CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
JÁN MAZÁK
presentate il 12 luglio 2012 ( 1 )
Causa C-534/10 P
Brookfield New Zealand Ltd
Elaris SNC
contro
Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV)
e Schniga GmbH
«Privativa comunitaria per ritrovati vegetali — Regolamento (CE) n. 2100/94 — Potere discrezionale attribuito all’UCVV — Nuova presentazione di materiale vegetale esente da virus destinato all’esame tecnico»
I – Introduzione
1.
Con la presente impugnazione, la Brookfield New Zealand Limited (in prosieguo: la «Brookfield») e la Elaris SNC (in prosieguo: la «Elaris») (oppure, congiuntamente, «le ricorrenti») chiedono alla Corte di giustizia l’annullamento della sentenza del 13 settembre 2010, T-135/08, Schniga/CPVO – Elaris e Brookfield New Zealand (Gala Schnitzer) ( 2 ) (in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con cui il Tribunale (Sesta Sezione) ha annullato la decisione della commissione di ricorso dell’Ufficio comunitario delle varietà vegetali (in prosieguo: l’«UCVV» o l’«Ufficio»), del 21 novembre 2007, che ha concesso la privativa comunitaria per ritrovati vegetali alla varietà di mele «Gala Schnitzer» (procedimenti A 003/2007 e A 004/2007) (in prosieguo: «la decisione impugnata»).
2.
La presente impugnazione solleva essenzialmente la questione se il Tribunale abbia interpretato correttamente la portata del potere discrezionale conferito all’UCVV ritenendo che il suddetto Ufficio, in forza della procedura di domanda per la concessione della privativa a una varietà vegetale, avesse il potere di consentire la presentazione di nuovo materiale vegetale destinato all’esame tecnico.
II – Contesto normativo
3.
All’epoca dei fatti, le norme a disciplina della privativa comunitaria per ritrovati vegetali erano quelle fissate dal regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali ( 3 ), come modificato dal regolamento (CE) n. 2506/95 ( 4 ) del Consiglio (in prosieguo: il «regolamento n. 2100/94»).
4.
L’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 2100/94, intitolato «Novità», prevede quanto segue:
«1. Una varietà si considera nuova qualora alla data della presentazione della domanda, determinata in virtù dell’articolo 51, i costituenti varietali o un materiale del raccolto della varietà non sono stati venduti o altrimenti ceduti a terzi dal costitutore o con il suo consenso, conformemente all’articolo 11, ai fini dello sfruttamento della varietà:
a)
più di un anno prima della summenzionata data, all’interno del territorio della Comunità;
(…)».
5.
L’articolo 55, paragrafo 4, del regolamento n. 2100/94, intitolato «Esame tecnico», prevede:
«In base a norme di carattere generale o prescrizioni ad hoc, l’Ufficio stabilisce non solo la data e il luogo di prestazione del materiale destinato all’esame tecnico e dei campioni di riferimento, ma altresì la qualità e la quantità di tale materiale e di tali campioni».
6.
L’articolo 61 del regolamento n. 2100/94 elenca i casi in cui occorre respingere le domande per la privativa comunitaria per varietà vegetali. Per quanto rileva nella presente causa, esso stabilisce quanto segue:
«1. L’Ufficio respinge la domanda per la privativa comunitaria per ritrovati vegetali non appena constata che il richiedente:
(...)
b)
non ha rispettato una norma o prescrizione ai sensi dell’articolo 55, paragrafi 4 o 5 nel termine stabilito, salvo dispensa dell’Ufficio a presentare il materiale (…)
(...)».
7.
L’articolo 73 del regolamento n. 2100/94, intitolato «Ricorsi avverso le decisioni delle commissioni di ricorso», così prevede:
«1. Avverso le decisioni delle commissioni di ricorso può essere proposto ricorso dinanzi alla Corte di giustizia.
2. Il ricorso può essere proposto per incompetenza, per violazione di norme che prescrivono una determinata forma, per violazione del Trattato, del presente regolamento o di qualsiasi regola di diritto relativa alla loro applicazione oppure per sviamento di potere.
3. La Corte di giustizia è competente sia ad annullare che a riformare la decisione impugnata.
4. Il ricorso può essere proposto da una qualsiasi delle parti nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, che sia rimasta totalmente o parzialmente soccombente nelle sue conclusioni.
(…)».
8.
Ai termini dell’articolo 80, paragrafo 1, del regolamento n. 2100/94, intitolato «Restitutio in integrum»:
«Il richiedente di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali o il titolare o qualsiasi altra parte in causa nella procedura dinanzi all’Ufficio che, pur avendo preso tutte le precauzioni richieste dalle circostanze, non ha potuto rispettare un termine nei confronti dell’Ufficio è reintegrato, a sua richiesta, nei suoi diritti se l’impedimento ha avuto come conseguenza diretta, in virtù del presente regolamento, la perdita di un diritto o rimedio giuridico».
III – Fatti
9.
Nella sentenza impugnata, i fatti all’origine della controversia sono stati esposti come segue:
«1.
Il 18 gennaio 1999, il Konsortium Südtiroler Baumschuler (in prosieguo: il “KSB”), cui è subentrata la [Schniga], ha depositato una domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali presso l’[UCVV], ai sensi del regolamento [n. 2100/94].
