitutto, al punto 72 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rilevato che il ricorso al campionamento, in quanto tecnica che consente di far fronte al numero rilevante di denuncianti, di esportatori, di importatori, di tipi di prodotti o di operazioni, configurava una limitazione dell’inchiesta, conformemente agli artt. 17, nn. 1 e 3, e 9, n. 6, del regolamento di base. Alla luce delle medesime disposizioni, il Tribunale ha precisato che il ricorso a questa tecnica del campionamento è tuttavia subordinato al rispetto di due obblighi, vale a dire, da un lato, che il campione selezionato sia rappresentativo e, dall’altro, che il margine di dumping stabilito per i produttori non facenti parte del campione non ecceda la media ponderata del margine di dumping stabilito per le parti inserite nel campione (punto 73 della sentenza impugnata).
38.
Il Tribunale ha ricordato che tali disposizioni offrono la possibilità a tutti i produttori non facenti parte del campione di chiedere il calcolo di un margine di dumping individuale, a condizione che essi presentino tutte le informazioni necessarie entro i termini fissati a tal fine e che tale operazione non renda indebitamente gravoso il compito della Commissione né impedisca la tempestiva conclusione dell’inchiesta (punto 74 della sentenza impugnata).
39.
Dopo aver esposto anche il contenuto dell’art. 2, n. 7, lett. b), del regolamento di base, il Tribunale ha dichiarato, al punto 76 della sentenza impugnata, che «i produttori non facenti parte del campione possono chiedere il calcolo di un margine di dumping individuale, che presuppone l’accettazione di una richiesta di SEM/TI quando si tratta dei paesi cui si riferisce l’art. 2, n. 7, lett. b), del regolamento di base, soltanto sul fondamento dell’art. 17, n. 3, di tale regolamento. Tuttavia, quest’ultima disposizione riconosce alla Commissione il potere di valutare se, considerato il numero di richieste di SEM/TI, il loro esame renderebbe indebitamente gravoso il suo compito e impedirebbe la tempestiva conclusione dell’inchiesta».
40.
Il Tribunale ne ha dedotto che, in primo luogo, in caso di ricorso alla tecnica del campionamento, il regolamento di base non attribuisce agli operatori non facenti parte del campione un diritto incondizionato al beneficio del calcolo di un margine di dumping individuale, poiché l’accettazione di una simile richiesta dipende dalla decisione della Commissione relativa all’applicazione dell’art. 17, n. 3, del regolamento di base (punto 77 della sentenza impugnata). In secondo luogo, dal momento che la concessione del SEM o di un TI, conformemente all’art. 2, n. 7, lett. b), del regolamento di base, serve soltanto a determinare il metodo di calcolo del valore normale al fine di un calcolo dei margini di dumping individuali, la Commissione non è tenuta ad esaminare le richieste di SEM/TI presentate dagli operatori non facenti parte del campione, qualora essa abbia concluso, nell’ambito dell’applicazione dell’art. 17, n. 3, del regolamento di base, che il calcolo di tali margini renderebbe indebitamente gravoso il proprio compito e le impedirebbe la tempestiva conclusione dell’inchiesta (punto 78 della sentenza impugnata) e, in terzo luogo, nel caso di specie, non veniva contestato che il calcolo dei margini di dumping individuali per tutti gli operatori non facenti parte del campione e che avevano presentato richieste in questo senso avrebbe reso indebitamente gravoso il compito delle istituzioni e impedito la tempestiva conclusione dell’inchiesta (punto 79 della sentenza impugnata).
41.
Il Tribunale ne ha concluso che doveva essere respinta l’argomentazione della Brosmann Footwear e a. secondo cui l’art. 2, n. 7, lett. b) e c), del regolamento di base imponeva alla Commissione di esaminare le richieste di SEM/TI presentate dagli operatori non facenti parte del campione, anche quando non venisse loro applicato un margine di dumping individuale (punto 80 della sentenza impugnata).
42.
Il Tribunale ha inoltre respinto il loro argomento relativo ad una violazione del principio della parità di trattamento, da un lato, tra le società facenti parte del campione e quelle che non ne facevano parte, in quanto queste due categorie di società si trovavano in situazioni differenti (punto 81 della sentenza impugnata) e, dall’altro, tra le società non facenti parte del campione, tra quelle che avrebbero «meritato» il SEM o un TI e quelle la cui domanda di SEM o di TI avrebbe dovuto comunque essere respinta, in quanto, tenuto conto del margine di discrezionalità accordato dall’art. 17, n. 3, del regolamento di base, la Commissione non era tenuta a pronunciarsi su tutte le domande di SEM/TI (punti 83-85 della sentenza impugnata).
43.
Riguardo al mancato rispetto del termine di tre mesi previsto dall’art. 2, n. 7, lett. c), del regolamento di base per statuire su una domanda di SEM, il Tribunale ha dichiarato, al punto 92 della sentenza impugnata, che, alla luce delle sue precedenti valutazioni secondo cui «la Commissione non [aveva] commesso errori omettendo di esaminare le domande di SEM/TI» della Brosmann Footwear e a., tali società non potevano «legittimamente far valere la scadenza del [suddetto] termine (…), posto che questo termine concerne[va] i casi in cui la Commissione [era] tenuta a esaminare tali domande».
2. Argomenti delle parti
44.
Nell’ambito del loro primo motivo, la Brosmann Footwear e a. criticano la valutazione del Tribunale esposta al punto 78 della sentenza impugnata, secondo cui le istituzioni non erano tenute ad esaminare le loro domande di SEM/TI. A tal riguardo, la Brosmann Footwear e a. sostengono che il Tribunale ha commesso un errore di diritto dichiarando, nel medesimo punto di detta sentenza, che la concessione del SEM o di un TI serve soltanto a determinare il metodo di calcolo del valore normale al fine di un calcolo dei margini di dumping individuali.
45.
Così facendo, il Tribunale avrebbe erroneamente ridotto, ai punti 76-85 della sentenza impugnata, la domanda di SEM/TI della Brosmann Footwear e a. ad una richiesta di calcolo del margine di dumping individuale ai sensi dell’art. 17 del regolamento di base. Orbene, la Brosmann Footwear e a. non avrebbero chiesto un calcolo di margini di dumping individuali, né di un’aliquota di dazi individuali. Esse avrebbero chiesto invece che sia riconosciuto il fatto che esse operano in una «Cina che conosce un’economia di mercato» e pertanto che venga loro accordata l’aliquota media ponderata del dazio applicabile ai produttori operanti in una «Cina che conosce un’economia di mercato» (vale a dire quelli che beneficiano di un SEM o di un TI inclusi nel campione). Nella specie, la Brosmann Footwear e a. precisano che a tutti i produttori non inclusi nel campione, ma che «meritavano» il riconoscimento del SEM, avrebbe dovuto essere accordato un dazio antidumping pari a quello riconosciuto alla Golden Step (9,7%), unica società del campione che abbia beneficiato del SEM e non della media ponderata dei dazi applicati a tutte le imprese incluse nel campione (16,5%). Ammettere che le istituzioni possano agire diversamente equivarrebbe a violare il principio della parità di trattamento.
46.
Pertanto, secondo la Brosmann Footwear e a., il Tribunale non avrebbe potuto dichiarare che alle istituzioni era consentito di astenersi dall’esaminare le domande di SEM/TI adducendo la giustificazione, applicabile alle richieste di calcolo del margine di dumping individuale, secondo cui il numero di domande era così elevato che il loro esame avrebbe impedito la tempestiva conclusione dell’inchiesta.
47.
Quanto al secondo motivo della loro impugnazione, la Brosmann Footwear e a. fanno valere in primo luogo che il Tribunale avrebbe violato l’art. 2, n. 7, lett. c), del regolamento di base affermando, al punto 92 della sentenza impugnata, che la Commissione non era tenuta a rispettare il termine imperativo massimo di tre mesi previsto da tale disposizione per esaminare le domande di SEM/TI delle imprese non incluse nel campione.
