SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
27 settembre 2012 ( *1 )
«Politica agricola comune — Organizzazione comune dei mercati — Produttori di zucchero e di isoglucosio — Calcolo dell’importo dei contributi alla produzione — Validità di un metodo di calcolo che prende in considerazione importi di restituzioni fittizi per i quantitativi di zucchero esportati senza restituzione — Retroattività della normativa — Tasso di cambio — Attribuzione di interessi»
Nelle cause riunite C-113/10, C-147/10 e C-234/10,
aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Finanzgericht Düsseldorf (C-113/10) (Germania), dalla High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (C-147/10) (Regno Unito), e dal tribunal de grande instance de Nanterre (C-234/10) (Francia), con decisioni, rispettivamente, del 22 febbraio, 12 marzo e 6 maggio 2010, pervenute in cancelleria il 2 e 29 marzo nonché il 12 maggio 2010, nei procedimenti
Zuckerfabrik Jülich AG (C-113/10)
contro
Hauptzollamt Aachen,
British Sugar plc (C-147/10)
contro
Rural Payments Agency, an Executive Agency of the Department for Environment, Food & Rural Affairs,
e
Tereos – Union de coopératives agricoles à capital variable (C-234/10)
contro
Directeur général des douanes et droits indirects,
Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers,
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta dal sig. J.-C. Bonichot, presidente di sezione, dalla sig.ra A. Prechal, dai sigg. K. Schiemann, L. Bay Larsen (relatore) e dalla sig.ra C. Toader, giudici,
avvocato generale: sig.ra E. Sharpston
cancelliere: sig. K. Malacek, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 30 giugno 2011,
considerate le osservazioni presentate:
—
per la Zuckerfabrik Jülich AG, da H.-J. Prieß e B. Sachs, Rechtsanwälte;
—
per la British Sugar plc, da K. Lasok, QC, e G. Facenna, barrister;
—
per la Tereos – Union de coopératives agricoles à capital variable, da N. Coutrelis, avocate ;
—
per il governo tedesco, da T. Henze e J. Möller, in qualità di agenti;
—
per il governo del Regno Unito, da S. Hathaway e H. Walker, in qualità di agenti;
—
per il governo francese, da G. de Bergues e B. Cabouat, in qualità di agenti;
—
per il governo spagnolo, da F. Díez Moreno, in qualità di agente;
—
per il governo lituano, da R. Mackevičienė e R. Krasuckaitė, in qualità di agenti:
—
per il governo austriaco, da E. Riedl, in qualità di agente;
—
per la Commissione europea, da P. Rossi, B. Schima, D. Bianchi e K. Banks, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 27 ottobre 2011,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono principalmente sulla validità del regolamento (CE) n. 1193/2009 della Commissione, del 3 novembre 2009, che rettifica i regolamenti (CE) n. 1762/2003, (CE) n. 1775/2004, (CE) n. 1686/2005 e (CE) n. 164/2007 e fissa gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero per le campagne di commercializzazione 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005 e 2005-2006 (GU L 321, pag. 1).
2
Tali domande sono state presentate nell’ambito delle controversie sorte, rispettivamente, tra la Zuckerfabrik Jülich AG (in prosieguo: la «Jülich») e lo Hauptzollamt Aachen, tra la British Sugar plc (in prosieguo: la «British Sugar») e la Rural Payments Agency, an Executive Agency of the Department for Environment, Food & Rural Affairs (in prosieguo: la «Rural Payments Agency»), nonché tra, da un lato, la Tereos – Union de coopératives agricoles à capital variable (in prosieguo: la «Tereos») e, dall’altro, il directeur général des douanes et droits indirects (direttore generale delle dogane e delle imposte indirette) e il receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers (esattoria principale delle dogane e delle imposte indirette di Gennevilliers, Francia), in merito agli importi dei contributi versati a titolo di tutte le campagne di commercializzazione 2002/2003-2005/2006, o di alcune di esse.
Contesto normativo
3
L’articolo 8, paragrafo 1, della decisione 2000/597/CE, Euratom, del Consiglio, del 29 settembre 2000, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 253, pag. 42), prevede che le risorse proprie delle Comunità europee, quali, in particolare, i contributi previsti nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, sono riscosse dagli Stati membri ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, eventualmente adattate alle esigenze della normativa comunitaria.
4
Per quanto concerne detti contributi, lo stesso vale in forza dell’articolo 8, paragrafo 1, della decisione 2007/436/CE, Euratom, del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 163, pag. 17), la quale, come previsto dal suo articolo 10, ha abrogato la decisione 2000/597 a decorrere dal 1o gennaio 2007.
5
Il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 178, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento di base»), abrogato dal regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 58, pag. 1), prevedeva, segnatamente, un sistema di autofinanziamento del settore dello zucchero tramite contributi alla produzione.
6
Ai sensi del considerando 11 del regolamento di base, l’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero si fondava, da un lato, sul principio della responsabilità finanziaria integrale dei produttori, per ogni campagna di commercializzazione, per le perdite dovute allo smaltimento delle eccedenze di produzione comunitaria nell’ambito delle quote rispetto al consumo interno e, dall’altro, su un regime di garanzie di prezzi di smercio differenziate secondo quote di produzione assegnate a ciascuna impresa.