2.
Tale domanda è stata registrata con il numero 1999/0033.
3.
La privativa comunitaria per ritrovati vegetali è stata richiesta per la varietà di mela (Malus Mill) Gala Schnitzer.
4.
L’UCVV ha incaricato il Bundessortenamt (Ufficio federale tedesco delle varietà vegetali) di procedere all’esame tecnico conformemente all’art. 55, n. 1, del regolamento n. 2100/94.
5.
Con lettera del 26 gennaio 1999, indirizzata al rappresentante del KSB, l’UCVV ha invitato il KSB a far pervenire, ad esso e al Bundessortenamt, il materiale necessario per l’esame tecnico, vale a dire dieci marze in riposo vegetativo innestabili, tra il 1o e il 15 marzo 1999. L’UCVV ha parimenti precisato che incombeva al KSB l’obbligo di rispettare tutte le condizioni fitosanitarie e doganali applicabili alla spedizione del materiale.
6.
Il 9 marzo 1999 il Bundessortenamt ha ricevuto detto materiale.
7.
Con lettera del 25 marzo 1999, indirizzata al rappresentante del KSB, l’UCVV ha confermato l’avvenuto ricevimento del materiale richiesto e ha indicato che quest’ultimo era stato trasmesso al Bundessortenamt in buono stato ed entro i termini, ma che non era accompagnato da un certificato fitosanitario. L’UCVV ha chiesto al KSB di fare in modo che tale documento indispensabile fosse fornito non appena possibile.
8.
Il 23 aprile 1999, il KSB ha inviato al Bundessortenamt un passaporto fitosanitario europeo e ha precisato che l’autorità che l’aveva rilasciato, vale a dire il servizio fitosanitario della provincia autonoma di Bolzano, aveva indicato che tale documento sostituiva il certificato fitosanitario.
9.
Con messaggio di posta elettronica del 3 maggio 1999, il Bundessortenamt ha comunicato al KSB che aveva ricevuto entro il termine il materiale, che quest’ultimo era adeguato e che il passaporto fitosanitario europeo fornito era sufficiente ai fini dell’esame tecnico e della verifica dei requisiti materiali per la concessione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali. Esso ha tuttavia chiesto una copia di un certificato ufficiale che attestasse l’assenza di virus nel materiale presentato.
10.
Nel 2001, il KSB ha informato il Bundessortenamt di non potergli fornire il certificato fitosanitario richiesto in quanto era emerso che il materiale presentato nel marzo 1999 ai fini dell’esame tecnico conteneva virus latenti.
11.
Con messaggio di posta elettronica del 4 maggio 2001, il Bundessortenamt ha comunicato all’UCVV la sua intenzione di sradicare il materiale infetto, al fine di evitare la propagazione dell’infezione ad altre piante, e gli ha proposto di richiedere al KSB di fornire nuovo materiale, esente da virus, al fine di riavviare l’esame tecnico.
12.
Con messaggio di posta elettronica dell’8 maggio 2001, indirizzato al Bundessortenamt, l’UCVV ha dato il suo consenso allo sradicamento del materiale infetto e ha indicato di aver deciso di chiedere al KSB di presentare nuovo materiale, esente da virus, nel mese di marzo 2002. Esso ha parimenti indicato che, dal momento che le istruzioni relative alla presentazione del materiale non avevano precisato che quest’ultimo doveva essere esente da virus, bensì unicamente che si dovevano rispettare i requisiti del passaporto fitosanitario europeo, il KSB non poteva essere considerato responsabile della situazione, che sarebbe stato ingiusto respingere la domanda relativa alla varietà Gala Schnitzer e che, pertanto, la soluzione proposta sembrava essere la migliore.
13.
Con messaggio di posta elettronica del 13 giugno 2001, l’UCVV ha indicato al KSB che, d’accordo con il Bundessortenamt, poiché le sue istruzioni in merito alla fornitura di vegetali e i criteri relativi al loro stato sanitario non erano sufficientemente chiari, aveva deciso di autorizzarlo a presentare al Bundessortenamt, nel marzo 2002, un nuovo materiale esente da virus e accompagnato da un certificato fitosanitario che attestasse tale stato, al fine di procedere nell’esame della domanda relativa alla varietà Gala Schnitzer.
14.
A seguito del nuovo esame tecnico il Bundessortenamt ha concluso, nella sua relazione finale in data 16 dicembre 2005, che la varietà Gala Schnitzer era distinta dalla varietà più simile utilizzata come riferimento, vale a dire la varietà Baigent, in base alla caratteristica aggiuntiva “Frutta: ampiezza delle striature”.
15.
Il 5 maggio 2006, le intervenienti, la Elaris SNC e la Brookfield New Zealand Ltd, rispettivamente titolare di una licenza sui diritti di privativa della varietà Baigent e titolare della privativa, hanno presentato all’UCVV talune opposizioni, ai sensi dell’art. 59 del regolamento n. 2100/94, alla concessione della privativa per la varietà Gala Schnitzer.
16.
