Causa C‑150/10
Bureau d’intervention et de restitution belge
contro
Beneo-Orafti SA
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal
Tribunal de première instance de Bruxelles)
«Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Zucchero — Natura e portata delle quote transitorie attribuite ad un’impresa produttrice di zucchero — Possibilità per un’impresa che beneficia di un aiuto alla ristrutturazione per la campagna di commercializzazione 2006/2007 di utilizzare la quota transitoria attribuitale — Calcolo dell’importo del recupero e della sanzione applicabile in caso di mancato rispetto degli impegni nell’ambito del piano di ristrutturazione — Principio del ne bis in idem»»
Massime della sentenza
1. Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Zucchero — Regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero — Quote
[Regolamento del Consiglio n. 320/2006, art. 3, n. 1, lett. b); regolamento della Commissione n. 493/2006, art. 9]
2. Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Zucchero — Regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero
[Regolamento del Consiglio n. 320/2006, artt. 3, n. 1, lett. b), e 5, nn. 1 e 2; regolamento della Commissione n. 968/2006, art. 11, n. 1]
3. Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Zucchero — Regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero — Produzione fuori quota
(Regolamento del Consiglio n. 318/2006, art. 15; regolamento della Commissione n. 968/2006, artt. 26, n. 1, e 27, n. 3)
4. Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Zucchero — Regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero — Produzione fuori quota
(Regolamento del Consiglio n. 320/2006, art. 3, n. 5; regolamento della Commissione n. 968/2006, art. 26, n. 1)
1. L’art. 3, n. 1, lett. b), del regolamento n. 320/2006, relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero nella Comunità e che modifica il regolamento n. 1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune, deve essere interpretato nel senso che il termine «quota» in esso contenuto include altresì le quote transitorie ai sensi dell’art. 9 del regolamento n. 493/2006, recante misure transitorie nell’ambito della riforma dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero e recante modifica dei regolamenti n. 1265/2001 e n. 314/2002.
Infatti, come risulta dal decimo ‘considerando’ del regolamento n. 493/2006, le quote transitorie sono state introdotte da tale regolamento allo scopo di aumentare, nel corso della campagna di commercializzazione 2006/2007, le quote previste dal regolamento n. 318/2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, e più in particolare dall’art. 7 di quest’ultimo, poiché tali quote, al pari delle quote previste dalla normativa precedentemente applicabile, vale a dire dal regolamento n. 1260/2001, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, si applicavano per dodici mesi e detta campagna è durata eccezionalmente quindici mesi. In considerazione di questo obiettivo ben preciso perseguito dal legislatore dell’Unione, consistente unicamente nell’adattare il volume delle quote alla durata eccezionale della campagna di commercializzazione 2006/2007, le quote transitorie non possono essere considerate come aventi natura diversa da quelle di cui esse costituiscono il mero aumento al fine di raggiungere detto obiettivo. Tale aumento, peraltro, è proporzionale alla proroga eccezionale di detta campagna di commercializzazione.
(v. punti 42-43, 51, dispositivo 1)
2. L’art. 3, n. 1, lett. b), del regolamento n. 320/2006, relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero nella Comunità e che modifica il regolamento n. 1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune, deve essere interpretato nel senso che l’impegno di rinunciare alla quota applicabile alla produzione di zucchero, d’isoglucosio e di sciroppo di inulina attribuita ad un’impresa e che quest’ultima ha assegnato ad uno o più dei suoi zuccherifici, diventa effettivo a decorrere dalla data in cui, tenuto conto delle informazioni che le sono comunicate o che sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, l’impresa che assume detto impegno è in grado di sapere, in quanto impresa normalmente diligente, che, a parere delle autorità competenti, sono soddisfatte le condizioni per ottenere l’aiuto alla ristrutturazione, fissate all’art. 5, n. 2, del medesimo regolamento.
Infatti, come emerge da tale art. 5, n. 2, nell’esercitare la competenza, di cui dispongono in forza dell’art. 5, n. 1, del regolamento n. 320/2006, a decidere sulla concessione dell’aiuto alla ristrutturazione, gli Stati membri, dopo aver accertato che le condizioni previste da questa prima disposizione sono soddisfatte, non hanno più alcun margine discrezionale che consenta loro di decidere che l’aiuto non sarà concesso. Ne consegue che un’impresa è in grado di sapere che otterrà l’aiuto alla ristrutturazione a partire dal momento in cui è a conoscenza del fatto che, ad avviso delle autorità competenti, sono soddisfatte le condizioni per ottenere tale aiuto, fissate all’art. 5, n. 2, del regolamento n. 320/2006. Una siffatta conoscenza può risultare sia dalle comunicazioni fatte a tale impresa da parte di dette autorità a seguito della presentazione da parte di quest’ultima della domanda di aiuto alla ristrutturazione sia dalla pubblicazione effettuata dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea riguardante la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie nel fondo di ristrutturazione. Orbene, ciò considerato, pena pregiudicare l’obiettivo perseguito dal legislatore dell’Unione nell’adottare il regolamento n. 320/2006, che è quello di ristrutturare l’industria dello zucchero ai fini di una riduzione della capacità di produzione non redditizia nell’ambito dell’Unione tramite l’introduzione di un aiuto destinato alle imprese meno produttive affinché esse cessino la loro produzione entro quota e rinuncino alle quote considerate, non si può ritenere che l’impegno di rinunciare alla quota divenga effettivo solamente alla data della concessione dell’aiuto alla ristrutturazione ai sensi dell’art. 11, n. 1, del regolamento n. 968/2006, recante modalità di applicazione del regolamento n. 320/2006. Infatti, un’interpretazione siffatta sarebbe atta a consentire ad un’impresa che abbia assunto l’impegno di rinunciare alla quota e sia sicura di ottenere un aiuto alla ristrutturazione a corrispettivo di tale impegno, di produrre ancora entro la quota cui dovrebbe rinunciare, il che contrasta direttamente con lo scopo perseguito dalla normativa di cui trattasi.
(v. punti 57-61, dispositivo 2)
3. Gli artt. 26, n. 1, e 27 del regolamento n. 968/2006, recante modalità di applicazione del regolamento n. 320/2006, nonché l’art. 15 del regolamento n. 318/2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, devono essere interpretati nel senso che una produzione, supponendo che quest’ultima sia contraria all’impegno di rinunciare alla quota applicabile alla produzione di zucchero, d’isoglucosio e di sciroppo di inulina attribuita ad un’impresa e che quest’ultima ha assegnato ad uno o più dei suoi zuccherifici, può comportare il recupero dell’aiuto, l’imposizione di una sanzione e la riscossione del prelievo di eccedenza, quali previsti rispettivamente da tali disposizioni. Quanto alla sanzione di cui all’art. 27, n. 3, del regolamento n. 968/2006, spetta al giudice nazionale valutare se, alla luce di tutte le circostanze della fattispecie, l’inadempienza possa essere qualificata come intenzionale o come risultante da negligenza grave. I principi del ne bis in idem, di proporzionalità e di non discriminazione devono essere interpretati nel senso che non ostano ad un’applicazione cumulativa di dette misure.
Quanto, in particolare, al principio del ne bis in idem, il recupero dell’aiuto a norma dell’art. 26, n. 1, del regolamento n. 968/2006, costituisce la revoca di un vantaggio indebitamente ottenuto ai sensi dell’art. 4, n. 1, del regolamento n. 2988/95, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee. Orbene, come risulta dall’art. 4, n. 4, di detto regolamento, una siffatta misura non costituisce una sanzione, cui può applicarsi il principio del ne bis in idem, come conferma espressamente il decimo ‘considerando’ del medesimo regolamento. Lo stesso vale per il prelievo di eccedenza in base all’art. 15 del regolamento n. 318/2006. Infatti, dall’art. 5, n. 1, del regolamento n. 2988/95 emerge che sanzioni amministrative possono essere irrogate se sono state commesse irregolarità intenzionali o causate da negligenza. Un’irregolarità, da parte sua, è definita all’art. 1, n. 2, dello stesso regolamento come, in sostanza, violazione di una disposizione del diritto dell’Unione. Orbene, la normativa in materia di produzione fuori quota e, in particolare, il capo 3 del regolamento n. 318/2006 non consentono di concludere che una produzione siffatta debba essere qualificata come irregolarità a norma dell’art. 1, n. 2, del regolamento n. 2988/95. È certamente vero che il prelievo di eccedenza rappresenta un incentivo economico sostanziale a non produrre in eccesso rispetto alla quota. Tuttavia, da detta normativa non risulta che la produzione fuori quota costituirebbe, in quanto tale, una violazione di una disposizione del diritto dell’Unione e quindi un’irregolarità che può comportare, alle condizioni previste all’art. 5, n. 2, del regolamento n. 2988/95, l’irrogazione di una sanzione.
