CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
YVES BOT
presentate il 6 ottobre 2011 ( 1 )
Causa C-338/10
Grünwald Logistik Service GmbH (GLS)
contro
Hauptzollamt Hamburg-Stadt
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg (Germania)]
«Regolamento che istituisce un dazio antidumping sulle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati originari della Cina — Validità — Determinazione del valore normale — Paese esportatore non retto da un’economia di mercato — Obbligo della Commissione di far prova di diligenza al fine di determinare il valore normale sulla base del prezzo di un prodotto simile in un paese terzo a economia di mercato»
1.
Il Finanzgericht Hamburg (Germania) chiede alla Corte di statuire sulla validità di due regolamenti ( 2 ) in applicazione dei quali sono stati imposti dazi antidumping provvisori e successivamente definitivi ad una società tedesca che importa nella Comunità europea conserve di mandarini e di altri agrumi simili provenienti dalla Cina.
2.
Il giudice remittente nutre dubbi circa la legittimità di tali regolamenti in quanto le istituzioni comunitarie avrebbero determinato il valore normale del prodotto di cui trattasi sulla base dei prezzi pagati per un prodotto simile nella Comunità senza rispettare i requisiti posti dal regolamento (CE) del Consiglio n. 384/96 ( 3 ).
3.
Quindi, secondo il regolamento di base, il valore normale di un prodotto importato proveniente da un paese non retto da un’economia di mercato può essere determinato a partire dai prezzi praticati nella Comunità solo se non è possibile fare riferimento al valore di un prodotto simile sul mercato di un altro paese terzo ad economia di mercato o a partire da un siffatto paese a destinazione di un altro Stato.
4.
Il giudice remittente sollecita pertanto la Corte a verificare se le istituzioni comunitarie abbiano dimostrato tutta la diligenza richiesta prima di fondarsi sui prezzi praticati nella Comunità e di applicare così tale metodo di calcolo sussidiario.
5.
Fa presente di porsi degli interrogativi su tale punto poiché tali istituzioni hanno utilizzato il predetto metodo semplicemente dopo aver constatato che le due società thailandesi interpellate durante l’inchiesta non avevano risposto ai questionari loro indirizzati, senza procedere a ulteriori indagini in Thailandia né cercare un altro paese terzo analogo, mentre una delle parti avrebbe fatto presente, nel corso di tale inchiesta, che un prodotto simile era fabbricato in Giappone.
6.
Il presente procedimento pregiudiziale dovrebbe così consentire alla Corte di fornire precisazioni circa gli obblighi della Commissione europea quando questa deve determinare il valore normale di un prodotto importato da un paese che, come la Repubblica popolare cinese, non ha un’economia di mercato.
7.
Nelle presenti conclusioni inizierò premettendo che il rinvio pregiudiziale di valutazione della validità è ricevibile solo nei confronti del regolamento n. 1355/2008, che istituisce un dazio antidumping definitivo.
8.
Successivamente considererò che, se nell’ambito del procedimento di inchiesta antidumping previsto da tale regolamento la Commissione è tenuta a rispettare dei termini e le parti sono invitate a far valere le loro osservazioni, in particolare sulla base di calcolo del valore normale che tale istituzione intende prendere in considerazione, resta cionondimeno che quest’ultima, conformemente al regolamento di base, è tenuta a far prova di diligenza nella ricerca di un paese terzo, avente un’economia di mercato, che può essere preso in considerazione ai fini del calcolo di tale valore normale.
9.
Procederò poi ad esporre che, quando dai dati dell’Eurostat disponibili al momento dell’apertura dell’inchiesta risulta l’esistenza di importazioni nella Comunità di prodotti rientranti sotto la medesima classificazione tariffaria del prodotto contemplato nel reclamo e proveniente da uno o più paesi terzi ad economia di mercato e che il volume di tali importazioni non è manifestamente insignificante, compete alla Commissione esaminare d’ufficio se il valore normale del prodotto di cui trattasi può essere determinato sulla base dei prezzi praticati nell’uno o nell’altro di tali paesi o a partire da uno di questi. Sosterrò che la Commissione non può validamente calcolare tale valore normale sulla base dei prezzi pagati per un prodotto simile nella Comunità senza sforzarsi di basarsi sui prezzi praticati in o a partire da un paese terzo appropriato né esporre i motivi per i quali le è stato impossibile operare in tal senso.
10.
Concluderò che il regolamento n. 1355/2008 è inficiato da illegittimità in quanto da tale regolamento non risulta che le istituzioni comunitarie abbiano sostenuto sforzi seri e sufficienti al fine di determinare il valore normale delle conserve di mandarini e di altri agrumi simili sulla base dei prezzi praticati in o a partire da uno dei paesi terzi a economia di mercato, citati nelle statistiche dell’Eurostat come paesi in provenienza dei quali prodotti rientranti sotto la medesima voce doganale del prodotto di cui trattasi sono stati importati nella Comunità nel 2006 o nel 2007 in quantitativi non manifestamente insignificanti.
I — Quadro giuridico
A — Il regolamento di base
11.
I regolamenti n. 642/2008 e 1355/2008 sono stati adottati in applicazione del regolamento di base. Le disposizioni di quest’ultimo regolamento che mi sembrano pertinenti nella presente fattispecie vertono, da una parte, sulla determinazione del valore normale e, dall’altra, sullo svolgimento del procedimento.
12.
Dal secondo, terzo e quinto ‘considerando’ del regolamento di base risulta che questo è inteso a trasporre, nella misura del possibile, gli obblighi derivanti dall’art. VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) e dall’accordo relativo all’attuazione di tale articolo.
1. La determinazione del valore normale
13.
Il regolamento di base abilita il Consiglio dell’Unione europeo e la Commissione ad assoggettare ad una tassa le importazioni della Comunità di un prodotto che costituisce oggetto di dumping quando tale prodotto cagiona un pregiudizio ad un’industria comunitaria. Un prodotto costituisce oggetto di dumping quando è posto in vendita nella Comunità ad un prezzo inferiore al suo valore normale.
14.
Il regolamento di base prevede le modalità di calcolo di tale valore normale a seconda che il paese terzo dal quale il prodotto di cui trattasi è importato sia o meno retto da un’economia di mercato.
15.
Quando tale è il caso, il predetto valore è basato, in linea di principio, sui prezzi pagati o pagabili per tale prodotto o per un prodotto simile in tale paese nel corso di normali operazioni commerciali da parte di acquirenti indipendenti. Il regolamento di base prevede inoltre altre modalità di calcolo qualora siffatto primo metodo non sia applicabile, il che per esempio ricorre quando nel suddetto paese né il prodotto di cui trattasi né alcun altro prodotto simile sono commerciati o lo sono in quantità insufficiente per consentire un valido confronto o ancora quando le operazioni commerciali vengono effettuate tra parti associate.
