CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
YVES BOT
presentate il 14 luglio 2011 (1)
Causa C‑474/10
Department of the Environment for Northern Ireland
contro
Seaport (NI) Ltd,
Magherafelt district Council e a.
[domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dalla Court of Appeal in Northern Ireland (Regno Unito)]
«Direttiva 2001/42/CE – Valutazione degli effetti di taluni piani e programmi sull’ambiente – Procedura di consultazione – Designazione delle autorità cui incombono responsabilità ambientali – Termini fissati ai fini della procedura di consultazione»
1. La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 giugno 2001, 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente (2), richiede che taluni piani e programmi pubblici formino oggetto di una valutazione ambientale prima della loro adozione. Tale valutazione include da parte dell’autorità responsabile dell’elaborazione del piano la consultazione del pubblico e di organismi cui incombono responsabilità ambientali.
2. La domanda di pronuncia pregiudiziale è stata presentata nell’ambito di una controversia che vede la Seaport (NI) Ltd e il Magherafelt district Council e a. contrapposti al Department of the Environment for Northern Ireland (Ministero dell’ambiente) in ordine alla procedura di consultazione seguita nell’ambito dell’elaborazione di progetti di piani di sviluppo regionali in Irlanda del Nord.
3. Con tale domanda si invita la Corte a precisare due delle modalità connesse all’attuazione della procedura di consultazione. La prima, prevista all’art. 6, n. 3, della direttiva, riguarda la designazione delle autorità preposte alla consultazione. Infatti, nella presente causa, il Department of the Environment for Northern Ireland è nel contempo l’autorità responsabile del piano controverso e l’autorità designata dalla legge nazionale ai fini della procedura di consultazione. Di conseguenza, si tratta di stabilire se, in una fattispecie come quella di cui trattasi nella causa principale, lo Stato membro sia tenuto a designare una nuova autorità preposta alla consultazione, distinta e indipendente dalla prima.
4. La seconda modalità, prevista all’art. 6, n. 2, della direttiva, riguarda il termine fissato ai fini della procedura di consultazione. Si tratta di stabilire se tale termine possa essere fissato, caso per caso, dall’autorità responsabile del piano o del programma o se sia necessario che esso sia precisato nella normativa di trasposizione della direttiva.
5. Per motivi che ora esporrò ritengo che un’attuazione credibile e utile della direttiva richieda che, in una fattispecie come quella di cui trattasi nella causa principale, lo Stato membro designi una nuova autorità preposta alla consultazione, distinta e indipendente dall’autorità responsabile dell’elaborazione del piano. Per contro, nulla osta, a mio parere, a che una normativa nazionale preveda che il termine fissato ai fini della procedura di consultazione sia precisato, caso per caso, dall’autorità responsabile del piano, a condizione, tuttavia, che tale termine sia sufficiente per dare alle autorità e al pubblico consultati un’effettiva opportunità di esprimere il loro parere sulla proposta di piano.
I – Contesto normativo
A – La direttiva
6. L’obiettivo essenziale della direttiva, come risulta dal suo art. 1, consiste nel sottoporre a valutazione ambientale i piani e i programmi che possono avere effetti significativi sull’ambiente durante la loro elaborazione e prima della loro adozione. Il legislatore dell’Unione intende così garantire un livello elevato di protezione dell’ambiente, conformemente agli artt. 174 CE e 37 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
7. La direttiva definisce un quadro minimo per la valutazione ambientale, lasciando agli Stati membri il compito di definire le modalità della procedura tenendo conto del principio della sussidiarietà (3).
8. Conformemente all’art. 2, lett. b), della direttiva, una valutazione ambientale comprende la redazione di un rapporto ambientale (che indichi i probabili effetti significativi sull’ambiente e le ragionevoli alternative) nonché lo svolgimento di consultazioni presso le autorità incaricate delle questioni ambientali, il pubblico e gli altri Stati membri in caso di effetti transfrontalieri significativi. Il rapporto ambientale e i risultati delle consultazioni sono presi in considerazione prima dell’adozione del piano o del programma. Una volta adottato tale piano o tale programma, le autorità incaricate delle questioni ambientali, il pubblico così come ogni Stato membro consultato sono informati e gli elementi pertinenti sono messi a loro disposizione.
