CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
VERICA TRSTENJAK
presentate il 6 giugno 2012 ( 1 )
Cause riunite C-539/10 P e C-550/10 PStichting Al-AqsaContro
Consiglio dell’Unione europea
e
Regno dei Paesi Bassi
contro
Stichting Al-Aqsa
«Impugnazione — Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti di determinate persone ed entità nell’ambito della lotta contro il terrorismo — Congelamento di beni — Posizione comune 2001/931/PESC — Articolo 1, paragrafi 4 e 6 — Regolamento (CE) n. 2580/2001 — Articolo 2, paragrafo 3 — Presupposti per il mantenimento di una persona o di un’entità nell’elenco dei soggetti interessati dal congelamento dei beni — Decisione di un’autorità nazionale competente — Abrogazione di una misura nazionale»
I – Introduzione
1.
Il presente procedimento d’impugnazione verte sul congelamento di beni della Stichting Al-Aqsa a seguito di misure per la lotta al terrorismo adottate dall’Unione.
2.
I pericoli promananti dal terrorismo hanno indotto le Nazioni Unite, l’Unione europea e gli Stati membri ad adottare misure restrittive. Esse sono finalizzate a sottrarre la disponibilità finanziaria alle persone e alle organizzazioni che si ritiene sostengano attività terroristiche mediante il congelamento delle loro risorse finanziarie.
3.
Sulla base della risoluzione 1373 (2001) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite del 28 settembre 2001 ( 2 ), il Consiglio dell’Unione europea ha tracciato nella posizione comune 2001/931/PESC ( 3 ) gli orientamenti fondamentali per l’applicazione di un sistema di misure per la lotta al terrorismo.
4.
In base a tale sistema, qualora l’Unione disponga di informazioni dalle quali risulti che un’autorità ha preso una decisione di apertura di indagini o di azioni penali per un atto terroristico, l’interessato può essere inserito in un elenco di persone e entità le cui risorse finanziarie sono congelate ( 4 ). Un primo elenco di tale natura era già allegato alla citata posizione comune.
5.
Il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo ( 5 ), si ricollega quanto a contenuti al suddetto sistema delineato nella posizione comune 2001/931/PESC. Esso è inteso quale una misura necessaria a livello dell’Unione per l’ulteriore attuazione degli obiettivi della posizione comune 2001/931 e complementare alle procedure amministrative e giudiziarie applicate alle organizzazioni terroristiche nell’Unione europea e nei paesi terzi ( 6 ). In questo contesto, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento n. 2580/2001, spetta al Consiglio, facendo riferimento ai criteri di cui alla posizione comune 2001/931 ( 7 ), elaborare, riesaminare ed eventualmente modificare un elenco delle persone e delle entità le cui risorse finanziarie devono essere congelate. Il primo elenco di cui all’articolo 2 del regolamento n. 2580/2001 è stato presentato dal Consiglio già il 27 dicembre 2001, e dunque contemporaneamente al citato regolamento.
6.
Nel corso di un esame periodico del suddetto elenco, il Consiglio è tenuto a verificare se il mantenimento delle persone e delle organizzazioni interessate nell’elenco e il congelamento delle loro risorse finanziarie continui ad essere giustificato. Qualora la suddetta giustificazione venga meno, l’elenco deve essere modificato di conseguenza. In ottemperanza a tale obbligo, il Consiglio adotta ad intervalli regolari atti giuridici di attuazione del regolamento n. 2580/2001 con i quali, dopo una verifica, sostituisce l’elenco in vigore al momento con uno nuovo.
7.
L’esame e l’eventuale modifica dei citati elenchi costituiscono l’oggetto delle presenti cause riunite. In concreto, il procedimento verte soprattutto sulla questione della misura in cui il Consiglio è tenuto a tenere in considerazione la situazione di fatto e di diritto degli Stati membri e gli sviluppi della stessa quando decide se una persona o un’organizzazione debba continuare o meno ad essere inserita nell’elenco e se le sue risorse finanziarie debbano continuare ad essere oggetto di congelamento.
II – Contesto normativo
A – Posizione comune 2001/931
8.
L’articolo 1 della citata posizione comune è formulato nei seguenti termini:
«(…)
4) L’elenco è redatto sulla base di informazioni precise o di elementi del fascicolo da cui risulta che un’autorità competente ha preso una decisione nei confronti delle persone, gruppi ed entità interessati, si tratti dell’apertura di indagini o di azioni penali per un atto terroristico, il tentativo di commetterlo, la partecipazione a tale atto o la sua agevolazione, basate su prove o indizi seri e credibili, o si tratti di una condanna per tali fatti. Nell’elenco possono essere inclusi persone, gruppi ed entità individuati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite come collegati al terrorismo e contro i quali esso ha emesso sanzioni.
Ai fini dell’applicazione del presente paragrafo, per “autorità competente” s’intende un’autorità giudiziaria o, se le autorità giudiziarie non hanno competenza nel settore di cui al presente paragrafo, un’equivalente autorità competente nel settore.
5) (…)
6) I nomi delle persone ed entità riportati nell’elenco in allegato sono riesaminati regolarmente almeno una volta per semestre onde accertarsi che il loro mantenimento nell’elenco sia giustificato».
B – Il regolamento n. 2580/2001
9.
L’articolo 2 del regolamento n. 2580/2001 ( 8 ) stabilisce:
«1) Fatte salve le disposizioni degli articoli 5 e 6:
a)
tutti i capitali, le altre attività finanziarie e le risorse economiche di cui una persona fisica o giuridica, gruppo o entità ricompresi nell’elenco di cui al paragrafo 3 detenga la proprietà o il possesso sono congelati;
b)
(…)
2) (…)
3) Il Consiglio, deliberando all’unanimità, elabora, riesamina e modifica l’elenco di persone, gruppi o entità ai quali si applica il presente regolamento in conformità delle disposizioni di cui all’articolo 1, paragrafi 4, 5 e 6 della posizione comune 2001/931/PESC. L’elenco menzionato indica:
i)
persone che commettono o tentano di commettere atti terroristici, che partecipano alla loro esecuzione o che la facilitano;
ii)
persone giuridiche, gruppi o entità che commettono o tentano di commettere atti terroristici, che partecipano alla loro esecuzione o che la facilitano;
iii)
persone giuridiche, gruppi o entità di proprietà o sotto il controllo di una o più delle persone fisiche o giuridiche, dei gruppi e delle entità di cui ai punti i) e ii);
iv)
persone fisiche o giuridiche, gruppi o entità che agiscano per conto o su incarico di una o più persone fisiche o giuridiche, gruppi o entità di cui ai punti i) e ii)».