(v. punti 70-73, 81, dispositivo 3)
4. L’art. 26, n. 1, del regolamento n. 968/2006, recante modalità di applicazione del regolamento n. 320/2006, deve essere interpretato nel senso che, supponendo che un’impresa abbia rispettato il suo impegno di smantellare parzialmente gli impianti di produzione degli zuccherifici interessati, ma non il suo impegno di rinunciare alla quota applicabile alla produzione di zucchero, d’isoglucosio e di sciroppo di inulina che le è attribuita e che essa ha assegnato ad uno o più dei suoi zuccherifici, l’importo dell’aiuto da recuperare è pari alla parte dell’aiuto corrispondente all’impegno che non è stato rispettato. Tale parte dell’aiuto deve essere determinata sulla base degli importi fissati all’art. 3, n. 5, del regolamento n. 320/2006, relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero nella Comunità europea e che modifica il regolamento n. 1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune.
(v. punto 92, dispositivo 4)
SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
21 luglio 2011 (*)
«Agricoltura – Organizzazione comune dei mercati – Zucchero – Natura e portata delle quote transitorie attribuite ad un’impresa produttrice di zucchero – Possibilità per un’impresa che beneficia di un aiuto alla ristrutturazione per la campagna di commercializzazione 2006/2007 di utilizzare la quota transitoria attribuitale – Calcolo dell’importo del recupero e della sanzione applicabile in caso di mancato rispetto degli impegni nell’ambito del piano di ristrutturazione – Principio del ne bis in idem»
Nel procedimento C‑150/10,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 267 TFUE, dal tribunal de première instance di Bruxelles (Belgio), con decisione 5 marzo 2010, pervenuta in cancelleria il 29 marzo 2010, nella causa
Bureau d’intervention et de restitution belge
contro
Beneo-Orafti SA,
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta dal sig. J.-C. Bonichot, presidente di sezione, dal sig. K. Schiemann, dalle C. Toader, A. Prechal (relatore) e dal sig. E. Jarašiūnas, giudici,
avvocato generale: sig. Y. Bot
cancelliere: sig. B. Fülöp, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 19 gennaio 2011,
considerate le osservazioni presentate:
– per la Beneo-Orafti SA, dall’avv. D. De Keuster, advocaat, e dall’avv. C. Pitschas, Rechtsanwalt;
– per il governo belga, dal sig. J.-C. Halleux, in qualità di agente, assistito dagli avv.ti E. Grégoire e J. Mariani, avocats;
– per la Commissione europea, dai sigg. A. Bouquet e P. Rossi, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 17 marzo 2011,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli artt. 2, punto 6, e 3 del regolamento (CE) del Consiglio 20 febbraio 2006, n. 320, relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero nella Comunità e che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 58, pag. 42), dell’art. 9 del regolamento (CE) della Commissione 27 marzo 2006, n. 493, recante misure transitorie nell’ambito della riforma dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1265/2001 e (CE) n. 314/2002 (GU L 89, pag. 11), dell’art. 4 del regolamento (CE) della Commissione 29 giugno 2006, n. 967, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio riguardo la produzione fuori quota nel settore dello zucchero (GU L 176, pag. 22), degli artt. 26 e 27 del regolamento (CE) della Commissione 27 giugno 2006, n. 968, recante modalità di applicazione del regolamento n. 320/2006 (GU L 176, pag. 32), nonché dei principi del ne bis in idem, di proporzionalità e di non discriminazione.
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di due controversie tra il Bureau d’intervention et de restitution belge (in prosieguo: il «BIRB») e la Beneo-Orafti SA (in prosieguo: la «Beneo-Orafti»), in merito al rimborso di un aiuto alla ristrutturazione, da un lato, e al pagamento di un prelievo sulla produzione di zucchero fuori quota, dall’altro.
Contesto normativo
L’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero
3 L’art. 1 del regolamento (CE) del Consiglio 20 febbraio 2006, n. 318, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 58, pag. 1), recante il titolo «Campo d’applicazione», al n. 2, stabilisce quanto segue:
«La campagna di commercializzazione dei prodotti [oggetto dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero] inizia il 1° ottobre e termina il 30 settembre dell’anno successivo.
Tuttavia, la campagna di commercializzazione 2006/2007 inizia il 1° luglio 2006 e termina il 30 settembre 2007».
4 L’art. 7 di tale regolamento, intitolato «Ripartizione delle quote», così dispone:
«1. Le quote di produzione di zucchero, isoglucosio e sciroppo di inulina sono fissate a livello nazionale e regionale nell’allegato III.
2. Gli Stati membri assegnano una quota ad ogni impresa produttrice di zucchero, isoglucosio o sciroppo di inulina stabilita sul loro territorio e accreditata a norma dell’articolo 17.
(…)».
5 Il capo 3 di detto regolamento, recante il titolo «Produzione fuori quota», contiene gli artt. 12‑15 del medesimo regolamento.
6 Ai sensi dell’art. 12 del regolamento n. 318/2006, intitolato «Campo d’applicazione»:
«Lo zucchero, l’isoglucosio o lo sciroppo di inulina prodotto nel corso di una data campagna di commercializzazione in eccesso rispetto alla quota di cui all’articolo 7:
a) può essere utilizzato per la trasformazione di alcuni prodotti indicati all’articolo 13,
b) può essere riportato alla quota di produzione della campagna di commercializzazione successiva, a norma dell’articolo 14,
c) può essere utilizzato ai fini del regime speciale di approvvigionamento delle regioni ultraperiferiche (…),
oppure
d) può essere esportato, entro i limiti quantitativi fissati secondo la procedura di cui all’articolo 39, paragrafo 2, nel rispetto degli impegni assunti nel quadro di accordi conclusi a norma dell’articolo 300 del trattato.
Gli altri quantitativi prodotti in eccesso sono soggetti al prelievo di eccedenza di cui all’articolo 15».
7 L’art. 15 del regolamento n. 318/2006, recante il titolo «Prelievo di eccedenza», prevede quanto segue:
«1. I seguenti quantitativi sono soggetti ad un prelievo di eccedenza:
a) lo zucchero eccedente, l’isoglucosio eccedente e lo sciroppo di inulina eccedente prodotti in qualsiasi campagna di commercializzazione, esclusi i quantitativi riportati alla campagna di commercializzazione successiva (…) e i quantitativi di cui all’articolo 12, lettere c) e d);
(…)
2. Il prelievo di eccedenza è fissato (…) ad un livello sufficientemente elevato per evitare l’accumulo dei quantitativi di cui al paragrafo 1.
(…)».
8 Il decimo ‘considerando’ del regolamento n. 493/2006 enuncia quanto segue:
«L’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (…) n. 318/2006 stabilisce che la campagna di commercializzazione inizia il 1° ottobre e termina il 30 settembre dell’anno successivo. Tuttavia, la campagna di commercializzazione 2005/2006 fissata dal regolamento (CE) [del Consiglio 19 giugno 2001, n. 1260, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 178, pag. 1)] termina il 30 giugno 2006. Per questo motivo, la durata fissata per la campagna di commercializzazione 2006/2007 va dal 1° luglio 2006 al 30 settembre 2007 e abbraccia pertanto 15 mesi. Per tale campagna, è necessario prevedere un aumento delle quote e dei fabbisogni tradizionali di raffinazione, che in precedenza corrispondevano ad un periodo di dodici mesi e che dopo questa campagna s’applicheranno nuovamente per dodici mesi, tenendo conto dei tre mesi supplementari, in modo da garantire un’attribuzione corrispondente a quella delle campagne precedenti e successive. È necessario che queste quote transitorie coprano la produzione di zucchero dell’inizio della campagna 2006/2007 ottenuta da barbabietole seminate anteriormente al 1° gennaio 2006».
