CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
YVES BOT
presentate il 21 luglio 2011 (1)
Causa C‑405/10
Staatsanwaltschaft Karlsruhe
contro
Özlem Garenfeld
[domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dall’Amtsgericht Bruchsal (Germania)]
«Protezione dell’ambiente – Regolamento (CE) n. 1013/2006 – Controllo dei trasferimenti di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti – Divieto di esportazione dei catalizzatori verso il Libano»
1. La presente causa verte sul regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 14 giugno 2006, n. 1013, relativo alle spedizioni di rifiuti (2), quale modificato dal regolamento (CE) della Commissione 15 aprile 2009, n. 308 (3).
2. Il regolamento n. 1013/2006 istituisce procedure di sorveglianza e di controllo dei trasferimenti di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti tra gli Stati membri, nonché tra questi ultimi e gli Stati terzi.
3. In particolare, l’art. 37 del regolamento n. 1013/2006 prevede una procedura di consultazione degli Stati terzi al fine di conoscere le loro intenzioni quanto al trattamento di taluni rifiuti. Così, tali Stati hanno la possibilità di scegliere di sottoporre i rifiuti ad un divieto di esportazione nel loro territorio, di prevedere una procedura di notifica e di autorizzazione preventive ovvero di non avvalersi di alcuna procedura di controllo.
4. A seguito delle risposte fornite dai detti Stati, la Commissione europea ha adottato il regolamento (CE) n. 1418/2007 (4) e ha provveduto ad una classificazione dei rifiuti in relazione a tali risposte. Oltre alle tre opzioni proposte dalla Commissione nel regolamento n. 1013/2006, quest’ultima ha aggiunto una quarta possibilità di classificazione, e cioè l’istituzione, per il trasferimento di tali rifiuti, di altre procedure di controllo che saranno applicate in forza del diritto nazionale nello Stato di destinazione.
5. Così, per quanto riguarda il Libano, la Commissione ha classificato i rifiuti appartenenti alla categoria B1120 nelle colonne a) e d) dell’allegato del regolamento n. 1418/2007 che corrispondono, rispettivamente, a un divieto di esportazione verso il Libano e all’istituzione di altre procedure di controllo da parte dello Stato di destinazione.
6. È questa duplice classificazione che forma oggetto della presente causa. L’Amtsgericht Bruchsal (Germania) nutre dubbi quanto all’interpretazione da dare a tale classificazione. Si domanda, infatti, se siffatta classificazione abbia l’effetto di vietare, puramente e semplicemente, l’esportazione di rifiuti della categoria B1120 verso il Libano ovvero se preveda, ugualmente, la possibilità di esportare tali rifiuti.
7. Nelle presenti conclusioni spiegherò i motivi per i quali sono del parere che l’art. 37 del regolamento n. 1013/2006, in combinato disposto con l’allegato del regolamento n. 1418/2007, debba essere interpretato nel senso che l’esportazione dei rifiuti della categoria B1120 verso il Libano è vietata.
I – Sfondo normativo
A – La convenzione di Basilea
8. La convenzione sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, è stata firmata a Basilea il 22 marzo 1989 e approvata a nome della Comunità con decisione del Consiglio 1° febbraio 1993, 93/98/CEE (5).
9. La convenzione di Basilea ha lo scopo di controllare, sul piano internazionale, la gestione dei rifiuti pericolosi nel rispetto della salute umana e dell’ambiente. Essa mira, in particolare, a ridurre il volume dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti.
10. Così nel preambolo di tale convenzione, ai ‘considerando’ primo, dal sesto all’ottavo e decimo, si afferma:
«Coscienti dei danni che i rifiuti pericolosi e altri rifiuti nonché i movimenti transfrontalieri di tali rifiuti rischiano di causare alla salute umana e all’ambiente,
(…)
riconosciuto pienamente ad ogni Stato il diritto sovrano di vietare l’entrata o lo smaltimento, sul suo territorio, di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti provenienti dall’estero,
riconosciuta parimenti la crescente tendenza a voler vietare i movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e il loro smaltimento in altri Stati, in particolare nei Paesi in via di sviluppo,
nella convinzione che i rifiuti pericolosi e altri rifiuti dovrebbero, per quanto ciò sia compatibile con una gestione ecologicamente razionale e efficace, essere eliminati nello Stato in cui sono stati prodotti,
(…)
considerando che l’accresciuto controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e altri rifiuti incoraggerà una gestione ecologicamente razionale di tali rifiuti e una riduzione del volume dei movimenti transfrontalieri corrispondenti».