9. La procedura di consultazione è sancita all’art. 6 della direttiva. Tale disposizione è redatta nei seguenti termini:
«1. La proposta di piano o di programma ed il rapporto ambientale redatto a norma dell’articolo 5 devono essere messi a disposizione delle autorità di cui al paragrafo 3 del presente articolo e del pubblico.
2. Le autorità di cui al paragrafo 3 e il pubblico di cui al paragrafo 4 devono disporre tempestivamente di un’effettiva opportunità di esprimere in termini congrui il proprio parere sulla proposta di piano o di programma e sul rapporto ambientale che la accompagna, prima dell’adozione del piano o del programma o dell’avvio della relativa procedura legislativa.
3. Gli Stati membri designano le autorità che devono essere consultate e che, per le loro specifiche competenze ambientali, possono essere interessate agli effetti sull’ambiente dovuti all’applicazione dei piani e dei programmi.
4. Gli Stati membri individuano i settori del pubblico ai fini del paragrafo 2, compresi i settori del pubblico che sono interessati dall’iter decisionale nell’osservanza della presente direttiva o che ne sono o probabilmente ne verranno toccati (…).
5. Gli Stati membri determinano le specifiche modalità per l’informazione e la consultazione delle autorità e del pubblico».
B – La trasposizione della direttiva nell’ordinamento giuridico nazionale
10. La direttiva è stata trasposta dal regolamento del 2004 relativo alla valutazione dell’impatto ambientale dei piani e dei programmi [Environmental Assessment of Plans and Programmes Regulations (Northern Ireland) 2004, in prosieguo: il «regolamento del 2004»].
11. L’art. 4 del regolamento del 2004 traspone l’art. 6, n. 3, della direttiva relativo alla designazione delle autorità proposte alla consultazione. Tale art. 4 è così redatto:
«(1) Fatto salvo il paragrafo 2, l’organo consultivo è il Department of the Environment for Northern Ireland (…).
(2) Qualora il Department of the Environment for Northern Ireland sia in qualsiasi momento l’autorità competente con riferimento ad un piano o programma, esso non può esercitare, in tale momento, le funzioni di organo consultivo di cui al regolamento del 2004 con riferimento a tale piano o programma (…)».
12. L’art. 12 del regolamento del 2004 traspone l’art. 6, n. 2, della direttiva relativo ai termini fissati ai fini della procedura di consultazione. Tale art. 12 dispone quanto segue:
«(1) Ogni proposta di piano o di programma per cui sia stato redatto un rapporto ambientale (...) e il relativo rapporto ambientale (...) devono essere messi a disposizione dell’organo consultivo e del pubblico ai sensi delle seguenti disposizioni del presente articolo.
(2) Una volta redatti i documenti pertinenti, l’autorità competente deve trasmetterne copia all’organo consultivo entro un termine ragionevole, invitandolo ad esprimere il proprio parere sui documenti pertinenti entro un termine stabilito.
(3) L’autorità competente è altresì responsabile per quanto segue:
(a) entro 14 giorni dalla redazione dei documenti pertinenti, [deve] pubblicare, o assicurare la pubblicazione, di un avviso, ai sensi del paragrafo 5,
(i) che indichi il titolo del piano, del programma o della modifica;
(ii) che indichi l’indirizzo (che può comprendere un sito Internet) presso il quale è possibile consultare copia dei documenti pertinenti o presso il quale è possibile ottenerne copia;
(iii) che inviti a formulare pareri in merito ai documenti pertinenti;
(iv) che indichi l’indirizzo e il periodo entro il quale i pareri devono essere inviati; e
(b) conservare una copia dei documenti pertinenti presso la propria sede principale, per consultazione da parte del pubblico in qualsiasi momento ragionevole e a titolo gratuito, e
(c) pubblicare copia dei documenti pertinenti sul sito dell’autorità.
