Causa C‑134/10
Commissione europea
contro
Regno del Belgio
«Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2002/22/CE — Art. 31 — Criteri per la concessione dello status di beneficiario dell’obbligo di trasmissione — Obiettivi di interesse generale che consentono la concessione di tale status — Incidenza del numero di utenti finali delle reti di comunicazione sulla concessione di detto status — Principio di proporzionalità»
Massime della sentenza
1. Ravvicinamento delle legislazioni — Reti e servizi di comunicazione elettronica — Servizio universale e diritti degli utenti — Direttiva 2002/22 — Diffusione televisiva o radiofonica al pubblico — Obblighi ragionevoli di trasmissione («must carry»)
(Art. 56 TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/22, art. 31, n. 1)
2. Ravvicinamento delle legislazioni — Reti e servizi di comunicazione elettronica — Servizio universale e diritti degli utenti — Direttiva 2002/22 — Diffusione televisiva o radiofonica al pubblico — Obblighi ragionevoli di trasmissione («must carry»)
(Art. 56 TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/22, art. 31, n. 1)
3. Ravvicinamento delle legislazioni — Reti e servizi di comunicazione elettronica — Servizio universale e diritti degli utenti — Direttiva 2002/22 — Diffusione televisiva o radiofonica al pubblico — Obblighi ragionevoli di trasmissione («must carry»)
(Art. 56 TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/22, art. 31, n. 1)
1. Ai sensi dell’art. 31, n. 1, seconda frase, della direttiva 2002/22, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, gli obblighi di trasmissione sono imposti solo qualora siano necessari a soddisfare precisi obiettivi di interesse generale e sono proporzionati e trasparenti.
Orbene, lo scopo di garantire il pluralismo e la diversità culturale, a titolo di una politica culturale, è un obiettivo di interesse generale connesso al diritto fondamentale alla libertà d’espressione. Tuttavia, anche se le autorità nazionali dispongono di un ampio potere discrezionale a tal riguardo, gli obblighi discendenti dai provvedimenti d’attuazione di questa politica non debbono in alcun caso essere sproporzionati rispetto a detto scopo e le relative modalità d’applicazione non debbono comportare discriminazioni a danno dei cittadini degli altri Stati membri. Quindi, lo status di canale beneficiario dell’obbligo di trasmissione deve essere strettamente riservato ai canali con programmi il cui contenuto complessivo è idoneo a realizzare l’obiettivo d’interesse generale perseguito.
Ebbene, una semplice enunciazione di un siffatto obiettivo di politica generale, peraltro non accompagnata da alcun ulteriore elemento che possa consentire agli operatori di determinare in anticipo la natura e la portata delle condizioni e degli obblighi precisi da osservare quando presentano domanda di concessione dello status di beneficiario dell’obbligo di trasmissione, non definisce chiaramente i criteri concreti utilizzati dalle autorità nazionali per selezionare i canali televisivi beneficiari dell’obbligo di trasmettere e non è sufficientemente precisa da garantire che i canali così selezionati siano quelli con programmi il cui contenuto complessivo è idoneo a realizzare l’obiettivo culturale di interesse generale perseguito.
(v. punti 50, 52-55)
2. Una normativa nazionale che non precisa alcun criterio obiettivo e previamente noto utilizzato dalle autorità dello Stato membro interessato per la designazione dei programmi degli organismi di radiodiffusione che beneficeranno dell’obbligo di trasmissione non consente agli organismi non pubblici di radiodiffusione che potrebbero beneficiare di detti obblighi di conoscere i criteri da soddisfare per la concessione dello status di beneficiario e non rispetta quindi il principio di trasparenza di cui all’art. 31, n. 1, seconda frase, della direttiva 2002/22, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica. Il rispetto di tale principio non viene garantito neppure nel caso in cui una normativa siffatta non prescriva in modo sufficientemente chiaro che il beneficio dell’obbligo di trasmissione può essere concesso solamente a canali televisivi specifici, come richiesto dall’art. 31, n. 1. Da tale disposizione deriva, infatti, che lo status di beneficiario dell’obbligo in parola non può essere accordato automaticamente a tutti i canali televisivi diffusi da un medesimo organismo privato di radiodiffusione, ma deve essere strettamente limitato a quelli con programmi il cui contenuto complessivo è idoneo a realizzare l’obiettivo di interesse generale perseguito.
Peraltro, i criteri in base ai quali viene accordato lo status di beneficiario dell’obbligo di trasmissione non devono essere discriminatori. In particolare, la concessione di tale status non può, né in diritto né in fatto, essere subordinata ad un requisito di stabilimento sul territorio nazionale. Neppure una normativa nazionale la quale non consente di escludere che la concessione di tale status richiede, in diritto o in fatto, che gli organismi non pubblici di radiodiffusione che potrebbero beneficiare dello status siano stabiliti nello Stato membro di cui trattasi è sufficiente a soddisfare la condizione di trasparenza prevista dall’art. 31, n. 1, della direttiva 2002/22.
(v. punti 59-60, 63, 66-68)
3. Gli obblighi di trasmissione derivanti dall’art. 31, n. 1, della direttiva 2002/22, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, possono essere imposti agli operatori di reti di comunicazioni elettroniche solamente qualora un numero significativo di utenti finali di tali reti le utilizzi come mezzo principale di ricezione di trasmissioni radiofoniche o televisive. Uno Stato membro non traspone correttamente tale disposizione qualora preveda la possibilità, per le sue autorità nazionali, di esentare dagli obblighi di trasmissione gli operatori di reti con un numero insufficiente di utenti finali che le utilizza come mezzo principale di ricezione dei programmi di radiodiffusione televisiva. Tale sistema consente alle stesse, in caso di diniego di tale esenzione, di imporre i suddetti obblighi ai menzionati operatori e di esigere che questi ultimi dimostrino la sussistenza delle condizioni per ottenere l’esenzione.