48.
In secondo luogo, la Brosmann Footwear e a. sostengono che il Tribunale ha violato l’obbligo di motivazione ad esso incombente omettendo di specificare i motivi per i quali non ha esaminato l’argomento secondo cui le istituzioni avrebbero violato l’art. 2, n. 7, lett. c), del regolamento di base per aver omesso di pronunciarsi sul SEM e/o sul TI dei produttori cinesi facenti parte del campione, entro tre mesi dall’apertura dell’inchiesta.
49.
Il Consiglio e la Commissione propongono di respingere questi due motivi di impugnazione.
50.
Secondo il Consiglio, il Tribunale ha giustamente spiegato il nesso esistente tra gli artt. 17 e 2, n. 7, del regolamento di base. In occasione del ricorso al campionamento, possono ottenere un margine di dumping individuale solo gli esportatori facenti parte del campione o gli esportatori che non ne fanno parte e la cui domanda di margine di dumping individuale sia stata accolta ai sensi dell’art. 17, n. 3, del regolamento di base. Gli esportatori non facenti parte del campione e la cui domanda non sia stata accolta ai sensi dell’art. 17, n. 3, di detto regolamento non possono ottenere un margine di dumping individuale, a prescindere dalla circostanza che siano o meno stabiliti in un paese retto da un’economia di mercato. Pertanto, il Consiglio ritiene che, nel caso di un paese non retto da un’economia di mercato, le domande di SEM/TI siano volte a consentire alle società che non fanno parte del campione, o a quelle la cui domanda sia stata accolta conformemente all’art. 17, n. 3, del regolamento di base, di ottenere un margine di dumping individuale. L’argomento della Brosmann Footwear e a. sarebbe comunque irrilevante, in quanto esse stesse sottolineano giustamente di non avere rivendicato il diritto di beneficiare di un margine di dumping individuale.
51.
La valutazione del Tribunale esposta al punto 78 della sentenza impugnata sarebbe parimenti fondata, poiché esso non ha indicato che la Brosmann Footwear e a. avrebbero chiesto il SEM e/o il TI per ottenere un margine di dumping individuale. Gli altri asseriti errori di diritto invocati dalla Brosmann Footwear e a. sarebbero non dimostrati o irricevibili.
52.
La Commissione aggiunge che, secondo quanto dichiarato dal Tribunale, non esisterebbe alcun obbligo per le istituzioni di valutare tutte le domande di SEM/TI, neppure qualora decidano di fare ricorso al campionamento. Come avrebbe dichiarato il Tribunale al punto 77 della sentenza impugnata, le istituzioni potevano limitarsi ad esaminare le domande incluse nel campione, dato che, nella fattispecie, come dichiarato dal Tribunale al punto 84 della sentenza impugnata, sarebbe pacifico che il calcolo del margine di dumping individuale per tutti gli operatori non facenti parte del campione e che hanno presentato richieste in tal senso avrebbe reso indebitamente gravoso il compito delle istituzioni ed impedito la tempestiva conclusione dell’inchiesta.
53.
Per quanto riguarda il secondo motivo di impugnazione, il Consiglio e la Commissione sono del parere che esso sia parzialmente infondato e parzialmente irricevibile. Quanto all’asserito superamento del termine di tre mesi per esaminare le domande di SEM/TI della Brosmann Footwear e a., tali istituzioni rinviano alla valutazione operata dal Tribunale al punto 92 della sentenza impugnata. Così, poiché le istituzioni non erano tenute ad esaminare le domande di SEM/TI delle società non incluse nel campione, il Consiglio e la Commissione sostengono che il termine di tre mesi previsto all’art. 2, n. 7, lett. c), del regolamento di base era per loro del tutto irrilevante. Quanto alla violazione del medesimo termine nell’esame delle domande di SEM/TI delle società incluse nel campione, il Consiglio e la Commissione osservano che tale capo non è stato sollevato dinanzi al Tribunale e costituisce quindi un motivo nuovo, irricevibile in fase di impugnazione.
3. Analisi
54.
Questi primi due motivi di impugnazione vertono sulla questione della portata dell’art. 17, n. 3, del regolamento di base.
55.
È pacifico che l’art. 17 del regolamento di base autorizza la Commissione a ricorrere alla tecnica del campionamento, in particolare nel caso in cui il numero di denuncianti o di esportatori sia elevato.
56.
Peraltro, la Brosmann Footwear e a. non criticano nemmeno la valutazione del Tribunale, esposta al punto 72 della sentenza impugnata, secondo cui il ricorso al campionamento costituisce una limitazione dell’inchiesta.
57.
Pertanto, come dichiarato dal Tribunale, gli esportatori o i produttori non inclusi nel campione non fanno parte dell’inchiesta.
58.
Tuttavia, si deve rilevare che l’art. 17, n. 3, del regolamento di base attenua in una certa misura tale affermazione nel caso specifico delle richieste di calcolo del «margine di dumping individuale».
59.
Infatti, tale disposizione prevede che, qualora la Commissione ricorra al metodo del campionamento, gli esportatori o i produttori non inclusi nel campione, ma che abbiano presentato le informazioni necessarie entro i termini previsti, possono «comunque» beneficiare di un «margine di dumping individuale». Tale possibilità viene offerta ai produttori o agli esportatori non inclusi nel campione «a meno che il [loro] numero sia talmente elevato da rendere l’esame dei singoli casi indebitamente gravoso e da impedire la tempestiva conclusione dell’inchiesta».
60.
Ricordo che, nella sentenza impugnata, il Tribunale ha osservato, da un lato, ai punti 76 e 77 di detta sentenza, che l’accoglimento di una richiesta di calcolo di un margine di dumping individuale presupponeva l’accettazione di una richiesta di SEM/TI quando si tratta dei paesi cui si riferisce l’art. 2, n. 7, lett. b), del regolamento di base, senza tuttavia che, sul fondamento dell’art. 17, n. 3, di detto regolamento, un operatore non incluso nel campione possa godere di un diritto incondizionato al calcolo di detto margine. Dall’altro, esso ha dichiarato, al punto 78 della medesima sentenza, che, poiché la concessione di un SEM o di un TI serve soltanto a determinare il metodo di calcolo del valore normale al fine di un calcolo dei margini di dumping individuali, l’art. 17, n. 3, del regolamento di base consentiva alla Commissione di non esaminare domande di SEM/TI provenienti da operatori non inclusi nel campione se il calcolo di tali margini rendeva indebitamente gravoso il suo compito e le impediva la tempestiva conclusione dell’inchiesta.
61.
L’analisi effettuata ai punti 76 e 77 della sentenza impugnata non forma oggetto — giustamente — delle critiche della Brosmann Footwear e a.
62.
Infatti, per consentire alla Commissione di procedere in definitiva al calcolo di margini di dumping individuali, gli esportatori o i produttori di un paese non retto da un’economia di mercato, ma membro dell’Organizzazione mondiale del commercio, devono prima potersi valere del SEM, vale a dire soddisfare le condizioni di cui all’art. 2, n. 7, lett. b) e c), del regolamento di base, oppure, nel caso in cui non beneficino dell’applicazione di tali disposizioni e, pertanto, il valore normale venga calcolato sulla base dell’art. 2, n. 7, lett. a), del regolamento di base, ottenere l’applicazione di un trattamento individuale, le cui condizioni sono disciplinate dall’art. 9, n. 5, del regolamento di base.
63.
Pertanto, come dichiarato dal Tribunale al punto 76 della sentenza impugnata, il calcolo di un margine di dumping individuale dipende dalla concessione del SEM o del TI. Tale calcolo è tuttavia soggetto alla riserva di cui all’art. 17, n. 3, del regolamento di base, secondo cui l’esame individuale non deve rendere indebitamente gravoso il compito della Commissione e impedirle la tempestiva conclusione dell’inchiesta, come rilevato dal Tribunale al punto 76 di detta sentenza.