10.
Le eccezioni elencate all’articolo 2, paragrafo 1, prevedono sostanzialmente che le attività finanziarie congelate possono essere scongelate nella misura in cui siano necessarie a soddisfare un fabbisogno umano fondamentale delle persone interessate o dei loro familiari ( 9 ), e che, ricorrendo determinati presupposti, possono essere rilasciate ulteriori autorizzazioni specifiche di scongelamento ( 10 ).
III – Antefatti della controversia
11.
Dal 2003 la Stichting Al-Aqsa (in prosieguo: la «Al-Aqsa») si difende giudizialmente ( 11 ) dal congelamento delle proprie attività finanziarie e da diverse misure adottate dal Consiglio nei suoi confronti succedutesi nel tempo, in base alle quali è stata inserita o mantenuta nei relativi elenchi del Consiglio.
12.
Le misure del Consiglio sono in ultima analisi collegate ad un decreto ministeriale olandese del 7 aprile 2003, ossia alla Sanctieregeling terrorisme 2003 ( 12 ), su cui sarà necessario soffermarsi in prima battuta vista l’importanza centrale che questa riveste ai fini del congelamento delle attività finanziarie della Al-Aqsa.
13.
La Sanctieregeling terrorisme 2003 era stata adottata sulla base del Sanctiewet 1977 olandese con riferimento alla succitata risoluzione ONU. Con questo decreto ministeriale, quale misura provvisoria ( 13 ), le attività finanziarie della Al-Aqsa ( 14 ) sono state congelate fino all’entrata in vigore di un corrispondente atto giuridico dell’Unione in quanto essa forniva capitali ad un’organizzazione che sosteneva il terrorismo ( 15 ).
14.
In un procedimento cautelare svoltosi nei Paesi Bassi, la Al-Aqsa aveva chiesto di disapplicare il suddetto decreto. Con decisione del 3 giugno 2003 ( 16 ), tuttavia, dopo aver esaminato il dossier confidenziale dei servizi segreti olandesi, il Rechtbank te ‘s-Gravenhage (Tribunale dell’Aja) ha concluso per la sussistenza di indizi sufficienti sul fatto che la Al-Aqsa, come indicato nella motivazione della Sanctieregeling terrorisme 2003, sostenesse con i propri capitali un’organizzazione terroristica ( 17 ) e, pertanto, non ha accolto l’istanza di sospensione della misura di congelamento formulata dalla Al-Aqsa.
15.
La Sanctieregeling terrorisme 2003, tuttavia, è stata nuovamente abrogata già con effetto dal 3 agosto 2003 ( 18 ) con la motivazione che essa era «superata» dopo l’adozione della decisione del Consiglio del 27 giugno 2003 che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento n. 2580/2001 ( 19 ), in base alla quale la Al-Aqsa era stata ormai inserita in un elenco del Consiglio finalizzato al congelamento delle attività finanziarie.
16.
Dopo l’abrogazione del decreto olandese la Al-Aqsa ha continuato a permanere nel citato elenco del Consiglio e in quelli successivi, atteso che quest’ultimo non aveva ravvisato alcun motivo per modificare la posizione della Al-Aqsa.
17.
Con lettera del 23 aprile 2007 e, nuovamente, con lettera del 29 giugno 2007 relativa alla decisione 2007/445/CE del Consiglio ( 20 ), quest’ultimo, per adempiere il proprio obbligo di motivazione relativamente all’ulteriore permanenza della Al-Aqsa nell’elenco, forniva la seguente motivazione ( 21 ): «(…) Il Ministro degli Esteri e il Ministro delle Finanze [olandesi] hanno deciso (...) di congelare tutti i beni appartenenti alla [Al-Aqsa]. La citata decisione è stata ratificata con sentenza 3 giugno 2003 (...) pronunciata dal presidente della sezione civile del Tribunale dell’Aja. Detta sentenza conclude nel senso che la [Al-Aqsa] deve essere considerata un’organizzazione che sostiene Hamas e consente a quest’ultimo di commettere o di agevolare attività terroristiche. È stata pertanto presa una decisione (...) da un’autorità competente nei confronti della [Al-Aqsa]. Il Consiglio è convinto che i motivi che hanno giustificato l’inclusione della [Al-Aqsa] nell’[elenco] permangano validi» ( 22 ).
IV – Il procedimento di primo grado e la sentenza impugnata
18.
La Al-Aqsa ha ritenuto che la motivazione del Consiglio riportata al precedente paragrafo 17 non fosse convincente e ha presentato ricorso contro il Consiglio presso il Tribunale chiedendo di annullare cinque misure consecutive del Consiglio aventi il medesimo contenuto e finalizzate al mantenimento del congelamento di beni (in prosieguo: le «misure impugnate») ( 23 ) nella parte in cui riguardano la Al-Aqsa, nonché di dichiarare inapplicabile il regolamento n. 2580/2001 in relazione ad essa e di condannare il Consiglio alle spese.
19.
Sostanzialmente la sentenza impugnata ha affermato quanto segue in merito al terzo motivo dedotto dalla Al-Aqsa ( 24 ):
«164
Il Tribunale ha (...) sottolineato (...) che (...) il Consiglio non può prescindere dai successivi sviluppi di (...) indagini o di (...) azioni penali. (…)
(…)
168
Nella sentenza Sison II ( 25 ) (…) il Tribunale ha (...) considerato l’ipotesi che un’indagine di polizia o di sicurezza si chiuda senza avere alcun seguito sul piano giudiziario, non avendo consentito di raccogliere prove sufficienti (...). Il Tribunale ha sottolineato che sarebbe inammissibile che il Consiglio non tenga conto di tali elementi, che fanno parte dell’insieme dei dati rilevanti da prendersi in considerazione per valutare la situazione (...). Una diversa decisione sul punto significherebbe conferire al Consiglio e agli Stati membri il potere esorbitante di sottoporre a congelamento i capitali di un soggetto al di fuori di qualsiasi controllo giurisdizionale, a prescindere dall’esito dei procedimenti giudiziari eventualmente seguiti.