7
Secondo il considerando 13 di tale regolamento, il principio della responsabilità finanziaria era assicurato attraverso i contributi dei produttori, che consistevano nella riscossione di un contributo alla produzione di base che si applicava a tutta la produzione di zucchero A e B, ma si limitava al 2% del prezzo d’intervento dello zucchero bianco, e di un contributo B, che riguardava la produzione di zucchero B entro il limite massimo del 37,5% di quest’ultimo prezzo. Poiché tali limiti non consentivano, in linea di massima, di raggiungere l’obiettivo dell’autofinanziamento del settore campagna per campagna, si è reso necessario prevedere la riscossione di un contributo complementare.
8
Il considerando 14 di detto regolamento era formulato nei termini seguenti:
«Per garantire la parità di trattamento, il contributo complementare deve essere fissato per le singole imprese, in funzione della loro partecipazione al gettito dei contributi alla produzione versati per la campagna di commercializzazione di cui trattasi. A tal fine, si deve determinare un coefficiente valido per tutta la Comunità, che rappresenti per tale campagna il rapporto tra la perdita globale constatata e il gettito totale dei contributi alla produzione. Si devono inoltre prevedere le condizioni per la partecipazione dei venditori di barbabietole e di canna da zucchero al riassorbimento della perdita non coperta della campagna di commercializzazione di cui trattasi».
9
Per quanto riguarda il calcolo dei contributi, l’articolo 15 del regolamento di base così disponeva:
«1. Prima della fine di ciascuna campagna di commercializzazione si constata quanto segue:
a)
la produzione stimata di zucchero A e B, di isoglucosio A e B e di sciroppo di inulina A e B della campagna in corso;
b)
la stima dei quantitativi di zucchero, di isoglucosio e di sciroppo di inulina che saranno smerciati per il consumo interno della Comunità durante la campagna in corso;
c)
l’eccedenza esportabile, sottraendo dal quantitativo di cui alla lettera a) il quantitativo di cui alla lettera b);
d)
la perdita media stimata o l’entrata media stimata per tonnellata di zucchero destinata a soddisfare gli impegni all’esportazione a titolo della campagna in corso.
La perdita media o l’entrata media è pari alla differenza tra il totale delle restituzioni e il totale dei prelievi sul quantitativo totale degli impegni all’esportazione suddetti;
e)
la perdita complessiva stimata o l’entrata complessiva stimata, che si ottiene moltiplicando l’eccedenza di cui alla lettera c) per la perdita media o per l’entrata media di cui alla lettera d).
2. Fatto salvo l’articolo 10, paragrafi da 3 a 6, prima della fine della campagna di commercializzazione 2005/2006 si constata, cumulativamente per le campagne di commercializzazione 2001/2002-2005/2006, quanto segue:
a)
l’eccedenza esportabile determinata in funzione della produzione definitiva di zucchero A e B, di isoglucosio A e B e di sciroppo di inulina A e B, da un lato, e dei quantitativi definitivi di zucchero, isoglucosio e sciroppo di inulina smerciati per il consumo interno della Comunità, dall’altro;
b)
la perdita media o l’entrata media per tonnellata di zucchero risultante dalla totalità degli impegni all’esportazione di cui trattasi, determinata con il sistema di calcolo di cui al paragrafo 1, lettera d), secondo comma;
c)
la perdita complessiva o l’entrata complessiva, che si ottiene moltiplicando l’eccedenza di cui alla lettera a) per la perdita media o l’entrata media di cui alla lettera b);
d)
la somma dei contributi alla produzione di base e dei contributi B riscossi.
La perdita complessiva stimata o l’entrata complessiva stimata di cui al paragrafo 1, lettera e) viene adeguata in funzione della differenza tra gli importi di cui alle lettere c) e d).
(…)
8. Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare quelle indicate in appresso, sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 42, paragrafo 2:
—
importi dei contributi da riscuotere,
(...)».
10
In seguito alla pronuncia della sentenza dell’8 maggio 2008, Zuckerfabrik Jülich e a. (C-5/06 e da C-23/06 a C-36/06, Racc. pag. I-3231), e dell’ordinanza del 6 ottobre 2008, SAFBA (da C-175/07 a C-184/07), la Commissione europea ha adottato il regolamento n. 1193/2009, con cui ha rettificato i regolamenti (CE) n. 1762/2003 della Commissione, del 7 ottobre 2003, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2002/2003, gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero (GU L 254, pag. 4), (CE) n. 1775/2004 della Commissione, del 14 ottobre 2004, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2003/2004, gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero (GU L 316, pag. 64), e (CE) n. 1686/2005 della Commissione, del 14 ottobre 2005, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2004/2005, gli importi dei contributi alla produzione e il coefficiente del contributo complementare nel settore dello zucchero (GU L 271, pag. 12), dichiarati invalidi dalla Corte, al pari del regolamento (CE) n. 164/2007 della Commissione, del 19 febbraio 2007, recante fissazione, per la campagna di commercializzazione 2005/2006, degli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero (GU L 51, pag. 17), anch’esso fondato sul metodo dichiarato invalido dalla Corte per le campagne di commercializzazione 2002/2003, 2003/2004 e 2004/2005. Pertanto, la Commissione ha nuovamente fissato, con effetto retroattivo, gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero per le campagne di commercializzazione 2002/2003-2005/2006.