9 L’art. 9 del regolamento n. 493/2006, intitolato «Quote transitorie», ai nn. 3 e 4, dispone quanto segue:
«3. Per la campagna di commercializzazione 2006/2007, è attribuita agli Stati membri una quota transitoria di sciroppo di inulina pari a 80 180 tonnellate di materia secca, espresse in equivalente zucchero bianco/isoglucosio, ripartita come indicato nell’allegato II, parte C.
4. Le quote transitorie previste ai paragrafi 1, 2 e 3:
a) non sono soggette al pagamento del contributo temporaneo per la ristrutturazione di cui all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (…) n. 320/2006;
b) non possono beneficiare del pagamento degli aiuti previsti dal regolamento (…) n. 320/2006».
10 L’art. 3 del regolamento n. 967/2006, recante il titolo «Importo», al n. 1, stabilisce quanto segue:
«Il prelievo di cui all’articolo 15 del regolamento (…) n. 318/2006 è fissato a 500 EUR per tonnellata».
11 L’art. 4 del regolamento n. 967/2006, intitolato «Eccedenza soggetta a prelievo», al n. 1, prevede come segue:
«Il prelievo è addebitato al fabbricante sull’eccedenza prodotta al di fuori della propria quota di produzione per una determinata campagna di commercializzazione.
Il prelievo non è tuttavia percepito sui quantitativi indicati al paragrafo 1 che sono stati:
a) forniti a un trasformatore anteriormente al 30 novembre della campagna di commercializzazione successiva per essere utilizzati nella fabbricazione dei prodotti indicati nell’allegato;
b) riportati a norma dell’articolo 14 del regolamento (…) n. 318/2006 e, nel caso dello zucchero, immagazzinati dal fabbricante fino all’ultimo giorno della campagna di commercializzazione interessata;
c) forniti anteriormente al 31 dicembre della campagna successiva nell’ambito del regime speciale di approvvigionamento delle regioni ultraperiferiche (…);
d) esportati anteriormente al 31 dicembre della campagna di commercializzazione successiva con un titolo di esportazione;
e) distrutti o avariati, senza aver potuto essere recuperati, in circostanze riconosciute dall’organismo competente dello Stato membro interessato».
Il regime temporaneo di ristrutturazione dell’industria dello zucchero nell’Unione europea
12 Il primo e il quinto ‘considerando’ del regolamento n. 320/2006 enunciano quanto segue:
«(1) L’industria comunitaria dello zucchero attraversa difficoltà strutturali, dovute alla congiuntura a livello comunitario e internazionale, che rischiano di compromettere la competitività e persino la redditività economica dell’intero settore. Questi problemi non possono essere risolti efficacemente con i soli strumenti di gestione del mercato offerti dall’organizzazione comune del mercato dello zucchero. Per adeguare il sistema comunitario di produzione e commercio dello zucchero ai requisiti internazionali e garantirne la futura competitività, è necessario avviare un profondo processo di ristrutturazione in grado di ridurre drasticamente la capacità di produzione non redditizia esistente nella Comunità. A questo fine, e come premessa all’instaurazione di una nuova, efficiente organizzazione comune del mercato dello zucchero, occorrerebbe istituire un regime temporaneo, distinto e autonomo, per la ristrutturazione dell’industria saccarifera comunitaria. Questo regime comporterebbe una riduzione delle quote tale da rispettare gli interessi legittimi dell’industria saccarifera, dei coltivatori di barbabietola da zucchero, di canna da zucchero e di cicoria e dei consumatori della Comunità.
(…)
(5) Sarebbe necessario introdurre un incentivo economico sostanziale sotto forma di congruo aiuto alla ristrutturazione, per indurre le imprese meno produttive ad abbandonare la produzione entro quota. A questo scopo occorrerebbe istituire un aiuto alla ristrutturazione che costituisca un incentivo a cessare la produzione di zucchero entro quota e a rinunciare alle quote corrispondenti e che consenta nel contempo di tenere in debito conto gli impegni sociali ed ambientali connessi all’abbandono della produzione. L’aiuto dovrebbe essere erogato durante quattro campagne di commercializzazione al fine di ridurre la produzione nella misura necessaria a riequilibrare il mercato comunitario».
13 Ai termini dell’art. 2 di tale regolamento, rubricato «Definizioni»:
«Ai fini del presente regolamento si intende per:
(...)
6) “quota”: qualsiasi quota per la produzione di zucchero, isoglucosio e sciroppo di inulina assegnata a un’impresa conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, all’articolo 8, paragrafo 1, all’articolo 9, paragrafi 1 e 2 e all’articolo 11 del regolamento (…) n. 318/2006 (...)».
14 Il regolamento n. 320/2006, all’art. 3, intitolato «Aiuto alla ristrutturazione», prevede quanto segue:
«1. Ogni impresa produttrice di zucchero, isoglucosio o sciroppo di inulina, alla quale sia stata assegnata una quota entro il 1° luglio 2006 può beneficiare di un aiuto alla ristrutturazione per tonnellata di quota rinunciata, a condizione che in una delle campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 o 2009/2010:
(…)
b) rinunci alla quota che ha destinato ad uno o più dei suoi zuccherifici, smantelli parzialmente gli impianti di produzione degli zuccherifici interessati e non utilizzi i restanti impianti di produzione degli zuccherifici interessati per la produzione di prodotti che rientrano nell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero,
o
c) rinunci a una parte della quota che ha destinato ad uno o più dei suoi zuccherifici e non utilizzi gli impianti di produzione degli zuccherifici interessati per la raffinazione di zucchero greggio.
(…)
5. L’importo dell’aiuto alla ristrutturazione per tonnellata di quota rinunciata è:
(…)
b) nel caso di cui al paragrafo 1, lettera b), di:
– 547,50 EUR per la campagna di commercializzazione 2006/2007,
(…)
c) nel caso di cui al paragrafo 1, lettera c), di:
– 255,50 EUR per la campagna di commercializzazione 2006/2007,
(…)».
15 L’art. 5 di tale regolamento, recante il titolo «Decisione sull’aiuto alla ristrutturazione e sui controlli», enuncia quanto segue:
«1. Entro la fine del mese di febbraio precedente la campagna di commercializzazione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, gli Stati membri decidono in merito alla concessione dell’aiuto alla ristrutturazione. Tuttavia, la decisione relativa alla campagna di commercializzazione 2006/2007 è adottata entro il 30 settembre 2006.
2. L’aiuto alla ristrutturazione è concesso se lo Stato membro ha stabilito, previa accurata verifica, che:
– la domanda contiene gli elementi di cui all’articolo 4, paragrafo 2;
– il piano di ristrutturazione contiene gli elementi di cui all’articolo 4, paragrafo 3;
– le misure e le azioni descritte nel piano di ristrutturazione sono conformi alla pertinente legislazione comunitaria e nazionale;
e
– le risorse finanziarie necessarie sono disponibili nel fondo di ristrutturazione, sulla base delle informazioni ricevute dalla Commissione.
(…)».
16 L’art. 11 di detto regolamento, intitolato «Contributo temporaneo per la ristrutturazione», stabilisce quanto segue:
«1. Un contributo temporaneo per la ristrutturazione è versato per campagna di commercializzazione per tonnellata di quota dalle imprese a cui è stata assegnata una quota.
Le quote alle quali un’impresa ha rinunciato a partire da una data campagna di commercializzazione a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, non sono soggette al pagamento del contributo temporaneo per la ristrutturazione né per tale campagna né per le campagne successive.
2. L’importo del contributo temporaneo per la ristrutturazione per lo zucchero e lo sciroppo di [inulina] è fissato a:
– 126,40 EUR per tonnellata di quota per la campagna di commercializzazione 2006/2007,
(…)».