11. La detta convenzione prevede altresì una classificazione dei rifiuti a seconda della loro pericolosità. Ai sensi dell’art. 1, n. 1, lett. a) e b), della convenzione di Basilea, i rifiuti elencati all’allegato I di quest’ultima sono considerati rifiuti pericolosi così come quelli che non figurano in tale elenco, ma che sono tuttavia definiti o considerati pericolosi dalla normativa interna dello Stato contraente di esportazione, d’importazione o di transito.
12. Viene inoltre precisato, all’allegato I, sub a), di tale convenzione, che i rifiuti elencati nell’allegato IX della stessa convenzione non sono considerati pericolosi ai sensi dell’art. 1, lett. a), di quest’ultima.
13. Tra i rifiuti elencati nell’allegato IX della convenzione di Basilea figurano i catalizzatori usati, classificati sotto la voce B1120.
B – Il diritto dell’Unione
1. Il regolamento n. 1013/2006
14. Ai sensi del primo ‘considerando’ il regolamento n. 1013/2006 ha come obiettivo nonché componente principale e preponderante la protezione dell’ambiente.
15. A tal fine, tale regolamento istituisce la procedura e i regimi di controllo per le spedizioni di rifiuti, in funzione, in particolare, dell’origine, della destinazione e dell’itinerario di spedizione, nonché del tipo di rifiuti spediti (6). Il regime istituito è diretto anche ad applicare gli obblighi derivanti dalla convenzione di Basilea (7) e ad integrare il contenuto della decisione C(2001) 107 def. del Consiglio dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) relativa alla revisione della decisione C(92) 39 def. sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero (8).
16. Più precisamente, il regolamento n. 1013/2006 si applica ai movimenti transfrontalieri dei rifiuti tra gli Stati membri dell’Unione europea, tra l’Unione e gli Stati membri dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA), tra l’Unione e gli Stati membri dell’OCSE, nonché tra l’Unione e gli Stati terzi parti della convenzione di Basilea. Per ciascuno di questi tipi di trasferimenti, esso prevede una specifica procedura di sorveglianza e di controllo.
17. D’altro canto, tale regolamento stabilisce tre elenchi di rifiuti in relazione alla loro pericolosità e, di conseguenza, in relazione alla procedura di controllo da seguire che li riguarda. Così, l’allegato III del detto regolamento stabilisce l’elenco verde di rifiuti. Tali rifiuti sono soggetti, in linea di massima, unicamente agli obblighi generali in materia di informazione. I rifiuti soggetti ad una procedura di notifica e di autorizzazione preventive scritte figurano nell’allegato IV del regolamento n. 1013/2006, denominato elenco ambra di rifiuti. Infine, i rifiuti elencati nell’allegato V di tale regolamento sono i rifiuti soggetti ad un divieto di esportazione.
18. Quando viene effettuata una spedizione di rifiuti all’interno dell’Unione, che transiti o no da Stati terzi, l’art. 18 del detto regolamento prevede che i rifiuti figuranti nell’elenco verde devono essere accompagnati da vari documenti, quali il nome della persona che organizza la spedizione, il quantitativo effettivo di rifiuti trasferiti o ancora gli estremi dell’impianto di recupero, nonché del contratto di spedizione tra la persona che organizza tale spedizione e il destinatario.
19. L’art. 35 del regolamento n. 1013/2006 prevede, dal canto suo, una procedura speciale di esportazione verso gli Stati dell’EFTA parti della convenzione di Basilea. Secondo tale procedura, la spedizione dei rifiuti ai quali si applica tale disposizione è soggetta ad una procedura di notifica e di autorizzazione preventive scritte tra le autorità competenti dello Stato di spedizione e quelle dello Stato di destinazione.