11
I considerando 5 e 6 del regolamento n. 1193/2009 sono redatti come segue:
«(5)
Nella sentenza dell’8 maggio 2008 relativa alle cause riunite C-5/06 e da C-23/06 a C-36/06, la Corte è giunta alla conclusione che l’esame del regolamento (CE) n. 1837/2002, del 15 ottobre 2002, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2001-2002, gli importi dei contributi alla produzione nonché il coefficiente del contributo complementare nel settore dello zucchero [(GU L 278, pag. 13)], non ha rivelato l’esistenza di elementi tali da inficiarne la validità. Per stabilire gli importi dei contributi alla produzione in tale campagna di commercializzazione, è opportuno che la Commissione calcoli la perdita media in base ai quantitativi complessivi di zucchero esportato sotto forma di prodotti trasformati, indipendentemente dall’ammissibilità o meno alle restituzioni.
(6)
Occorre pertanto che la Commissione stabilisca gli importi dei contributi alla produzione, incluso eventualmente un coefficiente per il contributo complementare, facendo uso dello stesso metodo di calcolo utilizzato per la campagna di commercializzazione 2001-2002».
12
Gli articoli 1-4 del regolamento n. 1193/2009 fissano gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero per le campagne di commercializzazione 2002/2003-2005/2006.
13
L’articolo 3 del regolamento n. 1193/2009 così prevede:
«Il testo degli articoli 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1686/2005 è sostituito dal seguente:
“(...)
Articolo 2
Per la campagna di commercializzazione 2004-2005, il coefficiente previsto all’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento [di base] è fissato a 0,25466 per la Repubblica ceca, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia e a 0,14911 per gli altri Stati membri.”».
14
L’articolo 6 del regolamento n. 1193/2009 così dispone:
«Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
L’articolo 1 si applica a decorrere dall’8 ottobre 2003.
L’articolo 2 si applica a decorrere dal 15 ottobre 2004.
L’articolo 3 si applica a decorrere dal 18 ottobre 2005.
L’articolo 4 si applica a decorrere dal 23 febbraio 2007».
15
Con sentenza del 29 settembre 2011, Polonia/Commissione (T-4/06), il Tribunale dell’Unione europea ha dichiarato quanto segue:
«L’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1686/2005 (...), come modificato dall’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1193/2009 (...), è annullato».
Procedimenti principali e questioni pregiudiziali
La causa C-113/10
16
La Jülich è un’impresa produttrice di zucchero.
17
Con decisioni del 21 ottobre 2003, 26 ottobre 2005 e 21 febbraio 2007, lo Hauptzollamt Aachen (ufficio doganale principale di Aquisgrana) ha ingiunto alla Jülich il versamento dei contributi relativi alle campagne di commercializzazione 2002/2003, 2004/2005 e 2005/2006. Per queste tre campagne di commercializzazione, lo Hauptzollamt Aachen si è basato su tre regolamenti della Commissione, ossia il regolamento n. 1762/2003 per la campagna 2002/2003, il regolamento n. 1686/2005 per la campagna 2004/2005 e il regolamento n. 164/2007 per la campagna 2005/2006.
18
La Jülich ha contestato i contributi alla produzione fissati per tali campagne di commercializzazione presentando opposizione alla decisione del 26 ottobre 2005 e chiedendo la modifica delle decisioni del 21 ottobre 2003 e del 21 febbraio 2007. Essa ha sostenuto che i regolamenti nn. 1762/2003, 1686/2005 e 164/2007 erano invalidi, in quanto la Commissione aveva calcolato in modo errato le aliquote dei contributi.
19
Con decisioni del 28 e 29 dicembre 2009, lo Hauptzollamt Aachen, sulla base del regolamento n. 1193/2009, ha fissato l’importo dei contributi alla produzione dovuti dalla Jülich per le campagne di commercializzazione 2002/2003, 2004/2005 e 2005/2006.
20
La Jülich ha proposto ricorso contro tali decisioni dinanzi al Finanzgericht Düsseldorf, deducendo l’invalidità del regolamento n. 1193/2009.
21
Dato che la Commissione, in occasione della modifica delle aliquote dei contributi, avrebbe proceduto a un nuovo calcolo non soltanto dei quantitativi totali degli impegni all’esportazione, ma altresì della totalità degli importi delle restituzioni delle campagne di commercializzazione oggetto del procedimento principale, tenendo conto delle restituzioni fittizie per esportazioni senza restituzioni, il giudice del rinvio nutre dubbi in ordine alla compatibilità di tale modifica delle aliquote con il principio di diritto dell’Unione dell’irretroattività, in quanto detta modifica andrebbe oltre le condizioni imposte dalla citata sentenza Zuckerfabrik Jülich e a., e sarebbe applicabile a campagne di commercializzazione già concluse.
22
Con decisione del 2 marzo 2010 il Finanzgericht Düsseldorf ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se il regolamento (...) n. 1193/2009 (...) sia valido».
La causa C-147/10
23
La British Sugar, impresa che fabbrica prodotti saccariferi, ha agito in giudizio contro la Rural Payments Agency chiedendo il rimborso dell’importo, maggiorato degli interessi, dei contributi alla produzione di zucchero pagato in eccesso per le campagne di commercializzazione 2002/2003-2005/2006.