16.
Quando il paese esportatore non pratica un’economia di mercato, i metodi di calcolo applicabili sono previsti dall’art. 2, n. 7, lett. a), del regolamento di base, il quale è così formulato:
«Nel caso di importazioni in provenienza da paesi non retti da un’economia di mercato, il valore normale è determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo ad economia di mercato oppure al prezzo per l’esportazione da tale paese terzo ad altri paesi, compresa la Comunità, oppure, qualora ciò non sia possibile, su qualsiasi altra base equa, compreso il prezzo realmente pagato o pagabile nella Comunità per un prodotto simile, se necessario debitamente adeguato per includere un equo margine di profitto.
Un paese terzo ad economia di mercato viene opportunamente selezionato, tenendo debitamente conto di tutte le informazioni attendibili di cui si disponga al momento della scelta. Si deve inoltre tener conto dei termini e, se lo si ritiene opportuno, viene utilizzato un paese terzo ad economia di mercato sottoposto alla stessa inchiesta.
Le parti interessate sono informate subito dopo l’apertura dell’inchiesta in merito al paese terzo ad economia di mercato che si prevede di utilizzare e hanno dieci giorni di tempo per presentare osservazioni».
17.
Inoltre, a tenore dell’art. 18, n. 5, del regolamento di base, se, in caso di mancanza di cooperazione di una parte interessata, le conclusioni, comprese quelle relative al valore normale, sono elaborate sulla base dei dati disponibili, in particolare sulle informazioni fornite nella denuncia, occorre, quando è possibile e tenendo debitamente conto dei termini per l’inchiesta, verificare tali informazioni facendo riferimento ad altre fonti indipendenti disponibili come i listini prezzo pubblicati, le statistiche ufficiali sulle importazioni e le dichiarazioni doganali.
18.
Infine, a tenore dell’art. 1, n. 4, del regolamento di base si deve intendere come «prodotto simile» un prodotto identico, vale a dire simile sotto tutti gli aspetti al prodotto considerato oppure, in mancanza di un tale prodotto, un altro prodotto che, pur non essendo simile sotto tutti gli aspetti, abbia caratteristiche molto somiglianti a quelle del prodotto considerato.
2. Le regole di procedura
19.
Secondo l’art. 5, nn. 1-4, del regolamento di base, il procedimento è avviato sulla base di una denuncia che per essere ricevibile deve contenere varie informazioni e provenire da produttori comunitari che rappresentano una parte significativa della produzione europea.
20.
In forza dell’art. 5, n. 9, del regolamento di base, la Commissione dispone di un termine di 45 giorni a partire del deposito della denuncia per decidere se iniziare o no un’inchiesta. Qualora l’inchiesta venga iniziata, essa deve pubblicare un avviso sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea dove, tra l’altro, deve indicare il prodotto nonché il paese interessato e fissare il termine entro il quale le parti interessate possono manifestarsi, comunicare informazioni e chiedere di essere sentite.
21.
Secondo l’art. 6, nn. 1 e 2, del regolamento di base, l’inchiesta riguarda tanto le pratiche di dumping quanto il pregiudizio. La Commissione deve fissare un periodo di inchiesta, di durata non inferiore a sei mesi, che sia immediatamente precedente l’inizio del procedimento. I destinatari dei questionari dispongono di un termine di almeno trenta giorni per rispondervi, che può essere prorogato.
22.
In forza dell’art. 6, nn. 3 e 4, del regolamento di base, la Commissione può chiedere agli Stati membri di fornirle informazioni e di effettuare tutte le verifiche e tutti i controlli necessari.
23.
Conformemente all’art. 6, n. 5, del regolamento di base, le parti interessate che si sono manifestate a seguito della pubblicazione dell’avviso di inizio dell’inchiesta e entro il termine impartito sono sentite qualora abbiano dimostrato di essere effettivamente interessate e se esistano ragioni particolari per sentirle.
24.
L’art. 6, n. 6, del regolamento di base prevede, inoltre, che può essere organizzato un confronto tra gli importatori e gli esportatori, i rappresentanti del governo del paese esportatore, i denuncianti e le parti aventi interessi contrari, senza che l’assenza di una di tali parti possa produrre effetti per essa lesivi. A tenore dell’art. 6, n. 6, ultima frase, del regolamento di base, le informazioni fornite in forza di tale numero sono prese in considerazione nella misura in cui sono successivamente confermate per iscritto.
25.
L’art. 6, n. 8, del regolamento di base dispone che l’esattezza delle informazioni fornite dalle parti interessate e sulle quali sono fondate le conclusioni deve essere verificata nella misura del possibile.
26.
In applicazione dell’art. 6, n. 9, del regolamento di base, l’inchiesta è terminata, se possibile, entro il termine di un anno e, comunque, entro un termine di quindici mesi successivi alla sua apertura.
27.
L’art. 7 del regolamento di base prevede che possono essere imposti dazi provvisori alle condizioni ivi stabilite, non prima di sessanta giorni e non oltre nove mesi a decorrere dalla data di inizio del procedimento.
28.
In forza dell’art. 9, n. 4, del regolamento di base, quando dalla constatazione definitiva dei fatti risulta l’esistenza di dumping e di un conseguente pregiudizio e quando gli interessi della Comunità lo esigono, un dazio antidumping definitivo viene imposto dal Consiglio che delibera su proposta della Commissione presentata previa consultazione di un comitato consultivo. Tale disposizione prevede altresì che l’importo del dazio antidumping non deve eccedere il margine di dumping accertato e dev’essere inferiore a tale margine, qualora un importo inferiore sia sufficiente per eliminare il pregiudizio causato all’industria comunitaria.
B — I regolamenti nn. 642/2008 e 1355/2008
29.
A seguito di una denuncia depositata il 6 settembre 2007 dalla federazione spagnola delle associazioni dell’industria delle conserve vegetali, la Commissione, facendo seguito all’avviso pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 20 ottobre 2007 ( 4 ), ha deciso di avviare un procedimento antidumping circa le importazioni di agrumi preparati e conservati, come i mandarini, originari della Cina.
30.
Al punto 5.1, lett. d), di tale avviso, la Commissione faceva presente che, in assenza di produzione del prodotto in esame al di fuori della Comunità e della Cina, intendeva stabilire il valore normale, in conformità dell’art. 2, n. 7, lett. a), del regolamento di base, su qualsiasi altra base equa, ovvero sui prezzi realmente pagati o pagabili nella Comunità per un prodotto simile. Invitava le parti interessate a presentare le loro osservazioni sull’adeguatezza della base così scelta entro i dieci giorni dalla pubblicazione del predetto avviso sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
31.