169
Le stesse considerazioni devono valere qualora una misura amministrativa nazionale di congelamento dei capitali o di proscrizione di un’organizzazione in quanto terroristica sia ritirata dal suo autore o annullata mediante decisione giudiziaria (…).
170
(...) Nella fattispecie è pacifico che la Sanctieregeling è stata abrogata il 3 agosto 2003, vale a dire quasi subito dopo l’entrata in vigore, in data 28 giugno 2003, della misura comunitaria iniziale di congelamento dei capitali della ricorrente.
171
È certamente vero, a questo proposito, che la decisione impugnata [ ( 26 )] dichiara di basarsi non sulla Sanctieregeling stessa, bensì unicamente sulla sentenza cautelare (...). Tuttavia (...) non è possibile, nella fattispecie, prendere in considerazione la sentenza cautelare in maniera isolata, senza fare nel contempo riferimento alla Sanctieregeling.
172
Si deve quindi ammettere che, sin dall’abrogazione della Sanctieregeling nell’ordinamento giuridico olandese, la sentenza cautelare, che, come appena rammentato, forma con la stessa un tutt’uno indissociabile, non può più validamente fungere da base ad una misura comunitaria di congelamento dei capitali della ricorrente.
173
Con detta sentenza, infatti, il giudice cautelare aveva semplicemente rifiutato di sospendere, a titolo provvisorio, gli effetti della Sanctieregeling. Orbene, quest’ultima ha definitivamente cessato di produrre qualsivoglia effetto giuridico a seguito della sua abrogazione. Ciò deve necessariamente valere, di conseguenza, anche per gli effetti giuridici connessi alla sentenza cautelare, tanto più che essa recava una valutazione meramente provvisoria, priva di incidenza sulla decisione di merito al termine del processo.
174
A tale proposito, il Tribunale ritiene inoltre che la sentenza cautelare non possa avere, ai soli fini dell’attuazione del regolamento n. 2580/2001, effetti giuridici scindibili da quelli della Sanctieregeling, effetti che, nella fattispecie, continuerebbero malgrado l’abrogazione della stessa nel diritto olandese. Non sarebbe peraltro compatibile con l’economia generale di tale regolamento, caratterizzata dalla preponderanza che deve essere attribuita agli elementi del procedimento nazionale nell’ambito della valutazione del Consiglio, che la Sanctieregeling, la quale non produce più alcun effetto nell’ordinamento giuridico olandese, continui a produrne indirettamente e indefinitamente, per il tramite della sentenza cautelare, nell’ordinamento giuridico comunitario.
175
Ciò vale a maggior ragione per il fatto che la sentenza cautelare, pronunciata su ricorso della ricorrente, rappresenta un evento contingente rispetto alla Sanctieregeling. Emerge infatti dall’esposizione dei motivi di quest’ultima che essa era stata adottata “in attesa dell’adozione di una decisione comunitaria” e che doveva essere abrogata “a partire dall’entrata in vigore di una siffatta decisione” (...). Secondo le spiegazioni fornite in udienza dal Regno dei Paesi Bassi, tale abrogazione derivava unicamente dalla volontà del governo olandese di evitare una sovrapposizione tra una misura nazionale e una misura comunitaria di congelamento dei capitali della ricorrente. Ne consegue che la Sanctieregeling sarebbe stata abrogata, in ogni caso, immediatamente dopo l’adozione della misura comunitaria iniziale di congelamento dei capitali della ricorrente, a prescindere dal fatto che quest’ultima avesse o meno promosso un procedimento cautelare o di merito.
176
Un simile meccanismo contrasta, anch’esso, con l’economia generale del regolamento n. 2580/2001, che subordina l’adozione di una misura comunitaria di congelamento dei capitali all’avvio e all’attiva prosecuzione di un procedimento nazionale avente ad oggetto direttamente e principalmente l’applicazione di una misura di tipo preventivo o repressivo all’interessato, a titolo della lotta al terrorismo e a causa della sua implicazione nello stesso (...), ovvero alla pronuncia e all’esecuzione di una decisione recante condanna dell’interessato per fatti di tal genere.
177
Orbene, nella fattispecie in esame, la decisione di congelamento dei capitali, assunta in un primo tempo a livello nazionale, è giustificata “in attesa dell’adozione di una decisione comunitaria”, e la misura comunitaria è a sua volta giustificata dall’adozione della decisione nazionale, la quale viene subito abrogata. Un siffatto meccanismo non può dirsi esente dal vizio di circolarità.
178
Lungi dal poter continuare a fondarsi sulla sentenza cautelare, il Consiglio avrebbe dovuto trarre la logica conseguenza derivante dall’abrogazione della misura nazionale di congelamento dei capitali, constatando che non sussisteva più alcun “sostrato” di diritto nazionale atto a giustificare adeguatamente il mantenimento della misura comunitaria equivalente, e ciò a prescindere dagli eventuali ricorsi giurisdizionali proposti avverso la misura nazionale abrogata.
(…)
180
Nelle circostanze della fattispecie, caratterizzate anzitutto dall’abrogazione della Sanctieregeling, si deve al contrario riconoscere che il Consiglio travalica i limiti del proprio potere discrezionale mantenendo indefinitamente la ricorrente nell’elenco controverso, in occasione del riesame periodico della sua situazione ai sensi dell’art. 1, n. 6, della posizione comune 2001/931 e dell’art. 2, n. 3, del regolamento n. 2580/2001, per la sola ragione che la decisione del giudice cautelare non è messa in discussione, nell’ordinamento giurisdizionale olandese, dal giudice cautelare d’appello ovvero dal giudice di merito, sebbene sia stata nel frattempo abrogata dal suo autore la decisione amministrativa dei cui effetti si era chiesta la sospensione a tale giudice.
181
Ciò vale a maggior ragione in quanto, come sostenuto in udienza dalla ricorrente senza essere contraddetta dalle altre parti, a partire dall’abrogazione della Sanctieregeling e al di fuori dell’attuazione della decisione impugnata nel diritto nazionale, le autorità olandesi competenti, amministrative o giudiziarie, non hanno più esercitato alcuna azione tesa ad applicare alla ricorrente una sanzione penale o economica a titolo della lotta al terrorismo e per la sua implicazione nello stesso.