64.
Più problematica risulta, a mio parere, la valutazione espressa dal Tribunale al punto 78 della sentenza impugnata, secondo cui, sostanzialmente, il SEM ed il TI sono unicamente funzionali al calcolo dei margini di dumping individuali e, pertanto, la Commissione può rifiutare di esaminare domande di SEM/TI di esportatori non inclusi nel campione sulla base dell’art. 17, n. 3, del regolamento di base, poiché il calcolo di tali margini avrebbe reso l’esame dei singoli casi indebitamente gravoso e le avrebbe impedito la tempestiva conclusione dell’inchiesta.
65.
Infatti, se si deve ammettere che una domanda di concessione del SEM o di un TI costituisce una condizione per ottenere un margine di dumping individuale, tale domanda non è necessariamente diretta a chiedere il calcolo di detto margine. Le domande di concessione del SEM e del TI, da un lato, e le richieste di calcolo di un margine di dumping individuale, dall’altro, sono soggette a disposizioni e termini diversi.
66.
Pertanto, nella specie, l’avviso di apertura precisava che le domande di SEM, proposte sul fondamento dell’art. 2, n. 7, lett. b), del regolamento di base e le domande di TI, depositate conformemente all’art. 9, n. 5, del medesimo regolamento, dovevano essere presentate alla Commissione entro quindici giorni a decorrere dalla pubblicazione di detto avviso, mentre, per quanto riguardava le richieste di calcolo dei margini di dumping individuali, presentate ai sensi degli artt. 9, n. 6, e 17, n. 3, del regolamento di base, esse dovevano essere inviate entro quaranta giorni a decorrere dalla pubblicazione dell’avviso di apertura. La nota a piè di pagina n. 1 del medesimo avviso di apertura, cui ha fatto riferimento il Tribunale al punto 89 della sentenza impugnata, sottolinea del resto il carattere facoltativo delle richieste di margini di dumping individuali da parte di esportatori o di produttori che hanno chiesto di beneficiare di un SEM o di un TI. Come indicato anche dalla Brosmann Footwear e a., una richiesta di calcolo di un margine di dumping individuale deve contenere informazioni complementari alle domande per la concessione del SEM o di un TI.
67.
Peraltro, dal punto 64 del regolamento provvisorio, menzionato al punto 95 della sentenza impugnata, risulta che solo quattro produttori esportatori cinesi non facenti parte del campione selezionato dalla Commissione hanno chiesto il calcolo di un margine di dumping individuale e hanno comunicato le informazioni necessarie per l’applicazione degli artt. 9, n. 6, e 17, n. 3, del regolamento di base entro i termini stabiliti, mentre è pacifico che 141 produttori esportatori cinesi avevano presentato domande per la concessione del SEM e/o di un TI, tra cui la Brosmann Footwear e a., oltre tutto senza che queste ultime abbiano compilato entro i termini il questionario che consentiva loro di chiedere il calcolo di un margine di dumping individuale.
68.
Pertanto, sia dall’ambito normativo che dagli atti del presente procedimento risulta molto chiaramente che un operatore che chieda un SEM o un TI non rivendica necessariamente il calcolo di un margine di dumping individuale. Non è peraltro tenuto a farlo.
69.
Poiché una domanda di SEM o di TI non è necessariamente connessa ad una richiesta di calcolo del margine di dumping individuale, non vedo come, in assenza di una specifica richiesta in tal senso, l’art. 17, n. 3, del regolamento di base possa essere esteso all’esame delle domande di SEM e/o di TI di esportatori o produttori non inclusi nel campione.
70.
Ritengo pertanto che il Tribunale sia incorso in un errore di diritto dichiarando, al punto 78 della sentenza impugnata, che l’art. 17, n. 3, del regolamento di base autorizzava la Commissione a non esaminare le domande di SEM/TI delle società che, al pari della Brosmann Footwear e a., non facevano parte del campione. Infatti, tale disposizione si limita a consentire alla Commissione, nelle circostanze ivi indicate, di non esaminare le richieste di calcolo del margine di dumping individuale di una società non inclusa nel campione.
71.
Tuttavia, sono del parere che tale errore di diritto sia ininfluente, dato che non può comportare l’annullamento della sentenza impugnata.
72.
A tal riguardo, si deve ricordare che il Tribunale ha dichiarato a giusto titolo, e senza che tale valutazione sia stata criticata dalla Brosmann Footwear e a., che il campionamento costituisce una limitazione dell’inchiesta. Quest’ultima non riguarda quindi le società che non fanno parte del campione.
73.
Come ho rilevato in precedenza, l’unica deroga a tale limitazione dell’inchiesta, ancorché essa stessa immediatamente temperata, riguarda l’esame delle richieste di calcolo di margini di dumping individuali degli esportatori o dei produttori non inclusi nel campione, previsto dall’art. 17, n. 3, del regolamento di base. Poiché tale deroga deve essere interpretata restrittivamente, essa non si estende alle domande di SEM e di TI presentate dai produttori o esportatori non inclusi nel campione.
74.
In tali circostanze, la Commissione poteva astenersi, sul fondamento dell’art. 17, n. 1, del regolamento di base, dall’esaminare le domande di SEM e di TI delle società non facenti parte del campione. Il mancato esame di tali domande è inerente al ricorso al metodo del campionamento, a prescindere dall’applicazione del n. 3 del suddetto articolo.
75.
In tale contesto, occorre rilevare che la Brosmann Footwear e a. non contestano la composizione del campione dei produttori esportatori cinesi e la sua rappresentatività. Esse si limitano, al punto 22 dell’impugnazione, a criticare l’interpretazione dell’art. 17 del regolamento di base adottata dal Tribunale, affermando che il campionamento può essere effettuato validamente solo dopo che la Commissione si sia pronunciata sulle domande di SEM/TI.
76.
Orbene, non si può sostenere che la limitazione dell’inchiesta implicata dal campionamento possa intervenire solo dopo che la Commissione si sia pronunciata su tutte le domande di SEM/TI, comprese, quindi, quelle proposte dalle società non incluse nel campione. Poiché, come previsto dall’art. 5, n. 10, del regolamento di base, l’avviso di apertura annuncia l’avvio di un’inchiesta e le domande di SEM e di TI possono essere presentate solo successivamente, la limitazione dell’inchiesta derivante dal ricorso al metodo del campionamento comporta necessariamente che le domande di SEM e/o di TI delle società non incluse nel campione non debbano essere esaminate.
77.
L’assenza di tale esame non comporta, contrariamente a quanto sostenuto dalla Brosmann Footwear e a., una violazione del principio della parità di trattamento, tra le imprese non facenti parte del campione, a danno delle imprese non incluse nel campione che avrebbero «meritato» il SEM o un TI, le quali verrebbero trattate, per quanto riguarda il calcolo del margine di dumping, alla stessa stregua delle imprese non incluse nel campione ma le cui domande di SEM e/o di TI siano state respinte.
78.
Invero, oltre al fatto che tale argomento, nel caso della Brosmann Footwear e a., è per sua natura ipotetico, si deve rilevare che l’art. 9, n. 6, del regolamento di base prevede che il dazio antidumping dei produttori esportatori non inclusi nell’inchiesta non deve eccedere la media ponderata del margine di dumping stabilito per le parti incluse nel campione. Tale disposizione, la cui validità non è mai stata contestata dalla Brosmann Footwear e a., non conferisce quindi ai produttori esportatori non inclusi nel campione che abbiano chiesto un SEM o un TI il diritto di ottenere dalle istituzioni il calcolo di una media ponderata di dumping diversa da quella risultante dalla presa in considerazione di tutte le società facenti parte del campione, a prescindere dal fatto che tali società abbiano o meno ottenuto esse stesse un SEM o un TI.
79.