Il periodo di inchiesta è stato fissato dal 1o ottobre 2006 al 30 settembre 2007.
32.
Il 4 luglio 2008, la Commissione ha adottato il regolamento n. 642/2008. Il quarantesimo e il quarantaduesimo ‘considerando’ di tale regolamento così recitano:
«(40)
Secondo le informazioni contenute nella denuncia, il prodotto in esame non è fabbricato in quantità considerevole al di fuori della Comunità e del paese interessato. Nell’avviso di apertura si è pertanto proposto di basare il calcolo del valore normale su ogni altra base equa, ovverosia sui prezzi effettivamente pagati o pagabili nella Comunità per il prodotto simile. Le parti interessate sono state invitate ad esprimersi in proposito. La Commissione dal canto suo ha continuato a cercare potenziali paesi di riferimento dopo la pubblicazione dell’avviso di apertura. Essa ha chiesto la collaborazione di due società thailandesi, una delle quali ha inizialmente accettato la proposta, ma non ha risposto al questionario, e l’altra non ha reagito affatto.
(41)
Due produttori esportatori del paese interessato e un’associazione di importatori e di grossisti hanno contestato il metodo di calcolo del valore normale basato sui prezzi pagati o pagabili nella Comunità, senza tuttavia proporre altre soluzioni conformi al regolamento di base.
(42)
Stante a quanto precede, si è deciso a titolo provvisorio di determinare il valore normale per tutti i produttori esportatori costituenti il campione su altra base equa, nella fattispecie sui prezzi effettivamente pagati o pagabili nella Comunità per il prodotto simile, come disposto dall’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base».
33.
Il 18 dicembre 2008, il Consiglio ha adottato il regolamento n. 1355/2008. Il diciassettesimo ‘considerando’ di tale regolamento è così formulato:
«Dopo l’istituzione delle misure provvisorie, tutti e tre i produttori esportatori cinesi inseriti nel campione che hanno collaborato all’inchiesta e due importatori indipendenti nella Comunità hanno contestato l’utilizzo dei prezzi dell’industria comunitaria per il calcolo del valore normale. Essi hanno affermato che il valore normale avrebbe dovuto essere stato calcolato sulla base dei costi di produzione della [Cina], tenendo conto degli adeguamenti necessari relativi alle differenze tra i mercati della [Comunità] e della [Cina]. A tale proposito si osserva che l’utilizzo di informazioni provenienti da paesi non retti da un’economia di mercato e in particolare da società a cui non è stato concesso statuto di società operante nelle condizioni di un’economia di mercato non è conforme all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base. Tale argomentazione è pertanto respinta. È stato inoltre affermato che si sarebbero potuti utilizzare come soluzione ragionevole i dati sui prezzi da tutti gli altri paesi importatori o le informazioni pubblicate a riguardo, tenendo conto della mancata collaborazione del paese di riferimento. Tale informazione è tuttavia generale, al contrario dei dati utilizzati dalla Commissione, e non sarebbe stato possibile effettuare una verifica e un controllo incrociato della sua esattezza conformemente all’articolo 6, paragrafo 8, del regolamento di base. Tale argomentazione è pertanto respinta. Non è stata presentata alcuna ulteriore argomentazione che potesse mettere in dubbio la conformità della metodologia seguita dalla Commissione all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base e in particolare il fatto che essa costituisse nella fattispecie l’unica base ragionevole disponibile per calcolare il valore normale».
34.
All’art. 1, n. 1, il regolamento n. 1355/2008 dispone che è istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di mandarini (compresi tangerini e satsuma), clementine, wilking e altri ibridi simili di agrumi, preparati o conservati, senza alcole aggiunto, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, quali definiti nella voce 2008 della nomenclatura combinata (in prosieguo: la «NC»), originari della Cina, rientranti sotto le voci NC 2008 30 55, 2008 30 75 e ex 2008 30 90.
35.
L’art. 1, n. 2, del predetto regolamento fissa in euro per tonnellata di prodotto l’importo dovuto da ciascuna delle società ivi citate e in EUR 531,20 per tonnellata di prodotto il dazio dovuto da tutte le altre società.
36.
L’art. 3, n. 1, espone che gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio istituiti dal regolamento n. 642/2008 sono riscossi in via definitiva in ragione dell’aliquota del dazio provvisorio.
II — Fatti, questione pregiudiziale e procedimento dinanzi alla Corte
37.
La Grünwald Logistik Service GmbH (GLS) ( 5 ) importava nella Comunità conserve di mandarini e di altri agrumi simili originari della Cina rientranti sotto la voce doganale NC 2008 30 55, per i quali ha dovuto pagare dazi provvisori sotto forma di una garanzia per l’importo di EUR 5311,92. Tale dazio provvisorio veniva successivamente incamerato come dazio definitivo.
38.
A seguito del rigetto del suo reclamo avverso l’imposizione di tali dazi, la GLS proponeva ricorso dinanzi al Finanzgericht Hamburg.
39.
A sostegno del suo ricorso, sostiene che il regolamento n. 1355/2008 è inficiato per illegittimità in quanto la Commissione non si è sufficientemente adoperata per ottenere dal Regno di Thailandia i dati necessari alla determinazione del valore normale e non si è assolutamente preoccupata di trovare un altro paese analogo, conformemente all’art. 2, n. 7, lett. a), del regolamento di base, e ciò nonostante che una delle parti le avesse indicato che un prodotto simile era fabbricato in Giappone.
40.
Il giudice remittente fa presente che la soluzione della controversia per la quale è stato adito dipende dalla questione se i regolamenti nn. 642/2008 e 1355/2008 siano validi. Fa presente che, tenuto conto delle considerazioni che precedono, nutre forti dubbi circa la questione se gli sforzi intrapresi dalla Commissione al fine di trovare un paese terzo appropriato siano conformi ai requisiti del regolamento di base.
41.
Il Finanzgericht Hamburg ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se una normativa antidumping emanata dalla Commissione (…) ai sensi del [regolamento di base] sia priva di efficacia in quanto è stata adottata prendendo come riferimento, senza ulteriori accertamenti al riguardo, un valore normale determinato su “altra base equa” (nella specie sui prezzi effettivamente pagati o pagabili nell’Unione per il prodotto simile) dopo che nel paese di riferimento, individuato in un primo momento in quanto tale dalla Commissione, erano state contattate senza successo due società — di cui una non aveva reagito affatto e l’altra, dichiaratasi dapprima disposta a cooperare, non aveva più risposto dopo l’invio del questionario — e la Commissione era stata indirizzata dalle parti nel procedimento verso un altro possibile paese di riferimento».
42.
A seguito della notifica di tale decisione da parte della cancelleria della Corte, conformemente all’art. 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, sono state depositate osservazioni scritte dalla GLS, dal Consiglio e dalla Commissione.