24
Fondandosi su una sua interpretazione della citata sentenza Zuckerfabrik Jülich e a., la British Sugar ha calcolato che l’importo versato in eccesso per le campagne di commercializzazione 2002/2003-2005/2006 ammonta approssimativamente a EUR 12 531 000, al netto degli interessi.
25
La Rural Payments Agency sostiene che il regolamento n. 1193/2009 stabilisce ormai la formula giuridica per il calcolo dell’importo in eccesso dovuto alla British Sugar e che esso vincola tanto le parti interessate quanto il giudice del rinvio. Essa afferma che, conformemente a detto regolamento, l’importo dovuto alla British Sugar ammonta a GBP 366 590,79, e che soltanto tale somma le deve essere versata.
26
Secondo la British Sugar, il regolamento n. 1193/2009 è invalido, in particolare perché è inficiato dallo stesso vizio sostanziale che ha portato la Corte a dichiarare invalidi i regolamenti nn. 1762/2003, 1775/2004 e 1686/2005. Il metodo di calcolo ivi adottato, segnatamente il calcolo della «perdita media per tonnellata» di cui all’articolo 15, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di base, sarebbe fondato sulle perdite ipotetiche relative alle restituzioni all’esportazione disponibili in linea teorica, ma mai effettivamente versate. Pertanto, il regolamento n. 1193/2009 incrementerebbe artificiosamente la perdita complessiva di cui all’articolo 15, paragrafo 1, lettera e), del regolamento di base.
27
Inoltre, la Commissione non sarebbe stata competente ad adottare il regolamento n. 1193/2009 in forza del regolamento di base, a causa, in particolare, del fatto che quest’ultimo, che era stato abrogato, non era più in vigore nel momento in cui è stato adottato il nuovo regolamento. In difetto di una competenza a titolo del regolamento di base, la competenza per la fissazione degli importi dei contributi alla produzione spetterebbe, in base all’articolo 43 TFUE, al Consiglio.
28
Peraltro, il regolamento n. 1193/2009 sarebbe invalido anche nella parte in cui prescriverebbe che i pagamenti non espressi in euro siano effettuati al tasso di cambio applicabile al momento del calcolo iniziale del contributo versato in eccedenza, anziché al momento del rimborso.
29
La Rural Payments Agency sostiene che, poiché il regolamento n. 1193/2009 sembra seguire il regime previsto dal regolamento n. 1837/2002, il cui esame non aveva rivelato l’esistenza di elementi tali da inficiarne la validità, si può ritenere che il metodo da esso stabilito sia stato di conseguenza avallato implicitamente dalla Corte.
30
Per quanto attiene al tasso di cambio corretto (euro/GBP), si dovrebbe tenere conto di quello in vigore all’epoca della determinazione dei contributi iniziali alla produzione di zucchero.
31
Da ultimo, secondo la Rural Payments Agency, alla British Sugar non dovrebbero essere concessi interessi a titolo del rimborso, ad essa dovuto, dei contributi versati in eccesso. Infatti, qualsiasi rimborso a tale impresa delle somme versate in eccesso dovrebbe allora essere accompagnato da un rimborso equivalente da parte della Commissione alla Rural Payments Agency, conformemente al sistema delle risorse proprie della Comunità. Se, nella legislazione dell’Unione, non esiste un fondamento giuridico relativo alle risorse proprie che consenta agli Stati membri di recuperare presso la Commissione gli interessi afferenti a tale rimborso, la Rural Payments Agency ritiene che lo stesso principio si applichi a qualunque rimborso a favore della British Sugar.
32
Alla luce di quanto esposto, la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)
Se il regolamento [n. 1193/2009] sia invalido, alla luce della sentenza [Zuckerfabrik Jülich e a., cit.], e dell’ordinanza [SAFBA, cit.].
2)
Se il regolamento [n. 1193/2009] sia comunque invalido in ragione del fondamento normativo sul quale è stato adottato, vale a dire il regolamento [di base].
3)
Se, ai fini del calcolo della compensazione dovuta per versamenti in eccesso di contributi alla produzione di zucchero effettuati per le campagne di commercializzazione 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006, il tasso di cambio applicabile e la data della conversione debbano essere determinati conformemente al diritto dell’Unione europea. In caso di risposta affermativa, se l’articolo 6 del regolamento [n. 1193/2009] debba essere interpretato nel senso che la compensazione deve essere calcolata in base ai tassi di cambio applicabili alla data in cui è stato inizialmente calcolato il contributo pagato in eccesso. In caso di risposta affermativa, se l’articolo 6 del regolamento [n. 1193/2009] sia valido.
