Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 22 settembre 2011 – Commissione / Spagna
(causa C‑90/10)
«Inadempimento di uno Stato – Direttiva “habitat” – Conservazione degli habitat naturali – Fauna e flora selvatiche – Artt. 4, n. 4, e 6, nn. 1 e 2 – Fissazione di priorità per le zone speciali di conservazione e istituzione di un sistema di protezione adeguata di queste ultime – Insussistenza della garanzia di una tutela giuridica adeguata delle zone speciali di conservazione ubicate nell’arcipelago delle Canarie»
1. Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 226 CE) (v. punto 25)
2. Ambiente – Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche – Direttiva 92/43 – Zone speciali di conservazione – Obblighi degli Stati membri – Fissazione delle priorità – Attuazione mediante un ordine di approvazione degli strumenti di gestione corrispondenti – Insussistenza – Mancata adozione delle misure necessarie per evitare il degrado degli habitat naturali e le perturbazioni significative delle specie – Inadempimento (Direttiva del Consiglio 92/43, artt. 4, n. 4, e 6, nn. 1 e 2) (v. punti 37‑38, 48-49, 53-54, 62‑64 e dispositivo)
3. Ricorso per inadempimento – Prova dell’inadempimento – Onere incombente alla Commissione – Presunzioni – Inammissibilità (Art. 226 CE) (v. punto 47)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato – Violazione degli artt. 4, n. 4, e 6, nn. 1 e 2, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7) – Siti di importanza comunitaria – Misure di conservazione – Regione biogeografica macaronesica.
Dispositivo
1)
Il Regno di Spagna,
– omettendo di stabilire, ai sensi dell’art. 4, n. 4, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, priorità per le zone speciali di conservazione corrispondenti ai siti d’importanza comunitaria della regione biogeografica macaronesica situati in territorio spagnolo e identificati con la decisione della Commissione 28 dicembre 2001, 2002/11/CE, che stabilisce l’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica macaronesica, ai sensi della direttiva 92/43, e
– non avendo adottato, né applicato, ai sensi dell’art. 6, nn. 1 e 2, della direttiva 92/43, misure appropriate di conservazione, né un regime di protezione che eviti il degrado degli habitat e le perturbazioni significative delle specie assicurando la tutela giuridica delle zone speciali di conservazione corrispondenti ai siti menzionati nella decisione 2002/11, situati in territorio spagnolo,
non ha adempiuto agli obblighi ad esso incombenti in forza delle summenzionate disposizioni della detta direttiva.
2)
Il Regno di Spagna è condannato alle spese.
3)
La Repubblica di Finlandia sopporterà le proprie spese.
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