(v. punti 73-75)
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
3 marzo 2011 (*)
«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 2002/22/CE – Art. 31 – Criteri per la concessione dello status di beneficiario dell’obbligo di trasmissione – Obiettivi di interesse generale che consentono la concessione di tale status – Incidenza del numero di utenti finali delle reti di comunicazione sulla concessione di detto status – Principio di proporzionalità»
Nella causa C‑134/10,
avente ad oggetto un ricorso per inadempimento, ai sensi dell’art. 258 TFUE, proposto il 15 marzo 2010,
Commissione europea, rappresentata dal sig. A. Nijenhuis e dalla sig.ra C. Vrignon, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Regno del Belgio, rappresentato dalla sig.ra M. Jacobs e dal sig. T. Materne, in qualità di agenti,
convenuto,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. G. Arestis (relatore), J. Malenovský e T. von Danwitz, giudici,
avvocato generale: sig. P. Cruz Villalón,
cancelliere: sig. A. Calot Escobar,
vista la fase scritta del procedimento,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con il suo ricorso, la Commissione europea chiede alla Corte di dichiarare che il Regno del Belgio, non avendo trasposto correttamente l’art. 31 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva «servizio universale») (GU L 108, pag. 51), è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza delle disposizioni di tale direttiva e dell’art. 56 TFUE.
Contesto normativo
Il diritto dell’Unione
2 Il quarantatreesimo ‘considerando’ della direttiva «servizio universale» così recita:
«Attualmente, gli Stati membri impongono taluni obblighi in materia di ridiffusione (must carry) alle reti destinate alla diffusione al pubblico di emissioni radiofoniche e televisive. Gli Stati membri dovrebbero poter imporre, sulla base di legittime considerazioni di interesse pubblico, obblighi proporzionali nei confronti delle imprese che rientrano sotto la loro giurisdizione; comunque, tali obblighi dovrebbero essere imposti solo qualora risultino necessari a soddisfare obiettivi di interesse generale chiaramente definiti dagli Stati membri conformemente alla normativa comunitaria e devono essere proporzionati, trasparenti e soggetti a revisione periodica. Gli obblighi di trasmissione imposti dagli Stati membri dovrebbero essere ragionevoli, vale a dire proporzionati e trasparenti, in base a obiettivi di interesse generale chiaramente definiti e possono eventualmente comportare la corresponsione di una remunerazione proporzionata. Detti obblighi possono comprendere la trasmissione di servizi specificamente destinati a consentire un accesso adeguato agli utenti disabili».
3 L’art. 31 della direttiva «servizio universale» prevede quanto segue:
«1. Gli Stati membri possono imporre ragionevoli obblighi di trasmissione per specifici canali e servizi radiofonici e televisivi nei confronti delle imprese soggette alla loro amministrazione che forniscono reti di comunicazione elettronica destinate alla distribuzione di servizi di diffusione televisiva o radiofonica al pubblico se un numero significativo di utenti finali di tali reti le utilizza come mezzo principale di ricezione di tali servizi di diffusione. Tali obblighi sono imposti solo qualora siano necessari a soddisfare precisi obiettivi di interesse generale e sono proporzionati e trasparenti. Essi sono soggetti a revisione periodica.
2. Né il paragrafo 1 del presente articolo né il paragrafo 2 dell’articolo 3 della direttiva [del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/19/CE, relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all’interconnessione delle medesime (direttiva “accesso”) (GU L 108, pag. 7)] pregiudicano la facoltà degli Stati membri di definire eventualmente un appropriato indennizzo per le misure adottate conformemente al presente articolo, sempre assicurando che, in circostanze analoghe, non si operino discriminazioni di trattamento fra le imprese che forniscono reti di comunicazione elettronica. Qualora un indennizzo sia previsto, gli Stati membri assicurano che esso sia applicato in modo proporzionato e trasparente».
La normativa nazionale
4 L’art. 13 della legge 30 marzo 1995, relativa alle reti di distribuzione di trasmissioni di radiodiffusione e all’esercizio di attività di radiodiffusione nella regione bilingue di Bruxelles-Capitale (Moniteur belge del 22 febbraio 1996, pag. 3797), come modificata dalla legge 16 marzo 2007 (Moniteur belge del 5 aprile 2007, pag. 19229; in prosieguo: la «legge 30 marzo 1995»), dispone quanto segue:
«Al fine di garantire il pluralismo e la diversità culturale, l’operatore deve trasmettere al momento della loro diffusione ed integralmente i seguenti programmi di radiodiffusione televisiva:
– i programmi di radiodiffusione televisiva trasmessi dagli organismi di radiodiffusione del servizio pubblico appartenenti alla Comunità francese e quelli appartenenti alla Comunità fiamminga;
– i programmi di radiodiffusione televisiva trasmessi da qualunque altro organismo di radiodiffusione appartenente alle Comunità francese o fiamminga, designati dal Re con decreto adottato in sede di Consiglio dei Ministri;
– i programmi di radiodiffusione televisiva trasmessi dall’organismo di radiodiffusione del servizio pubblico appartenente alla Comunità germanofona e designati dal Re con decreto adottato in sede di Consiglio dei Ministri. Il Ministro competente per tale legge determina, previo parere dell’Istituto, le modalità della suddetta trasmissione (eventualmente tramite un canale condiviso);
– i programmi di radiodiffusione televisiva incentrati su Bruxelles-Capitale trasmessi dagli organismi regionali di radiodiffusione autorizzati dalla Comunità francese e dalla Comunità fiamminga, tenuto conto del loro ambito di diffusione.
