Causa C‑137/10
Comunità europee
contro
Région de Bruxelles-Capitale
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État (Belgio)]
«Art. 207, n. 2, CE e art. 282 CE — Rappresentanza delle Comunità europee dinanzi ai giudici nazionali — Competenze attribuite alla Commissione — Delega del potere di rappresentanza ad altre istituzioni delle Comunità — Presupposti»
Massime della sentenza
Comunità europee — Rappresentanza dinanzi ai giudici nazionali — Delega da parte della Commissione del suo potere di rappresentanza a un’altra istituzione comunitaria — Presupposti
(Art. 282 CE)
Il mandato con il quale la Commissione europea delegava a un’altra istituzione comunitaria il proprio potere, di cui all’art. 282 CE, di rappresentanza in giudizio delle Comunità europee dinanzi a un giudice nazionale in una controversia riguardante l’istituzione medesima, era validamente attribuito indipendentemente dalla circostanza che tale mandato avesse o meno designato nominativamente la persona fisica abilitata a rappresentare l’istituzione mandataria. In tali ipotesi, sia l’istituzione mandataria sia la persona fisica, se designata, potevano conferire mandato a un avvocato per rappresentare le Comunità europee.
(v. punto 25 e dispositivo)
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
5 maggio 2011 (*)
«Art. 207, n. 2, CE e art. 282 CE – Rappresentanza delle Comunità europee dinanzi ai giudici nazionali – Competenze attribuite alla Commissione – Delega del potere di rappresentanza ad altre istituzioni delle Comunità – Presupposti»
Nel procedimento C‑137/10,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 267 TFUE, dal Conseil d’État (Belgio), con decisione 4 marzo 2010, pervenuta in cancelleria il 15 marzo 2010, nella causa
Comunità europee
contro
Région de Bruxelles-Capitale,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dai sigg. E. Juhász (relatore), G. Arestis, J. Malenovský e T. von Danwitz, giudici,
avvocato generale: sig. P. Cruz Villalón
cancelliere: sig.ra R. Şereş, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 10 novembre 2010,
considerate le osservazioni presentate:
– per il governo belga, dal sig. T. Materne, in qualità di agente, assistito dagli avv.ti J.‑P. Lagasse e F. Van de Gejuchte, avocats,
– per il Consiglio dell’Unione europea, dal sig. A. Vitro e dalla sig.ra M. Balta, in qualità di agenti,
– per la Commissione europea, dalla sig.ra I. Martínez del Peral e dal sig. J.‑P. Keppenne, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 13 gennaio 2011,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 207, n. 2, CE e dell’art. 282 CE.
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra le Comunità europee, rappresentate dal Consiglio dell’Unione europea, e la Région de Bruxelles‑Capitale (Belgio) relativa alla regolarità, alla luce delle norme dell’Unione, degli oneri di urbanizzazione imposti da detta Région al Consiglio, e riguarda le condizioni e le modalità con cui un’istituzione delle Comunità europee diversa dalla Commissione europea dovesse essere rappresentata in giudizio dinanzi a un giudice di uno Stato membro.
Contesto normativo
Il diritto dell’Unione
3 Atteso che i fatti di cui alla controversia principale si sono svolti precedentemente al 1°dicembre 2009, data in cui è entrato in vigore il Trattato di Lisbona, le pertinenti disposizioni di diritto primario dell’Unione sono quelle vigenti precedentemente a tale data.
4 L’art. 207, nn. 2 e 3, CE, disponeva quanto segue:
«2. Il Consiglio è assistito dal Segretariato generale, sotto la responsabilità di un Segretario generale, Alto Rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune, coadiuvato da un Vicesegretario generale che è responsabile del funzionamento del Segretariato generale. Il Segretario generale ed il Vicesegretario generale sono nominati dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata.
Il Consiglio decide in merito all’organizzazione del Segretariato generale.
3. Il Consiglio adotta il proprio regolamento interno.
(...)».
5 A termini dell’art. 281 CE:
«La Comunità ha personalità giuridica».