In base a tali considerazioni, e nonostante l’errore di diritto in cui è incorso nell’interpretazione dell’art. 17, n. 3, del regolamento di base, il Tribunale ha tuttavia sostanzialmente dichiarato a giusto titolo, al punto 92 della sentenza impugnata, in merito all’argomento concernente il superamento del termine di tre mesi accordato alla Commissione per esaminare le domande di SEM/TI della Brosmann Footwear e a., che tale termine riguarda solo l’esame delle domande formulate dalle società oggetto dell’inchiesta, vale a dire i produttori esportatori facenti parte del campione.
80.
Quanto all’inosservanza del suddetto termine per l’esame delle domande di SEM/TI presentate da tali società, la Brosmann Footwear e a., a mio avviso, non possono addebitare al Tribunale di non aver risposto a tale censura, dato che, in sostanza, essa non è stata sollevata in primo grado. Infatti, nonostante l’affermazione formulata dal rappresentante della Brosmann Footwear e a. durante l’udienza dinanzi alla Corte, secondo cui detta censura era stata sollevata al punto 67 del ricorso, dal contesto in cui è stato articolato il punto in questione risulta che l’inosservanza del termine di tre mesi riguardava solo le domande di SEM/TI proposte dalla Brosmann Footwear e a. e, a rigore, dagli altri produttori esportatori cinesi non inclusi nel campione. Invero, tale punto rientra in un capo del ricorso relativo alla violazione dell’art. 2, n. 7, lett. c), del regolamento di base, nonché, in particolare, dei diritti della difesa. Poiché tali diritti hanno natura soggettiva, è evidente che il suddetto capo, per com’era formulato, non poteva essere validamente riferito alle società cinesi incluse nel campione le cui domande di SEM/TI erano state esaminate dalle istituzioni. Suggerisco pertanto di respingere tale censura in quanto irricevibile in sede di impugnazione.
81.
Per tutte queste ragioni, propongo di respingere i primi due motivi di impugnazione, il primo in quanto inoperante e il secondo in quanto infondato.
B — Sul terzo motivo di impugnazione, concernente errori di diritto ed uno snaturamento degli elementi di prova relativi al sufficiente grado di cooperazione dell’industria comunitaria durante l’inchiesta e allo svolgimento della stessa
82.
Tale motivo è suddiviso in due capi, relativi ad errori di diritto e ad uno snaturamento degli elementi di prova, che riguardano rispettivamente il sufficiente grado di cooperazione dell’industria comunitaria durante l’inchiesta e lo svolgimento della stessa.
1. Sul primo capo, relativo ad errori di diritto e ad uno snaturamento degli elementi di prova relativi al sufficiente grado di cooperazione dell’industria comunitaria durante l’inchiesta
a) Argomenti delle parti
83.
Secondo la Brosmann Footwear e a., il Tribunale si sarebbe limitato ad esaminare se la denuncia fosse sufficientemente fondata per giustificare l’apertura di un’inchiesta antidumping, ma non avrebbe accertato se le istituzioni avessero stabilito a giusto titolo che gli 804 produttori comunitari non inclusi nel campione, che hanno risposto solo al primo questionario trasmesso prima dell’inchiesta (in prosieguo: il «questionario sulla legittimazione ad agire»), avessero cooperato in misura sufficiente per acquisire «la legittimazione ad agire durante l’inchiesta». In altre parole, il Tribunale non avrebbe verificato se le istituzioni avessero a buon diritto considerato che la condizione relativa alla legittimazione ad agire era stata soddisfatta durante l’inchiesta. Infatti, la Brosmann Footwear e a. fanno valere che non è stato accertato che il notevole grado di sostegno di cui ha beneficiato la denuncia prima dell’apertura dell’inchiesta sia pari al grado di cooperazione e di legittimazione ad agire ravvisabile successivamente all’avvio dell’inchiesta. Il Tribunale avrebbe quindi dovuto dichiarare che le istituzioni erano tenute a verificare la cooperazione degli 804 denuncianti inviando loro il questionario di campionamento. Difatti, come avrebbe riconosciuto il Tribunale al punto 108 della sentenza impugnata, di regola tale questionario verrebbe inviato ai produttori comunitari al fine di verificare la loro cooperazione all’inchiesta. Orbene, considerando in sostanza, ai punti 110-112 della sentenza impugnata, che le istituzioni potevano astenersi dall’inviare il questionario di campionamento agli 804 produttori comunitari non inclusi nel campione al fine di verificarne la cooperazione durante l’inchiesta, e ammettendo che solo la loro dichiarazione di sostegno alla denuncia, effettuata in risposta al questionario sulla legittimazione ad agire, soddisfaceva tale verifica, il Tribunale avrebbe violato gli artt. 4, n. 1, e 5, n. 4, del regolamento di base, nonché l’obbligo di motivare la sua sentenza.
84.
Le valutazioni esposte al punto 111 della sentenza impugnata sarebbero inoltre viziate da uno snaturamento degli elementi di prova, in quanto il Tribunale non avrebbe potuto dedurre dal questionario sulla legittimazione ad agire che i produttori comunitari erano consapevoli del fatto che le informazioni da loro trasmesse avrebbero potuto essere verificate durante l’inchiesta e che le risposte a tale documento erano sufficienti per dimostrare l’esistenza di una cooperazione durante l’inchiesta.
85.
In base a tutte queste considerazioni, la Brosmann Footwear e a. sostengono che il Tribunale avrebbe quindi dovuto concludere che solo le dieci società dell’Unione incluse nel campione avevano collaborato all’inchiesta, il che tuttavia non era sufficiente per raggiungere la soglia del 25% necessaria per acquisire «la legittimazione ad agire durante l’inchiesta». In tale contesto, dette società non avrebbero potuto rappresentare validamente «l’industria comunitaria» ai fini del procedimento antidumping.
86.
Il Consiglio e la Commissione propongono di respingere questo primo capo del terzo motivo. In sostanza, dette istituzioni ritengono che i produttori dell’Unione, avendo risposto al questionario sulla legittimazione ad agire e avendo confermato che sostenevano la denuncia, hanno collaborato. Di conseguenza, si deve ritenere che le 814 società costituiscano «l’industria comunitaria» ai sensi dell’art. 5, n. 4, del regolamento di base. Nulla obbligava la Commissione a verificare nuovamente se tali società collaborassero in seguito all’apertura dell’inchiesta.
b) Analisi
87.
Come sottolineato dall’art. 6, n. 2, del regolamento di base, nell’ambito di un’inchiesta antidumping la Commissione invia alle parti interessate vari tipi di questionari.
88.
La natura e le funzioni di tali questionari non sono tuttavia precisate dal regolamento di base.
89.
Come ha evidenziato il Consiglio senza essere contraddetto dalla Brosmann Footwear e a., la Commissione, di regola, invia due tipi di questionari ai produttori dell’Unione all’origine di una denuncia.
90.
Il questionario sulla legittimazione ad agire, la cui denominazione esatta, nella specie, come ricordato al punto 110 della sentenza impugnata, è «Probabile apertura di un’inchiesta antidumping concernente le importazioni di calzature con tomaia in cuoio provenienti dalla Repubblica popolare cinese e dal Vietnam», corrisponde al questionario diretto a valutare il grado di sostegno della denuncia. Pertanto, tale questionario viene trasmesso prima dell’apertura dell’inchiesta.
91.
Il secondo questionario, denominato questionario di campionamento, viene trasmesso ai produttori dell’Unione in seguito all’apertura dell’inchiesta. Tale questionario viene generalmente completato in due fasi. Nella prima fase, tutti i produttori ricevono un breve questionario di campionamento in cui vengono chieste le informazioni necessarie, in particolare sui volumi di produzione e di vendita, e le cui risposte servono generalmente a selezionare il campione rappresentativo. Nel primo questionario la Commissione chiede inoltre se, in caso di ricorso alla tecnica del campionamento, i produttori dell’Unione siano disposti ad essere inclusi nel campione, a fornire le informazioni necessarie alla valutazione del pregiudizio, nonché a consentire alla Commissione di effettuare verifiche in loco. Nella seconda fase, una volta costituito il campione, la Commissione invia ai soli produttori dell’Unione inclusi nel campione la seconda parte del questionario — detto «questionario completo di campionamento» —, relativa alla valutazione del pregiudizio all’industria dell’Unione.