17 Ai sensi dell’art. 3 del regolamento n. 968/2006, recante il titolo «Rinuncia alla quota»:
«A decorrere dalla campagna nel corso della quale ha luogo la rinuncia alla quota ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (…) n. 320/2006, nessuna produzione di zucchero, isoglucosio o sciroppo di inulina, né lo zucchero, l’isoglucosio o lo sciroppo di inulina ritirati o riportati dalla precedente campagna, possono essere considerati prodotti a titolo della quota rinunciata, per quanto riguarda gli zuccherifici interessati».
18 L’art. 11 del regolamento n. 968/2006, intitolato «Modifica del piano di ristrutturazione», al n. 1, prevede quanto segue:
«Il richiedente realizza tutte le misure previste dal piano di ristrutturazione approvato e adempie agli impegni contenuti nella sua domanda di aiuto alla ristrutturazione sin dal momento della concessione dell’aiuto stesso».
19 L’art. 26 di detto regolamento, dal titolo «Recupero», al n. 1, così dispone:
«(…) se il beneficiario non adempie, in tutto o in parte, agli impegni previsti, secondo i casi, nel piano di ristrutturazione, nel piano aziendale o nel programma di ristrutturazione nazionale, l’aiuto erogato è recuperato proporzionalmente all’impegno o agli impegni non rispettati, eccetto in caso di forza maggiore».
20 Ai termini dell’art. 27 di detto regolamento, intitolato «Sanzioni»:
«1. Se il beneficiario non adempie, in tutto o in parte, agli impegni previsti, secondo i casi, nel piano di ristrutturazione, nel piano aziendale o nel programma di ristrutturazione nazionale, egli deve pagare una penale pari al 10% dell’importo che è tenuto a rimborsare a norma dell’articolo 26.
(…)
3. Se l’inadempienza è stata commessa deliberatamente o per negligenza grave, la penale è pari al 30% dell’importo da rimborsare ai sensi dell’articolo 26».
La tutela degli interessi finanziari dell’Unione
21 Il decimo ‘considerando’ del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 18 dicembre 1995, n. 2988, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312, pag. 1), stabilisce quanto segue:
«(…) in virtù dell’esigenza generale di equità e del principio di proporzionalità, nonché alla luce del principio “ne bis in idem” occorre prevedere, nel rispetto dell’“acquis” comunitario e delle disposizioni previste dalle normative comunitarie specifiche esistenti al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento, adeguate disposizioni per evitare il cumulo delle sanzioni pecuniarie comunitarie e delle sanzioni penali nazionali irrogate per gli stessi fatti alla stessa persona».
22 L’art. 1, n. 2, di questo regolamento così dispone:
«Costituisce irregolarità qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un’azione o un’omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità o ai bilanci da queste gestite, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto delle Comunità, ovvero una spesa indebita».
23 L’art. 4 di detto regolamento stabilisce quanto segue:
«1. Ogni irregolarità comporta, in linea generale, la revoca del vantaggio indebitamente ottenuto:
– mediante l’obbligo di versare o rimborsare gli importi dovuti o indebitamente percetti;
(…)
4. Le misure previste dal presente articolo non sono considerate sanzioni».
24 In base all’art. 5, n. 1, del medesimo regolamento:
«Le irregolarità intenzionali o causate da negligenza possono comportare le seguenti sanzioni amministrative:
a) il pagamento di una sanzione amministrativa;
b) il versamento di un importo superiore alle somme indebitamente percette o eluse aumentato, se del caso, di interessi; (…)
c) la privazione, totale o parziale, di un vantaggio concesso dalla normativa comunitaria anche se l’operatore ne ha beneficiato indebitamente soltanto in parte;
d) l’esclusione o la revoca dell’attribuzione del vantaggio per un periodo successivo a quello dell’irregolarità;
e) la revoca temporanea di un’autorizzazione o di un riconoscimento necessari per poter beneficiare di un regime di aiuti comunitari;
f) la perdita di una garanzia o cauzione costituita ai fini dell’osservanza delle condizioni previste da una normativa o la ricostituzione dell’importo di una garanzia indebitamente liberata;
g) altre sanzioni, di carattere esclusivamente economico, aventi natura e portata equivalenti, contemplate dalle normative settoriali adottate dal Consiglio in funzione delle necessità proprie del settore di cui trattasi e nel rispetto delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione dal Consiglio».
Cause principali e questioni pregiudiziali
25 Dalla decisione di rinvio risulta che, nel mese di luglio 2006, la Beneo-Orafti ha ottenuto dalle autorità belghe competenti, per la campagna 2006/2007, una quota di base periodica di 131 330 tonnellate e una quota transitoria di 32 833 tonnellate di sciroppo di inulina.
26 Il 27 luglio 2006 la Beneo-Orafti ha presentato una domanda di aiuto alla ristrutturazione dinanzi alle autorità belghe competenti. Il 18 agosto 2006 queste autorità hanno risposto che la domanda era considerata completa e il 18 settembre 2006 hanno informato la Beneo-Orafti della ricevibilità della sua domanda e ne hanno dato comunicazione alla Commissione.
27 Nel mese di novembre 2006, le autorità belghe competenti hanno informato la Beneo-Orafti della loro impossibilità a fornire una valutazione giuridica incontestabile in merito alla compatibilità dell’intento di quest’ultima di utilizzare la sua quota transitoria con le condizioni per ottenere l’aiuto alla ristrutturazione richiesta. Esse hanno proposto di attivarsi presso la Commissione al fine di chiarire tale questione o di assistere la Beneo-Orafti in tale ambito.
28 Tra il 21 novembre 2006 e il 13 dicembre 2006, la Beneo-Orafti ha prodotto 27 756,986 tonnellate di sciroppo di inulina.
29 Il 18 gennaio 2007, le autorità belghe competenti hanno informato la Beneo-Orafti che le era stato concesso un aiuto di EUR 59 679 771,50.
30 Interrogata dalle autorità belghe competenti, la Commissione, con lettera 20 marzo 2007, ha risposto che le quote transitorie rappresentavano solo un’estensione delle quote di base periodiche. A suo avviso, un’impresa che ha rinunciato alla propria quota di base regolare nell’ambito del regime di ristrutturazione non può continuare a produrre unicamente in funzione della quota transitoria.
31 Il 3 aprile 2007, le autorità belghe competenti hanno risposto, nello stesso senso della lettera della Commissione 20 marzo 2007, a questioni loro poste dal BIRB il 19 febbraio 2007.
32 Il 9 luglio 2007 il BIRB ha inviato alla Beneo-Orafti una lettera che ribadiva la posizione della Commissione e che indicava che la Beneo-Orafti era debitrice di un prelievo sulla produzione di zucchero fuori quota pari a EUR 13 878 493 (27 756,986 tonnellate x EUR 500 per tonnellata), fatta salva la possibilità per l’impresa di dimostrare di avere effettivamente rispettato i suoi obblighi.
33 Con lettera raccomandata 13 agosto 2007, il BIRB ha intimato alla Beneo-Orafti di rimborsargli la somma di EUR 12 613 468,36, corrispondente all’aiuto percepito rapportato alla quantità prodotta nell’ambito della quota transitoria, nonché la somma di EUR 3 784 040,51, corrispondente ad una sanzione del 30% dell’importo dovuto in applicazione degli artt. 26 e 27, n. 3, del regolamento n. 968/2006, ovvero un totale pari a EUR 16 397 508,87.
34 La Beneo-Orafti ha chiesto altresì lo svincolo parziale della garanzia bancaria, il quale è stato negato dal BIRB.
35 Con citazioni datate 21 marzo e 25 luglio 2008, il BIRB ha adito il giudice del rinvio al fine di ottenere il pagamento da parte della Beneo-Orafti dei summenzionati importi pari a EUR 16 397 508,87 e a EUR 13 878 493.
36 Ritenendo che la soluzione delle controversie per le quali è stato adito dipenda dall’interpretazione del diritto dell’Unione, il tribunal de première instance di Bruxelles ha deciso di sospendere i procedimenti e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se le quote transitorie assegnate a un’impresa produttrice di zucchero in base all’art. 9 del [regolamento n. 493/2006] siano esentate dal regime temporaneo di ristrutturazione istituito dal [regolamento n. 320/2006] e dal [regolamento n. 968/2006], dato che tali quote:
a) non sono soggette al contributo temporaneo a titolo di ristrutturazione;
b) non beneficiano dell’aiuto alla ristrutturazione e
c) non costituiscono quote ai sensi del [regolamento n. 320/2006], quali definite all’art. 2, punto 6, del medesimo regolamento.