Le opposizioni erano fondate sul diritto di privativa anteriore per la varietà di mela (Malus Mill) Baigent.
17.
I motivi invocati a sostegno delle opposizioni erano, da un lato, quello previsto dall’art. 61, n. 1, lett. b), del regolamento n. 2100/94, in quanto il mancato rispetto, da parte della ricorrente, dei requisiti relativi alla presentazione di materiale destinato all’esame tecnico, come definiti nelle lettere dell’UCVV del 26 gennaio e del 25 marzo 1999, avrebbe dovuto indurre quest’ultimo a respingere la domanda relativa alla varietà Gala Schnitzer e, dall’altro, quello previsto dall’art. 7 del regolamento n. 2100/94, in quanto la varietà Gala Schnitzer non si distinguerebbe dalla varietà Baigent.
18.
Il 14 dicembre 2006, il presidente dell’UCVV ha approvato l’uso della caratteristica aggiuntiva “Frutta: ampiezza delle striature”, al fine di stabilire il carattere distintivo della varietà Gala Schnitzer.
19.
Mediante le decisioni 26 febbraio 2007, EU 18759, OBJ 06-021 e OBJ 06-022, il comitato competente a pronunciarsi sulle opposizioni alla concessione di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali (in prosieguo: il “comitato”) ha concesso la privativa richiesta per la varietà Gala Schnitzer e ha respinto le opposizioni.
20.
L’11 aprile 2007, le intervenienti hanno proposto ricorso avverso tali tre decisioni dinanzi alla commissione di ricorso dell’UCVV, ai sensi degli artt. 67-72 del regolamento n. 2100/94.
21.
Con [la decisione impugnata], la commissione di ricorso ha annullato la decisione di concessione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali alla varietà Gala Schnitzer, nonché le decisioni di rigetto delle opposizioni, e ha essa stessa respinto la domanda relativa alla varietà Gala Schnitzer. In particolare, essa ha considerato che l’art. 61, n. 1, lett. b), del regolamento n. 2100/94 non consentiva all’UCVV di autorizzare il KSB a presentare nuovo materiale in quanto quest’ultimo non aveva rispettato la prescrizione ad hoc, ai sensi dell’art. 55, n. 4, del regolamento n. 2100/94, con la quale l’UCVV gli aveva chiesto di fornire un certificato fitosanitario che attestasse che il materiale presentato era esente da virus».
IV – Il ricorso dinanzi al Tribunale e la sentenza impugnata
10.
Con atto introduttivo depositato il 4 aprile 2008 la Schniga ha proposto un ricorso dinanzi al Tribunale chiedendo l’annullamento della decisione impugnata.
11.
La Brookfield e la Elaris, le ricorrenti nel presente procedimento, hanno partecipato al procedimento dinanzi al Tribunale in qualità di intervenienti a sostegno dell’UCVV.
12.
Il ricorso di annullamento si basava su tre motivi: (i) l’irricevibilità delle opposizioni presentate all’UCVV dalle intervenienti; (ii) la violazione dell’articolo 61, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 62 del regolamento n. 2100/94; nonché (iii) la violazione dell’articolo 55, paragrafo 4, del medesimo regolamento.
13.
Una volta dichiarata l’irricevibilità del primo motivo di ricorso in quanto dedotto per la prima volta dinanzi al Tribunale, quest’ultimo ha analizzato la ricevibilità del terzo motivo, secondo cui la commissione di ricorso avrebbe violato l’articolo 55, paragrafo 4, del regolamento n. 2100/94. Al punto 39 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che la commissione di ricorso, interpretando il contenuto delle lettere dell’UCVV del 26 gennaio e del 25 marzo 1999, aveva effettuato una valutazione giuridica atta ad essere contestata nell’ambito del procedimento. Il Tribunale si è pertanto pronunciato a favore della ricevibilità del terzo motivo di ricorso.
14.
Passando al merito, il Tribunale ha dapprima esaminato il terzo motivo e, al riguardo, ha respinto il punto di vista della commissione di ricorso nella decisione impugnata, secondo cui l’articolo 55, paragrafo 4, del regolamento n. 2100/94 non consentiva all’UCVV di autorizzare la presentazione di nuovo materiale destinato all’esame tecnico.
15.
Definendo la portata del potere discrezionale conferito all’UCVV ai sensi dell’articolo 55, paragrafo 4, del regolamento n. 2100/94, al punto 63 della sentenza impugnata il Tribunale ha concluso che tale potere discrezionale implica il diritto dell’UCVV di precisare, se lo reputa necessario in un caso concreto, le condizioni per l’esame di una domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali, fintantoché non sia scaduto il termine impartito al richiedente della privativa per conformarsi alla prescrizione ad hoc di cui è destinatario, ai sensi di tale disposizione. In particolare, al punto 64 della sentenza impugnata, il Tribunale ha osservato che è conforme al principio di buona amministrazione nonché alla necessità di assicurare il buono svolgimento e l’efficacia dei procedimenti che l’UCVV, laddove ritenga che l’imprecisione da esso rilevata possa essere corretta, disponga della facoltà di procedere nell’esame della domanda sottopostagli. Inoltre, come rilevato da detto giudice al punto 65 della sentenza impugnata, il potere discrezionale attribuito consente all’UCVV di verificare che le sue prescrizioni ad hoc siano chiare e che i richiedenti conoscano senza ambiguità i loro diritti e obblighi.