4)
Riguardo agli interessi:
[a])
se il diritto dell’[Unione] osti a che un soggetto nella situazione della ricorrente percepisca dall’autorità nazionale competente alla riscossione dei contributi alla produzione gli interessi su somme pagate in eccesso a causa di un regolamento invalido della Commissione, nel caso in cui detta autorità non possa percepire gli interessi sulle somme corrispondenti ad essa dovute dalla Commissione;
[b])
in caso di risposta affermativa alla [quarta questione, sub a)], se la normativa dell’[Unione] in materia di risorse proprie [decisione 2009/597(…) e regolamento d’applicazione (CE) n. 1150/2000] osti a che l’autorità nazionale competente alla riscossione dei contributi alla produzione percepisca gli interessi sulle somme ad essa dovute dalla Commissione nelle circostanze del caso di specie;
[c])
in caso di risposta negativa alla [quarta questione, sub a)], se il diritto dell’[Unione] osti a che un giudice o un’autorità nazionale esercitino il proprio eventuale potere discrezionale di non concedere interessi in tali circostanze quando riconoscono un rimborso ad un soggetto nella situazione della ricorrente».
La causa C-234/10
33
Ritenendo di avere versato un importo troppo elevato a titolo di contributi dovuti, in forza del regolamento n. 1686/2005, per la campagna di commercializzazione 2004/2005, la Tereos, che produce zucchero, il 2 maggio 2007 ha chiesto il rimborso parziale di tale importo presso l’esattoria delle dogane e delle imposte indirette di Gennevilliers. In mancanza di risposta al proprio reclamo, la Tereos ha proposto ricorso dinanzi al tribunal de grande instance de Nanterre, deducendo l’invalidità del regolamento n. 1686/2005 e chiedendo il rimborso dell’importo versato in eccesso, calcolato in EUR 11 600 782.
34
Successivamente all’adozione del regolamento n. 1193/2009, la Tereos ha chiesto a tale giudice, in particolare, di adire la Corte in via pregiudiziale prima di pronunciarsi nella causa, sottoponendole questioni vertenti sulla validità del regolamento n. 1193/2009 alla luce dell’articolo 15 del regolamento di base, nonché di disporre il rimborso, a proprio favore, della somma di EUR 11 600 782, maggiorata dei relativi interessi.
35
Secondo il giudice del rinvio risulta che la Commissione, nell’ambito del regolamento n. 1193/2009, non ha ricalcolato l’importo del contributo alla produzione applicando in maniera rigorosa il metodo di calcolo derivato dall’articolo 15 del regolamento di base, quale interpretato dalla Corte nella citata sentenza Zuckerfabrik Jülich e a., bensì ha impiegato il metodo già applicato per la campagna 2001/2002, avendo la Corte dichiarato che l’esame del regolamento n. 1837/2002 non aveva rivelato l’esistenza di elementi tali da inficiarne la validità.
36
Di conseguenza, il tribunal de grande instance de Nanterre ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«l)
Se l’articolo 15, paragrafo 1, lettera d), del regolamento [di base] debba essere interpretato nel senso che, ai fini del calcolo della perdita media, occorre, per tutte le categorie di zucchero esportate, dividere la somma delle spese reali per la somma dei quantitativi esportati, a prescindere dalla circostanza che per tali quantitativi siano state effettivamente versate o meno restituzioni;
2)
Se, rispetto all’articolo 15 del regolamento [di base], il regolamento n. 1193/2009 sia invalido nella parte in cui fissa un contributo alla produzione per lo zucchero calcolato sulla base di una perdita media, nel calcolo della quale interviene, per quanto riguarda lo zucchero esportato nei prodotti trasformati, una moltiplicazione tra l’importo unitario della restituzione all’esportazione relativa a tali prodotti e i quantitativi totali esportati, compresi quelli esportati senza ricevere alcuna restituzione, invece che una divisione delle spese realmente effettuate per la somma dei quantitativi esportati, con o senza restituzione».
Sulla riunione delle cause C-113/10, C-147/10 e C-234/10
37
Poiché tra le cause C-113/10, C-147/10 e C-234/10 sussiste una connessione oggettiva, esse sono state riunite con ordinanza del presidente della Quarta Sezione della Corte del 15 aprile 2011, ai fini della fase orale del procedimento e della sentenza.
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla questione unica nella causa C-113/10, sulla prima questione nella causa C-147/10 e sulle due questioni nella causa C-234/10
38
Con tali questioni, che occorre esaminare congiuntamente, i giudici del rinvio chiedono, in sostanza, se il metodo di calcolo della perdita media per tonnellata di zucchero per gli impegni all’esportazione da soddisfare a titolo della campagna in corso (in prosieguo: la «perdita media»), adottato dalla Commissione nel regolamento n. 1193/2009, sia conforme al regolamento di base come interpretato dalla Corte nella citata sentenza Zuckerfabrik Jülich e a. e nella citata ordinanza SAFBA.
39
Ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di base, la perdita media è pari alla differenza fra il totale delle restituzioni e il totale dei prelievi sul quantitativo totale degli impegni all’esportazione da soddisfare a titolo della campagna in corso. La perdita complessiva stimata, secondo l’articolo 15, paragrafo 1, lettera e), di tale regolamento, è calcolata moltiplicando l’eccedenza esportabile per la perdita media.
40
È pacifico che il metodo di calcolo della perdita media utilizzato per l’elaborazione del regolamento n. 1193/2009 differisce su due punti da quello utilizzato per l’elaborazione dei regolamenti nn. 1762/2003, 1775/2004, 1686/2005 e 164/2007.