20. Per quanto riguarda le esportazioni di rifiuti verso Stati – tra cui la Repubblica libanese – ai quali non si applica la decisione OCSE, l’art. 36, n. 1, lett. a) e f), del regolamento n. 1013/2006 prevede, rispettivamente, che sono vietate le esportazioni dall’Unione dei rifiuti pericolosi che figurano nell’allegato V di tale regolamento destinati al recupero in tali Stati nonché le esportazioni di rifiuti la cui importazione è stata vietata dallo Stato di destinazione.
21. Quanto ai rifiuti elencati, in particolare, nell’allegato III del predetto regolamento che riporta l’elenco fissato nell’allegato IX della convenzione di Basilea e di cui fanno parte i catalizzatori usati, essi formano oggetto di una procedura speciale di esportazione verso gli Stati ai quali non si applica la decisione OCSE qualora la loro esportazione non sia già vietata in forza dell’art. 36 del regolamento n. 1013/2006.
22. Infatti, l’art. 37, n. 1, di tale regolamento prevede, in un primo tempo, che la Commissione, entro venti giorni dall’entrata in vigore del detto regolamento, invia una richiesta scritta a ciascuno Stato al quale non si applica la decisione OCSE al fine, da una parte, di ottenere la conferma scritta che i rifiuti possono essere esportati dall’Unione a fini di recupero in tale Stato e, dall’altra, di ottenere un’indicazione dell’eventuale procedura di controllo alla quale tali rifiuti verrebbero assoggettati nello Stato di destinazione.
23. Il legislatore dell’Unione precisa che ciascuno Stato al quale non si applica la decisione OCSE avrà la scelta fra le tre opzioni seguenti:
– un divieto di esportazione;
– una procedura di notifica e di autorizzazione preventive scritte secondo le modalità definite dall’art. 35 del regolamento n. 1013/2006; o
– nessun controllo nello Stato di destinazione (9).
24. La Commissione deve poi adottare un regolamento che tenga conto di tutte le risposte così ricevute (10). Nel caso in cui uno Stato non abbia trasmesso la conferma di cui all’art. 37, n. 1, del regolamento n. 1013/2006 o se, per una qualunque ragione, uno Stato non è stato contattato, per difetto, i rifiuti possono essere esportati a condizione che vi sia una procedura di notifica e di autorizzazione preventive scritte secondo modalità di cui all’art. 35 di tale regolamento (11).
2. Il regolamento n. 1418/2007
25. A seguito delle risposte fornite dagli Stati ai quali non si applica la decisione OCSE, la Commissione, conformemente all’art. 37, n. 1, del regolamento n. 1013/2006, ha adottato il regolamento n. 1418/2007. Come si è visto, quest’ultimo mira ad introdurre procedure di controllo relative all’esportazione di rifiuti destinati ad essere recuperati in tali Stati e la cui esportazione non sia stata vietata ai sensi dell’art. 36 del regolamento n. 1013/2006 (12).
26. Poiché taluni dei detti Stati avevano precisato nella loro risposta che essi progettavano di applicare, in forza della loro legge nazionale, procedure di controllo diverse da quelle previste dall’art. 37, n. 1, del regolamento n. 1013/2006 (13), la Commissione ha aggiunto un’ulteriore opzione a quelle già elencate in tale disposizione.
27. Così, l’allegato del regolamento n. 1418/2007 prevede che gli Stati ai quali non si applica la decisione OCSE possono scegliere, per quanto riguarda i rifiuti di cui agli allegati III e IIIA del regolamento n. 1013/2006, tra:
– divieto;
– procedura di notifica e di autorizzazione preventive scritte secondo le modalità definite all’art. 35 del regolamento n. 1013/2006;
– nessun controllo nello Stato di destinazione; o
– altre procedure di controllo applicate ai sensi della legge nazionale nello Stato di destinazione.
28. Inoltre, l’art. 1 bis del regolamento n. 1418/2007 fa presente che qualora uno Stato nella sua risposta ad una richiesta scritta inviata dalla Commissione ai sensi dell’art. 37, n. 1, primo comma, del regolamento n. 1013/2006, precisi che non vieterà le spedizioni di determinati rifiuti, né applicherà la procedura di notifica e di autorizzazione preventive scritte di cui all’art. 35 di tale regolamento, si applica mutatis mutandis a tali spedizioni l’art. 18 del detto regolamento.