(…)
184
Di conseguenza, non è necessario statuire sulla domanda diretta a far dichiarare l’illegittimità, ai sensi dell’art. 241 CE, del regolamento n. 2580/2001 (v., in tal senso, sentenza Al-Aqsa [I], punti 66 e 67; v., inoltre, sentenza della Corte 20 maggio 2008, causa C-91/05, Commissione/Consiglio, Racc. pag. I-3651, punto 111)».
20.
In questo contesto, la sentenza impugnata contiene il seguente dispositivo:
«1.
La decisione 2007/445/CE (…), la decisione 2007/868/CE (…), la decisione 2008/583/CE (….), la decisione 2009/62/CE (…) e il regolamento (…) n. 501/2009 (…) sono annullati nella parte in cui riguardano la [Al-Aqsa].
2.
Il ricorso è respinto quanto al resto.
3.
Il Consiglio (...) è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dalla [Al-Aqsa].
4.
Il Regno dei Paesi Bassi e la Commissione europea sopporteranno le proprie spese».
V – Procedimento dinanzi alla Corte di giustizia, conclusioni e principali argomenti delle parti nel procedimento d’impugnazione
21.
La sentenza impugnata è stata oggetto di impugnazione da parte della Al-Aqsa (causa C-539/10 P) e dal Regno dei Paesi Bassi (causa C-550/10 P). Con decisione del 4 febbraio 2011 del presidente della Corte, i due procedimenti sono stati riuniti ai fini della fase scritta e della fase orale nonché della sentenza.
A – Causa C-539/10 P
22.
Nel procedimento d’impugnazione la Al-Aqsa chiede, nella causa C-539/10 P, di
—
annullare la sentenza impugnata, nei limiti in cui la ricorrente deduce determinati motivi e argomenti contro la motivazione della sentenza in parola, e statuire ex novo, accogliendo quanto richiesto in primo grado con la riforma della motivazione della sentenza impugnata;
—
condannare il Consiglio alle spese dei due gradi di giudizio.
23.
La Al-Aqsa motiva sostanzialmente le proprie conclusioni affermando che il Tribunale si è espresso nel senso dell’infondatezza dei motivi di ricorso della ricorrente. Il Tribunale, ad esempio, ha affermato che la Sanctieregeling, nel periodo in cui è stata in vigore, in relazione alla sentenza cautelare, rispettava i requisiti della posizione comune 2001/931 per il congelamento dei beni ( 27 ). La Al-Aqsa non condivide questa considerazione e teme conseguenze pregiudizievoli per se stessa qualora la sentenza impugnata passi in giudicato senza che venga apportata alcuna modifica alla motivazione, poiché, sulla base delle considerazioni del Tribunale, è presumibile che vengano adottati nuovi atti giuridici olandesi che potrebbero indurre il Consiglio ad applicare, a sua volta, nuove misure di congelamento dei suoi beni. Secondo la ricorrente il Tribunale avrebbe innanzi tutto travalicato i limiti dei propri poteri di controllo, in quanto ha determinato esso stesso quali elementi di prova debbano essere considerati come «decisione» nell’accezione dell’articolo 1, paragrafo 4, della posizione comune 2001/931. Il Tribunale, inoltre, sarebbe incorso in errore quando ha stabilito che la Sanctieregeling, unitamente alla sentenza cautelare o meno, può essere considerata come una decisione ex articolo 1, paragrafo 4, della posizione comune 2001/931. Il Tribunale, infine, avrebbe travalicato i propri poteri interpretando esso stesso la sentenza; in ogni caso, nell’interpretare la sentenza sarebbe incorso in un errore manifesto di valutazione. Conseguentemente, le misure impugnate dovrebbero essere annullate riformando i motivi su cui si basa la sentenza impugnata.
24.
Il Consiglio dell’Unione europea, la Commissione europea e il Regno dei Paesi Bassi chiedono sostanzialmente di respingere in quanto irricevibile l’impugnazione della Al-Aqsa poiché non riguardante il dispositivo della sentenza impugnata e poiché si richiede semplicemente una riforma della motivazione della sentenza. In forza dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia, secondo il quale l’impugnazione può essere proposta solo da una parte che sia rimasta almeno parzialmente soccombente nelle sue conclusioni, l’impugnazione sarebbe dunque irricevibile.
25.
Nella sua replica la Al-Aqsa afferma al riguardo di non essere risultata vincitrice in primo grado in tutte le sue conclusioni poiché in ogni caso non sarebbe stata accolta la sua richiesta di dichiarare inapplicabile nei suoi confronti il regolamento n. 2580/2001. Pertanto, l’articolo 56 dello Statuto non osterebbe alla sua impugnazione. Fino a quando il regolamento n. 2580/2001 non sarà dichiarato inapplicabile nei suoi confronti, essa, peraltro, dovrebbe aspettarsi costantemente nuove misure del Consiglio al suo indirizzo.
B – Causa C-550/10 P
26.
Il Regno dei Paesi Bassi, alle cui conclusioni sostanzialmente si associa la Commissione, chiede di
—
annullare la sentenza impugnata e rinviare la causa dinanzi al Tribunale;
—
condannare la Al-Aqsa alle spese.
27.
Il Regno dei Paesi Bassi deduce sostanzialmente che il Tribunale avrebbe interpretato erroneamente l’articolo 1 della posizione comune 2001/931 e l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento n. 2580/2001 laddove ha affermato che, successivamente all’annullamento della Sanctieregeling, la sentenza cautelare non avrebbe più potuto costituire il fondamento della permanenza della Al-Aqsa sull’elenco dell’Unione europea diretto al congelamento dei capitali. Il Consiglio non presenta alcuna formale domanda, ma precisa espressamente di non intendere opporsi, con il suo controricorso, agli argomenti dei Paesi Bassi.
28.
La Al-Aqsa chiede che l’impugnazione sia respinta con addebito delle spese e reitera per il resto le conclusioni già presentate nella causa C-539/10 P.
VI – Valutazione giuridica
A – Causa C-539/10 P
1. Irricevibilità dell’impugnazione
29.
A mio avviso l’impugnazione della Al-Aqsa è irricevibile.
a) Irricevibilità della domanda
30.
Come si evince dall’atto di impugnazione, l’impugnazione della Al-Aqsa è diretta «contro la motivazione della sentenza [impugnata]» e mira ad una «riforma della motivazione su cui poggia la sentenza impugnata».
31.