92.
Nella specie è pacifico, come rilevato al punto 109 della sentenza impugnata, che la Commissione ha seguito un iter diverso in ragione del numero straordinariamente elevato di produttori dell’Unione. Ha infatti selezionato il campione in base alle informazioni raccolte attraverso il questionario relativo alla legittimazione ad agire e ha inviato il secondo questionario solo alle imprese dell’Unione, all’origine della denuncia, inserite nel campione, affinché fornissero in particolare i dati relativi alla valutazione del pregiudizio. I produttori dell’Unione esclusi dal campione, ossia 804 società sugli 814 produttori a nome dei quali è stata depositata la denuncia, non hanno ricevuto il questionario breve di campionamento.
93.
Ad avviso della Brosmann Footwear e a., ammettere, come ha fatto il Tribunale, che la Commissione possa adottare tale modus operandi sarebbe contrario agli artt. 4, n. 1, e 5, n. 4, del regolamento di base. Infatti, in quest’ottica e in tali circostanze, la Commissione non sarebbe indotta a verificare la cooperazione all’inchiesta delle società non incluse nel campione. Tali società andrebbero quindi escluse dalla definizione dell’«industria comunitaria» ai sensi dell’art. 5, n. 4, del regolamento di base. Conseguentemente, ciò dovrebbe anche indurre a ritenere che non sussistano le condizioni richieste per il sostegno alla denuncia, la cooperazione all’inchiesta e la valutazione del pregiudizio causato dal dumping all’industria dell’Unione.
94.
Tale argomento non mi pare convincente.
95.
Anzitutto, è pacifico, come rilevato dal Tribunale al punto 103 della sentenza impugnata, che, ai sensi dell’art. 5, nn. 1 e 4, del regolamento di base, un’inchiesta antidumping è avviata in modo valido — salvo applicazione del n. 6 dello stesso articolo, non pertinente nel caso di specie — se una denuncia viene depositata dall’«industria comunitaria» o per suo conto. La denuncia si considera presentata dall’industria comunitaria, o per suo conto, se è sostenuta dai produttori dell’Unione che complessivamente realizzano, per quanto attiene al prodotto simile, oltre il 50% della produzione totale del prodotto simile attribuibile a quella parte dell’industria comunitaria che ha espresso sostegno od opposizione alla denuncia. Inoltre, i produttori che hanno espresso un chiaro sostegno alla denuncia devono altresì rappresentare almeno il 25% della produzione totale del prodotto simile realizzata dall’industria comunitaria.
96.
Come ha parimenti dichiarato il Tribunale al punto 105 della sentenza impugnata, senza essere minimamente criticato dalla Brosmann Footwear e a., il «sostegno» di una denuncia depositata «dall’industria comunitaria» o per suo conto, ai sensi dell’art. 5, nn. 2 e 4, del regolamento di base, implica che il o i denunciante/i e i soggetti per conto dei quali questa è stata depositata, in primo luogo, forniscano gli elementi che la Commissione chiede per verificare che le condizioni necessarie per la concessione di un dazio antidumping siano soddisfatte e, in secondo luogo, accettino di sottoporsi a qualsiasi controllo che la Commissione possa effettuare per verificare che gli elementi forniti corrispondano a realtà.
97.
Questo secondo impegno rappresenta la cooperazione all’inchiesta, di cui il regolamento di base non fornisce alcuna definizione ma che, secondo quanto risulta dagli artt. 6, n. 8, e 18 del regolamento di base, riguarda sostanzialmente la propensione degli interessati a contribuire al corretto svolgimento dell’inchiesta, in particolare attraverso l’impegno a dare accesso o a fornire informazioni alla Commissione e a sottoporsi alle sue verifiche.
98.
A tal riguardo, occorre rilevare che il regolamento di base non prevede alcun metodo particolare che consenta di identificare il sostegno alla denuncia o di verificare la cooperazione all’inchiesta da parte dei produttori dell’Unione. La Brosmann Footwear e a. ammettono peraltro a più riprese, nella loro impugnazione, che, come sostanzialmente dichiarato dal Tribunale, non esiste un unico metodo che si imponga alla Commissione ( 8 ). Tenuto conto dell’ampio margine di discrezionalità di cui dispongono quindi le istituzioni, è corretto affermare che non si può costringere la Commissione a seguire un iter specifico al fine di identificare il sostegno alla denuncia o di verificare la cooperazione all’inchiesta dei produttori dell’Unione, in particolare quando sia pacifico, come nella specie, che all’origine della denuncia vi era un numero straordinariamente elevato di produttori dell’Unione.
99.
Inoltre, se è chiaro che la cooperazione delle imprese incluse nel campione deve essere totale per l’intera durata dell’inchiesta, la cooperazione dei produttori dell’Unione esclusi dal campione consiste nella trasmissione di informazioni che consentano, da un lato, di concludere o meno per l’appartenenza di detti produttori all’«industria comunitaria», in modo da verificarne il sostegno alla denuncia e, dall’altro, di procedere alla formazione del campione. Infatti, ai sensi dell’art. 17, n. 1, del regolamento di base, una volta costituito il campione, i produttori dell’Unione che ne sono esclusi non partecipano più, per definizione, all’inchiesta.
100.
Orbene, per quanto riguarda il primo elemento, vale a dire la verifica del sostegno alla denuncia, la Brosmann Footwear e a. non contestano la materialità del controllo effettuato in proposito dal Tribunale ai punti 110 e 111 della sentenza impugnata. Aggiungo che, alla luce della precisazione formulata al precedente paragrafo delle presenti conclusioni, e contrariamente a quanto sostenuto dalla Brosmann Footwear e a., il giudice di primo grado non era tenuto a verificare «la legittimazione ad agire [delle società non incluse nel campione] nel corso dell’inchiesta». Infatti, se con tale espressione si intende la verifica della cooperazione posteriormente alla composizione del campione, siffatta operazione si manifesta pienamente solo nei confronti delle società che fanno parte di tale campione.
101.
Quanto al secondo elemento, vale a dire la costituzione del campione, la Brosmann Footwear e a. hanno giustamente rilevato che, al punto 164 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che la Commissione disponeva delle informazioni necessarie, sulla base del questionario inviato agli 814 produttori dell’Unione ( 9 ), per procedere a detta costituzione secondo i criteri da essa ritenuti pertinenti. Benché la Brosmann Footwear e a. affermino che il Tribunale avrebbe snaturato gli elementi di prova dichiarando che il questionario sulla legittimazione ad agire conteneva domande relative ad un periodo diverso da quello dell’inchiesta, tale affermazione non solo non è sostenuta da prove, ma, anche e soprattutto, come giustamente sottolineato dal Consiglio, è smentita dal contenuto stesso di detto questionario, che verteva, tra l’altro, sulla produzione di ciascuna delle società all’origine della denuncia nel periodo dell’inchiesta ( 10 ).
102.
Pertanto, propongo di respingere il primo capo del terzo motivo di impugnazione.
2. Sul secondo capo, concernente errori di diritto ed uno snaturamento degli elementi di prova relativi allo svolgimento dell’inchiesta
a) Argomenti delle parti
103.
La Brosmann Footwear e a. sostengono che il Tribunale ha commesso un errore di diritto per quanto riguarda l’art. 6, n. 1, del regolamento di base riconoscendo che le istituzioni potevano legittimamente utilizzare le informazioni raccolte prima dell’avviso di apertura ai fini del campionamento.
104.
In subordine, la Brosmann Footwear e a. sostengono che la Commissione, utilizzando le informazioni fornite attraverso il questionario relativo alla legittimazione ad agire, ha avviato l’inchiesta prima della pubblicazione dell’avviso di apertura. Fanno quindi valere che la Commissione non ha concluso l’inchiesta entro il termine di quindici mesi previsto dall’art. 6, n. 9, del regolamento di base.