C – La normativa nazionale
29. L’art. 326, n. 2, del codice penale (Strafgesetzbuch) prevede una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria per le persone che spediscono rifiuti, ai sensi del n. 1 di tale disposizione (14), in violazione di un divieto o senza l’autorizzazione necessaria, nel territorio di applicazione della detta disposizione o attraverso di esso ovvero al di fuori dello stesso.
30. In forza dell’art. 326, n. 5, punto 1, di tale codice, se il reo ha agito colposamente, rischia una pena di reclusione fino a tre anni o una pena pecuniaria.
31. Inoltre, l’art. 2 del regolamento sulle pene pecuniarie in materia di spedizione di rifiuti (Abfallverbringungsbußgeldverordnung), nella sua versione in vigore al 18 novembre 2009, prevede che una persona che viola il regolamento n. 1418/2007 esportando, con dolo o colpa, rifiuti la cui esportazione è vietata ai sensi dell’allegato di tale regolamento, commette un reato.
II – La controversia nella causa principale
32. La sig.ra Garenfeld, cittadina tedesca, è il gestore della ALU-KAT GmbH, società con sede a Bruchsal (Germania). Tale società esercita, in particolare, l’attività di recupero e di smaltimento dei rifiuti metallici, quali i catalizzatori per autoveicoli.
33. Intorno al 25 maggio 2009 la sig.ra Garenfeld inviava 3 794 catalizzatori usati per autoveicoli a Rotterdam (Paesi Bassi). Tali catalizzatori dovevano poi essere spediti per container come rifiuti alla AWADA Company for General Trading, che si trova in Libano, ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. I detti catalizzatori venivano sequestrati dalla dogana danese.
34. Il giudice del rinvio precisa che la sig.ra Garenfeld sapeva che i catalizzatori rientravano nella voce B1120 dell’allegato IX della convenzione di Basilea e che essi figuravano nella colonna a) dell’allegato del regolamento n. 1418/2007 e che, pertanto, la loro spedizione in Libano era vietata.
35. La Staatsanwaltschaft Karlsruhe (Procura della Repubblica di Karlsruhe) contesta alla sig.ra Garenfeld di aver violato gli artt. 326, n. 2, del codice penale e 2, n. 1, del regolamento sulle pene pecuniarie in materia di spedizione di rifiuti inviando i catalizzatori per autoveicoli a Rotterdam ai fini della loro esportazione in Libano.
36. Il giudice del rinvio rileva che i rifiuti appartenenti alla categoria B1120 figurano sì nella colonna a) dell’allegato del regolamento n. 1418/2007, ma compaiono anche nella colonna d) di quest’ultimo, che prevede che altre procedure di controllo saranno applicate ai sensi della legge nazionale nello Stato di destinazione.
37. Pertanto, l’Amtsgericht Bruchsal, nutrendo dubbi quanto all’interpretazione da dare all’art. 37 del regolamento n. 1013/2006, in combinato disposto con l’allegato del regolamento n. 1418/2007, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se le disposizioni dell’art. 37 del regolamento [n. 1013/2006], in combinato disposto con il regolamento [n. 1418/2007], debbano essere interpretate nel senso che sussiste un divieto di spedizione in Libano di rifiuti di cui alla categoria B1120 dell’allegato IX della [Convenzione di Basilea]».
III – Mia analisi
38. Con la sua questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede a questa Corte, in sostanza, se l’art. 37 del regolamento n. 1013/2006, in combinato disposto con l’allegato del regolamento n. 1418/2007, debba essere interpretato nel senso che i rifiuti classificati nella categoria B1120 formano oggetto di un divieto di esportazione verso il Libano.
39. La difficoltà incontrata dal giudice del rinvio attiene al fatto che, nell’allegato del regolamento n. 1418/2007, i catalizzatori, che appartengono al gruppo B1120, sono classificati nel contempo nella colonna a) e nella colonna d) di tale allegato.
40. Orbene, la classificazione nella colonna a) del detto allegato significa che i rifiuti considerati formano oggetto di un divieto di esportazione, mentre la classificazione nella colonna d) dello stesso allegato significa che una procedura speciale di controllo sarà applicata dallo Stato di destinazione all’atto della spedizione dei rifiuti.
41. La portata della questione è importante per la sig.ra Garenfeld, poiché, se non esistono divieti di spedizione dei rifiuti della categoria B1120 verso il Libano, non ricorrono gli elementi costitutivi del reato punito dalla legge penale tedesca.