(4) I termini di cui ai paragrafi 2 e 3, lett. a), sub iv), devono essere tali da assicurare che i destinatari dell’invito dispongano tempestivamente di un’effettiva opportunità di esprimere il proprio parere sui documenti pertinenti.
(…)».
II – I fatti e il procedimento nella causa principale
13. All’epoca dei fatti della causa principale, il Department of the Environment for Northern Ireland si compone di quattro agenzie tra cui il servizio di pianificazione e il servizio dell’ambiente e del patrimonio (4).
14. Nel corso dell’elaborazione dei progetti «Northern Area Plan 2016» e «Magherafelt Area Plan 2015», il servizio della pianificazione ha collaborato molto strettamente con il servizio dell’ambiente e del patrimonio. Quest’ultimo ha fornito informazioni nonché un parere sul contenuto dei progetti controversi.
15. Ai fini della procedura di consultazione, il Department of the Environment for Northern Ireland ha comunicato il progetto «Northern Area Plan 2016» e il rapporto ambientale al pubblico nonché al suo servizio dell’ambiente e del patrimonio e ad altre autorità pubbliche. Il termine per presentare osservazioni è stato fissato in otto settimane. Il Department of the Environment for Northern Ireland ha ricevuto 5 250 osservazioni riguardanti la proposta di piano da parte del pubblico nonché quattro osservazioni relative al rapporto ambientale. Tra di esse figurano 49 osservazioni da parte della Seaport (NI) Ltd, di cui una era connessa al contenuto di tale rapporto e alla realizzazione della valutazione ambientale.
16. Per quanto riguarda il progetto «Magherafelt Area Plan 2015» e il rapporto ambientale, essi sono stati comunicati al servizio dell’ambiente e del patrimonio nonché agli altri organi interessati. Il Department of the Environment for Northern Ireland li ha invitati a formulare le loro osservazioni entro un termine di sei settimane. Esso ha ricevuto circa 5 300 osservazioni riguardanti la proposta di piano e cinque osservazioni riguardanti il rapporto ambientale.
17. Nel corso dei mesi di novembre e di dicembre 2005, la Seaport (NI) Ltd nonché il Magherafelt district Council e a. hanno rispettivamente proposto un ricorso dinanzi alla High Court of Justice in Northern Ireland (Regno Unito), ritenendo che la valutazione ambientale relativa alle proposte di piani controverse non fosse stata effettuata conformemente alle prescrizioni della direttiva.
18. In ciascuno di tali due procedimenti, la High Court of Justice in Northern Ireland ha dichiarato che l’art. 4 del regolamento del 2004 non ha correttamente trasposto l’obbligo, sancito all’art. 6, n. 3, della direttiva, di designare una nuova autorità preposta alla consultazione, qualora il Department of the Environment for Northern Ireland sia anche l’autorità responsabile per il piano. Allo stesso modo, essa ha considerato che l’art. 12 del regolamento del 2004 non ha adeguatamente trasposto l’art. 6, n. 2, della direttiva, non fissando un termine specifico entro il quale le osservazioni debbono essere presentate.
19. Il Department of the Environment for Northern Ireland ha proposto un ricorso dinnanzi alla Court of Appeal in Northern Ireland (Regno Unito).
III – Le questioni pregiudiziali
20. Ritenendo che fosse necessaria un’interpretazione del diritto dell’Unione al fine di poter statuire su tale controversa, la Court of Appeal in Northern Ireland ha deciso di sottoporre alla Corte le tre seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se la direttiva […] debba essere interpretata nel senso che, allorché un’autorità nazionale che elabora un piano, rientrante nell’ambito dell’art. 3, sia essa stessa l’autorità con competenza generale in materia di ambiente nello Stato membro di cui trattasi, quest’ultimo possa rifiutarsi di designare, ai sensi dell’art. 6, n. 3, un’autorità che deve essere consultata ai fini degli artt. 5 e 6.