43.
Alla luce delle indicazioni fornite dal giudice remittente e delle suddette osservazioni scritte, la Corte, con ordinanza 15 giugno 2011, ha chiesto alla Commissione di produrre entro tre settimane a partire dalla notifica della predetta ordinanza:
—
il verbale dell’audizione tenutasi presso la Commissione il 19 dicembre 2007 nonché tutte le osservazioni presentate successivamente a tale audizione che non sono state già trasmesse alla Corte, e
—
le statistiche dell’Eurostat, per gli anni dal 2005 al 2008, disponibili al 18 dicembre 2008, relative alle importazioni nella Comunità dei prodotti rientranti sotto le voci tariffarie NC 2008 30 55, 2008 30 75 e ex 2008 30 90, recanti l’indicazione dei paesi esportatori.
44.
I predetti documenti sono stati prodotti entro il termine impartito. Dalle statistiche dell’Eurostat che alla fine del 2006 e 2007 erano disponibili risulta che prodotti rientranti sotto la voce doganale NC 2008 30 55, 2008 30 75 e 2008 30 90 provenienti da più paesi terzi retti da economia di mercato sono stati importati nella Comunità nei seguenti quantitativi espressi in tonnellate:
Periodo gennaio-dicembre 2006
Paese importatore
Tonnellate
Israele
3 590,30
Marocco
252,90
Filippine
149,30
Swaziland
3 241,00
Thailandia
576,80
Turchia
2 176,50
Periodo gennaio-dicembre 2007
Paese importatore
Tonnellate
Israele
4 319,20
Marocco
234,80
Filippine
117,90
Swaziland
3 230,90
Thailandia
735,70
Turchia
2 387,30
III — Valutazione
45.
Il giudice remittente chiede alla Corte di statuire sulla validità del regolamento n. 642/2008 e su quella del regolamento n. 1355/2008. Prima di procedere all’esame della causa nel merito, vanno fatti i seguenti rilievi circa la ricevibilità di tale domanda di pronuncia pregiudiziale.
A — Sulla ricevibilità del rinvio pregiudiziale
46.
Come sostenuto dal Consiglio e dalla Commissione, il presente procedimento, a mio parere, è ricevibile unicamente per quanto riguarda il regolamento n. 1355/2008.
47.
In effetti, viene riconosciuto che, in un procedimento antidumping, quando i dazi provvisori sono stati percepiti in forza del regolamento che istituisce un dazio definitivo, gli operatori economici non hanno più interesse a contestare la legittimità del regolamento che istituisce un dazio provvisorio, poiché esso è stato sostituito dal regolamento che istituisce un dazio definitivo ( 6 ).
48.
Nel presente procedimento, dalle indicazioni fornite dal giudice remittente risulta che i dazi antidumping provvisori per un importo di EUR 5 311,92 imposti alla GLS sono stati integralmente percepiti dalle autorità doganali nazionali in quanto dazi definitivi. Da ciò risulta altresì che il giudice remittente è adito con un ricorso proposto dalla GLS inteso a far annullare la decisione delle suddette autorità che produce l’effetto di imporle il pagamento dei summenzionati dazi antidumping definitivi, posti a suo carico in applicazione del regolamento n. 1355/2008.
49.
Conformemente alla giurisprudenza sopra menzionata, la GLS non ha più interesse a contestare la legittimità del regolamento n. 642/2008.
50.
Per contro, non è contestato e non appare contestabile che l’eccezione proposta dalla GLS dinanzi al giudice nazionale con la quale contesta la legittimità del regolamento n. 1355/2008 è ricevibile.
51.
Infatti, dagli elementi versati agli atti non risulta che la GLS dovrebbe essere considerata direttamente e individualmente interessata da tale regolamento e, quindi, non sarebbe legittimata a chiederne l’annullamento dinanzi al Tribunale dell’Unione europea. In particolare, non risulta né è sostenuto che la GLS sarebbe l’importatore socio di una delle società citate espressamente dal regolamento n. 1355/2008 e i cui prezzi di rivendita del prodotto di cui trattasi sarebbero stati alla base della costruzione del prezzo all’esportazione accolto da tale regolamento per accertare i margini di dumping relativi a tale società ( 7 ).
52.
Conformemente alla giurisprudenza, un regolamento che istituisce un dazio antidumping riguarda un importatore quale la GLS non già in ragione di talune qualità sue proprie o di una situazione di fatto che la caratterizza rispetto a qualsiasi altra persona, ma in ragione della sola qualifica obiettiva di importatore dei prodotti considerati, allo stesso titolo di qualsiasi altro operatore trovantesi allo stato o in potenza di un’identica situazione ( 8 ).
53.
Alla luce di quanto sopra considerato, suggerisco alla Corte di procedere all’esame del presente rinvio pregiudiziale per la verifica di validità unicamente per quanto riguarda il regolamento n. 1355/2008.
B — Nel merito
54.
Come sostenuto dal Consiglio e dalla Commissione nelle loro osservazioni scritte, la questione sollevata dal giudice remittente merita di essere riformulata. Tali istituzioni hanno tuttavia divergenze per quanto riguarda la formulazione da accogliere, che riflettono il loro differente modo di intendere la decisione di rinvio per quanto riguarda i motivi per i quali è stata messa in dubbio la legittimità del regolamento n. 1355/2008.
55.
La Commissione ritiene così che il giudice remittente contempli soltanto i seguenti due motivi di annullamento, da un lato, tale istituzione non ha proceduto ad ulteriori passi nei confronti dei due produttori thailandesi ai quali si era rivolta e, dall’altro lato, non ha proceduto ad esaminare se il Giappone poteva costituire un paese terzo appropriato.
56.
Al pari della GLS e del Consiglio, non condivido tale restrittiva lettura della decisione di rinvio. Il giudice remittente espone ivi chiaramente, a mio avviso, che i suoi dubbi sono più ampiamente basati sull’affermazione della GLS secondo la quale le istituzioni comunitarie non si sarebbero sufficientemente adoperate al fine di trovare un paese terzo appropriato.
57.
Suggerisco pertanto alla Corte di intendere la questione pregiudiziale nel senso che il giudice remittente vuole in sostanza sapere se il regolamento n. 1355/2008 sia invalido in quanto la Commissione ha determinato il valore normale del prodotto di cui trattasi sulla base dei prezzi pagati o pagabili nella Comunità per il prodotto simile senza aver compiuto sforzi seri e sufficienti per fissare tale valore a partire dai prezzi in vigore in un paese terzo appropriato, violando i requisiti contemplati dall’art. 2, n. 7, lett. a), del regolamento di base.
1. Osservazioni delle parti
58.