16.
Alla luce di una valutazione dei fatti pertinenti all’origine della controversia dinanzi al Tribunale, quest’ultimo ha concluso che la commissione di ricorso aveva interpreato erroneamente la portata del potere discrezionale conferito all’UCVV dall’articolo 55, paragrafo 4, del regolamento n. 2100/94, avendo essa ritenuto che l’UCVV avesse violato l’articolo 61, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 2100/94, in quanto aveva autorizzato il KSB a presentare nuovo materiale mentre, secondo tale disposizione, avrebbe dovuto respingere senza indugio la domanda presentata dal KSB, non avendo questi rispettato una prescrizione ad hoc.
17.
Conseguentemente, il Tribunale ha accolto il ricorso e ha annullato la decisione impugnata, ritenendo superfluo esaminare la fondatezza del secondo motivo di ricorso e respingendo la domanda delle intervenienti di riformare la suddetta decisione.
V – Le conclusioni dinanzi alla Corte
18.
Le ricorrenti chiedono alla Corte di annullare la sentenza impugnata e di rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché statuisca nel merito o, in subordine, statuendo in via definitiva, di respingere il ricorso della Schniga e, conseguentemente, confermare la decisione impugnata della commissione di ricorso. Le ricorrenti chiedono inoltre di condannare le convenute al rimborso delle spese relative al procedimento.
19.
L’UCVV e la Schniga chiedono alla Corte di respingere l’impugnazione e di condannare le ricorrenti alle spese.
VI – L’impugnazione
20.
Le ricorrenti si fondano su due motivi d’impugnazione, entrambi diretti contro le conclusioni del Tribunale sul terzo motivo dedotto dalla Schniga in primo grado.
21.
Con il primo motivo d’impugnazione, si afferma che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare irricevibile il terzo motivo dedotto dalla Schniga in primo grado e che detto giudice ha violato l’articolo 73, paragrafo 2, del regolamento n. 2100/94 riesaminando illegittimamente i fatti accertati dalla commissione di ricorso. Con il secondo motivo, suddiviso in più parti, le ricorrenti sostengono che, interpretando erroneamente la portata del potere discrezionale conferito all’UCVV, il Tribunale ha violato l’articolo 55, paragrafo 4, del regolamento n. 2100/94, letto in combinato disposto con l’articolo 61, paragrafo 1, lettera b), e con l’articolo 80 di tale regolamento.
A – Il primo motivo d’impugnazione
1. Argomenti principali delle parti
22.
Con il primo motivo d’impugnazione, le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha ecceduto i limiti della sua competenza, definiti all’articolo 73, paragrafo 2, del regolamento n. 2100/94, procedendo al riesame dei fatti constatati dalla commissione di ricorso in relazione al terzo motivo di ricorso dedotto dalla Schniga. La portata del riesame definita in tale disposizione è limitata al controllo della legittimità della decisione della commissione di ricorso ed è circoscritta a questioni di diritto e di sviamento di potere.
23.
Pertanto, il Tribunale non avrebbe dovuto rivedere la valutazione, effettuata dalla commissione di ricorso, del contenuto e del significato delle due lettere del 26 gennaio e del 25 marzo 1999. Se avesse accettato tale valutazione dei fatti della commissione di ricorso, il Tribunale non sarebbe potuto pervenire alla conclusione secondo cui, nel mese di maggio 2001, l’UCVV poteva ancora esercitare il proprio potere di cui all’articolo 55, paragrafo 4, del regolamento n. 2100/94, per porre rimedio all’imprecisione delle precedenti prescrizioni.
24.
L’UCVV e la Schniga respingono il motivo secondo cui il Tribunale ha ecceduto i limiti della sua competenza. Esse sostengono, in particolare, che dalla giurisprudenza della Corte di giustizia emerge che il Tribunale è competente in via esclusiva ad accertare e valutare i fatti pertinenti, nonché gli elementi di prova. Pertanto, quand’anche la Corte di giustizia dovesse ritenere che il Tribunale abbia effettivamente riesaminato i fatti accertati, tale riesame rientrerebbe tuttavia nella competenza del Tribunale. Orbene, ad avviso dell’UCVV e della Schniga, nella sentenza impugnata il Tribunale avrebbe comunque riesaminato la qualificazione giuridica dei fatti operata dalla commissione di ricorso, e non i relativi accertamenti di fatto.
2. Analisi
25.
Il primo motivo d’impugnazione risulta fondato su un’errata interpretazione della competenza attribuita al Tribunale dall’articolo 73, paragrafo 2, del regolamento n. 2100/94 circa il riesame della legittimità delle decisioni della commissione di ricorso.
26.
In proposito, mentre secondo giurisprudenza consolidata la competenza della Corte di giustizia nell’ambito di un’impugnazione è effettivamente limitata al riesame di questioni di diritto, dalla sentenza Schräder/CPVO emerge chiaramente che la competenza del Tribunale di procedere al riesame della legittimità di decisioni adottate dalla commissione di ricorso comporta invece il potere di accertare e valutare i fatti pertinenti, nonché gli elementi di prova ( 5 ).