105.
Il Consiglio e la Commissione sostengono che tale argomento è infondato.
b) Analisi
106.
È pacifico che i dati contenuti nelle risposte al questionario relativo alla legittimazione ad agire siano stati raccolti dalla Commissione prima della pubblicazione dell’avviso di apertura dell’inchiesta.
107.
Tuttavia, come ha sostanzialmente rilevato il Tribunale al punto 114 della sentenza impugnata, sebbene la Commissione debba raccogliere e verificare prima dell’apertura del procedimento talune informazioni trasmesse dai denuncianti, nessuna disposizione del regolamento di base le impedisce di tenerne conto nell’ambito dell’inchiesta.
108.
Il fatto che la Commissione inizi l’inchiesta dopo l’avviso di apertura, come precisato dall’art. 6, n. 1, del regolamento di base, non significa che le informazioni messe a sua disposizione prima dell’inchiesta non possano essere utilizzate durante la stessa.
109.
Concludere diversamente equivarrebbe ad obbligare la Commissione a chiedere ai produttori dell’Unione all’origine di una denuncia di trasmettere ripetutamente informazioni sostanzialmente identiche, in spregio al principio di buona amministrazione e alla gestione efficiente delle risorse limitate, in particolare quando, come nella specie, il numero di denuncianti sia straordinariamente elevato.
110.
Inoltre, come si è già evidenziato, la Brosmann Footwear e a. non contestano seriamente che le informazioni raccolte prima della pubblicazione dell’avviso di apertura dell’inchiesta consentissero di costituire un campione giuridicamente sufficiente dei produttori dell’Unione.
111.
Inoltre, per quanto riguarda il rispetto del termine di quindici mesi previsto per l’imposizione di dazi definitivi, decorrente dalla pubblicazione dell’avviso di apertura dell’inchiesta, il Tribunale ha giustamente concluso, al punto 118 della sentenza impugnata, che il regolamento definitivo aveva pienamente rispettato tale requisito del regolamento di base. Infatti, sebbene la Commissione abbia raccolto informazioni ai fini della composizione del campione prima della pubblicazione dell’avviso di apertura dell’inchiesta presso i produttori dell’Unione all’origine della denuncia, tali informazioni sono state utilizzate e verificate dopo l’apertura di detta inchiesta. Pertanto, la Commissione non ha avviato l’inchiesta prima della pubblicazione dell’avviso di apertura.
112.
Per tali ragioni, suggerisco di respingere il secondo capo del terzo motivo di impugnazione, così come tale motivo nella sua interezza.
C — Sul quarto motivo di impugnazione, relativo ad un errore di diritto e ad uno snaturamento degli elementi di prova per quanto concerne la valutazione del pregiudizio causato all’industria comunitaria
1. Considerazioni del Tribunale
113.
In primo grado, la Brosmann Footwear e a. hanno affermato che le istituzioni si erano basate su dati non affidabili per valutare i fattori macroeconomici e microeconomici relativi al pregiudizio subito dall’industria comunitaria. In particolare, la Brosmann Footwear e a. sostenevano, sulla base di informazioni raccolte essenzialmente dalla stampa e trasmesse alla Commissione, che talune società italiane facenti probabilmente parte del campione dei produttori dell’Unione avevano presentato informazioni false e commesso una serie di frodi a livello nazionale per poter usufruire di sussidi, o infrazioni al codice del lavoro.
114.
Il Tribunale ha respinto tali affermazioni.
115.
Esso ha anzitutto sottolineato, al punto 168 della sentenza impugnata, che il fatto che un’impresa possa aver commesso frodi a livello nazionale non implica necessariamente che essa non cooperi ad un’inchiesta antidumping della Commissione e che in tale contesto fornisca informazioni scorrette. Siffatta circostanza, ammesso che sia dimostrata, non consente di per sé di concludere che i dati forniti nell’ambito di un’inchiesta antidumping non siano affidabili, se tali dati non hanno alcun nesso con le predette frodi. Peraltro, al punto 169 della sentenza impugnata, il Tribunale, in risposta ad un argomento relativo alla condanna di un amministratore di una delle società italiane per irregolare tenuta della contabilità, ha dichiarato che i fatti in causa erano relativi ad un periodo antecedente di svariati anni al periodo dell’inchiesta e non potevano mettere in discussione l’affidabilità dei dati forniti nell’ambito dell’inchiesta antidumping.
116.
Inoltre, per quanto riguarda in particolare gli argomenti della Brosmann Footwear e a. relativi ai dati falsi asseritamente forniti da due società italiane, il Tribunale ha sostanzialmente rilevato, al punto 173 della sentenza impugnata, che essi potevano essere considerati rilevanti solo ove tali dati fossero idonei a mettere in discussione i fattori (macroeconomici e microeconomici) presi in considerazione dal Consiglio al fine di stabilire l’esistenza di un pregiudizio per l’industria comunitaria.
117.
Passando all’esame dell’impatto che tali dati avrebbero potuto avere sugli indicatori macroeconomici del pregiudizio, il Tribunale ha respinto uno per uno, ai punti 174-176 della sentenza impugnata, gli argomenti della Brosmann Footwear e a. In particolare, per quanto riguarda l’invocazione di frodi commesse da una delle due società italiane, consistenti nella riscossione di aiuti di Stato per l’acquisto di nuovi macchinari che sarebbero tuttavia stati installati in un paese terzo, il Tribunale ha rilevato, al punto 176 della sentenza impugnata, che questa affermazione, anche ammettendo che sia dimostrata, potrebbe avere soltanto un impatto negativo sul livello reale degli investimenti all’interno del mercato comunitario, confermando in tal modo le conclusioni del Consiglio al riguardo.
118.
Quanto all’impatto di tali dati sugli indicatori microeconomici del pregiudizio, esaminato ai punti 178 e 179 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato sostanzialmente che, ammesso che i dati trasmessi dalle due società italiane abbiano potuto incidere sul calcolo del prezzo di vendita medio delle calzature con tomaie di cuoio nell’Unione europea, il criterio del prezzo di vendita medio non era di per sé un fattore determinante. Infatti, supponendo che il prezzo di vendita medio dell’industria comunitaria si collocasse in realtà ad un livello superiore, tale circostanza non sarebbe stata sufficiente per mettere in discussione le conclusioni del Consiglio relative ai flussi di cassa, alla redditività, all’utile sui capitali investiti, alla capacità di reperire capitali e agli investimenti, che dimostravano tutti un notevole peggioramento della situazione dell’industria comunitaria.
2. Argomenti delle parti
119.
In primo luogo, la Brosmann Footwear e a. sostengono che il Tribunale ha commesso un errore di diritto ed uno snaturamento degli elementi di prova dichiarando, al punto 179 della sentenza impugnata, a proposito degli indicatori microeconomici del pregiudizio, che un livello superiore del prezzo di vendita medio delle calzature con tomaie di cuoio non avrebbe potuto rimettere in discussione le conclusioni del Consiglio relative ai flussi di liquidità, alla redditività, all’utile sui capitali investiti, alla capacità di reperire capitali e agli investimenti. A loro avviso, un prezzo di vendita più elevato delle calzature avrebbe necessariamente avuto effetti positivi su ciascuno di tali fattori e in particolare avrebbe determinato margini di utile più ampi ed un maggior flusso di liquidità. Analogamente, per quanto riguarda gli indicatori macroeconomici del pregiudizio, la Brosmann Footwear e a. affermano, da un lato, che il Tribunale si sarebbe limitato a rinviare alla valutazione del Consiglio e non avrebbe tenuto conto di una condanna per false registrazioni e false fatturazioni delle società italiane chiamate in causa dalla Brosmann Footwear e a., il che avrebbe implicato che la Commissione non poteva confidare nell’esattezza delle informazioni trasmesse da dette società. Dall’altro, esse affermano che il Tribunale avrebbe ignorato, al punto 176 della sentenza impugnata, l’incontestabile impatto delle frodi sul livello degli investimenti, che consisteva nell’esagerare notevolmente il declino che si sarebbe verificato nel periodo dell’inchiesta.