Una siffatta richiesta non soddisfa già di per sé i requisiti di cui all’articolo 113, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia ( 28 ), in base al quale le conclusioni dell’atto di impugnazione devono essere dirette ad ottenere l’annullamento totale o parziale della decisione del Tribunale ossia, in ultima analisi, del suo dispositivo e della sua motivazione principale.
32.
I motivi dedotti nell’impugnazione sono diretti a censurare motivi relativamente ai quali la Al-Aqsa è risultata soccombente in prime cure. La Al-Aqsa, tuttavia, è risultata in ultima analisi vincitrice, poiché la sentenza impugnata le ha dato ragione sul terzo motivo e, pertanto, ha annullato le misure impugnate nella misura in cui la riguardavano. Un’impugnazione meramente diretta contro una parte della motivazione della sentenza, peraltro non determinante, è tuttavia irricevibile ( 29 ).
b) Difetto di interesse ad agire: assenza di conseguenze pregiudizievoli per la Al-Aqsa con il passaggio in giudicato della sentenza impugnata
33.
Non sono inoltre ravvisabili conseguenze pregiudizievoli per la Al-Aqsa qualora la sentenza impugnata passasse in giudicato. Le argomentazioni in tal senso della Al-Aqsa non sono convincenti.
34.
Alla Al-Aqsa non sarebbe infatti preclusa, in un ipotetico procedimento avente ad oggetto eventuali nuove misure relative al congelamento dei suoi beni, la facoltà di reiterare i motivi relativamente ai quali è risultata soccombente in prime cure, senza che le possa essere eccepita, a tale riguardo, l’autorità di giudicato della sentenza impugnata.
35.
L’autorità di cosa giudicata riguarda infatti unicamente i punti di fatto e di diritto che sono stati effettivamente o necessariamente decisi dalla pronuncia giudiziale di cui trattasi ( 30 ) e dunque, nel caso di specie, solo le considerazioni relative al terzo motivo che è stato infine accolto. Un ipotetico ricorso contro una nuova misura del Consiglio nei confronti della Al-Aqsa, inoltre, non riguarderebbe né gli stessi fatti né lo stesso oggetto, bensì verterebbe su un oggetto completamente diverso, connotato dalla nuova misura. Pertanto non si deve temere un effetto preclusivo per motivi di res judicata.
c) Irricevibilità di un’impugnazione relativa a una domanda per la quale non vi è stata una pronuncia, ossia di dichiarare il regolamento n. 2580/2001 inapplicabile nei confronti della Al-Aqsa
i) Difetto di una domanda pertinente
36.
Può peraltro omettersi di esaminare se la Al-Aqsa, come da essa fatto valere nella replica, avrebbe potuto presentare un’impugnazione dal momento che il Tribunale non ha accolto la sua richiesta di dichiarare inapplicabile il regolamento n. 2580/2001 nei suoi confronti. Da un lato, infatti, il suddetto aspetto è stato esplicitato solo nella sua replica e, dall’altro, esso non presenta alcuna relazione visibile con la conclusione del ricorso concretamente proposta dalla Al-Aqsa e con la motivazione dello stesso.
ii) Assenza di «soccombenza» nell’accezione dell’articolo 56 dello Statuto
37.
Per amore di completezza si deve invece segnalare che una siffatta impugnazione non sarebbe stata neanche accolta. Non si può parlare di una «soccombenza» della Al-Aqsa nell’accezione dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia. Come si evince infatti dal punto 184 della sentenza impugnata, il Tribunale non ha respinto l’eccezione di illegittimità proposta dalla Al-Aqsa avverso il citato regolamento, bensì, in relazione a questo aspetto, ha omesso completamente di valutare se le misure impugnate dovessero essere comunque annullate nella parte riguardante la Al-Aqsa.
38.
In considerazione dell’irrilevanza della suddetta questione giuridica ai fini della decisione, tale condotta del Tribunale non è censurabile. Sebbene il dispositivo della sentenza sia fuorviante, in quanto suggerisce una parziale soccombenza della Al-Aqsa, esaminando lo stesso alla luce del punto 184 della sentenza impugnata risulta tuttavia agevolmente che con esso null’altro è da intendersi se non le considerazioni esposte al punto 66 della sentenza Al-Aqsa I, cui viene peraltro esplicitamente rinviato, e il dispositivo della stessa, ossia che si poteva tralasciare l’analisi dell’eccezione di illegittimità relativamente al regolamento n. 2580/2001.
2. Conclusione intermedia
39.
Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, l’impugnazione della Al-Aqsa deve essere respinta.
B – Causa C-550/10 P
40.
Ritengo che l’impugnazione del Regno dei Paesi Bassi, con cui si chiede l’annullamento della sentenza impugnata, sia ricevibile ma infondata.
41.
Qualora la reiterazione da parte della Al-Aqsa nella causa C-550/10 P delle conclusioni da essa già presentate nella causa C-539/10 P debba essere considerata come un’impugnazione incidentale, quest’ultima deve essere respinta in quanto irricevibile per i medesimi motivi di cui all’impugnazione nella causa C-539/10 P.
1. Infondatezza dell’impugnazione dei Paesi Bassi
42.
Nelle considerazioni censurate nella sentenza impugnata in merito al terzo motivo non è rinvenibile alcun errore di diritto. Al punto 178 della sentenza impugnata, infatti, si afferma correttamente che «lungi dal poter continuare a fondarsi sulla sentenza cautelare, il Consiglio avrebbe dovuto trarre la logica conseguenza derivante dall’abrogazione della misura nazionale di congelamento dei capitali, constatando che non sussisteva più alcun “sostrato” di diritto nazionale atto a giustificare adeguatamente il mantenimento della misura comunitaria equivalente».
43.
La validità della valutazione del Tribunale appare evidente analizzando l’economia delle misure di lotta al terrorismo risultante dagli atti giuridici dell’Unione e confrontandola con la situazione di fatto e di diritto di cui alla sentenza impugnata.
a) Economia delle misure restrittive di lotta al terrorismo
44.
Di ragguardevole rilevanza è, innanzi tutto, la constatazione che le controverse misure dell’Unione di lotta al terrorismo non rientrano nella discrezionalità del Consiglio, bensì sono strettamente legate alla situazione giuridica nazionale degli Stati membri.
45.