L’Istituto verifica periodicamente la necessità degli obblighi di cui al comma precedente. Qualora l’Istituto ritenga che non sia più necessario mantenere detti obblighi, ne fa esplicita menzione nella relazione annuale prevista dall’art. 34 della legge 17 gennaio 2003, relativa allo statuto dell’autorità di regolamentazione dei settori delle poste e delle telecomunicazioni belghe.
Previo parere dell’Istituto, il Ministro può esentare un operatore dall’osservanza del presente articolo.
L’operatore che intende beneficiare di tale esenzione inoltra domanda motivata all’Istituto, attestante la sussistenza di almeno uno dei seguenti elementi:
a) impossibilità tecnica per l’operatore;
b) numero insufficiente di utenti finali sulla rete che la utilizzino come mezzo principale per la ricezione di programmi di radiodiffusione televisiva, di modo che gli investimenti necessari per rimuovere l’impossibilità tecnica siano irragionevoli.
L’Istituto comunica il proprio parere al Ministro entro sei settimane dal ricevimento della suddetta domanda. Tale termine è sospeso qualora l’Istituto ravvisi la necessità di un supplemento di informazioni da parte del richiedente.
Se, alla scadenza del termine, l’Istituto non ha fornito alcun parere al Ministro, il parere dell’Istituto si considera favorevole».
Il procedimento precontenzioso
5 Il 28 aprile 2006 la Commissione ha inviato al Regno del Belgio una lettera di diffida, esprimendo i propri dubbi sulla conformità dell’art. 13 della legge 30 marzo 1995, nella sua versione iniziale, con l’art. 31, n. 1, della direttiva «servizio universale» nonché con l’art. 49 CE.
6 Con lettera 5 ottobre 2006 il Regno del Belgio, dopo aver contestato gli addebiti mossi dalla Commissione, ha informato detta istituzione che si rendeva necessaria entro breve una riforma del regime di concessione dello status di beneficiario dell’obbligo di trasmissione nella regione di Bruxelles‑Capitale.
7 A seguito della notifica, da parte delle autorità belghe, delle modifiche all’art. 13 della legge 30 marzo 1995 introdotte dalla legge 16 marzo 2007, la Commissione, con lettera di diffida supplementare 27 giugno 2007, ha espresso nuovamente dubbi sulla conformità di queste nuove disposizioni con l’art. 31, n. 1, della direttiva «servizio universale» nonché con l’art. 49 CE. La Commissione ha invitato il Regno del Belgio a farle pervenire le proprie osservazioni nel termine di due mesi decorrenti dal ricevimento della suddetta lettera.
8 Con lettera 1° agosto 2007 il Regno del Belgio ha chiesto una proroga del termine di risposta annunciando la propria intenzione di ottemperare alla lettera di diffida, se necessario adeguando il contesto normativo. Esso ha tuttavia attirato l’attenzione della Commissione sulle difficoltà interne di ordine istituzionale. La Commissione ha concesso una proroga del termine di risposta fino al 29 ottobre 2007, ma ha respinto una nuova domanda di proroga di detto termine inviatale il 26 ottobre 2007 e basata sugli stessi motivi.
9 Con lettera 8 maggio 2008 la Commissione ha emesso un parere motivato, invitando il Regno del Belgio ad adottare i provvedimenti necessari per conformarvisi entro due mesi a decorrere dal suo ricevimento.
10 Il Regno del Belgio ha risposto con lettera 4 luglio 2008, affermando che la nuova normativa era conforme al diritto comunitario.
11 Con parere motivato supplementare 1° dicembre 2008 la Commissione, richiamandosi alla sentenza 13 dicembre 2007, causa C‑250/06, United Pan-Europe Communications Belgium e a. (Racc. pag. I‑11135), ha ribadito le proprie affermazioni secondo cui la normativa belga non rispettava i criteri di trasparenza e di non discriminazione menzionati in tale sentenza.
12 Con lettera 16 gennaio 2009 il Regno del Belgio ha risposto al parere motivato supplementare affermando che a seguito dell’annullamento, da parte del Conseil d’État (Belgio), dei decreti ministeriali recanti designazione dei canali televisivi che beneficiavano dell’obbligo di trasmissione, nessun organismo di radiodiffusione privato disponeva dello status di beneficiario di tale obbligo e che, pertanto, lo Stato membro di cui trattasi si era conformato all’art. 31, n. 1, della direttiva «servizio universale».
13 Ritenendo che la risposta del Regno del Belgio non fosse soddisfacente, la Commissione ha proposto il presente ricorso.
Sul ricorso
Sulla ricevibilità
Argomenti delle parti
14 Il Regno del Belgio deduce che il ricorso è irricevibile per tre motivi.
15 Anzitutto, l’art. 31, n. 1, della direttiva «servizio universale» si limiterebbe ad introdurre una semplice facoltà per gli Stati membri di imporre obblighi di trasmissione. Orbene, poiché l’art. 258 TFUE riguarda solamente il caso di inadempimento ad un obbligo, le condizioni richieste da tale articolo per l’avvio di un procedimento per inadempimento dinanzi alla Corte non sarebbero soddisfatte.
16 Inoltre, il presente ricorso sarebbe puramente ipotetico. Infatti, le disposizioni nazionali menzionate dalla Commissione non potrebbero essere costitutive di un inadempimento, dato che il Regno del Belgio non le avrebbe effettivamente applicate. Secondo tale Stato membro, il procedimento di designazione dei canali televisivi che beneficiano dell’obbligo di trasmissione non è stato utilizzato.