27.
Occorre ancora osservare, al riguardo, che il regolamento n. 2506/95 ha modificato l’articolo 73 del regolamento n. 2100/94, in particolare allo scopo di allineare i procedimenti di impugnazione ai sensi del regime sulla privativa comunitaria per ritrovati vegetali con le disposizioni di cui all’articolo 63, paragrafo 2, del regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario, ai fini del riesame da parte del Tribunale della legittimità delle decisioni della commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) ( 6 ).
28.
Sulla base dell’interpretazione fornita dalla Corte di giustizia dell’articolo 63, paragrafo 2, del regolamento n. 40/94, che è quindi estendibile all’articolo 73 del regolamento n. 2100/94, il Tribunale può effettuare un controllo completo sulla legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso dell’UAMI, verificando, ove necessario, se queste ultime abbiano dato una corretta qualificazione giuridica dei fatti o se la valutazione degli elementi di fatto che sono stati sottoposti a tali commissioni non sia viziata da errori ( 7 ).
29.
Ne consegue che la prima parte del motivo relativo alla violazione dell’articolo 43, paragrafo 2 del regolamento n. 2100/94 dev’essere respinta in quanto infondata.
B – Secondo motivo d’impugnazione
1. Argomenti principali delle parti
30.
Con il secondo motivo d’impugnazione, le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha erroneamente interpretato la portata del potere discrezionale conferito all’UCVV ai sensi dell’articolo 55, paragrafo 4, del regolamento n. 2100/94, letto in combinato disposto con l’articolo 61, paragrafo 1, lettera b), e con l’articolo 80 di tale regolamento. Al riguardo, le ricorrenti elencano una serie di constatazioni o di ipotesi erronee che, a loro avviso, il Tribunale avrebbe effettuato nella sentenza impugnata in esito a siffatta interpretazione errata dei poteri dell’UCVV.
31.
Pertanto, nello specifico, esse sostengono che il Tribunale avrebbe erroneamente considerato che l’UCVV aveva il potere di formulare prescrizioni ad hoc non soltanto relativamente alla qualità del materiale da presentare entro un determinato termine, ma anche in merito ai documenti che attestano detta qualità. In ogni caso, ad avviso delle ricorrenti, le prescrizioni ad hoc ai sensi dell’articolo 55, paragrafo 4, del regolamento n. 2100/94 potrebbero invece riguardare soltanto il materiale in quanto tale.
32.
Le ricorrenti sostengono altresì che il Tribunale ha erroneamente dichiarato che l’UCVV avrebbe potuto scindere le proprie prescrizioni ad hoc in due domande autonome e indipendenti, una riguardante il materiale in quanto tale e l’altra riguardante i documenti comprovanti la qualità, come la presentazione del certificato sanitario.
33.
Ad avviso delle ricorrenti, alla luce dell’articolo 61, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 2100/94, il Tribunale avrebbe erroneamente dichiarato che l’UCVV avrebbe potuto autorizzare una nuova presentazione di materiale esente da virus una volta scaduto il termine per presentare detto materiale e una volta chiarito, in definitiva, che esso non era esente da virus. Il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che l’espressione «non appena possibile», riguardante l’invito a produrre il certificato sanitario mancante per il materiale già presentato, non potesse essere intesa come termine né, in ogni caso, come termine scaduto riguardante una prescrizione ad hoc a norma dell’articolo 55, paragrafo 4, del regolamento n. 2100/94, con il risultato del rigetto della domanda ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento.
34.
Inoltre, il Tribunale avrebbe dichiarato erroneamente che l’UCVV godeva di un pieno potere discrezionale privo di qualsiasi altro controllo gerarchico o giurisdizionale per garantire l’esattezza giuridica e la chiarezza delle proprie prescrizioni ad hoc. In proposito, il Tribunale avrebbe erroneamente considerato irrilevanti la buona o la malafede nell’interpretazione di tali prescrizioni e non avrebbe verificato i limiti fissati dalla procedura di restitutio in integrum ai sensi dell’articolo 80 del regolamento n. 2100/94, chiaramente disattesi dall’UCVV.
35.
Nella sua comparsa di risposta, l’UCVV ribadisce la sua posizione, sostenendo che esso era autorizzato a consentire al richiedente una seconda presentazione di materiale vegetale, in quanto le prescrizioni ad hoc (la lettera del 26 gennaio 1999) non erano sufficientemente precise. Alla luce del principio della certezza del diritto, l’importanza di istruzioni precise dovrebbe essere tenuta presente in sede di valutazione delle prescrizioni dell’UCVV nella fattispecie.
36.
Con riferimento alle domande riguardanti la qualità del materiale vegetale da presentare, l’UCVV sostiene che il fatto che detto materiale dovesse essere esente da virus era emerso con chiarezza soltanto una volta scaduto il termine per la sua presentazione, quando esso era già stato presentato, e che la richiesta del 26 gennaio 1999 non era stata sufficientemente chiara al riguardo.
37.