120.
In secondo luogo, la Brosmann Footwear e a. ritengono che il Tribunale sia incorso in un errore di diritto nella sentenza impugnata omettendo di verificare se le istituzioni avessero esaminato con cura ed imparzialità le informazioni loro trasmesse riguardo al comportamento fraudolento delle società italiane che hanno cooperato all’inchiesta.
121.
In terzo luogo, la Brosmann Footwear e a. ritengono che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto dichiarando, al punto 182 della sentenza impugnata, che il Consiglio aveva adempiuto il suo obbligo di motivazione.
122.
Il Consiglio sostiene che il presente motivo è in parte irricevibile e in parte infondato. La Commissione aderisce a tale tesi.
3. Analisi
123.
Ritengo che tale motivo sia in parte irricevibile e in parte infondato.
124.
Occorre ricordare anzitutto che, secondo costante giurisprudenza, la Corte non è competente, nell’ambito dell’impugnazione, ad accertare i fatti né, in linea di principio, ad esaminare le prove sulle quali il Tribunale ha basato il proprio accertamento dei fatti. Infatti, una volta che tali prove siano state acquisite regolarmente e che i principi generali del diritto e le norme di procedura applicabili in materia di onere e di produzione della prova siano stati rispettati, spetta unicamente al Tribunale pronunciarsi sul valore da attribuire agli elementi dinanzi ad esso prodotti. Questa valutazione non costituisce quindi, salvo il caso di snaturamento di tali elementi, una questione di diritto soggetta, in quanto tale, al controllo della Corte ( 11 ).
125.
Nella specie si deve rilevare che, con la loro prima serie di censure relative, da un lato, all’impatto delle frodi relative agli investimenti, asseritamente perpetrate dalle società italiane da esse chiamate in causa, sugli indicatori macroeconomici del pregiudizio e, dall’altro, sull’incidenza di un possibile aumento del prezzo di vendita medio delle calzature con tomaie di cuoio nell’Unione sugli indicatori microeconomici del pregiudizio, la Brosmann Footwear e a. invitano la Corte a riesaminare gli accertamenti di fatto effettuati dal Tribunale ai punti 176 e 179 della sentenza impugnata, riesame che essa non è competente a fare nell’ambito dell’impugnazione.
126.
Aggiungo che la Brosmann Footwear e a. non hanno minimamente dimostrato l’asserito snaturamento degli elementi di prova che avrebbe viziato i medesimi punti della sentenza impugnata. Orbene, è pacifico che un siffatto snaturamento deve risultare manifestamente dai documenti del fascicolo, senza che sia necessario effettuare una nuova valutazione dei fatti e delle prove ( 12 ).
127.
Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dalla Brosmann Footwear e a., lungi dal rinviare semplicemente alle valutazioni del Consiglio relative agli indicatori macroeconomici del pregiudizio, il Tribunale ha esaminato l’impatto delle asserite frodi e delle false fatturazioni sui fattori presi in considerazione dal Consiglio al fine di accertare l’esistenza di un pregiudizio o più in generale sull’affidabilità dei dati trasmessi alla Commissione durante l’inchiesta antidumping dalle società italiane in causa, come dimostrano i punti 169 e 174-176 della sentenza impugnata.
128.
Pertanto, questa prima serie di censure deve essere dichiarata parzialmente irricevibile e parzialmente infondata.
129.
La dichiarazione di irricevibilità dovrebbe essere estesa, in parte, alle altre due censure articolate dalla Brosmann Footwear e a. a sostegno del presente motivo, dirette contro i punti 174, 175, 178 e 181 della sentenza impugnata, censure che includono entrambe un argomento relativo allo snaturamento degli elementi di prova, senza che esso sia accompagnato da alcuna dimostrazione.
130.
Inoltre, la Brosmann Footwear e a. non possono addebitare al Tribunale di non aver risposto al loro argomento secondo cui le informazioni pertinenti da esse comunicate alla Commissione in merito al comportamento di due società italiane dovevano essere esaminate con cura e imparzialità, dato che tale argomento, come da esse evidenziato con il rinvio al punto 69 della loro replica depositata in primo grado, è stato dedotto solo tardivamente attraverso un’unica frase di detta memoria, per di più articolata in subordine nel contesto dell’obbligo di motivazione incombente alle istituzioni.
131.
In ogni caso, dalla sentenza impugnata risulta che, più che rimettere in discussione la materialità del contenuto delle informazioni comunicate dalla Brosmann Footwear e a. alla Commissione in merito al comportamento di due società italiane chiamate in causa dalla Brosmann Footwear e a., il Tribunale ha esaminato l’impatto che tali informazioni avrebbero potuto avere, ammesso che fossero dimostrate, sulla valutazione del pregiudizio causato all’industria comunitaria effettuata dal Consiglio. Statuendo nel merito dell’argomento della Brosmann Footwear e a., e affermando che gli elementi forniti da dette società non erano pertinenti alla constatazione dell’esistenza di un grave pregiudizio all’industria comunitaria, il Tribunale si è quindi implicitamente ma necessariamente pronunciato sull’obbligo delle istituzioni di esaminare «con cura e imparzialità gli elementi pertinenti» di ciascun caso, rispondendo in senso negativo. In altre parole, avendo concluso per l’irrilevanza dei dati trasmessi dalla Brosmann Footwear e a., il Tribunale ne ha implicitamente dedotto che le istituzioni non erano in nessun caso tenute ad esaminarli.
132.
Ne consegue che la seconda censura esposta dalla Brosmann Footwear e a., ammesso che sia ricevibile, deve essere ritenuta infondata.
133.
Infine, per quanto riguarda l’errore di diritto asserito nell’ambito della terza censura, che avrebbe viziato il punto 181 della sentenza impugnata, la Brosmann Footwear e a. non l’hanno dimostrato, dato che il Tribunale si è limitato a constatare giustamente che il Consiglio aveva chiaramente esposto nel regolamento definitivo i motivi per i quali riteneva che l’industria comunitaria avesse subito un grave pregiudizio.
134.
In ogni caso, poiché i dati controversi trasmessi dalla Brosmann Footwear e a. alla Commissione sono stati ritenuti privi di incidenza sugli indicatori del pregiudizio, e quindi irrilevanti rispetto alla valutazione di detto pregiudizio subito dall’industria comunitaria, il Tribunale ne ha correttamente dedotto che il Consiglio non era tenuto ad indicare specificamente il motivo per cui i dati in questione non erano stati presi in considerazione a tale scopo.
135.
In base alle suesposte considerazioni, propongo di respingere il quarto motivo di impugnazione.
D — Sul quinto motivo di impugnazione, relativo ad un errore di diritto e ad uno snaturamento degli elementi di prova relativi alla valutazione del nesso di causalità tra il dumping e il pregiudizio subito dall’industria comunitaria
1. Argomenti delle parti
136.
La Brosmann Footwear e a. fanno valere che il Tribunale ha commesso un errore di diritto ed uno snaturamento degli elementi di prova, inficiando così la valutazione del nesso di causalità tra il dumping ed il pregiudizio subito dall’industria comunitaria, in violazione dell’art. 3 del regolamento di base. Le loro critiche vertono su due aspetti.
137.
Da un lato, il Tribunale avrebbe omesso di riconoscere la mancanza di competitività dell’industria comunitaria quale principale fattore che ha causato un pregiudizio alla stessa, indipendentemente dalle importazioni di calzature con tomaie di cuoio provenienti dalla Cina. Infatti, il Tribunale avrebbe ignorato il fatto che, come evidenziato da vari «considerando» del regolamento definitivo, l’industria comunitaria non avrebbe mai realizzato utili ragionevoli negli ultimi quindici anni, nonché il fatto che la perdita costante di quote di mercato di tale industria sul lungo periodo sarebbe dovuta alla relativa mancanza di competitività della produzione all’interno dell’Unione. Tale mancanza di competitività sarebbe confermata dalla diminuzione delle esportazioni dell’industria comunitaria.
