Sentenza della Corte (Settima Sezione) 30 settembre 2010 – Commissione / Belgio
(causa C‑36/10)
«Inadempimento di uno Stato – Direttive 96/82/CE e 2003/105/CE – Controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose – Art. 12, n. 1, secondo comma – Trasposizione non corretta»
Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 258 TFUE; direttiva del Consiglio 96/82, art. 12, n. 1, secondo comma) (v. punti 10‑12)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato – Omessa adozione di tutte le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 9 dicembre 1996, 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (GU 1997, L 10, pag. 13), come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2003, 2003/105/CE (GU L 345, pag. 97).
Dispositivo
1)
Non avendo adottato, entro il termine prescritto, tutte le misure per trasporre correttamente l’art. 12, n. 1, secondo comma, della direttiva del Consiglio 9 dicembre 1996, 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2003, 2003/105/CE, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva.
2)
Il Regno del Belgio è condannato alle spese.
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