2) Se [la] direttiva debba essere interpretata nel senso che, allorché l’autorità che elabora un piano rientrante nell’ambito dell’art. 3 sia essa stessa l’autorità con competenza generale in materia di ambiente nello Stato membro, incomba a quest’ultimo l’obbligo di garantire che esista un organo consultivo da designare diverso da tale autorità.
3) Se la direttiva debba essere interpretata nel senso che le disposizioni di cui all’art. 6, n. 2, in base alle quali le autorità di cui al suo art. 6, n. 3, e il pubblico di cui al suo art. 6, n. 4, devono disporre tempestivamente di un’effettiva opportunità di esprimere il proprio parere «in termini congrui», possano essere recepite mediante norme che prevedono che l’autorità responsabile per l’elaborazione del piano debba stabilire, di volta in volta, il termine entro il quale devono essere espressi i pareri, o se le disposizioni di recepimento della direttiva debbono prevedere esse stesse un termine, o termini diversi per circostanze diverse, entro i quali tali pareri devono essere espressi».
IV – Analisi
A – Sulla prima e seconda questione
21. Con le sue prime due questioni, il giudice del rinvio chiede alla Corte se l’art. 6, n. 3, della direttiva debba essere interpretato nel senso che, ai fini della procedura di consultazione, uno Stato membro sia tenuto a designare una nuova autorità incaricata delle questioni ambientali, qualora quella prevista dalla legge nazionale a tal fine non sia altro che l’autorità responsabile dell’elaborazione del piano o del programma controverso. Eventualmente, il giudice del rinvio chiede alla Corte se tale nuova autorità debba essere distinta dall’autorità responsabile dell’elaborazione del piano o del programma.
22. I governi del Regno Unito e danese, così come la Commissione europea, propongono di risolvere le due prime questioni in senso negativo.
23. I governi del Regno Unito e danese ritengono, in sostanza, che la direttiva realizzi un’armonizzazione minima delle procedure di valutazione ambientale. Pertanto, gli Stati membri non sarebbero tenuti a creare un nuovo organismo, distinto e indipendente, da quello previsto dalla legge nazionale. Nel caso di specie, la collaborazione dei servizi dell’ambiente e della pianificazione del Department of the Environment for Northern Ireland avrebbe permesso di conseguire i risultati perseguiti dalla direttiva per quanto riguarda tanto la trasparenza dell’iter decisionale quanto la completezza e l’affidabilità dei dati ambientali. A causa delle responsabilità ad esso incombenti, il Department of the Environment for Northern Ireland curerebbe che l’impatto ambientale del piano sia debitamente preso in considerazione e che non si tenga conto degli interessi privati a scapito dell’interesse pubblico.
24. La Commissione segnala le disparità esistenti nell’organizzazione amministrativa degli Stati membri. Certi Stati sarebbero in grado di designare diverse autorità ai fini della procedura di consultazione. Altri, invece, come il Granducato di Lussemburgo o la Repubblica di Malta, incontrerebbero difficoltà a designare una nuova autorità rispondente ai requisiti posti dall’art. 6, n. 3, della direttiva, e ciò in considerazione delle loro dimensioni. La Commissione rileva, inoltre, che nella formulazione della direttiva nulla fa ritenere che, in un caso come quello di cui trattasi nella causa principale, lo Stato membro sia tenuto a designare una nuova autorità. Se così fosse, la Commissione rileva che un organismo così artificiale non sarebbe in grado di fornire informazioni utili.
25. Non condivido le osservazioni formulate nel contesto di questo procedimento. Per motivi che mi accingo ora ad esporre, sono del parere che uno Stato membro, che si trovi in una situazione come quella di cui trattasi nella causa principale, non possa esimersi dagli obblighi che ad esso incombono ai sensi dell’art. 6, n. 3, della direttiva in quanto l’autorità responsabile dell’elaborazione del piano è anche l’autorità designata dalla legge nazionale ai fini della procedura di consultazione. In una situazione del genere, ritengo che un’attuazione credibile e utile della direttiva richieda che tale Stato membro designi una nuova autorità preposta alla consultazione, distinta e indipendente dalla prima.