17 Infine, il Regno del Belgio afferma che la terza censura dedotta dalla Commissione nel suo ricorso, secondo cui detto Stato membro non avrebbe circoscritto l’obbligo di trasmissione agli operatori di reti alle quali sia abbonato un numero significativo di utenti finali, è stata sollevata per la prima volta nel ricorso. Pertanto, non vi sarebbe identità di motivi tra il procedimento precontenzioso ed il suddetto ricorso, il che avrebbe impedito a tale Stato membro di difendersi.
18 La Commissione replica che il semplice fatto che il Regno del Belgio abbia trasposto nel proprio ordinamento nazionale le disposizioni dell’art. 31, n. 1, della direttiva «servizio universale», fa venir meno l’argomento secondo cui tale disposizione crea una facoltà per gli Stati membri piuttosto che imporre ad essi un obbligo. Inoltre, quanto all’argomento in base al quale il presente ricorso sarebbe puramente ipotetico, la circostanza che la legge di trasposizione della suddetta disposizione resti priva di applicazione non sarebbe sufficiente a rendere tale legge compatibile con il diritto dell’Unione.
19 Con riferimento alla mancanza di identità di motivi tra la diffida, il parere motivato ed il ricorso, la Commissione precisa che una simile eccezione di irricevibilità si applica solo alla censura di cui trattasi e non all’intero ricorso. In ogni caso, tale censura sarebbe già stata esposta negli stessi termini nella diffida supplementare, nel parere motivato e nel parere motivato supplementare, e la modifica del suo titolo rifletterebbe una restrizione, consentita dalla giurisprudenza della Corte, dell’oggetto di detta censura a seguito dell’abbandono di una delle due parti in cui questa era suddivisa.
Giudizio della Corte
20 Occorre rammentare che la Commissione addebita al Regno del Belgio il fatto di essere venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza della direttiva «servizio universale», alla luce della trasposizione non corretta dell’art. 31 della medesima.
21 Come rilevato dal Regno del Belgio, il suddetto art. 31 introduce una semplice facoltà per gli Stati membri di adottare una normativa che preveda l’imposizione di obblighi di trasmettere canali televisivi. Tuttavia, nel caso di specie è pacifico che la normativa belga, e segnatamente l’art. 13, primo comma, secondo trattino, della legge 30 marzo 1995, prevede la designazione di taluni canali che devono beneficiare di un obbligo di trasmissione. Così, contrariamente a quanto da esso affermato, il Regno del Belgio ha esercitato tale facoltà, come emerge dall’esistenza di una normativa che traspone l’art. 31 della direttiva «servizio universale» nel suo ordinamento nazionale. Le censure dedotte dalla Commissione vertono, in particolare, sulla compatibilità o meno con il diritto dell’Unione di tale trasposizione compiuta dal Regno del Belgio.
22 Quanto all’argomento secondo cui il presente ricorso sarebbe puramente ipotetico, dal momento che il Regno del Belgio non avrebbe effettivamente applicato l’art. 13, primo comma, secondo trattino, della legge 30 marzo 1995, dato che nessun canale sarebbe attualmente oggetto dell’obbligo di trasmissione, è sufficiente rilevare che una simile circostanza non può rendere tale disposizione compatibile con il diritto dell’Unione.
23 Per quanto riguarda la mancanza di identità di motivi tra il procedimento precontenzioso ed il ricorso, è necessario constatare che la Commissione ha effettivamente modificato il titolo della sua terza censura e ha rinunciato ad una delle due parti in cui questa era suddivisa.
24 Tuttavia, da un lato, la Corte ha già dichiarato che è possibile restringere l’oggetto della controversia nella fase del procedimento contenzioso (v., in particolare, sentenze 18 maggio 2006, causa C‑221/04, Commissione/Spagna, Racc. pag. I‑4515, punto 33, e 14 giugno 2007, causa C‑148/05, Commissione/Irlanda, punto 35).
25 D’altro lato, non vi è dubbio che la parte della terza censura che è stata mantenuta nel ricorso risulta citata tanto nella diffida supplementare quanto nel parere motivato e nel parere motivato supplementare. Il Regno del Belgio non può pertanto fondatamente sostenere che tale contestazione è stata sollevata per la prima volta dinanzi alla Corte e che non ha potuto far valere utilmente i propri mezzi difensivi a tale riguardo.
26 Risulta pertanto dalle suesposte considerazioni che il presente ricorso deve essere dichiarato ricevibile.
Nel merito
Argomenti delle parti
27 La Commissione deduce tre motivi a sostegno del proprio ricorso.
28 Il primo motivo verte sulla mancanza di precisi obiettivi di interesse generale nella normativa nazionale di cui trattasi. La Commissione ritiene che tale normativa menzioni questi obiettivi di interesse generale in termini molto vaghi e generici e che i criteri concreti utilizzati dalle autorità nazionali per selezionare i canali televisivi che beneficiano dell’obbligo di trasmissione non siano specificati né nel testo della suddetta normativa, né nei suoi documenti preparatori.
29 Infatti, solamente dall’esposizione dei motivi della normativa nazionale di cui trattasi emergerebbe che, nella formazione dell’elenco dei canali televisivi che possono beneficiare dell’obbligo di trasmissione, occorre descrivere con precisione l’obiettivo di interesse generale perseguito da detta normativa. Orbene, la Commissione rammenta che a seguito della sentenza United Pan-Europe Communications Belgium e a., cit., che ha specificamente esaminato se l’art. 56 TFUE ostasse all’art. 13 della legge 30 marzo 1995, nella sua versione iniziale, il decreto ministeriale 17 gennaio 2001, che designava i canali televisivi che beneficiavano dell’obbligo di trasmissione, è stato annullato dalla sentenza del Conseil d’État 14 luglio 2008 con la motivazione, in particolare, che i criteri utilizzati dalle autorità pubbliche non erano noti in anticipo.