Per questo motivo, ad avviso dell’UCVV, non può ritenersi che il KSB non abbia rispettato una prescrizione ai sensi dell’articolo 55, paragrafo 4, del regolamento n. 2100/94. Ne consegue che non vi erano ragioni per respingere la domanda del KSB ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1, del regolamento n. 2100/94.
38.
Riguardo alle richieste di documentazione, l’UCVV concorda con il Tribunale sul fatto che, prima di respingere una domanda per mancata presentazione della documentazione pertinente, occorre che la prescrizione sia chiara e che il termine imposto sia specificato.
39.
L’UCVV afferma inoltre che la procedura di restituito in integrum di cui all’articolo 80 del regolamento n. 2100/94 non era applicabile alle circostanze del caso di specie, in quanto l’espressione «non appena possibile» non sarebbe sufficientemente precisa per indicare un termine entro il quale un richiedente avrebbe dovuto agire. In ogni caso, quand’anche tale espressione dovesse essere ritenuta sufficientemente precisa, l’articolo 80 del regolamento n. 2100/94 non sarebbe applicabile nei casi in cui l’Ufficio abbia contribuito al ritardo, nella fattispecie non avendo fornito istruzioni chiare nella sua lettera del 26 gennaio 1999.
40.
Infine, l’UCVV concorda con il Tribunale sul fatto che la buona o la malafede del richiedente dinanzi ad esso non rileva ai fini della valutazione del potere discrezionale conferitogli ai sensi dell’articolo 55, paragrafo 4, del regolamento n. 2100/94.
41.
Conseguentemente, respingendo tutti gli argomenti delle ricorrenti, l’UCVV sostiene che il secondo motivo dedotto da queste ultime è totalmente infondato.
42.
La Schniga sottolinea che – contrariamente alle affermazioni delle ricorrenti – vista la complessità scientifica e tecnica dell’esame tecnico delle domande di privativa, l’articolo 55, paragrafo 4, del regolamento n. 2100/94 conferisce necessariamente un ampio potere discrezionale all’UCVV nell’esercizio delle sue funzioni. Ciò comporta la possibilità per l’UCVV – qualora esso ritenga di non essere stato sufficientemente chiaro in merito ai requisiti circa le condizioni sanitarie del materiale destinato all’esame, come nel caso di specie – di accettare la «mancata presentazione» ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 2100/94, autorizzando le ricorrenti a presentare nuovo materiale entro un nuovo termine.
2. Valutazione
43.
Il secondo motivo d’impugnazione, unitamente alle parti di cui si compone, è sostanzialmente centrato sulla conclusione del Tribunale – e sul ragionamento su cui si fonda quest’ultima, sviluppato ai punti 62-80 della sentenza impugnata – secondo cui la commissione di ricorso ha interpretato erroneamente la portata del potere discrezionale conferito all’UCVV dall’articolo 55, paragrafo 4, del regolamento n. 2100/94, ritenendo che l’UCVV avesse violato l’articolo 61, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 2100/94 autorizzando il KSB a presentare nuovo materiale vegetale invece di respingere la domanda ai sensi di tale disposizione. Ad avviso delle ricorrenti, tale autorizzazione avrebbe potuto seguire soltanto una restitutio in integrum, come previsto dall’articolo 80 del suddetto regolamento, peraltro non richiesta dal KSB.
44.
Occorre anzitutto ricordare che, ai sensi dell’articolo 55, paragrafo 4, del regolamento n. 2100/94, l’UCVV può stabilire, in base a norme di carattere generale o prescrizioni ad hoc, non solo la data e il luogo di presentazione del materiale destinato all’esame tecnico e dei campioni di riferimento, ma altresì la qualità e la quantità di tale materiale e di tali campioni.
45.
In proposito è opportuno ricordare che, posto che l’articolo 55, paragrafo 4, del regolamento n. 2100/94 conferisce all’UCVV il potere di definire, in termini quantitativi e qualitativi, il materiale da sottoporgli ai fini dell’esame tecnico, cosa che di per sé richiede complesse valutazioni scientifiche e tecniche, nell’applicazione di tale disposizione va riconosciuta all’UCVV un certo grado di discrezionalità ( 8 ).
46.
A mio avviso, non soltanto il potere discrezionale garantito in proposito è relativamente ampio e insito nella formulazione dell’articolo 55, paragrafo 4, dello stesso regolamento n. 2100/94, ma esso è altresì presente nell’articolo 61, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento, che attribuisce all’UCVV la facoltà di autorizzare l’inosservanza delle proprie prescrizioni a norma dell’articolo 55, paragrafo 4, del regolamento e quindi di evitare di dover respingere la domanda ( 9 ).
47.
In quest’ottica mi pare che, definendo ai punti 63-65 della sentenza impugnata la portata del potere discrezionale conferito dall’articolo 55, paragrafo 4, del regolamento n. 2100/94, il Tribunale abbia correttamente ritenuto che detto potere implichi il diritto dell’UCVV di precisare, se lo reputa necessario, le condizioni alle quali esso subordina l’esame di una domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali, fintantoché non sia scaduto il termine impartito al richiedente della privativa per conformarsi alla prescrizione ad hoc di cui è destinatario.
48.