2) Anche in caso di soluzione in senso negativo della questione precedente, se le quote transitorie siano quote a parte intera, a prescindere dalle quote di base regolari, dato che:
a) le quote transitorie vengono assegnate sul fondamento dell’art. 9 del [regolamento n. 493/2006], e non su quello dell’art. 7 del [regolamento n. 318/2006];
b) i criteri di assegnazione delle quote transitorie sono diversi dai criteri di assegnazione delle quote di base regolari e
c) le quote transitorie sono misure transitorie destinate a facilitare la transizione dal precedente regime del mercato dello zucchero al nuovo regime del mercato comunitario dello zucchero e, pertanto, si applicano, in linea di principio, solo nel corso della campagna di commercializzazione 2006/2007.
3) In caso di soluzione affermativa di una delle due questioni precedenti (o di entrambe), se un’impresa produttrice di zucchero che ha chiesto l’aiuto alla ristrutturazione per la campagna 2006/2007 conformemente all’art. 3 del [regolamento n. 320/2006] possa beneficiare di una quota transitoria attribuita per la campagna di commercializzazione 2006/2007 conformemente all’art. 9 del [regolamento n. 493/2006].
4) In caso di soluzione in senso negativo della questione precedente, se la sanzione applicata possa consistere nel recupero della parte dell’aiuto alla ristrutturazione concessa e nel recupero della quota transitoria.
Come si debbano calcolare l’importo del recupero ai sensi dell’art. 26, n. 1, del [regolamento n. 968/2006] e la sanzione di cui all’art. 27 [di questo regolamento], nel caso in cui un’impresa produttrice di zucchero abbia percepito un aiuto alla ristrutturazione (a titolo della campagna di commercializzazione 2006/2007) e abbia utilizzato la sua quota transitoria (per la quale non è stato concesso alcun aiuto alla ristrutturazione).
Se nel calcolo del suddetto importo e della suddetta sanzione si debba tenere conto in tutto o in parte dei seguenti elementi:
a) i costi sostenuti dall’impresa produttrice di zucchero in questione per lo smantellamento degli impianti di produzione;
b) le perdite subite dall’impresa produttrice di zucchero in questione a seguito della rinuncia alla propria quota di base regolare;
c) il fatto che la quota transitoria è una misura speciale e transitoria che autorizza la produzione soltanto per la campagna di commercializzazione 2006/2007, ma non si applica alle altre campagne di commercializzazione (tranne nel caso della quota transitoria di zucchero) e
d) se il calcolo di un importo di recupero che non tiene conto degli elementi summenzionati nei precedenti punti a)-c) costituisca una violazione del principio di proporzionalità.
5) Nonostante le questioni precedenti, quando divengano effettivi, ovvero vincolanti per il richiedente, gli impegni assunti sul fondamento di un piano di ristrutturazione:
a) all’inizio della campagna di commercializzazione per la quale il richiedente ha presentato domanda di aiuto alla ristrutturazione;
b) all’atto della presentazione della domanda alla competente autorità nazionale;
c) quando la competente autorità nazionale comunica che la domanda è considerata completa;
d) quando la competente autorità nazionale comunica che la domanda è considerata ricevibile per un aiuto alla ristrutturazione;
e) quando la competente autorità nazionale comunica la propria decisione di concedere un aiuto alla ristrutturazione.
6) In caso di soluzione in senso affermativo del[la prima o della seconda questione] (o di entrambe), se un’impresa produttrice di zucchero cui è stata assegnata una quota transitoria per la campagna di commercializzazione 2006/2007 possa utilizzare tale quota nel corso della campagna di commercializzazione anche nel caso in cui a detta impresa sia stato concesso un aiuto alla ristrutturazione rapportato alla sua quota di base regolare, a partire dalla campagna di commercializzazione 2006/2007.
7) In caso di soluzione in senso negativo della [prima, seconda e sesta] questione (…), se una competente autorità nazionale di uno Stato membro, in caso di inosservanza degli impegni assunti nell’ambito del piano di ristrutturazione, possa cumulare il recupero dell’aiuto alla ristrutturazione e la sanzione ai sensi degli artt. 26 e 27 del [regolamento n. 968/2006] con l’imposizione di un prelievo sulle eccedenze ai sensi dell’art. 4 del [regolamento n. 967/2006], oppure se tale cumulo di sanzioni leda i principi del ne bis in idem, di proporzionalità e di non discriminazione».
Sulle questioni pregiudiziali
37 In via preliminare occorre rilevare che, come risulta dal fascicolo sottoposto alla Corte, la concessione alla Beneo-Orafti dell’aiuto alla ristrutturazione è avvenuta in forza dell’art. 3, n. 1, lett. b), del regolamento n. 320/2006.
Sulla prima, sulla seconda, sulla terza e sulla sesta questione
38 Con la sua prima, seconda, terza e sesta questione, che occorre trattare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’art. 3, n. 1, lett. b), del regolamento n. 320/2006 debba essere interpretato nel senso che il termine «quota» ivi previsto include altresì le quote transitorie ai sensi dell’art. 9 del regolamento n. 493/2006.
39 La Beneo-Orafti propone di rispondere negativamente a detta questione in tal modo riformulata. A suo parere, l’impegno assunto da un’impresa di rinunciare alla quota applicabile alla produzione di zucchero, d’isoglucosio e di sciroppo di inulina che le è attribuita e che tale impresa ha assegnato ad uno o più dei suoi zuccherifici, previsto dall’art. 3, n. 1, lett. b), del regolamento n. 320/2006 (in prosieguo: l’«impegno di rinunciare alla quota»), verte unicamente sulle quote attribuite in base all’art. 7 del regolamento n. 318/2006, ad esclusione delle quote transitorie assegnate ai sensi dell’art. 9 del regolamento n. 493/2006. Il governo belga e la Commissione, dal canto loro, propongono di risolvere tale questione in senso affermativo.
40 In proposito, si deve rilevare che il termine «quota», contenuto nell’art. 3, n. 1, lett. b), del regolamento n. 320/2006, è definito nell’art. 2, punto 6, del medesimo regolamento. Come giustamente osservato dalla Beneo-Orafti, quest’ultima disposizione contiene, nella sua formulazione, un riferimento unicamente a quote attribuite in forza di varie disposizioni del regolamento n. 318/2006 e non alle quote transitorie ai sensi dell’art. 9 del regolamento n. 493/2006.
41 Tuttavia, secondo una costante giurisprudenza, ai fini dell’interpretazione di una norma di diritto dell’Unione, si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (v., segnatamente, sentenza 22 dicembre 2010, causa C‑116/10, Feltgen e Bacino Charter Company, Racc. pag. I‑14187, punto 12).
42 Come risulta dal decimo ‘considerando’ del regolamento n. 493/2006, le quote transitorie sono state introdotte allo scopo di aumentare, nel corso della campagna di commercializzazione 2006/2007, le quote previste dal regolamento n. 318/2006, e più in particolare dall’art. 7 di quest’ultimo, poiché tali quote, al pari delle quote previste dalla normativa precedentemente applicabile, vale a dire dal regolamento n. 1260/2001, si applicavano per dodici mesi e detta campagna è durata eccezionalmente quindici mesi.
43 In considerazione di questo obiettivo ben preciso perseguito dal legislatore dell’Unione, consistente unicamente nell’adattare il volume delle quote alla durata eccezionale della campagna di commercializzazione 2006/2007, le quote transitorie non possono essere considerate come aventi natura diversa da quelle di cui esse costituiscono il mero aumento al fine di raggiungere detto obiettivo. Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 62 delle sue conclusioni, tale aumento, peraltro, è proporzionale alla proroga eccezionale di detta campagna di commercializzazione.
44 Ciò considerato, sebbene l’art. 2, punto 6, del regolamento n. 320/2006 non menzioni espressamente le quote transitorie, cosa che, peraltro, non era possibile, poiché il regolamento n. 493/2006 che introduce queste quote è successivo al regolamento n. 320/2006, occorre interpretare il termine «quota», di cui all’art. 3, n. 1, lett. b), di quest’ultimo regolamento, nel senso che esso include altresì le quote transitorie.