La GLS sostiene che la Corte deve rispondere alla questione pregiudiziale in senso affermativo per più motivi che possono essere così riassunti.
59.
La Commissione avrebbe violato le disposizioni dell’art. 2, n. 7, lett. a), del regolamento di base determinando il valore normale sulla base del prezzo pagato nella Comunità, mentre tale metodo di calcolo è sussidiario e esistevano più paesi terzi, come il Giappone, che potevano essere assunti come paesi analoghi.
60.
Tenuto conto dell’obbligazione sancita dall’art. 2, n. 7, lett. a), del regolamento di base e della giurisprudenza ( 9 ), la Commissione avrebbe dovuto ricercare d’ufficio se esisteva un paese terzo appropriato facendo ricorso a tutte le fonti di informazione a sua disposizione, come i dati dell’Eurostat sulle importazioni.
61.
Nella presente causa, tali dati mostrerebbero che un prodotto simile era fabbricato in Israele, nelle Filippine ed in Turchia. Tale istituzione avrebbe dovuto pertanto esaminare se uno di tali paesi costituiva un paese appropriato. Peraltro, nel corso dell’audizione del 19 dicembre 2007, una delle parti avrebbe segnalato l’esistenza di tale produzione in Giappone.
62.
Parimenti, la Commissione, prima di fare ricorso ai prezzi praticati nella Comunità, avrebbe dovuto ricercare se un prodotto molto somigliante al prodotto di cui trattasi, conformemente alla definizione della nozione di «prodotto simile» di cui all’art. 1, n. 4, del regolamento di base, era fabbricato in paesi terzi retti da economie di mercato.
63.
Tale istituzione — poiché ha indicato nel regolamento n. 642/2008 che i prodotti rientranti sotto la voce doganale NC 2008 30 90, cioè le preparazioni di agrumi senza alcool o zucchero aggiunto, possono essere considerati prodotti simili e poiché tali prodotti sono, in particolare, fabbricati in Israele, in Marocco, in Swaziland, in Turchia e negli Stati Uniti — avrebbe dovuto ricercare se imprese di tali paesi erano disposte a cooperare.
64.
La Commissione infine non avrebbe dovuto limitarsi all’invio di un solo questionario alle due imprese thailandesi e a dedurre dalla loro mancanza di risposta l’impossibilità di determinare il valore normale a partire dai prezzi praticati in Thailandia.
65.
In subordine, la GLS sostiene che il valore normale determinato a partire dai prezzi nella Comunità non è stato valutato in modo corretto in quanto la Commissione non ha proceduto agli adeguamenti necessari con riferimento ai vantaggi di cui beneficiano i produttori esportatori cinesi rispetto ai produttori spagnoli, in particolare per quanto riguarda l’accesso alle materie prime e il processo di produzione. La GLS sostiene che, in altre cause, la Commissione ha proceduto a siffatti adeguamenti.
66.
Essa sostiene che nella presente causa tale istituzione avrebbe dovuto tener conto del fatto che il costo delle materie prime è più elevato del 45% nella Comunità che in Cina e che i costi di produzione sono molto più elevati in Spagna a causa dell’uso di macchine costose che restano inutilizzate per buona parte dell’anno.
67.
Il Consiglio e la Commissione contestano che il regolamento esaminato sia invalido e basano la loro posizione sui seguenti argomenti.
68.
La Commissione espone che nella denuncia era stato indicato che solo il Regno di Spagna e la Repubblica popolare cinese fabbricavano conserve di mandarini e che è questa la ragione per la quale ha menzionato nell’avviso di inizio dell’inchiesta la sua intenzione di determinare il valore normale a partire dai prezzi nella Comunità.
69.
Fa altresì presente di aver avuto a disposizione informazioni secondo le quali esistevano anche due produttori di conserve di mandarini in Thailandia.
70.
Per quanto riguarda i suoi passi nei confronti di tali due produttori, sostiene di aver scritto loro il 29 ottobre 2007, che uno di essi non ha risposto e che l’altro ha fatto rispondere da una società europea che, con lettera del 5 dicembre 2007, ha chiesto l’invio del questionario sotto forma elettronica nonché una proroga del termine per rispondervi. La Commissione sostiene di aver risposto subito che il termine era stato prorogato fino al 17 dicembre 2007 e che, con lettera del 14 dicembre 2007, tale società ha comunicato di non poter compilare il formulario entro tale termine.
71.
La Commissione ha da ciò concluso di essersi adoperata più che sufficientemente nei confronti di tali fabbricanti thailandesi.
72.
Per quanto riguarda la questione se doveva esaminare la possibilità di prendere il Giappone come paese terzo appropriato, la Commissione inizia ricordando la portata degli obblighi che le impone il regolamento di base.
73.
Sostiene che tale regolamento prevede un procedimento in contraddittorio di norma avviato a seguito di una denuncia. La Commissione fa poi presente che secondo l’art. 2, n. 7, lett. a), secondo comma, del suddetto regolamento, deve basare le sue decisioni sulle informazioni affidabili disponibili entro i termini impartiti.
74.
La Commissione ricorda altresì che il paese terzo che prevede di prendere in considerazione ai fini della determinazione del valore normale è portato a conoscenza delle parti e che queste hanno un termine di dieci giorni per presentare i loro commenti.
75.
Sottolinea infine che in forza della giurisprudenza ( 10 ), dispone di un ampio margine di valutazione discrezionale nella determinazione del valore normale. La Commissione ricorda che è stato giudicato che non potrebbe esserle rimproverato di non aver proceduto ad un esame approfondito di altri potenziali paesi di riferimento se le parti non le hanno sottoposto proposte in tal senso.
76.
Da ciò la Commissione conclude che, nella presente causa, non aveva alcuna ragione per esaminare se il Giappone poteva costituire un paese appropriato poiché non trova tracce della dichiarazione dell’esistenza di una produzione attuale di conserve di mandarini in tale paese al momento dell’audizione del 19 dicembre 2007 e che, ammesso che una siffatta dichiarazione fosse stata fatta, essa non sarebbe stata tenuta a procedere a ricerche nei riguardi del suddetto paese.
77.
Secondo la Commissione, infatti, da un lato, il Giappone non le era stato segnalato come paese di riferimento entro il termine di dieci giorni dopo la pubblicazione dell’avviso di inizio dell’inchiesta e, dall’altro, in virtù dell’art. 6, n. 6, del regolamento di base, le informazioni fornite nel corso di un’audizione debbono essere prese in considerazione solo se sono confermate per iscritto.
78.
Il Consiglio fonda la sua posizione sulle medesime argomentazioni della Commissione e aggiunge che non avevano alcuna ragione di ricercare di loro propria iniziativa altri paesi terzi appropriati, poiché la Commissione poteva partire dal principio che le parti interessate conoscevano il mercato e le avrebbero segnalato i possibili paesi analoghi.