42. Nell’analisi che seguirà spiegherò i motivi per i quali ritengo che i rifiuti appartenenti alla categoria B1120 formino oggetto di un divieto di esportazione verso il Libano.
43. La duplice classificazione di tali rifiuti nelle colonne a) e d) dell’allegato del regolamento n. 1418/2007, che appare in qualche modo contraddittoria, si spiega col fatto che, quando la Commissione ha chiesto agli Stati ai quali non si applica la decisione OCSE di determinare quali erano le loro intenzioni per la classificazione dei rifiuti, taluni di questi Stati hanno affermato che progettavano di applicare, ai sensi della loro legge nazionale, procedure di controllo diverse da quelle di cui all’art. 37, n. 1, del regolamento n. 1013/2006 (15).
44. Ricordo che, ai sensi di tale disposizione, i suddetti Stati possono, in linea di massima, scegliere fra tre possibili opzioni per quanto riguarda la spedizione dei rifiuti, e cioè un divieto di spedizione puro e semplice, una procedura di notifica e di autorizzazione preventive scritte o nessun controllo.
45. Per quanto riguarda il Libano, risulta dalle osservazioni presentate dalla Commissione che il Ministero libanese dell’Ambiente, con lettera del 23 giugno 2007, ha rimandato il questionario compilato sbarrando, per i rifiuti della categoria B1120, la colonna 1 di tale questionario che corrisponde alla colonna a) dell’allegato del regolamento n. 1418/2007, e cioè a un divieto di esportazione (16).
46. Inoltre, il Ministero libanese dell’Ambiente ha precisato, in tale lettera, che l’elenco fornito dalle autorità libanesi competenti ha un mero carattere esplicativo, in quanto la classificazione dei rifiuti in Libano può divergere da quella stabilita dalla Commissione (17).
47. Tale lettera ha motivato la decisione della Commissione di aggiungere anche i rifiuti della categoria B1120 nella colonna d) dell’allegato del regolamento n. 1418/2007 per quanto riguarda il Libano (18).
48. Tuttavia, vuole tale aggiunta significare che i rifiuti di cui trattasi possono essere esportati dall’Unione verso il Libano?
49. La Commissione ritiene che, a partire dal momento in cui i suddetti rifiuti figurano nella colonna a) dell’allegato del regolamento n. 1418/2007, la loro esportazione verso il Libano debba essere vietata, mentre la menzione nella colonna d) di questo stesso allegato è ininfluente su tale conclusione.
50. Condivido tale parere, e ciò per i seguenti motivi.
51. Si è visto che il regolamento n. 1013/2006 ha come obiettivo primario la protezione dell’ambiente. A tale proposito, la Corte ha precisato, nella sentenza 8 settembre 2009, causa C‑411/06, Commissione/Parlamento e Consiglio (19), che tale regolamento persegue primariamente, tanto per i suoi scopi quanto per il suo contenuto, la protezione della salute umana e dell’ambiente contro gli effetti nocivi che possono derivare dalle spedizioni internazionali di rifiuti (20). A tal fine, e conformemente agli obblighi gravanti sugli Stati membri in forza della convenzione di Basilea, il legislatore dell’Unione ha istituito un sistema di controllo e di sorveglianza delle spedizioni di rifiuti all’interno dell’Unione e in caso di spedizioni dagli Stati terzi e verso essi.
52. Così, ricordo che, per le spedizioni di rifiuti all’interno dell’Unione, che transitino o no da Stati terzi, e per le spedizioni dall’Unione verso gli Stati dell’EFTA, il titolo II del regolamento n. 1013/2006 costituisce la base comune applicabile (21). In entrambi i casi, la persona che spedisce i rifiuti deve preliminarmente notificare tale spedizione e ottenere l’autorizzazione delle autorità competenti di destinazione (22).
53. Per quanto riguarda le spedizioni dei rifiuti verso gli Stati ai quali non si applica la decisione OCSE, esiste un regime distinto. Infatti, il legislatore dell’Unione ha previsto una procedura di consultazione di tali Stati al fine di determinare quali siano le loro intenzioni quanto alla spedizione dei rifiuti figuranti all’allegato III del regolamento n. 1013/2006 (23), di cui fanno parte i catalizzatori.