A questo proposito, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento n. 2580/2001 in combinato disposto con l’articolo 1 della posizione comune 2001/931, le misure del Consiglio finalizzate al congelamento dei beni si svolgono in due fasi.
46.
Affinché il Consiglio possa agire, è innanzi tutto necessaria, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento n. 2580/2001 in combinato disposto con l’articolo 1, paragrafo 4, della posizione comune 2001/931, una decisione basata su prove serie e concludenti di un’autorità competente di uno Stato membro circa l’«apertura di indagini o di azioni penali per un atto terroristico» (in prosieguo: la «decisione di esercizio dell’azione penale»).
47.
Solo sulla base di una siffatta decisione di esercizio dell’azione penale – o, a maggior ragione, sulla base di una condanna per un fatto pertinente – il Consiglio può attivarsi, e, laddove una persona sia inserita nel suo elenco, deve in una seconda fase – così l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento n. 2580/2001 in combinato disposto con l’articolo 1, paragrafo 6, della posizione comune 2001/931 – riesaminare[,] mediante verifiche periodiche, se«il mantenimento [dell’interessato] nell’elenco sia giustificato».
48.
In questo riesame il Consiglio gode di un ampio margine di valutazione. Tuttavia, in considerazione del nesso sistematico esistente fra le misure restrittive del Consiglio e la decisione di esercizio dell’azione penale dell’autorità competente dello Stato membro, si chiarisce da quale momento il Consiglio è obbligato ad affermare che continuare a mantenere l’interessato nell’elenco non è più giustificato: ossia quando, in considerazione della situazione di fatto e di diritto esistente nello Stato dell’autorità competente, non si deve appunto più ritenere che la persona interessata, non ancora condannata, sia ancora oggetto di indagini. In ultima analisi, infatti, solo queste indagini giustificano la misura del Consiglio.
49.
In base all’economia dell’articolo 1 della posizione comune 2001/931, cui fa riferimento il regolamento n. 2580/2001, tuttavia, il Consiglio è tenuto ad accertarsi circa lo stato delle indagini basandosi in modo preponderante su un criterio formalizzato. Esso, infatti, da un lato deve considerare se si debba presupporre che continui validamente ad esservi una decisione basata su prove serie e credibili di un’autorità competente e, dall’altro, deve verificare se la suddetta decisione sia ancora attuata in pratica, ossia se si continui a svolgere indagini sulla base della suddetta decisione.
50.
Sotto questo profilo, il riesame periodico dell’elenco ad opera del Consiglio tutela l’interessato da due rischi, inaccettabili in uno Stato di diritto: il primo, che esso continui a figurare sull’elenco nonostante le indagini avviate nei suoi confronti siano state archiviate, l’esito negativo o lo stallo delle indagini sul proprio conto, senza che ciò si rifletta in una corrispondente decisione di archiviazione che ne rifletta la non colpevolezza, e il secondo che esso continui a figurare sull’elenco sebbene il provvedimento stesso di esercizio dell’azione penale diventi lettera morta ad opera di un actus contrarius dell’autorità competente o di una decisione giudiziaria. In quest’ultimo caso al Consiglio incombe l’obbligo di modificare l’elenco.
51.
Infatti, secondo la ratio della posizione comune 2001/931, cui fa riferimento il regolamento n. 2580/2001 e che presuppone una decisione di un’autorità competente basata su prove serie e credibili, una volta abrogata tale decisione non è ipotizzabile che continui a sussistere un’eventuale giustificazione di misure restrittive del Consiglio.
52.
Alla luce delle considerazioni che precedono è chiaro che, contrariamente a quanto sostenuto dai Paesi Bassi, la permanenza della Al-Aqsa sull’elenco del Consiglio non è più giustificabile.
b) Mancanza di una decisione nell’accezione dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento n. 2580/2001 in combinato disposto con l’articolo 1, paragrafo 4, della posizione comune 2001/931
53.
Una volta abrogato il decreto ministeriale, la sentenza cautelare – rimasta ormai l’unico punto di riferimento possibile del Consiglio – è divenuta del pari lettera morta, in quanto tale non conteneva alcun dato circa l’avvio di misure investigative contro la Al-Aqsa e, pertanto, non poteva costituire una «decisione» ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento n. 2580/2001 in combinato disposto con l’articolo 1, paragrafo 4, della posizione comune 2001/931.
i) Non configurabilità della sentenza come «decisione» dopo l’abrogazione del decreto ministeriale
54.
Infatti, anche qualora si attribuisse al Consiglio un ampio margine di discrezionalità, la stessa sentenza cautelare olandese, considerata isolatamente dopo l’abrogazione del decreto ministeriale, non dovrebbe essere valutata nemmeno come una «decisione (…), si tratti dell’apertura di indagini o di azioni penali per un atto terroristico» ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento n. 2580/2001 in combinato disposto con l’articolo 1, paragrafo 4, della posizione comune 2001/931.
55.
Da un lato, le valutazioni e le affermazioni contenute nel decreto ministeriale non possono continuare ad essere attribuite alla sentenza una volta abrogato il citato decreto. Sotto questo profilo, alla sentenza è stato per così dire sottratto il fondamento.
56.
Sebbene, infatti, dopo un’analisi del fascicolo la sentenza olandese partisse dall’assunto che nel 2003 vi erano stati contatti fra la Al-Aqsa e gruppi terroristici tali da non indurre a giustificare una disapplicazione del decreto, la suddetta valutazione della situazione di fatto per il 2003 da parte del giudice, che peraltro nulla dice di concreto relativamente ad un eventuale stato delle indagini o alla relativa situazione della decisione, non è tuttavia interpretabile come una decisione di apertura di indagini nell’accezione della posizione comune 2001/931 e del regolamento n. 2580/2001.
57.
Tantomeno il procedimento che ha portato alla sentenza olandese – considerato isolatamente – è attribuibile ad un procedimento avente ad oggetto direttamente e principalmente l’applicazione di una misura di tipo preventivo o repressivo all’interessato, a titolo della lotta al terrorismo e a causa della sua implicazione nello stesso. Il procedimento avviato dalla Al-Aqsa dinanzi al giudice olandese, considerato isolatamente, aveva ad oggetto proprio lo scopo opposto.
58.