6 L’art. 282 CE era così redatto:
«In ciascuno degli Stati membri, la Comunità ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali; essa può in particolare acquistare o alienare beni immobili e mobili e stare in giudizio. A tale fine, essa è rappresentata dalla Commissione».
7 L’art. 185 CEEA aveva un contenuto identico a quello dell’art. 282 CE.
8 L’art. 47 [TUE] dispone quanto segue:
«L’Unione ha personalità giuridica».
9 L’art. 335 TFUE, che corrisponde all’art. 282 CE, prevede ora quanto segue:
«In ciascuno degli Stati membri, l’Unione ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali; essa può in particolare acquistare o alienare beni immobili e mobili e stare in giudizio. A tale fine, essa è rappresentata dalla Commissione. Tuttavia, l’Unione è rappresentata da ciascuna delle istituzioni, in base alla loro autonomia rappresentativa, per le questioni connesse al funzionamento della rispettiva istituzione».
La normativa nazionale
10 Con decreti 12 giugno e 18 dicembre 2003, il Governo della Région de Bruxelles‑Capitale ha previsto, ai fini del rilascio di qualsivoglia autorizzazione urbanistica, il versamento di oneri di urbanizzazione, destinati dalla Région medesima a servizi pubblici e, più in particolare, alla realizzazione, alla trasformazione e alla ristrutturazione di alloggi popolari.
Causa principale e questioni pregiudiziali
11 Al fine di poter accogliere le delegazioni dei nuovi Stati membri, il 20 novembre 2002 il Consiglio presentava al Governo della Région de Bruxelles‑Capitale una domanda di autorizzazione urbanistica ai fini della realizzazione di trasformazioni nel proprio edificio principale, denominato «Justus Lipsius». L’autorizzazione richiesta veniva rilasciata con decisioni del 12 e del 22 dicembre 2003. Negli stessi atti, si indicava, tuttavia, che il Consiglio avrebbe dovuto versare, nei dodici mesi dal rilascio dell’autorizzazione urbanistica, la somma di EUR 1 109 750 a titolo di oneri di urbanizzazione.
12 Atteso che tali oneri costituivano una tassa dalla quale le Comunità europee erano esenti ai sensi dell’art. 3 del Protocollo sui suoi privilegi e immunità, allegato inizialmente al Trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee, firmato l’8 aprile 1965, poi, ai sensi del Trattato di Amsterdam, al Trattato CE, il 23 gennaio 2004 il Consiglio proponeva ricorso avverso l’imposizione del pagamento degli oneri de quibus dinanzi al Comitato urbanistico (Collège d’urbanisme) della Région de Bruxelles‑Capitale. In mancanza di risposta di tale Comitato entro i termini di legge, il Consiglio proponeva ricorso, in data 10 novembre 2004, dinanzi al Governo della Région de Bruxelles‑Capitale per ottenere la riforma, riguardo a tali oneri, dell’autorizzazione urbanistica.
13 Con decisione 14 luglio 2005, il Governo della Région de Bruxelles‑Capitale dichiarava irricevibile il ricorso del Consiglio sulla base del rilievo dell’asserita scadenza dei termini di ricorso. Avverso detta decisione il Consiglio, in rappresentanza delle Comunità europee, proponeva ricorso di annullamento dinanzi al Conseil d’État. Il Governo della Région de Bruxelles‑Capitale, convenuto, eccepiva l’irricevibilità del ricorso, sulla base del rilievo che il Consiglio non sarebbe stato debitamente rappresentato.