41
Da un lato, il «quantitativo totale degli impegni all’esportazione», che, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di base, costituisce il denominatore del rapporto che consente di calcolare la perdita media, comprende ormai tutti gli impegni all’esportazione, compresi quelli che non sono stati oggetto di una restituzione all’esportazione. Orbene, tale modifica della modalità di calcolo della perdita media, come riconosciuto del resto da tutti gli interessati che hanno presentato osservazioni, è conforme all’articolo 15, paragrafo 1, lettera d), di detto regolamento, come interpretato dalla Corte in particolare nella citata sentenza Zuckerfabrik Jülich e a.
42
Dall’altro, il «totale delle restituzioni» per lo zucchero contenuto nei prodotti trasformati, che, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di base, costituisce una parte del numeratore del rapporto che consente di calcolare la perdita media, è il risultato di un’operazione articolata in tre fasi. In primo luogo, il totale degli impegni all’esportazione per detta categoria di zucchero è diviso per dodici, ove ciascuna delle frazioni di detto totale corrisponde a un mese della campagna di commercializzazione. In secondo luogo, la cifra in tal modo ottenuta è moltiplicata per ogni mese per l’importo della restituzione media da pagare per tale tipo di esportazioni durante detto mese. In terzo luogo, i risultati di ciascuno di tali prodotti mensili sono sommati per ottenere l’importo totale delle restituzioni per tutta la campagna di commercializzazione.
43
La Commissione sottolinea che tale metodo per il calcolo della perdita media è già stato utilizzato in passato, segnatamente nel regolamento n. 1837/2002. Orbene, tale metodo sarebbe stato approvato dalla Corte nella citata sentenza Zuckerfabrik Jülich e a., nella quale la Corte avrebbe dichiarato che l’esame del regolamento n. 1837/2002 non aveva rivelato l’esistenza di elementi tali da inficiarne la validità.
44
Tale argomento non può essere accolto.
45
Invero, nella citata sentenza Zuckerfabrik Jülich e a., la Corte si è pronunciata sulla validità del regolamento n. 1837/2002 soltanto nei limiti necessari a rispondere alle questioni che le erano state sottoposte, tenendo conto degli argomenti presentatile. Nello specifico, dai punti 61 e 63 di tale sentenza emerge che la Corte si è pronunciata sul metodo impiegato dalla Commissione per calcolare il quantitativo totale degli impegni all’esportazione, e non sul complesso degli elementi del calcolo della perdita media. Pertanto, come osservato dall’avvocato generale al paragrafo 83 delle sue conclusioni, la Corte non ha esaminato la formula, ripresa nell’ambito del regolamento n. 1193/2009, utilizzata per il calcolo del totale delle restituzioni. Occorre quindi analizzare tale nuova questione per pronunciarsi sulla conformità di quest’ultimo regolamento con l’articolo 15, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di base.
46
A tal fine occorre rammentare che il regolamento di base è diretto a stabilire un sistema di autofinanziamento degli oneri di smaltimento delle eccedenze, che consiste nel garantire in modo giusto ma efficace il finanziamento integrale da parte dei produttori stessi di tali oneri (sentenza Zuckerfabrik Jülich e a., cit., punto 44). Di conseguenza, il metodo di calcolo adottato non deve sfociare in pratica nella fissazione a priori della perdita complessiva a un importo superiore a quello delle spese relative alle restituzioni connesse allo smaltimento delle eccedenze di produzione comunitaria (sentenza Zuckerfabrik Jülich e a., cit., punto 60).
47
Inoltre, dall’articolo 15, paragrafo 1, lettera e), del regolamento di base emerge che la perdita complessiva è il risultato ottenuto moltiplicando l’eccedenza esportabile per la perdita media. Pertanto, la sopravvalutazione della perdita media porta inevitabilmente a una sopravvalutazione della perdita complessiva.
48
Il metodo di calcolo impiegato dalla Commissione per determinare gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero, come fissati dal regolamento n. 1193/2009, non è fondato sulla considerazione dell’importo delle restituzioni all’esportazione pagate per garantire lo smaltimento dei quantitativi di zucchero contenuti nei prodotti trasformati che sono stati oggetto di impegni all’esportazione. Esso consiste nell’attribuire a tutti questi quantitativi un importo teorico di restituzione, fondato sulla media degli importi fissati periodicamente dalla Commissione, a prescindere dall’effettivo versamento di un’eventuale restituzione e dall’importo reale della stessa.
49
Orbene, poiché, come emerge dal fascicolo, in particolare dai diversi documenti di lavoro del Comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, una parte cospicua dello zucchero contenuto nei prodotti trasformati è esportata senza che le restituzioni da pagare siano mai versate, tale metodo di calcolo si risolve nell’incrementare artificiosamente l’importo totale delle restituzioni. La cifra presa in considerazione dalla Commissione come importo totale delle restituzioni non presenta quindi più alcun nesso diretto con gli oneri che gravano sul bilancio dell’Unione europea in relazione allo smaltimento delle eccedenze di zucchero.
50
Si deve ricordare che l’importo totale delle restituzioni costituisce una parte del numeratore del rapporto che consente di calcolare la perdita media. Quindi, tale maggiorazione del numeratore implica necessariamente una sopravvalutazione della perdita media e dunque della perdita complessiva, in violazione dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base.
51
La Commissione sostiene altresì di essere costretta a ricorrere a tale metodo di calcolo per rispettare il carattere prospettico del sistema istituito da detto regolamento.