138.
Dall’altro, la Brosmann Footwear e a. addebitano al Tribunale di avere ignorato il fatto che l’ulteriore riduzione dei prezzi dei produttori esportatori cinesi si spiegava con una modifica dell’assortimento dei prodotti, dopo l’anno 2002, unitamente alla cessazione del sistema dei contingenti. Tale modifica dell’assortimento dei prodotti spiegherebbe perché il prezzo medio unitario delle esportazioni in provenienza dalla Cina sarebbe diminuito in misura superiore rispetto ai prezzi delle esportazioni provenienti da altri paese terzi. Poiché tale argomento, esposto in primo grado, sarebbe stato respinto senza spiegazioni dal Tribunale, quest’ultimo avrebbe anche violato l’obbligo di motivare le sue decisioni.
139.
Il Consiglio suggerisce di dichiarare il presente motivo parzialmente irricevibile e parzialmente infondato.
2. Analisi
140.
Come giustamente osservato dal Tribunale al punto 190 della sentenza impugnata, in sede di determinazione del danno che si ritiene subito dall’industria comunitaria, il Consiglio e la Commissione sono tenuti a valutare se il danno che intendono prendere in considerazione provenga effettivamente dalle importazioni oggetto di dumping e ad escludere ogni danno derivante da altri fattori, in particolare quello causato dal comportamento stesso dei produttori dell’Unione ( 13 ). Tale obbligo discende infatti dall’art. 3, n. 7, del regolamento di base.
141.
Nella specie è pacifico che, conformemente a detto articolo, le istituzioni hanno effettivamente verificato il nesso di causalità tra il danno subito dall’industria comunitaria e le importazioni di calzature con tomaie di cuoio provenienti dalla Cina.
142.
È altresì pacifico che la fondatezza delle loro conclusioni è stata controllata dal Tribunale ai punti 192-200 della sentenza impugnata sulla base degli argomenti esposti dalla Brosmann Footwear e a. in primo grado, secondo cui, sostanzialmente, i risultati negativi delle esportazioni dell’industria comunitaria, le importazioni provenienti da altri paesi terzi e la cessazione del sistema dei contingenti tariffari a decorrere dal primo trimestre del 2005 avrebbero dovuto essere presi in considerazione ai fini dell’adeguata valutazione del nesso di causalità o essere tali da interrompere tale nesso.
143.
Tuttavia, la Brosmann Footwear e a. addebitano al Tribunale, in primo luogo, di avere snaturato gli elementi di prova rifiutando di riconoscere che la mancanza di competitività dell’industria dell’Unione costituiva il principale fattore all’origine del pregiudizio per detta industria. Esse basano la loro affermazione su tre elementi che sarebbero stati ignorati dal Tribunale.
144.
Indipendentemente dalla circostanza, da un lato, che due di questi tre elementi non sono stati esposti in primo grado e che il terzo non avrebbe potuto modificare la valutazione del Tribunale, giacché, come ammettono implicitamente la Brosmann Footwear e a., era già stato preso in considerazione dal Consiglio nel regolamento definitivo ( 14 ) e, dall’altro, che l’asserito snaturamento degli elementi di prova non risulta chiaramente dagli atti, ritengo, al pari del Consiglio, che la «mancanza di competitività» non costituisca un ulteriore fattore ai sensi dell’art. 3, n. 7, del regolamento di base.
145.
Infatti, tale espressione generica è in realtà soltanto il risultato di fattori quali costi di produzione elevati, mancanza di investimenti, produttività insufficiente e risultati negativi delle esportazioni, che sono elencati all’art. 3, n. 7, del regolamento di base o che, in ogni caso, possono essere presi in considerazione dalle istituzioni ai sensi di tale disposizione.
146.
In tale contesto, il Tribunale ha giustamente esaminato, in risposta allo specifico argomento esposto dalla Brosmann Footwear e a. in primo grado, se gli asseriti risultati negativi delle esportazioni dell’industria comunitaria fossero tali, al pari degli altri fattori menzionati all’art. 3, n. 7, del regolamento di base, da causare un grave pregiudizio all’industria dell’Unione.
147.
In secondo luogo, per quanto concerne l’argomento secondo cui il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi su un’ulteriore riduzione dei prezzi dei produttori esportatori cinesi dovuta ad una modifica dell’assortimento dei prodotti a partire dall’anno 2002, va rilevato che in primo grado esso non è stato dedotto in questi termini. Come risulta dal punto 106 dell’impugnazione, la Brosmann Footwear e a. avevano infatti sostenuto dinanzi al Tribunale che la riduzione dei prezzi in questione dipendeva dalla modifica dell’assortimento dei prodotti intervenuta in seguito alla cessazione del sistema dei contingenti, ossia dal mese di gennaio 2005, e non dall’anno 2002. Pertanto, la Brosmann Footwear e a. non possono ormai addebitare al Tribunale di non essersi pronunciato in merito a tale argomento.
148.
In ogni caso, nel merito, ritengo che nulla obblighi le istituzioni a cercare, nell’ambito di un’inchiesta antidumping, l’origine di un’ulteriore riduzione del prezzo di prodotti importati nell’Unione e oggetto di dumping.
149.
Pertanto, propongo di respingere il quinto motivo di impugnazione, così come l’impugnazione nella sua interezza.
V — Sulle spese
150.
Ai sensi dell’art. 122, primo comma, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è infondata, la Corte statuisce sulle spese. A tenore dell’art. 69, n. 2, del medesimo regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in virtù dell’art. 118 del suddetto regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché il Consiglio ha chiesto che la Brosmann Footwear e a. vengano condannate alle spese e poiché queste ultime, a mio parere, devono essere dichiarate soccombenti, le stesse devono essere condannate alle spese relative all’impugnazione.
VI — Conclusione
151.
Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di dichiarare e statuire quanto segue:
«1)
L’impugnazione è respinta.
2)
La Brosmann Footwear (HK) Ltd, la Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd, la Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd e la Risen Footwear (HK) Co., Ltd . sono condannate alle spese».
( 1 ) Lingua originale: il francese.
( 2 ) Causa T-401/06 (Racc. pag. II-671).
( 3 ) GU L 275, pag. 1.
( 4 ) GU 1996, L 56, pag. 1.
( 5 ) GU L 77, pag. 12.
( 6 ) GU C 166, pag. 14.
( 7 ) GU L 98, pag. 3.
( 8 ) V. punti 50 e 51 dell’impugnazione.
( 9 ) Va rilevato che è sicuramente per un errore redazionale che il Tribunale ha fatto riferimento, in questo punto della sentenza impugnata, al questionario di campionamento anziché al questionario sulla legittimazione ad agire.
( 10 ) V. allegato 7 dell’impugnazione (pag. 289), contenente alcune tabelle inviate ai produttori dell’Unione all’origine della denuncia relative agli anni 2003, 2004 e al primo trimestre del 2005.
( 11 ) V., in particolare, sentenza 18 marzo 2010, causa C-419/08 P, Trubowest Handel e Makarov/Consiglio e Commissione (Racc. pag. I-2259, punto 31 e giurisprudenza ivi citata).
( 12 ) V. sentenza Trubowest Handel e Makarov/Consiglio e Commissione, cit. (punto 32 e giurisprudenza ivi richiamata).
( 13 ) V., a tale proposito, sentenza 3 settembre 2009, causa C-535/06 P, Moser Baer India/Consiglio (Racc. pag. I-7051, punto 87 e giurisprudenza ivi citata).
( 14 ) V. paragrafo 137 delle presenti conclusioni.
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