14 Il giudice del rinvio rileva che, in forza degli artt. 282 CE e 185 CEEA, la Commissione ha effettivamente conferito mandato al Consiglio, con atto del 23 settembre 2005, per presentare tale ricorso di annullamento. Tuttavia, il giudice del rinvio osserva che, nel suo mandato, la Commissione ha indicato una persona determinata per agire in giudizio, vale a dire «il sig. Jean Claude Piris [direttore generale del servizio giuridico del Consiglio], o qualsiasi altra persona da questi designata, per proporre dinanzi al Conseil d’État belga un ricorso di annullamento contro il decreto del governo della Région de Bruxelles-Capitale del 14 luglio 2005». Per contro, il giudice del rinvio rileva che il ricorso era stato proposto «dalle Comunità europee, rappresentate dal Consiglio dell’Unione europea in persona del suo segretario generale aggiunto, sig. Pierre de Boissieu.». Orbene, ne deriverebbe che tale ricorso è stato proposto da persona diversa da quella alla quale è stato nominalmente conferito mandato dalla Commissione, mentre non risulterebbe che il sig. Piris abbia a sua volta indicato il sig. de Boissieu per proporre il ricorso.
15 Ciò premesso, il Conseil d’État, ritenendo che la portata degli artt. 207 e 282 del Trattato CE potesse effettivamente prestare il fianco a discussione, «in particolare per quanto riguarda la sua competenza ad assicurarsi che l’organo competente della persona giuridica ricorrente abbia deciso di agire in giudizio nel rispetto delle regole di rappresentanza ad essa applicabili», decideva di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l’art. 282 [CE], in particolare l’espressione «[a] tale fine, essa è rappresentata dalla Commissione», figurante nel secondo periodo di detto articolo, debba essere interpretato nel senso che un’istituzione è validamente incaricata di rappresentare la Comunità per il semplice fatto dell’esistenza di un mandato con cui la Commissione abbia delegato a tale istituzione i propri poteri di rappresentanza in giudizio della Comunità, a prescindere dalla circostanza che tale mandato abbia o meno designato nominalmente una persona fisica autorizzata a rappresentare l’istituzione delegata.
2) In caso di soluzione negativa, se un giudice nazionale quale il Conseil d’État possa verificare la ricevibilità di un ricorso proposto da un’istituzione europea debitamente incaricata dalla Commissione di agire in giudizio, ai sensi dell’art. 282, secondo periodo, CE, esaminando se tale istituzione sia rappresentata dalla persona fisica adeguatamente autorizzata a proporre un ricorso dinanzi al giudice nazionale.
3) In subordine, e in caso di soluzione affermativa alla questione precedente, se l’art. 207, n. 2, primo comma, primo periodo, CE, in particolare l’espressione «coadiuvato da un segretario generale aggiunto che è responsabile del funzionamento del segretariato generale», debba essere interpretato nel senso che il segretario generale aggiunto del Consiglio può validamente rappresentare il Consiglio ai fini della proposizione di un ricorso dinanzi alle autorità giudiziarie nazionali».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
16 Con tale questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il mandato con il quale la Commissione ha delegato ad un’altra istituzione comunitaria il proprio potere, di cui all’art. 282 CE, di rappresentanza in giudizio delle Comunità dinanzi a un giudice nazionale in una controversia riguardante tale istituzione, fosse validamente attribuito a prescindere dalla circostanza che tale mandato avesse o meno designato nominalmente una persona fisica autorizzata a rappresentare l’istituzione delegataria.
17 Occorre sottolineare, anzitutto, che fatti della controversia in oggetto si riferiscono a disposizioni del Trattato CE che non sono più in vigore. Inoltre, la sola questione sollevata dal giudice del rinvio riguarda la ricevibilità del ricorso proposto dalle Comunità europee. In tal senso, nonostante la formulazione ampia e astratta dei quesiti pregiudiziali, l’esame dei quesiti medesimi e la soluzione della Corte possono limitarsi a quanto necessario perché il giudice del rinvio possa decidere tale questione.
18 Occorre quindi rilevare che, conformemente al sistema previsto dai Trattati, quale emerge dagli artt. 281 CE e 184 CEEA, solo le Comunità, e non le loro istituzioni, erano dotate di personalità giuridica quali persone giuridiche di diritto pubblico. Il che vale del pari attualmente, ai sensi dell’art. 47 TUE, con riguardo all’Unione. A termini degli artt. 282 CE e 185 CEEA, le Comunità avevano la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali; esse potevano, in particolare, acquistare o alienare beni immobili e mobili e stare in giudizio e, a tale fine, erano rappresentate dalla Commissione.