2. Valutazione
79.
Sono del parere, come la GLS, che il regolamento n. 1355/2008 è stato adottato in violazione delle disposizioni dell’art. 2, n. 7, lett. a), del regolamento di base, in quanto le istituzioni comunitarie, più precisamente la Commissione, non si è adoperata seriamente e sufficientemente al fine di fissare il valore normale del prodotto di cui trattasi a partire dai prezzi praticati in un paese terzo retto da economia di mercato.
80.
Prima di procedere all’esposizione dei motivi per i quali ritengo che la Commissione abbia violato i suoi obblighi nella presente causa, mi pare opportuno ricordare brevemente l’oggetto del valore normale nel procedimento antidumping nonché le sue modalità di calcolo.
a) L’oggetto del valore normale nel procedimento antidumping e le sue modalità di calcolo
81.
Si deve in primo luogo sottolineare che il valore normale costituisce un dato molto importante in un procedimento antidumping.
82.
Da un lato, infatti, consente di stabilire se un prodotto importato nella Comunità costituisce o no l’oggetto di dumping, poiché, secondo l’art. 1, n. 2, del regolamento di base, un prodotto è considerato costituente oggetto di dumping quando il suo prezzo all’esportazione nella Comunità è inferiore al suo valore normale.
83.
Dall’altro lato, consente di valutare l’importo massimo del dazio antidumping che la Comunità può imporre ad un’impresa, poiché, in forza dell’art. 9, n. 4, del regolamento di base, tale importo non deve eccedere il margine di dumping, il quale corrisponde, schematicamente, alla differenza tra il valore normale e il prezzo all’esportazione, dopo che tali due dati hanno costituito l’oggetto degli adeguamenti necessari per essere comparabili.
84.
Da ciò consegue che, a valore costante del prezzo all’esportazione, più il valore normale è elevato, più il margine di dumping e, quindi, l’importo massimo del dazio antidumping che può essere imposto alle imprese esportatrici del prodotto di cui trattasi sono rilevanti.
85.
In secondo luogo, il valore normale è un valore oggettivo. Esso è basato, in linea di principio, come risulta dall’art. 2, n. 1, del regolamento di base, sul prezzo pagato per il prodotto di cui trattasi nel paese esportatore da acquirenti indipendenti nel corso di normali operazioni commerciali, cioè in condizioni di ideale esercizio della libera concorrenza.
86.
La difficoltà è dovuta al fatto che, nella realtà, tale prezzo non esiste sempre e non è sempre utilizzabile. Il regolamento di base prevede così in modo dettagliato differenti modalità di calcolo intese a ricostruire il predetto prezzo nel modo più equo possibile, sulla base vuoi dei prezzi praticati nel paese esportatore da venditori di un prodotto simile, vuoi da una ricostruzione a partire dai costi di produzione in tale paese, vuoi infine dai prezzi all’esportazione in un paese terzo appropriato.
87.
Tuttavia, ogni qualvolta ciò sia possibile, occorre fondarsi sui prezzi del prodotto di cui trattasi corrisposti da acquirenti indipendenti nel paese esportatore. La priorità di tale criterio rispetto alle altre modalità di calcolo citate all’art. 2 del regolamento di base deriva, a mio avviso, dall’idea secondo la quale il migliore procedimento per la determinazione del valore normale è la constatazione di una realtà obiettiva.
88.
È la stessa idea che, a mio avviso, giustifica la priorità espressa all’art. 2, n. 7, lett. a), del regolamento di base, nel caso di importazioni provenienti da paesi non retti da un’economia di mercato.
89.
In tale caso ipotetico, non è possibile prendere in considerazione i prezzi praticati nel paese esportatore, poiché tali prezzi non sono la risultante normale delle forze che debbono esercitarsi su tale mercato ( 11 ). Il legislatore comunitario doveva quindi scegliere altri riferimenti. Così ha previsto che il valore normale deve essere fissato prioritariamente a partire dai prezzi praticati in un paese terzo retto da economia di mercato, scelti in modo non irrazionale o, solo se ciò risultasse impossibile, su qualsiasi altra base equa, compreso il prezzo pagato o pagabile nella Comunità.
90.
Tale priorità conferita al prezzo di un prodotto simile in un paese terzo scelto in modo ragionevole si spiega altresì, a mio avviso, con la volontà di privilegiare la constatazione di una realtà obiettiva che in questo caso sia la più prossima possibile alla situazione esistente nel paese esportatore. Il legislatore comunitario ha voluto così che la Commissione, ogni volta che ciò sia possibile, determini il valore normale a partire dai prezzi praticati in un paese terzo che presenta il maggior numero di somiglianze con il paese esportatore per quanto in particolare riguarda le caratteristiche del prodotto, il volume delle vendite, l’accesso alle materie prime e all’energia, il processo di produzione e che, a causa di tali similitudini, può essere considerato come un paese a questo analogo.
91.
L’uso dei prezzi di un prodotto simile nella Comunità è previsto pertanto solo a titolo sussidiario, poiché tali prezzi possono essere influenzati da fattori come il costo della manodopera e delle materie prime, che in generale sono più elevate che in un paese terzo non retto da economia di mercato.
92.
Certamente, come sostenuto dalla GLS nel suo motivo di annullamento subordinato, la Commissione può e deve procedere ad adeguamenti al fine di compensare tali differenze. Tuttavia, tali adeguamenti vengono effettuati alla luce di stime che sono evidentemente più discutibili della constatazione obiettiva della realtà dei prezzi in un paese terzo analogo al paese esportatore del prodotto di cui trattasi.
93.
La priorità espressamente prevista dall’art. 2, n. 7, lett. a), del regolamento di base a favore dei prezzi di un prodotto simile in un paese terzo ad economia di mercato analogo è pertanto, a mio avviso, inteso a garantire che l’importo del dazio antidumping non sia superiore al margine di dumping, conformemente al requisito sancito dall’art. 9, n. 4, del regolamento di base e al principio di cui all’art. VI, n. 2, del GATT nonché all’art. 9 dell’accordo per l’attuazione di tale art. VI.
94.
Alla luce delle suddette considerazioni occorre pertanto esaminare i motivi per i quali sono del parere che la Commissione sia venuta meno ai suoi obblighi nella presente causa.
b) I motivi per i quali la Commissione è venuta meno ai suoi obblighi
95.
Dall’art. 2, n. 7, lett. a), del regolamento di base risulta che la Commissione può legittimamente determinare il valore normale sulla base del prezzo pagato nella Comunità solo se non le è possibile scegliere un paese terzo retto da economia di mercato che appaia appropriato allo stato delle informazioni affidabili disponibili e tenuto conto dei termini impartitile.
96.