52
Tuttavia, tale argomento non può essere accolto. Infatti, per i motivi esposti al punto 49 della presente sentenza, il processo che consiste nel moltiplicare il totale mensile degli impegni all’esportazione per l’importo della restituzione media da pagare durante il mese di cui trattasi non può essere considerato uno strumento di previsione dell’importo probabile delle restituzioni che saranno versate per lo zucchero contenuto nei prodotti trasformati.
53
Pertanto, il meccanismo istituito dalla Commissione, portando in pratica a fissare a priori la perdita complessiva a un importo superiore a quello delle spese connesse alle restituzioni, va al di là dell’obiettivo perseguito dal regolamento di base, che è quello di un finanziamento giusto degli oneri connessi allo smaltimento delle eccedenze di produzione comunitaria, rammentato al punto 46 della presente sentenza.
54
In considerazione di quanto precede, si deve rispondere alla questione unica nella causa C-113/10, alla prima questione nella causa C-147/10 e alle due questioni nella causa C-234/10 dichiarando che il regolamento n. 1193/2009, nelle sue disposizioni diverse dall’articolo 3, già annullato per effetto dell’annullamento dell’articolo 2 del regolamento n. 1686/2005, pronunciato dal Tribunale nella citata sentenza Polonia/Commissione, è invalido.
Sulla seconda questione nella causa C-147/10
55
Tenuto conto della risposta fornita alla questione unica nella causa C-113/10, alla prima questione nella causa C-147/10 e alle due questioni nella causa C-234/10, non occorre rispondere alla seconda questione nella causa C-147/10.
Sulla terza questione nella causa C-147/10
56
Con la terza questione nella causa C-147/10, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il tasso di cambio applicabile per il calcolo della compensazione dovuta a titolo dei versamenti in eccesso di contributi alla produzione nel settore dello zucchero debba essere determinato dal diritto dell’Unione, e se l’articolo 6 del regolamento n. 1193/2009 debba essere interpretato nel senso che impone che sia applicato il tasso di cambio in vigore all’epoca in cui l’importo di tali contributi è stato inizialmente fissato.
57
A tale proposito, per quanto attiene all’articolo 6 del regolamento n. 1193/2009, la cui invalidità è stata dichiarata al punto 54 della presente sentenza, è necessario in ogni caso osservare che tale articolo si limita a fissare la data alla quale tale regolamento entra in vigore, nonché le date a partire dalle quali si applicano gli articoli 1-4 di quest’ultimo, e non si può quindi considerare che esso stabilisca la data da prendere in considerazione ai fini della fissazione del tasso di cambio applicabile alle restituzioni dei versamenti in eccesso di contributi alla produzione nel settore dello zucchero a titolo delle campagne di commercializzazione 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006.
58
Peraltro, dato che detti contributi, in forza dell’articolo 8, paragrafo 1, delle decisioni 2000/597 e 2007/436, sono riscossi dagli Stati membri conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, le quali, se del caso, sono adattate alle norme del diritto dell’Unione, le controversie relative alla restituzione di somme percepite per conto dell’Unione rientrano nella competenza dei giudici nazionali e vanno da questi risolte, sotto il profilo formale e sostanziale, secondo il loro diritto nazionale, ove il diritto dell’Unione non abbia disposto diversamente in materia (sentenze del 21 maggio 1976, Roquette frères/Commissione, 26/74, pag. 677, punto 11, e del 12 giugno 1980, Express Dairy Foods, 130/79, Racc. pag. 1887, punto 11).
59
Risulta che non vi sono disposizioni di diritto dell’Unione recanti regole relative al tasso di cambio applicabile per il calcolo delle restituzioni di contributi indebitamente percepiti a titolo dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero.
60
Orbene, in assenza di disposizioni di diritto dell’Unione in materia, spetta alle autorità nazionali, in particolare ai giudici nazionali in caso di restituzione di contributi indebitamente percepiti sulla base di regolamenti dell’Unione dichiarati invalidi, risolvere le questioni accessorie riguardanti tale restituzione, quali il versamento d’interessi, applicando le norme interne riguardanti il tasso d’interesse e la data a partire dalla quale gli interessi devono essere calcolati (v., in tal senso, sentenza Express Dairy Foods, cit., punti 14 e 17).
61
In assenza di una disciplina dell’Unione, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire le condizioni in presenza delle quali tali interessi devono essere corrisposti, segnatamente per quanto riguarda il tasso degli interessi medesimi e le loro modalità di calcolo (interessi semplici o interessi composti). Tali condizioni devono rispettare i principi di equivalenza e di effettività, vale a dire, non devono essere meno favorevoli di quelle che riguardano reclami analoghi fondati su disposizioni di diritto interno né essere congegnate in modo tale da rendere praticamente impossibile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione (sentenza del 19 luglio 2012, Littlewoods Retail e a., C-591/10, punto 27).
62
Lo stesso dicasi per il tasso di cambio applicabile alle restituzioni di versamenti in eccesso di contributi alla produzione nel settore dello zucchero, che deve dunque, in linea di massima, essere determinato dall’ordinamento giuridico interno dello Stato membro interessato.