45 Detta interpretazione trova conferma nell’obiettivo perseguito dal legislatore dell’Unione adottando il regolamento n. 320/2006. Come emerge in particolare dal primo e dal quinto ‘considerando’ di questo regolamento, tale obiettivo consiste nel ristrutturare l’industria dello zucchero ai fini di una riduzione della capacità di produzione non redditizia nell’ambito dell’Unione tramite l’introduzione di un incentivo economico, nella forma di un aiuto alla ristrutturazione, destinato alle imprese meno produttive, affinché esse cessino la loro produzione di zucchero entro quota e rinuncino alle quote considerate (v., in tal senso, sentenza 11 giugno 2009, causa C‑33/08, Agrana Zucker, Racc. pag. I‑5035, punto 22).
46 Orbene, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 73 delle sue conclusioni, detto obiettivo sarebbe disatteso se si consentisse ad un’impresa, beneficiaria di detto aiuto e, di conseguenza, obbligata a rinunciare alle sue quote e a smantellare i corrispondenti impianti di produzione, di utilizzare ancora i medesimi impianti fino al termine della campagna di commercializzazione per l’utilizzo della sua quota transitoria.
47 L’interpretazione secondo cui il termine «quota», di cui all’art. 3, n. 1, lett. b), del regolamento n. 320/2006, include altresì le quote transitorie non è inficiata dalla circostanza che, come fa valere la Beneo-Orafti, le quote transitorie sono attribuite tramite un atto giuridico che è distinto da quello con cui sono assegnate le quote ai sensi dell’art. 7 del regolamento n. 318/2006 e che le prime non sono attribuite su una base storica come le seconde.
48 Infatti, non sembra che dette circostanze, in quanto tali, possano modificare la natura delle quote transitorie, quale risulta dall’obiettivo, richiamato al punto 42 della presente sentenza, perseguito dal legislatore dell’Unione introducendo queste quote.
49 La stessa interpretazione non è nemmeno rimessa in discussione dal fatto, sottolineato dalla Beneo-Orafti, che, in forza dell’art. 9, n. 4, del regolamento n. 493/2006, le quote transitorie non sono soggette al pagamento dell’importo temporaneo destinato alla ristrutturazione, previsto dall’art. 11, n. 2, del regolamento n. 320/2006, e non possono beneficiare del pagamento degli aiuti contemplati dal medesimo regolamento.
50 Infatti, la circostanza che il legislatore dell’Unione abbia espressamente previsto che le quote transitorie non debbano incidere sul livello sia degli oneri sia dei vantaggi finanziari connessi al regime temporaneo di ristrutturazione, rappresentati rispettivamente da tali importi temporanei e da questi aiuti, non implica, di per sé, che le quote transitorie siano destinate dal medesimo legislatore a non rientrare nell’ambito di applicazione di detto regime. Al contrario, la precisa esclusione, prevista dal legislatore dell’Unione all’art. 9, n. 4, del regolamento n. 493/2006, conferma invece che le quote transitorie rientrano a priori in questo ambito di applicazione.
51 Di conseguenza, si deve risolvere la prima, la seconda, la terza e la sesta questione dichiarando che l’art. 3, n. 1, lett. b), del regolamento n. 320/2006 deve essere interpretato nel senso che il termine «quota» in esso contenuto include altresì le quote transitorie in base all’art. 9 del regolamento n. 493/2006.
Sulla quinta questione
52 Con la sua quinta questione, che occorre trattare successivamente, il giudice del rinvio intende conoscere la data in cui, in circostanze come quelle di cui trattasi nella causa principale, l’impegno di rinunciare alla quota diventa effettivo.
53 Per la Beneo-Orafti, che si riferisce all’art. 11, n. 1, del regolamento n. 968/2006, tale data è quella della ricezione della notifica, da parte dell’autorità nazionale competente, della concessione dell’aiuto alla ristrutturazione, ricezione che, nella causa principale, ha avuto luogo il 18 gennaio 2007, mentre, per il governo belga, la data rilevante è quella dell’inizio della campagna di commercializzazione che, per la campagna 2006/2007, era il 1° luglio 2006. La Commissione, da parte sua, ritiene che l’impegno di rinunciare alla quota diventa effettivo all’inizio della campagna di commercializzazione o, al più tardi, nel momento in cui il produttore è informato dalle autorità nazionali della ricevibilità della sua domanda e la Commissione pubblica la propria comunicazione in base alla quale i fondi sono disponibili. Nella causa principale, quest’ultima data sarebbe quella del 29 settembre 2006.
54 Va rilevato che, ai sensi dell’art. 11, n. 1, del regolamento n. 968/2006, a partire dal momento in cui gli viene concesso l’aiuto alla ristrutturazione, il beneficiario è tenuto ad eseguire l’insieme delle misure presentate dettagliatamente nel piano di ristrutturazione approvato e a rispettare gli impegni inclusi nella sua domanda di concessione dell’aiuto alla ristrutturazione.
55 Anche supponendo che, letti a contrario, gli stessi termini significhino che il beneficiario, prima della concessione dell’aiuto, non è tenuto ad eseguire l’insieme delle misure e a rispettare gli impegni previsti dalla medesima disposizione, è pur vero che, come richiamato al punto 41 della presente sentenza, per l’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione, si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte.
56 In proposito, occorre prendere in considerazione l’art. 5 del regolamento n. 320/2006, riguardante la decisione sull’aiuto alla ristrutturazione e sui relativi controlli.
57 Come emerge dall’art. 5, n. 2, di questo regolamento, gli Stati membri, nell’esercitare la competenza di cui dispongono, in forza dell’art. 5, n. 1, del medesimo regolamento, a decidere sulla concessione dell’aiuto alla ristrutturazione, dopo aver accertato che le condizioni previste da questa prima disposizione sono soddisfatte, non hanno più alcun margine discrezionale che consenta loro di decidere che l’aiuto non sarà concesso.
58 Ne consegue che un’impresa, come la Beneo-Orafti, è in grado di sapere che otterrà l’aiuto alla ristrutturazione a partire dal momento in cui è a conoscenza del fatto che, ad avviso delle autorità competenti, sono soddisfatte le condizioni per ottenere questo aiuto, fissate all’art. 5, n. 2, del regolamento n. 320/2006. Una siffatta conoscenza può risultare sia dalle comunicazioni fatte a tale impresa da parte di dette autorità a seguito della presentazione da parte di quest’ultima della domanda di aiuto alla ristrutturazione, come dimostra il fascicolo sottoposto alla Corte, sia dalla pubblicazione effettuata dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea riguardante la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie nel fondo di ristrutturazione.
59 Orbene, ciò considerato, pena pregiudicare l’obiettivo perseguito dal legislatore dell’Unione nell’adottare il regolamento n. 320/2006, richiamato al punto 45 della presente sentenza, non si può ritenere che l’impegno di rinunciare alla quota divenga effettivo solamente alla data della concessione dell’aiuto alla ristrutturazione ai sensi dell’art. 11, n. 1, del regolamento n. 968/2006.
60 Infatti, come dimostrano proprio i fatti della causa principale, un’interpretazione siffatta sarebbe atta a consentire ad un’impresa, la quale ha assunto l’impegno di rinunciare alla quota ed è sicura di ottenere un aiuto alla ristrutturazione a corrispettivo di tale impegno, di produrre ancora entro la quota cui dovrebbe rinunciare, il che contrasta direttamente con lo scopo perseguito dalla normativa di cui trattasi di ridurre la capacità di produzione non redditizia esistente nell’Unione mediante l’introduzione di un simile aiuto.
61 Di conseguenza, occorre risolvere la quinta questione dichiarando che l’art. 3, n. 1, lett. b), del regolamento n. 320/2006 deve essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle di cui trattasi nella causa principale, l’impegno di rinunciare alla quota diventa effettivo a decorrere dalla data in cui, tenuto conto delle informazioni che le sono comunicate o che sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, l’impresa che assume detto impegno è in grado di sapere, in quanto impresa normalmente diligente, che, ad avviso delle autorità competenti, sono soddisfatte le condizioni per ottenere l’aiuto alla ristrutturazione, fissate all’art. 5, n. 2, del medesimo regolamento.