26. Tale valutazione si fonda sulla natura e sulla portata della procedura di consultazione stabilita dal legislatore dell’Unione nonché sugli obiettivi che quest’ultimo persegue.
27. La procedura di consultazione, prevista dall’art. 6 della direttiva, mira a garantire il diritto di ciascuno di vivere in un ambiente idoneo ad assicurare la propria salute e il proprio benessere, conformemente agli artt. 174 CE e 37 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
28. Essa sancisce pertanto il diritto di tutti a partecipare alle procedure decisionali qualora queste ultime abbiano un impatto sull’ambiente. A questo proposito, il legislatore dell’Unione si è basato sugli obblighi che incombono all’Unione nell’ambito della convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, detta «Convenzione di Aarhus» (5). La Convenzione di Aarhus, lo ricordo, ha come obiettivo quello di garantire il diritto del pubblico a partecipare alle procedure decisionali in materia ambientale e, in particolare, per quanto riguarda i piani e i programmi relativi all’ambiente (6). Tuttavia, la consultazione non è unicamente un diritto. Essa è anche un dovere, quello di proteggere e migliorare la qualità dell’ambiente esprimendo preoccupazioni e aiutando le autorità responsabili dell’elaborazione di piani a tener debitamente in considerazione queste ultime e adottando le migliori decisioni.
29. L’insieme delle disposizioni della direttiva testimonia della volontà del legislatore dell’Unione di rispettare tali diritti. Quest’ultimo stabilisce un quadro procedurale che permette di garantire, in ciascuna delle fasi dell’elaborazione e dell’adozione del piano, una reale presa in considerazione delle preoccupazioni ambientali delle autorità e delle persone interessate dall’impatto di tali progetti. L’obiettivo è, in particolare, quello di garantire la completezza e l’affidabilità delle informazioni fornite ai fini della valutazione ambientale (7).
30. La consultazione delle autorità si intende sin dalle prime fasi dell’elaborazione del piano, e ciò sino all’adozione di quest’ultimo. Infatti, esse sono innanzitutto sentite quanto alla necessità di procedere ad una valutazione ambientale per il piano di cui trattasi (art. 3, n. 6, della direttiva). Le autorità debbono poi pronunciarsi quanto all’ampiezza e al grado di precisione delle informazioni che il rapporto ambientale deve contenere (art. 5, n. 4, della direttiva). Infine, esse devono esprimere il loro parere su tale rapporto nonché sulla proposta di piano o di programma (art. 6, n. 2, della direttiva).
31. La stessa funzione propria della procedura di consultazione è quindi quella di ottenere un parere autorevole da parte di un’autorità avente competenza in materia ambientale e che sia soprattutto direttamente interessata dall’impatto del piano sull’ambiente. Tale procedura deve permettere di ottenere un’opinione, in ciascuna delle fasi, non solo quanto alla necessità di una valutazione ambientale, ma anche quanto al contenuto stesso del rapporto ambientale e della proposta di piano. L’autorità designata ai fini della consultazione deve quindi essere in grado di fornire informazioni attuali e utili. Essa deve altresì essere in grado di criticare le valutazioni effettuate e le scelte operate dall’autorità responsabile dell’elaborazione del piano, suggerendo, sulla base delle sue conoscenze e delle sue competenze, modifiche e alternative.
32. Tale autorità può quindi essere solo un organismo distinto e indipendente dall’autorità di pianificazione, unica garanzia di credibilità e di efficacia della procedura di consultazione. Come rileva la Commissione nelle sue osservazioni, un «organo non può manifestamente consultare se stesso». Così come un individuo non può essere giudice e parte in un procedimento, un’autorità pubblica non può essere consultata sugli effetti di un piano di cui è essa stessa autrice.
33. Ammettere il contrario priva, a mio parere, di ogni effetto utile la procedura di consultazione e ostacola il conseguimento degli obiettivi perseguiti dal legislatore dell’Unione.