30 Con la sua seconda censura, la Commissione afferma che il procedimento di concessione dello status di beneficiario dell’obbligo di trasmissione previsto dall’art. 13, primo comma, secondo trattino, della legge 30 marzo 1995 non rispetta il principio di trasparenza.
31 Anzitutto, il Regno del Belgio non avrebbe fornito alcuna ulteriore indicazione oltre a quelle riferite all’adozione del decreto ministeriale 17 gennaio 2001. Così, in mancanza di criteri obiettivi che garantiscano il minimo indispensabile di trasparenza e di certezza del diritto, le autorità pubbliche godrebbero di un potere discrezionale assai ampio, che potrebbe potenzialmente essere utilizzato in modo arbitrario.
32 Inoltre, la Commissione rileva che la mancanza di trasparenza è accentuata dal fatto che l’obbligo di trasmissione pare applicarsi ad organismi di radiodiffusione e quindi, indeterminatamente, a tutti i canali televisivi da questi trasmessi, e non ai canali designati individualmente, in quanto tali, in base al contenuto dei loro programmi televisivi. Richiamandosi alla sentenza United Pan-Europe Communications Belgium e a., cit., la Commissione rileva che il termine «specifici», utilizzato all’art. 31, n. 1, della direttiva «servizio universale», dev’essere interpretato nel senso che lo status di beneficiario dell’obbligo di trasmissione è strettamente riservato ai canali televisivi il cui contenuto complessivo dei programmi sia idoneo a realizzare l’obiettivo di interesse generale proposto.
33 Infine, dalla suddetta sentenza emergerebbe che i criteri in base ai quali viene concesso lo status di beneficiario dell’obbligo di trasmissione non dovrebbero essere discriminatori e che il riconoscimento di tale status non può essere subordinato ad un requisito di stabilimento nel territorio nazionale. Orbene, secondo la normativa nazionale in esame, l’obbligo di trasmissione riguarderebbe unicamente i programmi trasmessi da organismi di radiodiffusione appartenenti alla Comunità francese o alla Comunità fiamminga. Quindi, la Commissione ritiene che l’esclusione degli organismi stabiliti sul territorio di un altro Stato membro, senza alcuna specifica giustificazione, è contraria all’art. 56 TFUE non solo per la sua portata discriminatoria e restrittiva, ma anche per mancanza di trasparenza, e perciò viola l’art. 31 della direttiva «servizio universale».
34 Con la sua terza censura la Commissione lamenta l’inosservanza del campo di applicazione dell’art. 31 della direttiva «servizio universale». Infatti, dall’art. 13 della legge 30 marzo 1995 emergerebbe che contrariamente a quanto previsto dalle disposizioni della direttiva «servizio universale», l’operatore di una rete il cui numero di utenti finali che la utilizza come mezzo principale di ricezione di trasmissioni radiofoniche o televisive non sia significativo è, in linea di principio, soggetto agli obblighi di trasmissione, salvo deroga eventualmente concessa dal Ministro.
35 Il Regno del Belgio contesta l’inadempimento che gli viene addebitato.
36 Tale Stato membro fa valere che il regime di concessione dello status di beneficiario dell’obbligo di trasmissione previsto dalla sua normativa è compatibile con il principio di libera prestazione dei servizi. Infatti, detto regime si applicherebbe solo agli organismi di radiodiffusione belgi stabiliti nella regione bilingue di Bruxelles-Capitale, e non agli organismi di radiodiffusione stabiliti in altri Stati membri.
37 Il suddetto regime non costituirebbe un vantaggio riconosciuto agli organismi di radiodiffusione nazionali a danno di quelli stabiliti in altri Stati membri, dato che sarebbe concesso in cambio di importanti obblighi sottoscritti presso le Comunità belghe dagli organismi di radiodiffusione nazionali interessati. Inoltre, ad avviso del Regno del Belgio, gli organismi di radiodiffusione stabiliti in altri Stati membri, da un lato, non chiedono di beneficiare dell’obbligo di trasmissione nella Regione di Bruxelles perché i telespettatori di Bruxelles non rappresentano il loro pubblico di riferimento e, dall’altro, beneficiano di tale obbligo nel loro Stato membro di origine nonché della libertà di trasmettere nella Regione di Bruxelles, conformemente all’art. 14 della legge 30 marzo 1995. I suddetti organismi di radiodiffusione disporrebbero, inoltre, di altri mezzi tecnici per far ritrasmettere i loro programmi.
38 Il Regno del Belgio sostiene che, in ogni caso, qualora il regime di concessione dello status di beneficiario dell’obbligo di trasmissione istituito dalla normativa nazionale di cui trattasi dovesse essere considerato una limitazione alla libera prestazione di servizi, questa sarebbe giustificata da ragioni imperative di interesse generale.
39 Infatti, tale regime si inscriverebbe in una politica audiovisiva diretta a consentire ai telespettatori di accedere ai canali televisivi del servizio pubblico locale o a canali che assumono obblighi di servizio pubblico. Esso avrebbe la finalità di salvaguardare il carattere pluralista e culturale dell’offerta dei programmi via cavo e di garantire l’accesso di tutti i telespettatori a tale pluralismo.
40 Peraltro, quanto alla compatibilità degli obblighi di trasmissione previsti dall’art. 13 della legge 30 marzo 1995 con la direttiva «servizio universale», il Regno del Belgio rileva che questi esistono solamente per gli organismi di radiodiffusione di servizio pubblico delle Comunità francese e fiamminga nonché per i canali televisivi locali. Il suddetto Stato membro non si sarebbe avvalso della facoltà di designare altri organismi di radiodiffusione, di modo che non potrebbe essergli addebitato alcun inadempimento.