54. I detti Stati possono, in particolare, decidere un divieto puro e semplice di esportazione di taluni rifiuti. Tale facoltà loro riconosciuta è, a mio parere, il riflesso del loro diritto sovrano di vietare l’ingresso o lo smaltimento, nel loro territorio, di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti provenienti dall’estero (24).
55. Il Ministro libanese dell’Ambiente ha chiaramente espresso tale diritto indicando, nel questionario inviato alla Commissione, che l’esportazione, nel territorio libanese, dei rifiuti rientranti nella categoria B1120 era vietata (25).
56. A mio parere, a partire dal momento in cui la Repubblica libanese ha comunicato la sua volontà di vietare le importazioni, nel suo territorio, di tali rifiuti, l’Unione è tenuta a rispettare tale volontà e non può prevedere altre procedure.
57. A questo proposito, negli artt. 37, n. 3, del regolamento n. 1013/2006 e 1 bis del regolamento n. 1418/2007 si afferma che, quando uno Stato, nella sua risposta ad una richiesta scritta inviata dalla Commissione conformemente all’art. 37, n. 1, del regolamento n. 1013/2006, asserisce che non farà la scelta di vietare talune spedizioni di rifiuti, né sceglierà di applicare la procedura di notifica e di autorizzazione preventive scritte di cui all’art. 35 di tale regolamento, l’art. 18 del detto regolamento si applicherà mutatis mutandis a tali spedizioni. Analogamente, in forza dell’art. 37, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 1013/2006, se uno Stato non ha comunicato la sua intenzione quanto alle procedure da seguire per le spedizioni di rifiuti dirette verso il suo territorio, si applica la procedura di notifica e di autorizzazione preventive scritte di cui all’art. 35 di tale regolamento (26).
58. Ciò dimostra appunto che soltanto quando lo Stato di destinazione ha optato per un’assenza di controllo delle spedizioni di rifiuti o non ha reso note le sue intenzioni l’Unione ha la possibilità di applicare la procedura di cui all’art. 18 del regolamento n. 1013/2006 o quella di cui all’art. 35 di quest’ultimo.
59. Ciò non avviene nella presente controversia, poiché la Repubblica libanese ha chiaramente comunicato la sua volontà di vietare l’importazione, sul suo territorio, dei rifiuti appartenenti alla categoria B1120.
60. L’aggiunta della colonna d) nell’allegato del regolamento n. 1418/2007 non può avere l’effetto di contrastare tale volontà.
61. Come si è visto, viene spiegato, nel sesto ‘considerando’ di tale regolamento, che tale aggiunta è la conseguenza della risposta data da taluni Stati, nella quale essi hanno asserito di progettare di applicare, ai sensi della loro legge nazionale, procedure di controllo diverse da quelle previste dal legislatore dell’Unione.
62. Inoltre, nelle osservazioni presentate dinanzi alla Corte, la Commissione spiega che la colonna d) di tale allegato è stata aggiunta in quanto l’Unione non può imporre ad uno Stato terzo, quale la Repubblica libanese, di effettuare controlli all’importazione o anche di decidere modalità di tali controlli qualora essi esistano (27). Analogamente, la Commissione asserisce che, dato che il Ministero libanese dell’Ambiente ha precisato nella sua risposta che la classificazione dei rifiuti da esso adottata poteva divergere da quella adottata dal legislatore dell’Unione, ha inteso attirare l’attenzione delle imprese stabilite in seno all’Unione sul fatto che è possibile che l’importazione di taluni rifiuti sia negata da parte delle autorità libanesi competenti anche nel caso in cui la classificazione adottata dal legislatore dell’Unione autorizzasse tale importazione (28).
63. Pertanto, qualora uno Stato terzo, quale la Repubblica libanese, abbia chiaramente affermato di vietare l’importazione, sul proprio territorio, di rifiuti appartenenti alla categoria B1120, la classificazione contemporanea di tali rifiuti nella colonna d) dell’allegato del regolamento n. 1418/2007 non ha altro scopo se non quello di avvertire le persone interessate del fatto che tale Stato conserva il diritto sovrano di istituire procedure di controllo e di sorveglianza delle spedizioni dei rifiuti diverse da quelle previste dal legislatore dell’Unione e quello di negare l’importazione di taluni rifiuti sulla base di una classificazione diversa da quella adottata dalla normativa dell’Unione.