34. Infatti, il Department of the Environment for Northern Ireland non può, così come elabora il proprio piano, esprimere critiche costruttive nei confronti della propria proposta e proporre alternative diverse dalle scelte da esso già operate. Inoltre, anche se è effettivamente una delle autorità maggiormente in grado di tutelare gli interessi ambientali, nondimeno esso deve poter prendere in considerazione i pareri e le preoccupazioni eventualmente espressi da istituti più specializzati o da autorità locali interessate dagli effetti del piano in base al suo ambito di applicazione geografica. A questo proposito, è interessante rilevare che le competenze del Department of the Environment for Northern Ireland non hanno impedito al pubblico interessato di depositare oltre 5 250 osservazioni sul progetto «Northern Area Plan 2016» e oltre 5 300 osservazioni sul progetto «Magherafelt Area Plan 2015». Il Department of the Environment for Northern Ireland non può quindi esimersi dall’obbligo di consultare un’altra autorità incaricata di questioni ambientali, salvo amputare la direttiva di un elemento sostanziale della stessa.
35. Al fine di garantire un’attuazione credibile e utile della direttiva, mi sembra pertanto indispensabile che, in una fattispecie come quella di cui trattasi nella causa principale, lo Stato membro designi, conformemente all’art. 6, n. 3, della direttiva, ai fini della procedura di consultazione, una nuova autorità distinta e indipendente dall’autorità responsabile dell’elaborazione del piano.
36. A mio modo di vedere, un siffatto obbligo non impone un onere insormontabile agli Stati membri che, a causa delle loro dimensioni, non dispongono di un’ampia rete di autorità pubbliche cui incombono responsabilità ambientali.
37. Infatti, i termini dell’art. 6, n. 3, della direttiva sono ampi. Essi lasciano agli Stati membri, conformemente all’art. 6, n. 5, della direttiva, un ampio margine discrezionale nell’organizzazione della procedura di consultazione ambientale (8).
38. Risulta così dal punto 7.11 degli orientamenti della Commissione (9) che gli Stati membri possono scegliere di designare organi governativi o autorità pubbliche che agiscono sul piano nazionale, regionale o locale. Può trattarsi di autorità interessate dagli effetti dell’attuazione del piano sull’ambiente, come gli ispettorati dell’ambiente, gli istituti di ricerca che effettuano lavori di ordine pubblico ovvero anche i servizi del governo. Può anche trattarsi, conformemente al punto 7.15 degli orientamenti, di autorità cui incombono responsabilità in materia di ambiente su un piano più generale, come le «autorità locali di prossimità».
39. Gli Stati membri sono altresì liberi di determinare il modo di designazione delle autorità preposte alla consultazione. Secondo gli orientamenti, tali autorità possono essere designate nell’ambito della normativa di trasposizione, come si verifica nella presente causa. Gli Stati membri possono anche preferire un approccio caso per caso, che permetta di prendere in considerazione il contenuto del piano o del programma (10). In tale ipotesi, lo Stato membro può effettivamente tenere conto dell’identità dell’autorità responsabile del piano per designare, ai fini della valutazione ambientale di cui trattasi, una nuova autorità preposta alla consultazione.
40. Tanto la formulazione letterale dell’art. 6, n. 3, della direttiva quanto l’interpretazione datane dalla Commissione permettono di ritenere che gli Stati membri dispongano di un margine di manovra sufficiente per adottare una procedura tale da garantire un’attuazione utile e credibile della direttiva. In una fattispecie come quella di cui trattasi nella causa principale, ritengo che il Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord possa conseguire tale obiettivo designando, per esempio, ai fini della procedura di consultazione di cui trattasi, un’autorità locale che possa essere interessata dagli effetti ambientali del piano (11).
41. Alla luce di tutti questi elementi, sono pertanto del parere che l’art. 6, n. 3, della direttiva debba essere interpretato nel senso che, qualora l’autorità responsabile del piano sia anche l’autorità designata dalla legge nazionale ai fini della procedura di consultazione, lo Stato membro sia tenuto a designare una nuova autorità preposta alla consultazione, che dev’essere distinta e indipendente dalla prima.