41 Infine, il Regno del Belgio deduce che gli obiettivi di interesse generale della sua normativa sono chiaramente definiti nella stessa legge 30 marzo 1995, poiché essa è diretta a garantire il pluralismo e la diversità culturale, e che la concessione dello status di beneficiario dell’obbligo di trasmissione è oggetto di un procedimento chiaro e trasparente determinato da detta legge.
Giudizio della Corte
42 Si deve anzitutto rilevare che la designazione di determinati canali televisivi quali destinatari di un obbligo di trasmissione, ai sensi dell’art. 13 della legge 30 marzo 1995, costituisce una limitazione alla libera prestazione dei servizi ex art. 56 TFUE, come già dichiarato dalla Corte, ai punti 28‑38 della sentenza United Pan-Europe Communications Belgium e a., cit., con riferimento alla designazione con decreto ministeriale dei canali di taluni organismi di radiodiffusione privati in base alla versione iniziale della suddetta disposizione nazionale.
43 Secondo la giurisprudenza della Corte, una siffatta limitazione ad una libertà fondamentale garantita dal Trattato FUE può essere giustificata qualora risponda a ragioni imperative di interesse pubblico, purché sia idonea a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e non vada oltre quanto è necessario per il raggiungimento di questo (sentenza United Pan‑Europe Communications Belgium e a., cit., punto 39, e la giurisprudenza ivi citata). È in questa stessa ottica che l’art. 31, n. 1, della direttiva «servizio universale» consente agli Stati membri di imporre obblighi ragionevoli di trasmissione, qualora siffatti obblighi «siano necessari a soddisfare precisi obiettivi di interesse generale» ed esige che essi siano «proporzionati e trasparenti».
44 Nel caso di specie, l’obiettivo perseguito, individuato dall’art. 13 della legge 30 marzo 1995, consiste nel garantire il pluralismo e la diversità culturale. Orbene, secondo costante giurisprudenza della Corte, e come riconosciuto dalla Commissione nella presente causa, una politica culturale può costituire una ragione imperativa di interesse generale che giustifica una restrizione alla libera prestazione dei servizi (v., in tal senso, sentenza United Pan-Europe Communications Belgium e a., cit., punto 41, e la giurisprudenza ivi citata).
45 Tuttavia, la Commissione si interroga sulla proporzionalità della legge 30 marzo 1995 e più precisamente sull’adeguatezza del procedimento e dei criteri scelti per designare i canali che beneficiano dell’obbligo di trasmissione.
46 Il Regno del Belgio osserva che le sue autorità non si sono avvalse della facoltà di designare altri organismi di radiodiffusione, tranne quelli appartenenti al servizio pubblico delle Comunità francese e fiamminga e quelli dei canali televisivi locali, che non sarebbero interessati dal presente ricorso per inadempimento.
47 A tale riguardo occorre effettivamente rilevare che dal ricorso della Commissione, nel suo complesso, e in particolare dai numerosi riferimenti all’art. 13, primo comma, secondo trattino, della legge 30 marzo 1995 nonché alla sentenza United Pan-Europe Communications Belgium e a., cit., riguardante la conformità con il diritto dell’Unione di un provvedimento di attuazione di detta disposizione, emerge che la portata del presente ricorso si limita alla designazione con decreto dei programmi di siffatti organismi di radiodiffusione privati, ai sensi del suddetto art. 13, primo comma, secondo trattino. Così, l’argomento della Commissione basato sulla circostanza che lo stesso art. 13, primo comma, primo trattino, della legge 30 marzo 1995 dispone che i programmi di radiodiffusione televisiva trasmessi dagli organismi di radiodiffusione di servizio pubblico, appartenenti alla Comunità francese o alla Comunità fiamminga, sono soggetti all’obbligo di trasmissione, è privo di pertinenza, poiché quest’ultima disposizione non è oggetto di specifica trattazione nel ricorso e deve quindi considerarsi estranea a quest’ultimo.
48 Tuttavia, si deve sottolineare che l’art. 13 della legge 30 marzo 1995 mira a garantire la trasposizione dell’art. 31 della direttiva «servizio universale» e che il secondo trattino del suo primo comma prevede proprio la designazione di detti altri organismi, privati, quali beneficiari degli obblighi di trasmissione.
49 Quindi, dal momento che oggetto del ricorso per inadempimento è la maniera in cui la direttiva «servizio universale» è stata trasposta nella normativa nazionale, occorre verificare se nel testo stesso di tale normativa sia insita l’insufficienza o la manchevolezza della trasposizione (v., in tal senso, sentenze 21 settembre 1999, causa C‑392/96, Commissione/Irlanda, Racc. pag. I‑5901, punti 59 e 60; 20 novembre 2008, causa C‑66/06, Commissione/Irlanda, punto 59, nonché 12 febbraio 2009, causa C‑475/07, Commissione/Polonia, punto 54).
50 Quanto alla prima censura, relativa alla mancanza di precisi obiettivi di interesse generale nell’art. 13 della legge 30 marzo 1995, si deve rammentare che in base all’art. 31, n. 1, seconda frase, della direttiva «servizio universale», gli obblighi di trasmissione sono imposti solo qualora siano necessari a soddisfare precisi obiettivi di interesse generale e sono proporzionati e trasparenti.
51 Infatti, ai sensi del quarantatreesimo ‘considerando’ della direttiva «servizio universale», gli Stati membri dovrebbero poter imporre, sulla base di legittime considerazioni di interesse pubblico, obblighi proporzionali nei confronti delle imprese che rientrano sotto la loro giurisdizione; comunque, tali obblighi dovrebbero essere imposti solo qualora risultino necessari a soddisfare obiettivi di interesse generale chiaramente definiti dagli Stati membri conformemente alla normativa comunitaria e devono essere proporzionati, trasparenti e soggetti a revisione periodica.