In tale contesto, al punto 64 della sentenza impugnata il Tribunale ha potuto dichiarare – senza commettere errori di diritto – che è conforme al principio di buona amministrazione, nonché alla necessità di assicurare il buono svolgimento e l’efficacia dei procedimenti, il fatto che l’UCVV, laddove ritenga che l’imprecisione da esso rilevata possa essere corretta, disponga della facoltà di procedere nell’esame della domanda sottopostagli e non sia obbligato, in tale ipotesi, a respingerla.
49.
Al punto 65 della sentenza impugnata, a giusto titolo il Tribunale ha indicato che costituisce un requisito intrinseco del principio della certezza del diritto il fatto che i richiedenti possano conoscere senza ambiguità i loro diritti e obblighi e che possano agire in modo adeguato ( 10 ). Poiché l’UCVV, in quanto autorità dell’Unione europea, è vincolato al principio della certezza del diritto quale principio generale del diritto dell’Unione, il Tribunale, contrariamente alle conclusioni delle ricorrenti, ha potuto affermare senza commettere errori di diritto che detto Ufficio aveva il potere di verificare che le sue prescrizioni ad hoc fossero chiare e che, pertanto, la responsabilità dell’inosservanza di dette richieste era imputabile unicamente al richiedente.
50.
Tuttavia, contrariamente alle conclusioni delle ricorrenti, non esiste alcun elemento nella sentenza impugnata che suggerisca o sottintenda che il potere dell’UCVV è interamente discrezionale ed esente da qualsiasi controllo gerarchico o giurisdizionale.
51.
A mio avviso, pertanto, entro tali limiti il Tribunale non ha commesso errori di diritto nel definire la portata del potere discrezionale conferito all’UCVV dall’articolo 55, paragrafo 4, del regolamento n. 2100/94.
52.
Ai successivi punti della sentenza impugnata, il Tribunale ha continuato ad analizzare le circostanze del caso di specie alla luce del livello del potere discrezionale descritto supra.
53.
Al riguardo, in particolare ai punti 69-72 della sentenza impugnata, il Tribunale ha qualificato come contenenti una prescrizione ad hoc, ai sensi dell’articolo 55, paragrafo 4, del regolamento n. 2100/94, sia le lettere del 26 gennaio e del 25 marzo 1999, sia il messaggio di posta elettronica del 13 giugno 2001, con cui l’UCVV aveva comunicato con il KSB nel corso del procedimento dinanzi a esso.
54.
Al riguardo, dev’essere respinto l’argomento delle ricorrenti secondo cui siffatte prescrizioni possono riguardare soltanto il materiale in sé ma non le prove documentali con riferimento alla sua qualità, quali i documenti fitosanitari che ne attestano lo stato sanitario. Come correttamente osservato dal Tribunale, nella misura in cui tale documentazione riguarda la qualità del materiale da presentare, sembrerebbe eccessivamente formalistico, nonché in contrasto con l’ampio potere discrezionale illustrato supra, conferito all’UCVV dall’articolo 55, paragrafo 4, del regolamento n. 2100/94 al fine di determinare, tra l’altro, la qualità del materiale da presentare, escludere la possibilità di formulare tali prescrizioni ai sensi di detta disposizione.
55.
Alla luce di tali considerazioni, anche qualora la prescrizione contenuta nella lettera del 25 marzo 1999 debba essere interpretata come una prescrizione ad hoc distinta – come sostengono le ricorrenti – riguardante unicamente le prove documentali circa lo stato sanitario del materiale da presentare e non la qualità del materiale in quanto tale, analogamente alla prescrizione di cui alla precedente lettera del 26 gennaio 1999, non risulta – né è stato ulteriormente dimostrato dalle ricorrenti – in quale misura il fatto di procedere con due prescrizioni ad hoc («divisione») ecceda i limiti di cui all’articolo 55, paragrafo 4, del regolamento n. 2100/94.
56.
Riguardo alla censura delle ricorrenti secondo cui il Tribunale ha erroneamente ritenuto che l’UCVV avesse il potere di autorizzare una nuova presentazione di materiale esente da virus una volta scaduto il termine per la presentazione del materiale e una volta chiarito definitivamente che detto materiale non era esente da virus, va osservato che ai punti 74 e 75 della sentenza impugnata il Tribunale ha condiviso il parere dell’UCVV espresso nel messaggio di posta elettronica del 13 giugno 2001 – peraltro confermato nella presente impugnazione dinanzi alla Corte – secondo cui le istruzioni impartite nelle lettere del 26 gennaio e del 25 marzo 1999 non avevano chiarito in maniera sufficiente, senza fugare pertanto ogni dubbio del KSB, il fatto che il materiale da presentare dovesse essere esente da virus. Al paragrafo 76 della sentenza impugnata, esso ha inoltre considerato che chiedendo semplicemente al KSB, con la lettera del 25 marzo 1999, di presentare «non appena possibile» il necessario certificato sanitario, l’UCVV non aveva fissato al KSB alcun termine preciso per la presentazione di detto certificato.
57.