19 La Commissione poteva delegare tale potere con un mandato attribuito alle altre istituzioni per le ipotesi concernenti il loro rispettivo funzionamento.
20 Nell’ordinamento giuridico comunitario, era d’altronde nell’interesse di una buona amministrazione che le Comunità fossero concretamente rappresentate, per gli atti di acquisto o di alienazione di beni nonché per le azioni in giudizio proposte dinanzi ai giudici nazionali, da parte dell’istituzione interessata dall’atto o dall’azione de qua. Tale istituzione, infatti, nel contesto della sua autonomia amministrativa e funzionale, poteva valutare e difendere nel modo migliore gli interessi delle Comunità in tali questioni.
21 Quanto alla portata di tale mandato, dalla natura del suo potere di rappresentanza e del suo potere di delega emerge che la Commissione poteva conferire mandato a un’altra istituzione, con o senza designazione di una persona fisica ai fini di tale rappresentanza. In tali ipotesi, sia l’istituzione mandataria sia la persona fisica, se indicata, potevano conferire mandato a un avvocato per rappresentare le Comunità.
22 Occorre sottolineare che la prassi di tale delega è stata accolta e codificata dall’art. 335 TFUE. In tal senso, ormai, ai termini di tale articolo, ciascuna delle istituzioni, in base alla propria autonomia rappresentativa, può rappresentare l’Unione per le questioni connesse al suo funzionamento.
23 Nella causa principale, risulta che la persona fisica nominalmente designata nel mandato era il giureconsulto, vale a dire il direttore del servizio giuridico del Consiglio che, a sua volta, ha conferito mandato a un avvocato per rappresentare l’istituzione nel giudizio dinanzi al giudice nazionale adito, in quanto la presenza di un avvocato era richiesta secondo le norme dello Stato membro interessato.
24 Conseguentemente, nell’ipotesi in cui si verificasse una serie successiva di deleghe, una prima conferita dalla Commissione al Consiglio con la designazione di una persona fisica dell’istituzione mandataria e una seconda conferita da tale persona a un avvocato ai fini della rappresentanza dell’istituzione medesima dinanzi a un giudice nazionale, la delega era validamente conferita dalla Commissione e l’istituzione mandataria era regolarmente rappresentata.
25 Alla luce delle suesposte considerazioni, la prima questione può essere risolta nel senso che il mandato con il quale la Commissione delegava a un’altra istituzione comunitaria il proprio potere, di cui all’art. 282 CE, di rappresentanza in giudizio delle Comunità dinanzi a un giudice nazionale in una controversia riguardante l’istituzione medesima, era validamente attribuito indipendentemente dalla circostanza che tale mandato avesse o meno designato nominativamente la persona fisica abilitata a rappresentare l’istituzione mandataria. In tali ipotesi, sia l’istituzione mandataria sia la persona fisica, se designata, potevano conferire mandato a un avvocato per rappresentare le Comunità.
Sulla seconda e sulla terza questione
26 Alla luce della soluzione della prima questione, non occorre procedere alla soluzione della seconda e della terza questione sollevate.
Sulle spese
27 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi la Corte (Terza Sezione) dichiara:
Il mandato con il quale la Commissione europea delegava a un’altra istituzione comunitaria il proprio potere, di cui all’art. 282 CE, di rappresentanza in giudizio delle Comunità europee dinanzi a un giudice nazionale in una controversia riguardante l’istituzione medesima, era validamente attribuito indipendentemente dalla circostanza che tale mandato avesse o meno designato nominativamente la persona fisica abilitata a rappresentare l’istituzione mandataria. In tali ipotesi, sia l’istituzione mandataria sia la persona fisica, se designata, potevano conferire mandato a un avvocato per rappresentare le Comunità europee.
Firme
* Lingua processuale: il francese.
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