52 Orbene, è certamente vero che il primo comma dell’art. 13 della legge 30 marzo 1995 prevede che al fine di garantire il pluralismo e la diversità culturale, l’operatore deve trasmettere, al momento della loro diffusione ed integralmente, i programmi di radiodiffusione televisiva di taluni organismi di radiodiffusione appartenenti alle Comunità belghe. Del resto, come già dichiarato dalla Corte, la legge 30 marzo 1995 persegue in tal modo un obiettivo culturale di interesse generale di cui è peraltro idonea a garantire la realizzazione (sentenza United Pan-Europe Communications Belgium e a., cit., punti 42 e 43).
53 Tuttavia, nell’ambito di un’interpretazione dell’art. 56 TFUE in merito alla necessità della precedente versione dell’art. 13, primo comma, secondo trattino, della legge 30 marzo 1995 per raggiungere lo scopo perseguito, la Corte ha affermato che, anche se la salvaguardia del pluralismo, a titolo di una politica culturale, è connessa al diritto fondamentale alla libertà d’espressione e che, pertanto, le autorità nazionali dispongono di un ampio potere discrezionale a tal riguardo, gli obblighi discendenti dai provvedimenti d’attuazione di questa politica non debbono in alcun caso essere sproporzionati rispetto a detto scopo e le relative modalità d’applicazione non debbono comportare discriminazioni a danno dei cittadini degli altri Stati membri (sentenza United Pan-Europe Communications Belgium e a., cit., punto 44). Quindi, lo status di canale beneficiario dell’obbligo di trasmissione deve essere strettamente riservato ai canali il cui contenuto complessivo dei programmi è idoneo a realizzare l’obiettivo d’interesse generale perseguito (v., in tal senso, sentenze United Pan-Europe Communications Belgium e a., cit., punto 47, nonché 22 dicembre 2008, causa C‑336/07, Kabel Deutschland Vertrieb und Service, Racc. pag. I‑10889, punto 42).
54 È necessario constatare che una semplice enunciazione di un obiettivo di politica generale, peraltro non accompagnata da alcun ulteriore elemento che possa consentire agli operatori di determinare in anticipo la natura e la portata delle condizioni e degli obblighi precisi da osservare quando presentano domanda di concessione dello status di beneficiario dell’obbligo di trasmissione, non consente di rispettare tali requisiti.
55 Si deve pertanto constatare che l’art. 13, primo comma, secondo trattino, della legge 30 marzo 1995 non definisce chiaramente i criteri concreti utilizzati dalle autorità nazionali per selezionare i canali televisivi beneficiari dell’obbligo di trasmettere e che tale disposizione non è quindi sufficientemente precisa da garantire che i canali così selezionati siano quelli il cui contenuto complessivo dei programmi è idoneo a realizzare l’obiettivo culturale di interesse generale perseguito.
56 Ne consegue che la prima censura dedotta dalla Commissione a sostegno del ricorso è fondata.
57 Con la sua seconda censura la Commissione addebita al Regno del Belgio il fatto che il procedimento di concessione dello status di beneficiario dell’obbligo di trasmissione previsto dall’art. 13, primo comma, secondo trattino, della legge 30 marzo 1995 non rispetta il principio di trasparenza derivante dall’art. 31, n. 1, della direttiva «servizio universale», alla luce della mancanza di criteri utilizzati per la concessione di tale status, della mancata specificazione dei canali televisivi che ne beneficiano e dell’ambiguità sul requisito di stabilimento sul territorio belga.
58 Occorre anzitutto rilevare che l’art. 13 della legge 30 marzo 1995 individua gli organismi di radiodiffusione i cui programmi beneficiano dell’obbligo di trasmissione. Il primo comma, secondo trattino, di tale articolo riguarda ogni organismo non pubblico di radiodiffusione appartenente alle Comunità francese e fiamminga designato dal Re con decreto adottato in sede di Consiglio dei Ministri.
59 Si deve constatare, a tale proposito, che la suddetta disposizione non precisa alcun criterio obiettivo e previamente noto utilizzato dalle autorità belghe per la designazione dei programmi di detti organismi che beneficeranno dell’obbligo di trasmissione. Infatti, questa stessa disposizione indica soltanto che il Re designa con decreto adottato in sede di Consiglio dei Ministri quelli tra loro che beneficeranno di tale obbligo.
60 Ciò premesso, i criteri da soddisfare per la concessione dello status di beneficiario dell’obbligo di trasmissione non sono noti agli organismi non pubblici di radiodiffusione che potrebbero beneficiare di detti obblighi. Conseguentemente, un procedimento siffatto non rispetta il principio di trasparenza di cui all’art. 31, n. 1, della direttiva «servizio universale».
61 Inoltre, dall’art. 31, n. 1, prima frase, della direttiva «servizio universale» emerge che gli Stati membri possono imporre obblighi di trasmissione agli operatori di reti di comunicazioni elettroniche per la diffusione di specifici canali o servizi radiofonici e televisivi.
62 Per quanto attiene alla specifica individuazione dei canali radiofonici e televisivi che possono beneficiare dell’obbligo di trasmissione, la Corte ha già dichiarato che dal tenore letterale della disposizione in esame emerge che gli Stati membri sono tenuti ad indicare in modo specifico i canali ai quali verrà concessa la qualifica di destinatario di tale obbligo (sentenza Kabel Deutschland Vertrieb und Service, cit., punto 24).
63 Inoltre, la Corte ha affermato che tale status non può essere accordato automaticamente a tutti i canali televisivi diffusi da un medesimo organismo privato di radiodiffusione, ma deve essere strettamente limitato a quelli il cui contenuto complessivo dei programmi è idoneo a realizzare l’obiettivo di interesse generale perseguito (v. sentenze citate United Pan-Europe Communications Belgium e a., punto 47, nonché Kabel Deutschland Vertrieb und Service, punto 42).