Alla luce delle suesposte valutazioni dei fatti, che in quanto tali non possono essere rimesse in discussione in un giudizio di impugnazione dinanzi alla Corte, e secondo le quali vi era pertanto poca chiarezza in relazione al fatto che il materiale destinato all’esame tecnico dovesse essere esente da virus, il Tribunale, con riferimento ai principi di buona amministrazione e di certezza del diritto come sopra richiamati ( 11 ), poteva a mio avviso legittimamente concludere, senza commettere errori di diritto, che rientrava nel potere discrezionale dell’UCVV porre rimedio, nel suo messaggio di posta elettronica del 13 giugno 2001, all’imprecisione delle sue precedenti prescrizioni al riguardo e autorizzare la presentazione di nuovo materiale esente da virus.
58.
Quanto alla violazione, dedotta dalle ricorrenti, dell’articolo 80 del regolamento n. 2100/94, che prevede una procedura di restitutio in integrum, è sufficiente osservare, in primo luogo, che il KSB non ha in realtà depositato alcuna domanda di reintegrazione ai sensi della suddetta disposizione e che, in secondo luogo – come correttamente osservato dall’UCVV – la condizione fissata in tale disposizione riguardante il mancato rispetto del termine non è mai stata evidentemente soddisfatta, considerata l’imprecisione relativa al termine per la presentazione del materiale vegetale; poiché – come emerge dalle suesposte considerazioni – l’UCVV aveva la facoltà di autorizzare la presentazione di nuovo materiale vegetale nell’ambito di un’unica procedura di domanda senza respingere la domanda iniziale, non era necessaria una reintegrazione nel il diritto di presentare materiale vegetale ai sensi dell’articolo 80 del regolamento n. 2100/94.
59.
Il motivo vertente sulla violazione di tale disposizione dev’essere quindi respinto.
60.
Da ultimo, contrariamente alle conclusioni delle ricorrenti al riguardo, il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto respingendo, al punto 80 della sentenza impugnata, le accuse di malafede nei confronti del KSB in quanto inconferenti, atteso che tale argomento era in effetti irrilevante rispetto alla questione sottoposta all’esame del Tribunale se l’UCVV fosse o meno rimasto nei limiti del potere discrezionale ad esso riconosciuto dall’articolo 55, paragrafo 4, del regolamento n. 2100/94 per porre rimedio all’imprecisione delle sue prescrizioni ad hoc.
61.
A mio avviso, sulla base delle suesposte osservazioni, dev’essere respinto in quanto infondato anche il secondo motivo d’impugnazione vertente sulla violazione dell’articolo 55, paragrafo 4, del regolamento n. 2100/94, letto in combinato disposto con l’articolo 61, paragrafo 1, lettera b), e con l’articolo 80 del medesimo regolamento.
62.
Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, ritengo che l’impugnazione debba essere interamente respinta.
VII – Spese
63.
Ai sensi dell’articolo 69, paragrafo 2, del regolamento di procedura, applicabile all’impugnazione in forza dell’articolo 118 di detto regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché l’UCVV e la Schniga ne hanno fatto domanda, le ricorrenti, rimaste soccombenti, devono essere condannate alle spese.
VIII – Conclusione
64.
Per tutte le ragioni sopra esposte, propongo alla Corte di:
1)
respingere l’impugnazione;
2)
condannare le ricorrenti alle spese.
( 1 ) Lingua originale: l’inglese.
( 2 ) Racc. pag. II-5089.
( 3 ) GU L 227, pag. 1.
( 4 ) Regolamento (CE) n. 2506/95 del Consiglio, del 25 ottobre 1995, che modifica il regolamento (CE) n. 2100/94 concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (GU L 258, pag. 3).
( 5 ) V., in tal senso, sentenza del 15 aprile 2010 (C-38/09 P, Racc. pag. I-3209, punto 69), nonché le mie conclusioni nella causa in cui è stata pronunciata tale sentenza, paragrafi 20-23.
( 6 ) GU 1994, L 11, pag. 1; v. il terzo considerando del regolamento n. 2506/95.
( 7 ) V., in particolare, sentenza del 18 dicembre 2008Les Éditions Albert René/UAMI (C-16/06 P, Racc. pag. I-10053, punti 38 e 39).
( 8 ) V. in tal senso, sentenza Schräder/CPVO, citata alla nota 5, punto 77, nonché le mie conclusioni nella causa in cui è stata pronunciata tale sentenza, paragrafo 25; v. altresì, inter alia, sentenza del 14 gennaio 1997, Spagna/Commissione (C-169/95, Racc. pag. I-135, punti 33 e 34).
( 9 ) V., per analogia, la sentenza del 13 marzo 2007, UAMI/Kaul (C-29/05 P, Racc. pag. I-2213, punto 42) secondo cui l’UAMI gode di ampia discrezionalità in quanto può tenere conto di fatti e prove tardivamente dedotti o prodotti.
( 10 ) V, al riguardo, sentenza del 9 luglio 1981, Gondrand e Garancini (169/80 Racc. pag. 1931, punto 17), nonché le sentenze del 15 febbraio 1996, Duff e a. (C-63/93, Racc. pag. I-569, punto 20), e del 14 aprile 2005, Belgio/Commissione (C-110/03, Racc. pag. I-2801, punto 30).
( 11 ) V. supra, paragrafi 47-49.
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