Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 7 ottobre 2010 – Commissione / Slovenia
(causa C‑49/10)
«Inadempimento di uno Stato – Ambiente – Direttiva 2008/1/CE – Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento – Condizioni di autorizzazione degli impianti esistenti – Omessa trasposizione entro il termine impartito»
1. Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 258 TFUE) (v. punto 23)
2. Stati membri – Obblighi – Attuazione delle direttive – Inadempimento – Giustificazione basata sull’ordinamento giuridico interno – Inammissibilità (Art. 258 TFUE) (v. punto 24)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato – Violazione dell’art. 5, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 gennaio 2008, 2008/1/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (GU L 24, pag. 8) – Condizioni di autorizzazione degli impianti esistenti – Obbligo di garantire che simili impianti siano gestiti in conformità ai requisiti della direttiva.
Dispositivo
1)
Non avendo adottato, nei termini impartiti, tutte le misure necessarie in materia di autorizzazione degli impianti industriali a norma dell’art. 5, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 gennaio 2008, 2008/1/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento, la Repubblica di Slovenia è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi della citata direttiva.
2)
La Repubblica di Slovenia è condannata alle spese.
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