64 Orbene, secondo la formulazione dell’art. 13, primo comma, secondo trattino, della legge 30 marzo 1995, non è escluso che il Re designi come beneficiari dell’obbligo di trasmissione organismi di radiodiffusione non pubblici appartenenti alle Comunità francese e fiamminga, di modo che tutti i programmi trasmessi da questi organismi di radiodiffusione beneficerebbero automaticamente del suddetto obbligo, indipendentemente dal contenuto complessivo di detti programmi e dalla loro idoneità a conseguire gli obiettivi legittimi di interesse generale perseguiti dalla normativa nazionale di cui trattasi.
65 Ne consegue che l’art. 13, primo comma, secondo trattino, della legge 30 marzo 1995 non prescrive in modo sufficientemente chiaro che il beneficio dell’obbligo di trasmissione può essere concesso solamente a canali televisivi specifici, come richiesto dall’art. 31, n. 1, della direttiva «servizio universale».
66 Infine, si deve rammentare che i criteri in base ai quali viene accordato lo status di beneficiario dell’obbligo di trasmissione non devono essere discriminatori. In particolare, la concessione di tale status non può, né in diritto né in fatto, essere subordinata ad un requisito di stabilimento sul territorio nazionale (sentenza United Pan-Europe Communications Belgium e a., cit., punto 48).
67 A tale riguardo, come afferma la Commissione, senza essere smentita sul punto dal Regno del Belgio, il requisito derivante dall’art. 13, primo comma, secondo trattino, della legge 30 marzo 1995, secondo cui gli organismi non pubblici di radiodiffusione devono appartenere alle Comunità belghe, non consente di escludere che la concessione dello status di beneficiario dell’obbligo di trasmissione richieda, in diritto o in fatto, che detti organismi di radiodiffusione siano stabiliti in Belgio.
68 In ogni caso, occorre constatare che il suddetto requisito non è sufficiente a soddisfare la condizione di trasparenza prevista dall’art. 31, n. 1, della direttiva «servizio universale». Infatti, dall’art. 13, primo comma, secondo trattino, della legge 30 marzo 1995 non risulta chiaramente quale sia la portata del requisito secondo cui gli organismi non pubblici di radiodiffusione devono appartenere alle Comunità belghe al fine di beneficiare dell’obbligo di trasmissione.
69 A tale riguardo, il Regno del Belgio non fornisce alcuna precisazione su cosa intenda per organismi di radiodiffusione appartenenti alle sue Comunità.
70 Ne consegue che anche la seconda censura dedotta dalla Commissione a sostegno del suo ricorso è fondata.
71 La terza censura della Commissione è relativa all’inosservanza dell’ambito di applicazione della direttiva «servizio universale», in quanto l’art. 13 della legge 30 marzo 1995 non avrebbe circoscritto l’obbligo di trasmissione agli operatori di reti di comunicazioni elettroniche alle quali sia abbonato un numero significativo di utenti finali.
72 L’art. 13, quarto comma, lett. b), di detta legge consente al Ministro, previo parere dell’Istituto, di esentare un operatore dagli obblighi di trasmissione in caso di numero insufficiente di utenti finali sulla rete che la utilizzino come mezzo principale per la ricezione di programmi di radiodiffusione televisiva, di modo che gli investimenti necessari per rimuovere l’impossibilità tecnica siano irragionevoli.
73 Orbene, gli obblighi di trasmissione derivanti dall’art. 31, n. 1, della direttiva «servizio universale» possono essere imposti agli operatori di reti di comunicazioni elettroniche solamente qualora un numero significativo di utenti finali di tali reti le utilizzi come mezzo principale di ricezione di trasmissioni radiofoniche o televisive.
74 Ciò premesso, si deve rilevare che l’art. 13, quarto comma, lett. b), della legge 30 marzo 1995 non traspone correttamente la condizione prevista dall’art. 31, n. 1, della direttiva «servizio universale». Infatti, la possibilità per le autorità belghe di esentare dagli obblighi di trasmissione gli operatori di reti con un numero insufficiente di utenti finali che le utilizza come mezzo principale di ricezione dei programmi di radiodiffusione televisiva consente alle stesse, in caso di diniego di tale esenzione, di imporre i suddetti obblighi ai menzionati operatori. Inoltre, l’operatore interessato deve provare la sussistenza delle condizioni per ottenere l’esenzione.
75 Quindi, poiché gli obblighi di trasmissione previsti dall’art. 31 della direttiva «servizio universale» possono riguardare soltanto gli operatori di reti con un numero sufficiente di utenti finali che le utilizzano come mezzo principale, ne consegue che l’art. 13, quarto comma, lett. b), della legge 30 marzo 1995 non traspone correttamente l’art. 31, n. 1, della direttiva «servizio universale».
76 Pertanto, si deve constatare che la terza censura sollevata dalla Commissione a sostegno del proprio ricorso è fondata.
77 Dall’insieme delle considerazioni precedenti risulta quindi che il Regno del Belgio, non avendo trasposto correttamente l’art. 31 della direttiva «servizio universale», è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza delle disposizioni di tale direttiva e dell’art. 56 TFUE.
Sulle spese
78 Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, il Regno del Belgio, rimasto soccombente, dev’essere condannato alle spese.
Per questi motivi la Corte (Terza Sezione) dichiara e statuisce:
1) Il Regno del Belgio, non avendo trasposto correttamente l’art. 31 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva «servizio universale»), è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza delle disposizioni di tale direttiva e dell’art. 56 TFUE.
2) Il Regno del Belgio è condannato alle spese.
Firme
* Lingua processuale: il francese.
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