Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 18 novembre 2010 – Commissione / Spagna
(causa C‑48/10)
«Inadempimento di uno Stato – Ambiente – Direttiva 2008/1/CE – Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento – Condizioni di autorizzazione degli impianti esistenti – Obbligo di assicurare il funzionamento di detti impianti secondo i requisiti della direttiva»
1. Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 258 TFUE) (v. punti 30-35)
2. Stati membri – Obblighi – Attuazione delle direttive – Inadempimento – Giustificazione basata sull'ordinamento giuridico interno – Inammissibilità (Art. 258 TFUE) (v. punti 31)
3. Ricorso per inadempimento – Diritto di azione della Commissione – Esercizio discrezionale (Art. 258 TFUE) (v. punto 32)
4. Stati membri – Obblighi – Inadempimento – Giustificazione tratta dall'inadempimento di un altro Stato membro – Inammissibilità (Art. 258 TFUE) (v. punto 33)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato – Violazione dell’art. 5, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 gennaio 2008, 2008/1/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (GU L 24, pag. 8) – Impianti che possono incidere sulle emissioni nell’aria, nell’acqua e nel suolo e sull’inquinamento – Condizioni di autorizzazione degli impianti esistenti.
Dispositivo
1)
Non avendo adottato entro il 30 ottobre 2007 le misure necessarie affinché le autorità competenti controllino, attraverso autorizzazioni rilasciate a norma degli artt. 6 e 8 della direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 15 gennaio 2008, 2008/1/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento, ovvero nei modi opportuni, mediante il riesame e, se del caso, l'aggiornamento delle prescrizioni, che gli impianti esistenti funzionino secondo i requisiti di cui agli articoli 3, 7, 9, 10, 13, 14, lett. a) e b), e 15, n. 2, della stessa direttiva, fatte salve altre disposizioni specifiche del diritto dell’Unione, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi imposti dall’art. 5, n. 1, della suddetta direttiva.
2)
Il Regno di Spagna è condannato alle spese.
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