Sentenza della Corte (Settima Sezione) 15 luglio 2010 – Commissione / Lussemburgo
(causa C‑8/10)
«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 2006/46/CE – Conti annuali e conti consolidati delle società – Omessa trasposizione completa entro il termine impartito»
1. Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 226 CE) (v. punto 12)
2. Stati membri – Obblighi – Attuazione delle direttive – Inadempimento – Giustificazione basata sull’ordinamento giuridico interno – Inammissibilità (Art. 226 CE) (v. punti 9‑11, 13)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato – Omessa adozione o comunicazione, entro il termine previsto, di tutte le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 14 giugno 2006, 2006/46/CE, che modifica le direttive del Consiglio 78/660/CEE, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, 83/349/CEE, relativa ai conti consolidati, 86/635/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e 91/674/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione (GU L 224, pag. 1).
Dispositivo
1)
Il Granducato di Lussemburgo, non avendo adottato, entro il termine impartito, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 14 giugno 2006, 2006/46/CE, che modifica le direttive del Consiglio 78/660/CEE, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, 83/349/CEE, relativa ai conti consolidati, 86/635/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e 91/674/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi di tale direttiva.
2)
Il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese.
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