Sulla prima parte della quarta questione e sulla settima questione
62 Con la prima parte della sua quarta questione e con la sua settima questione, che occorre trattare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli artt. 26, n. 1, e 27 del regolamento n. 968/2006 nonché l’art. 15 del regolamento n. 318/2006 debbano essere interpretati nel senso che una produzione, come quella di cui trattasi nella causa principale, supponendo che sia contraria all’impegno di rinunciare alla quota, può comportare il recupero dell’aiuto, l’imposizione di una sanzione e la riscossione del prelievo di eccedenza, come rispettivamente previsti da tali disposizioni, e, in caso di soluzione affermativa di detta questione, se i principi del ne bis in idem, di proporzionalità e di non discriminazione debbano essere interpretati nel senso che essi ostano ad un’applicazione cumulativa di tali misure.
63 La Beneo-Orafti fa valere che la produzione in esame nella causa principale non costituisce una produzione che implica il prelievo di eccedenza ai sensi dell’art. 15 del regolamento n. 318/2006, poiché quest’ultima non può essere qualificata come produzione fuori quota. In ogni caso, i principi del ne bis in idem, di proporzionalità e di non discriminazione osterebbero ad un’applicazione cumulativa delle misure previste agli artt. 26, n. 1, e 27 del regolamento n. 968/2006 nonché all’art. 15 del regolamento n. 318/2006. Il governo belga e la Commissione sostengono la tesi opposta.
64 In proposito, per quanto concerne gli artt. 26, n. 1, e 27 del regolamento n. 968/2006, va rilevato che questi ultimi si applicano se il beneficiario non adempie, in tutto o in parte, agli impegni previsti, secondo i casi, nel piano di ristrutturazione, nel piano aziendale o nel programma di ristrutturazione nazionale. È chiaro al di là di ogni dubbio che ciò avviene se il medesimo beneficiario produce zucchero, isoglucosio o sciroppo di inulina, nonostante il suo impegno di rinunciare alla quota. Una produzione siffatta può quindi comportare il recupero dell’aiuto ai sensi dell’art. 26, n. 1, del regolamento n. 968/2006 e l’imposizione di una sanzione in base all’art. 27 del medesimo regolamento, poiché la sanzione a norma dell’art. 27, n. 3, di detto regolamento può essere imposta, tuttavia, solo se, considerate tutte le circostanze della fattispecie, l’inadempienza può essere qualificata come intenzionale o come risultante da negligenza grave. Spetta al giudice del rinvio valutare se ciò avvenga nella causa principale.
65 Inoltre, una simile produzione costituisce una produzione fuori quota ai sensi del capo 3 del regolamento n. 318/2006, che, a meno che ricorrano le condizioni precisate nell’art. 4, n. 1, secondo comma, del regolamento n. 967/2006, comporta la riscossione del prelievo di eccedenza a norma dell’art. 15 del regolamento n. 318/2006.
66 Infatti, da un lato, per i medesimi motivi descritti ai punti 42 e 43 della presente sentenza, la nozione di «quota», per quanto concerne la produzione fuori quota in base al capo 3 del regolamento n. 318/2006, deve essere interpretata nel senso di includere anche le quote transitorie.
67 D’altro lato, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 102 delle sue conclusioni, una produzione si trova fuori quota perché il produttore ha superato la sua quota, o non ha mai avuto una quota o vi ha rinunciato. Riguardo a quest’ultima ipotesi, tale interpretazione è confermata d’altronde dall’art. 3 del regolamento n. 968/2006, in forza del quale, a decorrere dalla campagna di commercializzazione nel corso della quale ha luogo la rinuncia alla quota ai sensi dell’art. 3 del regolamento n. 320/2006, nessuna produzione può essere considerata prodotta a titolo della quota rinunciata.
68 Per quanto concerne la questione se il principio del ne bis in idem osti ad un’applicazione cumulativa delle misure previste agli artt. 26, n. 1, e 27 del regolamento n. 968/2006 nonché all’art. 15 del regolamento n. 318/2006, si deve ricordare, in primo luogo, che questo principio è sancito in particolare dall’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
69 In secondo luogo, occorre rammentare che, nel settore dei controlli e delle sanzioni delle irregolarità commesse nell’ambito del diritto dell’Unione, il legislatore dell’Unione, adottando il regolamento n. 2988/95, ha stabilito una serie di principi generali e ha richiesto che, come regola generale, tutte le normative settoriali rispettino tali principi (v., segnatamente, sentenza 11 marzo 2008, causa C‑420/06, Jager, Racc. pag. I‑1315, punto 61).
70 Quanto al recupero dell’aiuto a norma dell’art. 26, n. 1, del regolamento n. 968/2006, quest’ultimo costituisce la revoca di un vantaggio indebitamente ottenuto ai sensi dell’art. 4, n. 1, del regolamento n. 2988/95. Orbene, come risulta dall’art. 4, n. 4, di detto regolamento, una siffatta misura non costituisce una sanzione cui può applicarsi il principio del ne bis in idem, come conferma espressamente il decimo ‘considerando’ del medesimo regolamento.
71 Lo stesso vale per il prelievo di eccedenza in base all’art. 15 del regolamento n. 318/2006, come fanno valere giustamente il governo belga e la Commissione.
72 Infatti, dall’art. 5, n. 1, del regolamento n. 2988/95 emerge che sanzioni amministrative possono essere irrogate se sono state commesse irregolarità intenzionali o causate da negligenza. Un’irregolarità, da parte sua, è definita all’art. 1, n. 2, dello stesso regolamento come, in sostanza, violazione di una disposizione del diritto dell’Unione.
73 Orbene, la normativa in materia di produzione fuori quota e, in particolare, il capo 3 del regolamento n. 318/2006 non consentono di concludere che una produzione siffatta debba essere qualificata come irregolarità a norma dell’art. 1, n. 2, del regolamento n. 2988/95. È certamente vero che il prelievo di eccedenza rappresenta un incentivo economico sostanziale a non produrre in eccesso rispetto alla quota. Tuttavia, da detta normativa non risulta che la produzione fuori quota costituirebbe, in quanto tale, una violazione di una disposizione del diritto dell’Unione e quindi un’irregolarità che può comportare, alle condizioni previste all’art. 5, n. 2, del regolamento n. 2988/95, l’irrogazione di una sanzione.
74 Ne consegue che, dato che solo la misura di cui all’art. 27 del regolamento n. 968/2006 può essere qualificata come sanzione, il principio del ne bis in idem non è applicabile ad una situazione quale quella di cui trattasi nella causa principale.
75 Riguardo al principio di proporzionalità, che fa parte dei principi generali del diritto dell’Unione, occorre ricordare che esso richiede che gli atti delle istituzioni dell’Unione non superino i limiti di quanto idoneo e necessario al conseguimento degli scopi legittimi perseguiti dalla normativa di cui trattasi, fermo restando che, qualora sia possibile una scelta fra più misure appropriate, si deve ricorrere alla meno restrittiva e che gli inconvenienti causati non devono essere sproporzionati rispetto agli scopi (v., segnatamente, sentenza Agrana Zucker, cit., punto 31).
76 Per quanto riguarda il controllo giurisdizionale delle condizioni di attuazione di un siffatto principio, considerato l’ampio potere discrezionale di cui dispone il legislatore dell’Unione in materia di politica agricola comune, solo il carattere manifestamente inidoneo di un provvedimento adottato in tale ambito, in relazione allo scopo che l’istituzione competente intende perseguire, può inficiare la legittimità di tale provvedimento (sentenza Agrana Zucker, cit., punto 32).
77 Di conseguenza, si tratta di sapere non se il provvedimento adottato dal legislatore fosse il solo o il migliore possibile, ma se esso fosse manifestamente inidoneo (sentenza Agrana Zucker, cit., punto 33).