Come affermato dal Tribunale nella sentenza 23 ottobre 2003, Changzhou Hailong Electronics & Light Fixtures e Zhejiang Yankon/Consiglio ( 12 ), il Consiglio e la Commissione possono eludere l’applicazione della regola generale enunciata all’art. 2, n. 7, lett. a), del regolamento di base per la determinazione del valore normale dei prodotti provenienti da paesi non retti a economia di mercato, fondandosi su un’altra base equa, solo nell’ipotesi in cui tale regola generale non possa essere applicata. Una siffatta impossibilità può presentarsi solo quando i dati richiesti per la determinazione del valore normale non sono disponibili o non sono affidabili ( 13 ).
97.
Da questa sentenza posso trarre i seguenti insegnamenti. In primo luogo, contrariamente a quanto la Commissione ha lasciato intendere nelle sue osservazioni scritte, il ricorso al metodo di calcolo sussidiario piuttosto che ai prezzi praticati nel o a partire dal paese terzo appropriato non rientra in una scelta nella quale disporrebbe di un ampio margine discrezionale. La giurisprudenza alla quale tale istituzione fa riferimento, secondo la quale dispone di un ampio margine discrezionale nella determinazione del valore normale, non è applicabile nella presente fattispecie. La questione se, allo stato dei dati disponibili, le fosse stato effettivamente impossibile fondarsi sui prezzi nel o a partire dal paese terzo appropriato non necessita che si proceda all’analisi di una situazione economica complessa e deve pertanto poter costituire l’oggetto di un completo controllo giurisdizionale.
98.
In secondo luogo, la nozione di «informazioni disponibili», ai sensi dell’art. 2, n. 7, lett. a), del regolamento di base, non può limitarsi alle informazioni fornite nella denuncia né alle informazioni successivamente comunicate dalle parti nell’ambito dell’inchiesta.
99.
Certamente, come ricordato dal Consiglio e dalla Commissione, l’inchiesta prevista dal regolamento di base ha carattere contraddittorio in forza del quale le parti interessate hanno diritto di presentare le loro osservazioni, in particolare sulla scelta della modalità di calcolo del valore normale previsto dalla Commissione. È altresì vero che l’inchiesta viene iniziata in linea generale a seguito di una denuncia e che la Commissione deve prendere in considerazione le informazioni ivi contenute, in particolare per quanto riguarda la fabbricazione del prodotto di cui trattasi nel mondo.
100.
Pertanto, la Commissione non può limitarsi a tali elementi di informazione. Infatti, una siffatta limitazione non è prevista dall’art. 2, n. 7, lett. a), del regolamento di base.
101.
La Commissione ha l’obbligo di esaminare d’ufficio tutte le informazioni pertinenti alle quali essa stessa può avere accesso. In effetti, il ruolo di tale istituzione, quando conduce un’inchiesta antidumping, non è quello di un arbitro, la cui competenza si limiterebbe a decidere unicamente alla luce delle informazioni e degli elementi di prova forniti dalle parti.
102.
Quest’analisi viene ad essere confermata, in particolare, all’art. 6, nn. 3 e 4, del regolamento di base, il quale autorizza la Commissione a chiedere agli Stati membri di fornirle informazioni nonché di effettuare tutte le verifiche e i controlli necessari.
103.
Considerata la posta che un procedimento antidumping costituisce per le parti interessate, la Commissione ha l’obbligo di esaminare d’ufficio, nei documenti che sono a sua disposizione e che presentano sufficienti garanzie di affidabilità, se esistano paesi terzi aventi un’economia di mercato nei quali sono fabbricati prodotti identici o analoghi al prodotto di cui trattasi che possono essere scelti come paesi analoghi al paese esportatore.
104.
A questo proposito, le statistiche dell’Eurostat, l’ufficio statistico dell’Unione europea, che forma una direzione generale della Commissione e che ha come compito quello di fornire un servizio di informazione statistica di alta qualità, meritano senza dubbio di essere considerate come una fonte di informazione che tale istituzione dovrebbe esaminare sistematicamente.
105.
Di conseguenza, quando le statistiche dell’Eurostat disponibili al momento dell’inizio dell’inchiesta o nel corso di questa consentono di presumere che prodotti simili al prodotto di cui trattasi sono fabbricati in differenti paesi terzi retti da economia di mercato in quantitativi che non sono manifestamente insignificanti, compete alla Commissione esaminare d’ufficio se uno di tali paesi possa costituire un paese simile ai sensi dell’art. 2, n. 7, lett. a), del regolamento di base.
106.
È altresì suo compito, a tenore dell’art. 2, n. 7, lett. a), terzo comma, del regolamento di base, portare rapidamente a conoscenza delle parti che ritenga interessate dall’inchiesta il paese terzo retto da economia di mercato che prevede di prendere in considerazione affinché esse possano, entro dieci giorni da tale informazione, presentarle le loro osservazioni su tale punto.
107.
Orbene, nella presente causa è giocoforza constatare che la Commissione è venuta meno a tali obblighi.
108.
Dalle statistiche dell’Eurostat che erano disponibili quando la Commissione ha proceduto all’esame della denuncia all’origine della presente causa risulta che prodotti rientranti sotto la medesima voce doganale della NC del prodotto di cui qui trattasi erano importati nella Comunità in provenienza da Israele, dal Marocco, dalle Filippine, dallo Swaziland, dalla Thailandia e dalla Turchia. Il fatto che questi prodotti rientrino sotto la medesima classificazione della tariffa doganale comune del prodotto di cui trattasi consente di presumere che essi potevano essere considerati prodotti simili ai sensi del regolamento di base.
109.
L’esame di questi dati dimostra altresì che tali importazioni, per quanto siano di quantitativi inferiori a quelli provenienti dalla Cina, non appaiono manifestamente insignificanti. I predetti dati potevano pertanto consentire di ritenere che prodotti simili al prodotto di cui trattasi erano fabbricati in tali paesi in quantità sufficienti perché il loro prezzo potesse essere preso in considerazione come rappresentativo del mercato rilevante.
110.
La Commissione ha precisato, nel corso dell’udienza, che le statistiche dell’Eurostat menzionano, per ciascun paese terzo, i quantitativi di prodotti importati rientranti cumulativamente sotto tre voci NC, con la conseguenza che essi non consentivano di isolare un quantitativo significativo di prodotti comparabili al prodotto di cui trattasi. Cionondimeno, è giocoforza constatare che tali statistiche costituivano un indizio obiettivo che esistono altri paesi terzi dove tali prodotti possono essere fabbricati.
111.