Dalla sentenza olandese, d’altro canto, non può nemmeno essere desunto alcun elemento indicativo della permanenza in essere, nei Paesi Bassi, di una decisione di esercizio di un’azione penale nei confronti della Al-Aqsa indipendente dal decreto ministeriale. Al contrario: risulta chiaramente che le indagini nei confronti della Al-Aqsa anche dopo molti anni non hanno portato nei Paesi Bassi ad alcun risultato degno di nota ( 31 ).
59.
Pertanto la sentenza, considerata in sé e per sé, non soddisfa i requisiti previsti dal regolamento n. 2580/2001 e dalla posizione comune 2001/931 relativamente ad una decisione di esercizio di un’azione penale. Anche includendo il decreto ministeriale, sarebbe molto difficile ascriverla alla nozione di «decisione» ai sensi della posizione comune 2001/931, e ciò sembra del pari impossibile.
ii) Requisiti minimi della nozione di «decisione» nell’accezione del regolamento n. 2580/2001 e della posizione comune 2001/931
60.
Anche considerando il decreto ministeriale (allora ancora in vigore) e la sentenza cautelare come formanti un tutt’uno, solo con grande difficoltà è possibile valutare l’interazione fra la sentenza olandese e il decreto ministeriale come «decisione» nell’accezione della citata disciplina dell’Unione, lasciando da parte le riserve giuridico-formali.
61.
Infatti, né nel caso del decreto ministeriale, che per sua natura era una misura di congelamento dei beni, né nella sentenza cautelare, che non riguardava l’avvio di indagini, bensì una richiesta di disapplicazione del congelamento delle risorse nell’accezione del decreto ministeriale, poteva parlarsi di un’«apertura di indagini o di azioni penali per un atto terroristico» in senso stretto.
62.
Il Consiglio, tuttavia, ha fatto riferimento solo a questi due atti giuridici olandesi per motivare il mantenimento della Al-Aqsa sull’elenco. La sentenza impugnata, pertanto, ha qualificato correttamente lo stato della decisione in Olanda come «contingente» ( 32 ) e «affetto dal vizio di circolarità» ( 33 ).
iii) Conclusione intermedia
63.
Nel caso di specie, pertanto, manca comunque, dopo l’abrogazione del decreto ministeriale olandese, una decisione nazionale di esercizio dell’azione penale che, per poter costituire un valido fondamento per il Consiglio, deve essere adottata nell’ambito di un procedimento nazionale avente ad oggetto direttamente e principalmente l’applicazione di una misura di tipo preventivo o repressivo all’interessato, a titolo della lotta al terrorismo e a causa della sua implicazione nello stesso.
64.
In base alla situazione di fatto e di diritto che si presentava al momento rilevante ai fini della decisione è dubbio che nei Paesi Bassi sia stato avviato e sia tuttora in corso un procedimento per l’applicazione di misure di tipo preventivo o repressivo in maniera degna di nota dopo l’inserimento della Al-Aqsa nell’elenco del Consiglio e dopo che il decreto ministeriale era stato giudicato «superato» e annullato, e, comunque, ciò non poteva essere presupposto dal Consiglio senza incorrere in un errore di valutazione.
c) Conseguenze discendenti dall’assenza di una decisione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento n. 2580/2001 e dell’articolo 1, paragrafo 6, della posizione comune 2001/931
65.
Dopo l’abrogazione del decreto ministeriale sarebbe stato indispensabile un approfondito riesame della misura imposta dal Consiglio nei confronti della Al-Aqsa allo scopo di identificare una decisione ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, della posizione comune 2001/931 che avrebbe potuto continuare a giustificare il mantenimento della Al-Aqsa nell’elenco in questione. Non si è verificato nulla di simile.
66.
Dal momento che, tuttavia, il Consiglio, il quale poteva ormai basarsi esclusivamente e isolatamente sulla sentenza olandese, non si poteva accontentare di ribadire la vecchia motivazione, è incorso in un errore di valutazione mantenendo la Al-Aqsa sull’elenco, cosa che ha comportato necessariamente la declaratoria di nullità delle misure impugnate secondo le richieste della Al-Aqsa.
67.
In mancanza di una decisione significativa di un’autorità competente, la decisione del Consiglio di lasciare la Al-Aqsa sull’elenco con la stessa motivazione immutata non è sostenibile alla luce dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento n. 2580/2001 in combinato disposto con l’articolo 1, paragrafo 6, della posizione comune 2001/931 ( 34 ).
d) Considerazioni sui diritti fondamentali
68.
Questa conclusione appare obbligata anche alla luce dei diritti fondamentali della Al-Aqsa.
69.
Invero, la Carta dei diritti fondamentali non è applicabile ratione temporis ai fatti di cui alle presenti cause, per cui occorrerebbe riferirsi al radicamento dei diritti fondamentali in quanto principi giuridici generali del diritto dell’Unione.
70.
In considerazione della gravità della violazione del diritto di proprietà cui un soggetto è esposto quando i suoi beni sono congelati già solo a causa di sospetti e di misure investigative svolte nei suoi confronti, appare tuttavia opportuno che una siffatta violazione sia giustificabile solo se soddisfa requisiti molto rigorosi ( 35 ).
71.
Per tenere in debito conto il principio fondamentale della tutela del diritto di proprietà, il Consiglio è pertanto tenuto a verificare scrupolosamente l’esistenza di una decisione che giustifichi il congelamento e la persistenza di tale requisito e, ad esempio nel caso in cui una decisione originaria venga abrogata, a subordinare il mantenimento del soggetto interessato sull’elenco all’esistenza di una nuova decisione che giustifichi del pari il congelamento. Nel caso di specie, invece, diversamente dalla causa C-27/09 P, ciò non si è verificato ( 36 ).
2. Conclusione intermedia
72.
Anche l’impugnazione dei Paesi Bassi, pertanto, deve essere respinta.
VII – Spese
73.
Dal momento che i ricorsi sono risultati infruttuosi, ai sensi dell’articolo 69, paragrafo 3, primo comma, del regolamento di procedura della Corte di giustizia, applicabile al procedimento di impugnazione per effetto del successivo articolo 118, appare congruo che ciascuna parte sopporti le proprie spese.
VIII – Conclusione
74.
Alla luce delle osservazioni che precedono, propongo alla Corte di pronunciarsi come segue:
1)
I ricorsi sono respinti.
2)
La Stichting Al-Aqsa, il Regno dei Paesi Bassi, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea sopporteranno ciascuna le proprie spese.