B – Sulla terza questione
42. Con la terza questione, il giudice del rinvio chiede alla Corte se l’art. 6, n. 2, della direttiva osti a che il termine fissato ai fini della procedura di consultazione sia precisato, caso per caso, dall’autorità responsabile dell’elaborazione del piano.
43. Nella causa principale, la High Court of Justice in Northern Ireland ha, infatti, considerato che, conformemente al principio di certezza del diritto, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a precisare tale termine nell’ambito della normativa di trasposizione e non potrebbero delegare all’autorità responsabile del piano la responsabilità di fissarlo caso per caso.
44. Il governo del Regno Unito sostiene che i termini concessi ai fini della procedura di consultazione non devono essere necessariamente definiti nell’ambito della normativa di trasposizione. La Commissione ritiene, dal canto suo, che nessuna norma della direttiva né alcun altro principio di diritto impongono agli Stati membri di fissare nell’ambito della loro legge di trasposizione un termine preciso ai fini della procedura di consultazione. Basterebbe che tale termine sia determinato al momento della consultazione.
45. Al pari del governo del Regno Unito e della Commissione, sono del parere che l’art. 6, n. 2, della direttiva non osti ad una normativa nazionale come quella controversa nella causa principale, che prevede che il termine fissato ai fini della procedura di consultazione venga precisato, caso per caso, dall’autorità responsabile del piano o del programma. La mia valutazione si basa sui seguenti motivi.
46. Da una parte, sappiamo che la direttiva non procede ad un’armonizzazione completa delle procedure di valutazione ambientale e, in particolare, della procedura di consultazione. Come risulta dall’ottavo ‘considerando’ e dall’art. 6, n. 5, della direttiva, il legislatore dell’Unione ha inteso fissare un quadro minimo, lasciando gli Stati membri il compito di precisare le modalità precise relative alla consultazione delle autorità e del pubblico.
47. Così, per quanto concerne il termine fissato ai fini della procedura di consultazione, il legislatore dell’Unione precisa unicamente, all’art. 6, n. 2, della direttiva, che tale termine dev’essere «congruo» per dare alle autorità e al pubblico consultati un’«effettiva opportunità» di esprimere il loro parere (12). La direttiva lascia quindi alla valutazione degli Stati membri il modo in cui occorra trasporre tale disposizione nell’ordinamento giuridico nazionale (13). Nulla osta, di conseguenza, a che uno Stato membro decida di conferire all’autorità responsabile del piano controverso il compito di fissare il termine entro il quale i pareri devono essere espressi, purché tale termine rispetti le condizioni di cui all’art. 6, n. 2, della direttiva (14).
48. Questa soluzione presenta il vantaggio di evitare una rigidità eccessiva della procedura permettendo all’autorità responsabile del piano di fissare un termine tale da tener conto della natura del piano, della sua portata e della sua complessità. A questo proposito, occorre ricordare che l’ambito di applicazione della direttiva è estremamente ampio poiché copre, ai sensi del suo art. 3, settori di attività estremamente vari come i settori dell’agricoltura, dell’energia, dell’industria, delle telecomunicazioni ovvero anche del turismo. Al di là della diversità dei progetti eleborati, ciascun piano presenta, a mio parere, caratteristiche specifiche e merita, di conseguenza, un esame particolare entro un termine che dev’essere adeguato. Orbene, mi sembra che l’autorità responsabile del piano sia, al riguardo, quella maggiormente in grado di determinare tale termine.
49. Inoltre, la detta soluzione non mi sembra in contrasto con il principio di certezza del diritto dato che l’autorità responsabile del piano precisa il termine di consultazione sin dalla pubblicazione della proposta di piano e del rapporto ambientale, e ciò conformemente al disposto dell’art. 6, n. 2, della direttiva.