64. Del resto, rilevo che, per quanto riguarda il Libano, tutti i rifiuti figuranti nell’allegato del regolamento n. 1418/2007 formano oggetto di una classificazione nella colonna d) oltre che in una delle colonne a) e b). Ciò dimostra appunto, a mio parere, che l’appartenenza alla colonna d) non ha l’effetto di sottoporre i rifiuti di cui trattasi ad una procedura diversa da quella scelta liberamente dalla Repubblica libanese. In caso contrario, ciò equivarrebbe non soltanto a rendere totalmente inutile la procedura di consultazione di cui all’art. 37 del regolamento n. 1013/2006, ma anche e sopratutto a tenere in non cale il diritto sovrano degli Stati terzi di decidere delle procedure applicabili per le spedizioni di rifiuti verso il loro territorio.
65. Comunque, nel caso in cui, a seguito della duplice classificazione nelle colonne a) e d) dell’allegato del regolamento n. 1418/2007 dei rifiuti appartenenti alla categoria B1120, sussistessero dubbi quanto alla procedura da seguire in ordine alla spedizione, verso il Libano, di tali rifiuti, sono del parere che l’obiettivo del regolamento n. 1013/2006 imponga di scegliere la soluzione più idonea a proteggere la salute umana e l’ambiente.
66. Al riguardo, ricordo che tale regolamento persegue primariamente, tanto per i suoi scopi quanto per il suo contenuto, la protezione della salute umana e dell’ambiente contro gli effetti nocivi che possono derivare dalle spedizioni internazionali di rifiuti (29). Ciò vale tanto per l’Unione quanto per gli Stati terzi verso i quali tali rifiuti sono esportati a partire da essa (30).
67. A tale titolo, gli Stati parti della convenzione di Basilea, consapevoli, in particolare, dei danni che i movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti rischiano di causare alla salute umana e all’ambiente, ritengono che tali rifiuti, nella misura in cui ciò è compatibile con una gestione ecologicamente razionale ed efficace, dovrebbero essere smaltiti nello Stato in cui sono stati prodotti (31). Analogamente, l’accresciuto controllo di tali movimenti transfrontalieri deve avere come conseguenza di ridurne il volume (32).
68. La limitazione delle spedizioni di rifiuti appare quindi come un obiettivo da conseguire ai fini di una migliore protezione della salute umana e dell’ambiente. Il legislatore dell’Unione ha esso stesso riaffermato tale volontà nell’ottavo ‘considerando’ del regolamento n. 1013/2006.
69. Pertanto ritengo che, qualora esista un’incertezza relativa al trattamento di un rifiuto a seguito, come nella causa principale, della sua duplice classificazione nelle colonne a) e d) dell’allegato del regolamento n. 1418/2007, occorra scegliere la soluzione più restrittiva, che permetta di limitare le spedizioni di rifiuti, e cioè il divieto di esportazione. Tale soluzione è la più idonea a raggiungere l’obiettivo della protezione della salute umana e dell’ambiente che il regolamento n. 1013/2006 mira a conseguire.
70. Di conseguenza, alla luce di tutti questi elementi, sono del parere che l’art. 37 del regolamento n. 1013/2006, in combinato disposto con l’allegato del regolamento n. 1418/2007, debba essere interpretato nel senso che i rifiuti classificati nella categoria B1120 formano oggetto di un divieto di esportazione verso il Libano.
71. Infine, e per esaurire tutte le questioni dibattute nel corso dell’udienza, la questione se le disposizioni esaminate in precedenza siano o meno sufficientemente chiare per poter costituire gli elementi di una qualificazione penale nazionale conformemente al principio della legalità penale rientra esclusivamente, nella fattispecie, nella valutazione del giudice del rinvio.