Constato altresì che, al diciassettesimo ‘considerando’ del regolamento n. 1355/2008, il Consiglio fa presente che il calcolo del valore normale effettuato dalla Commissione sulla base dei prezzi praticati nella Comunità costituiva la sola base di calcolo equo, senza esporre i motivi per i quali nessuno dei paesi terzi sopra menzionati, retti da un’economia di mercato, poteva essere considerato paese analogo.
112.
Infine dagli atti, e in particolare dall’avviso di inizio dell’inchiesta, risulta che la Commissione, alla luce delle indicazioni fornite nella denuncia, è parte del postulato secondo cui non esistevano produzioni del prodotto di cui trattasi al di fuori della Comunità e della Cina.
113.
Come molto giustamente sostenuto dalla GLS, la Commissione ha pertanto operato un’erronea valutazione della fabbricazione del prodotto di cui trattasi a livello mondiale e dei paesi analoghi che possono eventualmente entrare in considerazione, pur avendo a disposizione le statistiche dell’Eurostat che attestavano importazioni, per quantitativi non manifestamente insignificanti, di prodotti che potevano costituire prodotti simili provenienti da più paesi terzi retti da economie di mercato.
114.
La Commissione ha, del resto, riconosciuto il suo errore, poiché, nel regolamento n. 642/2008, espone, al suo quarantesimo ‘considerando’ che il Regno di Thailandia poteva costituire un paese analogo e che ha interpellato invano due imprese thailandesi.
115.
Certamente, la Commissione, così operando si è sforzata di correggere il suo errore iniziale di valutazione e non può esserle a mio avviso rimproverata negligenza nei confronti delle due imprese qui considerate.
116.
Quindi non è contestato che le condizioni nelle quali essa le ha interpellate e il termine entro il quale queste ultime erano invitate a completare il formulario, avrebbero consentito loro di rispondervi con la conseguenza che la loro carenza è interamente ad esse imputabile. Peraltro è giocoforza constatare che la Commissione non dispone di alcun mezzo di pressione nei confronti delle imprese di paesi terzi che le consentisse di obbligarle a cooperare.
117.
Pertanto, tale modo di procedere della Commissione non può consentire la conclusione che essa abbia correttamente adempiuto ai suoi obblighi. Infatti, a seguito dell’insuccesso della predetta iniziativa sopravvenuta nel mese di dicembre 2007, la Commissione non ha esaminato, pur avendone ancora il tempo, se era possibile scegliere un altro paese terzo come paese analogo tra gli altri paesi ad economia di mercato figuranti nelle statistiche dell’Eurostat e che, al pari del Regno di Thailandia, potevano apparire paesi produttori del prodotto di cui trattasi. Quindi la Commissione non era tenuta a prendere in considerazione un paese come il Giappone nella misura in cui la menzione che di tale paese sarebbe stato fatta nel corso di un’audizione, contrariamente a quanto prescritto dall’art. 6, n. 6, ultima frase, del regolamento di base, non è stata ulteriormente confermata per iscritto, ma doveva per contro effettuare le verifiche necessarie circa altri paesi terzi sulla base degli indizi risultanti dalle sue proprie statistiche.
118.
La Commissione ha così violato, a mio avviso, quanto prescritto dall’art. 18, n. 5, del regolamento di base, secondo cui, lo ricordo, quando in mancanza di cooperazione di una parte interessata le conclusioni, comprese quelle relative al valore normale, sono fondate sui dati disponibili, in particolare sulle informazioni contenute nella denuncia, è necessario, qualora ciò sia possibile e tenuto conto dei termini impartiti per l’inchiesta, verificare tali informazioni in relazione ai dati disponibili provenienti da altre fonti obiettive, come i listini di prezzi pubblicati, le statistiche ufficiali sulle importazioni e le dichiarazioni doganali.
119.
Per quanto sopra esposto sono del parere, al pari della GLS, che la Commissione nella presente fattispecie non si è sforzata in modo serio e sufficiente al fine di fissare il valore normale del prodotto di cui trattasi a partire dai prezzi in vigore in un paese terzo ad economia di mercato. Suggerisco pertanto alla Corte di risolvere la questione sollevata dichiarando per tale motivo illegittimo il regolamento n. 1355/2008.
IV — Conclusione
120.
In considerazione di quanto sopra esposto, propongo quindi alla Corte di rispondere nel seguente modo al quesito posto dal Finanzgericht Hamburg:
«Il regolamento (CE) del Consiglio 18 dicembre 2008, n. 1355, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati e conservati (mandarini, ecc.) originari della Repubblica popolare cinese, è invalido in quanto la Commissione europea ha determinato il valore normale del prodotto considerato sulla base dei prezzi pagati o pagabili nella Comunità europea per il prodotto simile, senza essersi sufficientemente adoperata per fissare tale valore a partire dai prezzi in vigore in un paese terzo appropriato, violando le condizioni di cui all’art. 2, n. 7, lett. a), del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 384/96, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, come modificato con regolamento (CE) del Consiglio 21 dicembre 2005, n. 2117».
( 1 ) Lingua originale: il francese.
( 2 ) Regolamento della Commissione 4 luglio 2008, n. 642, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini, ecc.) originari della Repubblica popolare cinese (GU L 178, pag. 19), e regolamento del Consiglio 18 dicembre 2008, n. 1355, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini, ecc.) originari della Repubblica popolare cinese (GU L 350, pag. 35).
( 3 ) Regolamento 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 1996, L 56, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 21 dicembre 2005, n. 2117 (GU L 340, pag. 17; in prosieguo: il «regolamento di base»).
( 4 ) GU C 246, pag. 15.
( 5 ) In prosieguo: la «GLS».
( 6 ) Sentenza 11 luglio 1990, cause riunite C-305/86 e C-160/87, Neotype Techmashexport/Commissione e Consiglio (Racc. pag. I-2945, punto 13 e giurisprudenza ivi citata).
( 7 ) V., a questo proposito, sentenza 15 febbraio 2001, causa C-239/99, Nachi Europe (Racc. pag. I-1197, punto 39).
( 8 ) Sentenza 11 luglio 1990, causa C-157/87, Electroimpex e a./Consiglio (Racc. pag. I-3021, punti 10-13).
( 9 ) La GLS cita principalmente la sentenza 22 ottobre 1991, causa C-16/90, Nölle (Racc. pag. I-5163).
( 10 ) La Commissione fa altresì riferimento alla citata sentenza Nölle, nonché alle sentenze 29 maggio 1997, causa C-26/96, Rotexchemie (Racc. pag. I-2817), e del Tribunale 28 settembre 1995, causa T-164/94, Ferchimex/Consiglio (Racc. pag. II-2681).
( 11 ) Sentenza Rotexchemie, cit. (punto 9 e giurisprudenza ivi citata).
( 12 ) Causa T-255/01 (Racc. pag. II-4741).
( 13 ) Punto 59.
Full & Egal Universal Law Academy