50. Nella presente causa, rilevo che il Department of the Environment for Northern Ireland, conformemente all’art. 12 del regolamento del 2004, ha fissato un termine di otto settimane per il progetto «Northern Area Plan 2016» e di sei settimane per il progetto «Magherafelt Area Plan 2015». Tali termini sembrano sufficienti poiché hanno permesso alle autorità e al pubblico consultati di presentare oltre 5 250 osservazioni per quanto riguarda il primo progetto, e oltre 5 300 osservazioni per quanto riguarda il secondo. Come sottolinea il governo del Regno Unito nelle sue osservazioni, in forza della legge nazionale, se, in un determinato caso, gli organi consultivi o il pubblico ritengono che il termine fissato sia troppo breve, può essere richiesta una proroga e, ove essa venga rifiutata, può essere avviato un procedimento giurisdizionale a motivo dell’inadeguatezza del termine di consultazione concesso.
51. Alla luce di tutti questi elementi, sono del parere che l’art. 6, n. 2, della direttiva non osti ad una normativa nazionale ai sensi della quale il termine fissato ai fini della procedura di consultazione è precisato, caso per caso, dall’autorità responsabile del piano o del programma, a condizione che tale termine sia sufficiente per dare alle autorità e al pubblico consultati un’effettiva opportunità di esprimere il loro parere sulla proposta di piano o di programma nonché sul rapporto ambientale.
V – Conclusione
52. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di risolvere nei seguenti termini le questioni pregiudiziali proposte dalla Court of Appeal in Northern Ireland:
«1) L’art. 6, n. 3, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 giugno 2001, 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, dev’essere interpretato nel senso che, qualora l’autorità responsabile del piano sia anche l’autorità designata dalla normativa nazionale ai fini della procedura di consultazione, lo Stato membro è tenuto a designare una nuova autorità consultiva che dev’essere distinta e indipendente dalla prima.
2) L’art. 6, n. 2, della diretta 2001/42 dev’essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale ai sensi della quale il termine fissato ai fini della procedura di consultazione è precisato, caso per caso, dall’autorità responsabile del piano o del programma, a condizione che tale termine sia sufficiente per dare alle autorità e al pubblico consultati un’effettiva opportunità di esprimere il loro parere sulla proposta di piano o di programma nonché sul rapporto ambientale».
1 Lingua originale: il francese.
2 GU L 197, pag. 30; in prosieguo: la «direttiva».
3 Ottavo ‘considerando’ della direttiva.
4 Queste due agenzie non hanno personalità giuridica propria, ma dispongono di personale proprio nonché di risorse amministrative e di locali propri.
5 Convenzione firmata il 25 giugno 1998 e approvata a nome della Comunità europea dalla decisione del Consiglio 17 febbraio 2005, 2005/370/CE, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione sull’accesso alle informazioni, la participazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 124, pag. 1).
6 Art. 7 della Convenzione di Aarhus.
7 Quindicesimo ‘considerando’ della direttiva.
8 V., altresì, quinto ‘considerando’ della direttiva.
9 Orientamenti relativi all’attuazione della direttiva; in prosieguo: gli «orientamenti».
10 Punti 7.13‑7.15 degli orientamenti.
11 A questo proposito, il giudice del rinvio sottolinea che altri organi pubblici in Irlanda del Nord possiedono competenze regolamentari connesse ad aspetti specifici dell’ambiente.
12 V. anche il quindicesimo ‘considerando’ della direttiva da cui risulta che il detto termine dev’essere «adeguato» per consentire un lasso di tempo sufficiente per le consultazioni, compresa la formulazione di pareri.
13 V., a mo’ d’esempio, l’art. 14, n. 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre 2000, 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (GU L 327, pag. 1), in forza del quale «[p]er garantire l’attiva partecipazione e la consultazione, gli Stati membri concedono un periodo minimo di sei mesi per la presentazione di osservazioni scritte sui documenti [di riferimento]».
14 A questo proposito è interessante rilevare che l’art. 6 della Convenzione di Aarhus, applicabile alla partecipazione del pubblico per quanto riguarda i piani, i programmi e le politiche relativi all’ambiente, dispone, al suo n. 3, che, «[p]er le varie fasi della procedura di partecipazione del pubblico sono fissati termini ragionevoli, in modo da prevedere un lasso di tempo sufficiente per informare il pubblico (…) e consentirgli di prepararsi e partecipare effettivamente al processo decisionale in materia ambientale».
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