72. Ritengo dunque che la Corte non sia competente a risolvere tale questione.
IV – Conclusione
73. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di risolvere come segue la questione proposta dall’Amtsgericht Bruchsal:
«L’art. 37 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 14 giugno 2006, n. 1013, relativo alle spedizioni di rifiuti, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 15 aprile 2009, n. 308, in combinato disposto con l’allegato del regolamento (CE) della Commissione 29 novembre 2007, n. 1418, relativo all’esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero, elencati nell’allegato III o IIIA del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1013/2006, verso alcuni paesi ai quali non si applica la decisione OCSE sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti, dev’essere interpretato nel senso che i rifiuti classificati nella categoria B1120 formano oggetto di un divieto di esportazione verso il Libano».
1 – Lingua originale: il francese.
2 – GU L 190, pag. 1.
3 – GU L 97, pag. 8; in prosieguo: il «regolamento n. 1013/2006».
4 – Regolamento del 29 novembre 2007 relativo all’esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero, elencati nell’allegato III o IIIA del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, verso alcuni paesi ai quali non si applica la decisione dell’OCSE sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti (GU L 316, pag. 6), quale modificato dal regolamento (CE) della Commissione 29 luglio 2008, n. 740 (GU L 201, pag. 36; in prosieguo: il «regolamento n. 1418/2007»).
5 – GU L 39, pag. 1; in prosieguo: la «convenzione di Basilea».
6 – V. art. 1, n. 1, del detto regolamento.
7 – V. terzo ‘considerando’ del regolamento n. 1013/2006.
8 – In prosieguo: la «decisione dell’OCSE».
9 – V. art. 37, n. 1, secondo comma, lett. a)‑c), di tale regolamento.
10 – V. art. 37, n. 2, primo comma, del detto regolamento.
11 – V. art. 37, n. 2, secondo comma, del detto regolamento.
12 – V. art. 1 del regolamento n. 1418/2007 nonché i ‘considerando’ dal primo al terzo di quest’ultimo.
13 – V. sesto ‘considerando’del regolamento n. 1418/2007.
14 – Si tratta, per esempio, dei rifiuti che contengono o possono generare veleni o agenti patogeni di malattie pericolose contagiose per gli esseri umani o gli animali o ancora che, per specie, qualità o quantità sono in grado di alterare durevolmente le acque, l’aria o il suolo o di alterarne altrimenti le proprietà o di mettere in pericolo specie faunistiche o floreali [v. art. 326, n. 1, punti 1 e 4, lett. a) e b), del codice penale].
15 – V. sesto ‘considerando’ del regolamento n. 1418/2007.
16 – V. punti 4 e 5 delle osservazioni della Commissione. V. anche lettera del Ministero libanese dell’Ambiente sul sito Internet .
17 – V. punto 6 delle osservazioni della Commissione. V. anche lettera citata nella nota a fondo pag. 16 in cui si afferma: «[…] a seguito del fatto che […] il questionario [relativo al regolamento (CE) n. 1013/2006] adottava una classificazione dei rifiuti diversa da quella adottata dalla classificazione nazionale libanese, le informazioni fornite in tale questionario sono fornite solo per riferimento. [Il Ministero dell’Ambiente] non assume responsabilità di sorta in relazione a o derivanti da errori od ommissioni in relazione alla o derivanti dalla raccolta di dati, accertamenti e dalla loro interpretazione o dal loro uso da parte della Commissione europea o di terzi».
18 – V. punto 14 delle osservazioni della Commissione.
19 – Racc. pag. I‑7585.
20 – Punto 62.
21– V. artt. 3 e 35, n. 1, di tale regolamento.
22 – V. art. 9, n. 1, del detto regolamento.
23 – V. art. 37 di tale regolamento e punto 4.2.6, n. 5, della motivazione della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 30 giugno 2003 relativo alle spedizioni di rifiuti [COM(2003) 379 def.].
24 – V. sesto ‘considerando’ della convenzione di Basilea e nono ‘considerando’ del regolamento n. 1013/2006.
25 – V. lettera citata nella nota a fondo pag. 16.
26 – V. anche quinto ‘considerando’ del regolamento n. 1418/2007.
27 – V. punto 16.
28 – Idem.
29 – Sentenza Commissione/Parlamento e Consiglio, cit. (punto 62).
30 – V. sentenza 21 giugno 2007, causa C‑259/05, Omni Metal Service (Racc. pag. I‑4945, punto 30).
31 – V. primo e ottavo ‘considerando’della convenzione di Basilea.
32 – V. decimo ‘considerando’ di tale convenzione.
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