63
In considerazione di quanto precede, occorre rispondere alla terza questione nella causa C-147/10 dichiarando che, in assenza di disposizioni di diritto dell’Unione a tale proposito, spetta al diritto nazionale dello Stato membro interessato determinare il tasso di cambio applicabile per il calcolo della compensazione dovuta a titolo dei versamenti in eccesso di contributi alla produzione nel settore dello zucchero.
Sulla quarta questione nella causa C-147/10
64
Con la quarta questione nella causa C-147/10, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il diritto dell’Unione osti all’attribuzione d’interessi sulle somme indebitamente versate a titolo di contributi alla produzione nel settore dello zucchero fissati da un regolamento invalido, nel caso in cui lo Stato membro interessato non possa reclamare gli interessi corrispondenti sulle risorse proprie dell’Unione e, in caso di risposta negativa, se tale diritto consenta a un giudice nazionale o a un’altra autorità nazionale di non concedere gli interessi fondandosi su un potere discrezionale conferitogli dall’ordinamento giuridico interno.
65
Qualora uno Stato membro abbia prelevato tributi in violazione delle disposizioni del diritto dell’Unione, i singoli hanno diritto al rimborso non solo del tributo indebitamente riscosso, ma altresì degli importi pagati allo Stato o da esso trattenuti in rapporto diretto con tale tributo. Tale rimborso comprende altresì le perdite derivanti dall’indisponibilità di somme di denaro a seguito dell’esigibilità anticipata del tributo (v. sentenze dell’8 marzo 2001, Metallgesellschaft e a., C-397/98 e C-410/98, Racc. pag. I-1727, punti 87-89; del 12 dicembre 2006, Test Claimants in the FII Group Litigation, C-446/04, Racc. pag. I-11753, punto 205, nonché Littlewoods Retail e a., cit., punto 25).
66
Da tale giurisprudenza risulta che il principio dell’obbligo, posto a carico degli Stati membri, di restituire con gli interessi i tributi percepiti in violazione del diritto dell’Unione discende dal diritto dell’Unione medesimo (v. sentenza Littlewoods Retail e a., cit., punto 26).
67
Pertanto, a prescindere dalla questione se lo Stato membro possa reclamare gli interessi sulle risorse proprie dell’Unione, questione sulla quale non è necessario pronunciarsi nell’ambito della presente causa, i soggetti che hanno diritto al rimborso di somme indebitamente versate a titolo di contributi alla produzione nel settore dello zucchero fissati da un regolamento invalido hanno altresì diritto al versamento dei relativi interessi.
68
Di conseguenza, non è ammissibile che un giudice nazionale ricorra al proprio potere discrezionale per rifiutare il pagamento d’interessi sugli importi riscossi da uno Stato membro sul fondamento di un regolamento invalido per il fatto che tale Stato membro non potrebbe reclamare gli interessi corrispondenti sulle risorse proprie dell’Unione.
69
Di conseguenza, si deve rispondere alla quarta questione nella causa C-147/10 dichiarando che, in forza del diritto dell’Unione, i soggetti che hanno diritto al rimborso di somme indebitamente versate a titolo di contributi alla produzione nel settore dello zucchero fissati da un regolamento invalido hanno altresì diritto al versamento dei relativi interessi. Il giudice nazionale non può, nell’ambito del proprio potere discrezionale, rifiutare di riconoscere il diritto alla corresponsione di interessi sugli importi riscossi da uno Stato membro sul fondamento di un regolamento invalido per il fatto che tale Stato membro non può reclamare i corrispondenti interessi sulle risorse proprie dell’Unione.
Sulle spese
70
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:
1)
Il regolamento (CE) n. 1193/2009 della Commissione, del 3 novembre 2009, che rettifica i regolamenti (CE) n. 1762/2003, (CE) n. 1775/2004, (CE) n. 1686/2005, (CE) n. 164/2007 e fissa gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero per le campagne di commercializzazione 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005 e 2005-2006, nelle sue disposizioni diverse dall’articolo 3, già annullato per effetto dell’annullamento dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1686/2005 della Commissione, del 14 ottobre 2005, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2004/2005, gli importi dei contributi alla produzione e il coefficiente del contributo complementare nel settore dello zucchero, pronunciato dal Tribunale dell’Unione europea nella sentenza del 29 settembre 2011, Polonia/Commissione (T-4/06), è invalido.
2)
In assenza di disposizioni di diritto dell’Unione a tale proposito, spetta al diritto nazionale dello Stato membro interessato determinare il tasso di cambio applicabile per il calcolo della compensazione dovuta a titolo dei versamenti in eccesso di contributi alla produzione nel settore dello zucchero.
3)
In forza del diritto dell’Unione, i soggetti che hanno diritto al rimborso di somme indebitamente versate a titolo di contributi alla produzione nel settore dello zucchero fissati da un regolamento invalido hanno altresì diritto al versamento dei relativi interessi. Il giudice nazionale non può, nell’ambito del proprio potere discrezionale, rifiutare di riconoscere il diritto alla corresponsione di interessi sugli importi riscossi da uno Stato membro sul fondamento di un regolamento invalido per il fatto che tale Stato membro non può reclamare i corrispondenti interessi sulle risorse proprie dell’Unione europea.
Firme
( *1 ) Lingue processuali: il tedesco, l’inglese e il francese.
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