( 1 ) Lingua originale delle conclusioni: il tedesco; lingua del procedimento: l’olandese.
( 2 ) Reperibile sul sito: .
( 3 ) Posizione comune del Consiglio del 27 dicembre 2001 relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, GU L 344, pag. 93.
( 4 ) Articolo 1, paragrafo 4, e articolo 2 della posizione comune 2001/931.
( 5 ) GU L 344, pag. 70. Il «sistema giuridico diviso» (così Ohler C., al punto 5 del suo commentario all’articolo 75 TFUE in Streinz, R., EUV/AEUV, seconda edizione, Verlag C. H. Beck, München 2011) con la coesistenza di misure antiterrorismo fondate sulla posizione comune, da un lato, e sul regolamento, dall’altro, si spiega con il fatto che in base al Trattato di Maastricht il vecchio TUE e il TCE prevedevano a tale riguardo basi giuridiche parallele.
( 6 ) V., al riguardo, il quinto e sesto considerando del regolamento n. 2580/2001 nonché il punto 8 della sentenza della Corte dell’11 luglio 2007, Al-Aqsa/Consiglio (T-327/03, non ancora pubblicata nella Raccolta; in prosieguo: «Al-Aqsa I»).
( 7 ) L’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento n. 2580/2001 rinvia all’articolo 1, paragrafi 4, 5 e 6 della posizione comune 2001/931.
( 8 ) Il suddetto regolamento è stato modificato più volte e la versione attualmente in vigore è quella modificata dal regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio, del 12 luglio 2010, n. 610/2010 (GU L 178, pag. 1).
( 9 ) Così l’articolo 5 del regolamento n. 2580/2001.
( 10 ) Così l’articolo 6 del regolamento n. 2580/2001.
( 11 ) V., ex multis, sentenza Al-Aqsa I e sentenza del Tribunale del 9 settembre 2010, Al-Aqsa/Consiglio (T-348/07, Racc. pag. II-4575; in prosieguo: la «sentenza impugnata»).
( 12 ) Staatscourant del 7 aprile 2003, n. 68, pag. 11; per i dettagli v. la sentenza Al-Aqsa I, punti 16-21.
( 13 ) Così la motivazione del decreto ministeriale, v. punto 17 della sentenza Al-Aqsa I e punto 175 della sentenza impugnata.
( 14 ) Articolo 2 della Sanctieregeling terrorisme 2003.
( 15 ) Nella motivazione olandese del decreto ministeriale si parla di organizzazioni che appoggiano il terrorismo in «Midden-Oosten». A questo proposito si deve sottolineare che la nozione olandese di «Midden-Oosten», a differenza di quella tedesca di «Mittlerer Osten», comprende anche paesi che, secondo l’uso linguistico tedesco, sono ascrivibili al «Naher Osten».
( 16 ) La suddetta decisione è riportata per estratto al punto 125 della sentenza impugnata.
( 17 ) V. punti 18-21 della sentenza Al-Aqsa I.
( 18 ) Sulla «Intrekking Sanctieregeling terrorisme 2003» v. Staatscourant del 1o agosto 2003, n. 146, pag. 9, e punto 170 della sentenza impugnata.
( 19 ) GU L 160, pag. 81.
( 20 ) Decisione del Consiglio del 15 giugno 2008, 2008/583/CE, che attua l’art. 2, n. 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo e abroga la decisione 2007/868/CE.
( 21 ) Questa motivazione è stata posta alla base anche delle ulteriori misure impugnate dalla Al-Aqsa nella causa T-348/07; v., a tale proposito, il punto 46 della sentenza impugnata.
( 22 ) V. punti 4 e 10 della sentenza impugnata.
( 23 ) In concreto, si trattava in primo luogo della decisione 2007/445; in secondo luogo della decisione 2007/868/CE del Consiglio del 20 dicembre 2007, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento n. 2580/2001 e abroga la decisione 2007/445 (GU L 340, pag. 100); in terzo luogo della decisione 2008/583/CE del Consiglio del 15 luglio 2008, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento n. 2580/2001 e abroga la decisione 2007/868; in quarto luogo della decisione 2009/62/CE del Consiglio, del 26 gennaio 2009, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento n. 2580/2001 e abroga la decisione 2008/583 (GU L 23, pag. 25), nonché del regolamento (CE) n. 501/2009 del Consiglio del 15 giugno 2009, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento n. 2580/2001 e abroga la decisione 2009/62 (GU L 151, pag. 14).
( 24 ) V. punti 164-181 della sentenza impugnata.
( 25 ) Sentenza del Tribunale del 30 settembre 2009, Sison/Consiglio (T-341/07, Racc. pag. II-3625).
( 26 ) Si intende la decisione 2007/445, ovvero la prima delle misure impugnate.
( 27 ) V. al riguardo, in particolare, punti 63-69, 85-90 e 102-106 della sentenza impugnata.
( 28 ) In tal senso, v. anche sentenza della Corte di giustizia del 5 luglio 2011, Edwin/UAMI (C-263/09 P, Racc. pag. I-5853, punti 81-85).
( 29 ) Ordinanza del presidente della Corte di giustizia del 17 dicembre 1998, Emesa Sugar/Consiglio [C-363/98 P(R), Racc. pag. I-8787, punti 44-46]; v. anche Wägenbaur, B., EuGH VerfO, Satzung und Verfahrensordnungen EuGH/EuG, Verlag C. H. Beck, München 2008, Art. 56 Satzung EuGH, punto 6.
( 30 ) Ordinanza della Corte di giustizia del 28 novembre 1996, Lenz/Commissione, (C-277/95 P, Racc. pag. I-6109, punto 50).
( 31 ) V. punto 181 della sentenza impugnata.
( 32 ) V. punto 175 della sentenza impugnata.
( 33 ) V. punto 177 della sentenza impugnata.
( 34 ) V. punti 159-165 della sentenza impugnata.
( 35 ) V., sul significato della verifica di proporzionalità nel caso di violazioni mediante misure volte a impedire la proliferazione nucleare, la sentenza della Corte di giustizia del 13 marzo 2012, Melli Bank/Consiglio (C-380/09 P, , punti 44 e segg.).
( 36 ) V. a questo riguardo la sentenza della Corte di giustizia del 21 dicembre 2011, Francia/People’s Mojahedin Organization of Iran (C-27/09 P, Racc. pag. I-13427, punto 20).
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