78 Orbene, tenuto conto dell’importanza data dal legislatore dell’Unione, sia nel regolamento n. 318/2006 sia nel regolamento n. 320/2006, al rispetto del sistema delle quote al fine di stabilizzare i mercati nel settore dello zucchero, non risulta che la possibilità, concessa dal medesimo legislatore, di un’applicazione cumulativa delle misure previste agli artt. 26, n. 1, e 27 del regolamento n. 968/2006 nonché all’art. 15 del regolamento n. 318/2006 costituisca una misura manifestamente inidonea da parte sua in relazione all’obiettivo perseguito da detto legislatore.
79 Del resto, il solo rimborso dell’aiuto non dovuto a norma dell’art. 26, n. 1, del regolamento n. 968/2006, maggiorato di una sanzione prevista all’art. 27 del medesimo regolamento, non è necessariamente tale da consentire, di per sé stesso, di evitare l’accumulo, tramite la produzione fuori quota che costituisce la produzione che viola l’impegno di rinunciare alla quota, dei quantitativi di cui all’art. 15, n. 1, del regolamento n. 318/2006. Come emerge, segnatamente, dall’art. 15, n. 2, di quest’ultimo regolamento, evitare detto accumulo costituisce l’obiettivo particolare del prelievo di eccedenza.
80 Infine, quanto al principio di non discriminazione, va ricordato che quest’ultimo esige che situazioni paragonabili non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, salvo che ciò non risulti obiettivamente giustificato (v., in tal senso, sentenza 30 settembre 2010, causa C‑133/09, Uzonyi, Racc. pag. I-8747, punto 31, e la giurisprudenza ivi citata). Tuttavia, il fascicolo sottoposto alla Corte non contiene alcuna informazione relativa ad una situazione che sarebbe eventualmente comparabile a quella della controversia principale. Detto fascicolo non consente quindi di concludere se, e, eventualmente, a quali condizioni, potrebbe applicarsi ad una controversia siffatta il principio di non discriminazione.
81 Pertanto, la prima parte della quarta questione e la settima questione vanno risolte dichiarando che gli artt. 26, n. 1, e 27 del regolamento n. 968/2006 nonché l’art. 15 del regolamento n. 318/2006 devono essere interpretati nel senso che una produzione, come quella di cui trattasi nella causa principale, supponendo che quest’ultima sia contraria all’impegno di rinunciare alla quota, può comportare il recupero dell’aiuto, l’imposizione di una sanzione e la riscossione del prelievo di eccedenza, quali previsti rispettivamente da tali disposizioni. Quanto alla sanzione di cui all’art. 27, n. 3, del regolamento n. 968/2006, spetta al giudice del rinvio valutare se, alla luce di tutte le circostanze della fattispecie, l’inadempienza possa essere qualificata come intenzionale o come risultante da negligenza grave. I principi del ne bis in idem, di proporzionalità e di non discriminazione devono essere interpretati nel senso che essi non ostano ad un’applicazione cumulativa di dette misure.
Sulla seconda parte della quarta questione
82 Con la seconda parte della sua quarta questione, che occorre trattare in ultimo luogo, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, come si debba calcolare l’importo dell’aiuto da recuperare, contemplato dall’art. 26, n. 1, del regolamento n. 968/2006.
83 La Beneo-Orafti fa valere che questo calcolo deve essere effettuato tenendo conto degli elementi elencati dal giudice del rinvio nella seconda parte della sua quarta questione, mentre il governo belga ritiene che il BIRB abbia calcolato correttamente l’importo da recuperare moltiplicando l’importo dell’aiuto per tonnellata ricevuta per la quantità di tonnellate prodotte dalla Beneo-Orafti. La Commissione suggerisce che sono possibili vari metodi di calcolo.
84 Occorre rilevare che, ai sensi dell’art. 26, n. 1, del regolamento n. 968/2006, se un beneficiario non adempie, in tutto o in parte, agli impegni previsti, secondo i casi, nel piano di ristrutturazione, nel piano aziendale o nel programma di ristrutturazione nazionale, l’aiuto erogato è recuperato proporzionalmente all’impegno o agli impegni non rispettati.
85 Dal fascicolo sottoposto alla Corte risulta che, nella causa principale, la concessione dell’aiuto alla ristrutturazione era soggetta a due obblighi, previsti dall’art. 3, n. 1, lett. b), del regolamento n. 320/2006, vale a dire a quello di rinunciare alla quota e a quello di smantellare parzialmente gli impianti di produzione degli zuccherifici interessati, e che solo l’osservanza del primo obbligo costituisce l’oggetto della controversia principale.
86 Orbene, dato che, in una causa siffatta, l’unico «impegno non rispettato» in base all’art. 26, n. 1, del regolamento n. 968/2006 è quello derivante dall’impegno di rinunciare alla quota, solo la parte dell’aiuto attinente a tale impegno può essere recuperata, in forza della stessa disposizione e se risulta che questo impegno non sia stato effettivamente rispettato.
87 Quanto alla ripartizione dell’aiuto tra i vari obblighi in esame, va constatato che, per quanto concerne i due obblighi di cui trattasi nella causa principale, detta ripartizione emerge dai vari importi fissati dal legislatore dell’Unione all’art. 3, n. 5, del regolamento n. 320/2006. Di conseguenza, mentre, a corrispettivo dei due impegni contemplati dall’art. 3, n. 1, lett. b), di questo regolamento, l’importo dell’aiuto alla ristrutturazione per tonnellata di quota rinunciata per la campagna di commercializzazione 2006/2007 ammonta, a norma dell’art. 3, n. 5, lett. b), primo trattino, di detto regolamento, a EUR 547,50, il medesimo importo, in forza dell’art. 3, n. 5, lett. c), primo trattino, dello stesso regolamento, ammonta a EUR 255,50 se l’impegno di rinunciare alla quota non è accompagnato da un impegno di smantellare parzialmente gli impianti di produzione degli zuccherifici interessati.
88 Ne consegue che, come fa valere giustamente la Beneo-Orafti, supponendo che un’impresa rispetti il suo impegno di smantellamento, ma non il suo impegno di rinunciare alla quota, l’aiuto riscosso indebitamente da quest’ultima deve essere considerato, in circostanze come quelle di cui trattasi nella causa principale, come pari a EUR 255,50 per tonnellata prodotta in violazione di quest’ultimo impegno.
89 Per contro, riguardo agli elementi cui si riferisce il giudice del rinvio nella sua quarta questione, lett. a)‑c), non sussiste alcun indizio nella normativa applicabile, e in particolare nell’art. 26, n. 1, del regolamento n. 968/2006, che suggerisca che detti elementi sarebbero pertinenti per il calcolo del rimborso dell’aiuto percepito.
90 Del resto, da quest’ultima disposizione emerge che la portata del carattere indebito dell’aiuto è determinata dall’obbligo di cui trattasi che non è stato rispettato. Orbene, poiché dalla risposta alla prima, alla seconda, alla terza e alla sesta questione risulta che l’impegno di rinunciare alla quota riguarda indistintamente le quote ai sensi dell’art. 7 del regolamento n. 318/2006 e le quote transitorie in base all’art. 9 del regolamento n. 493/2006, non si può ritenere che l’aiuto sarebbe meno illegittimo se un’impresa qualificasse la sua produzione, contraria a detto impegno, come produzione rientrante in tali quote transitorie piuttosto che come produzione rientrante nelle quote a norma dell’art. 7 del regolamento n. 318/2006.
91 Infine, per quanto concerne il principio di proporzionalità cui si riferisce il giudice del rinvio nella seconda parte della sua quarta questione, non risulta che una misura di recupero dell’aiuto alla ristrutturazione, la cui portata, come stabilisce l’art. 26, n. 1, del regolamento n. 968/2006, dipende dall’obbligo di cui trattasi che non è stato rispettato, costituisca una misura manifestamente sproporzionata, ai sensi della giurisprudenza citata al punto 77 della presente sentenza, in relazione all’obiettivo perseguito dal legislatore dell’Unione nell’introdurre questo aiuto e richiamato al punto 45 della presente sentenza.
92 La seconda parte della quarta questione, pertanto, va risolta dichiarando che l’art. 26, n. 1, del regolamento n. 968/2006 deve essere interpretato nel senso che, supponendo che, in circostanze come quelle di cui trattasi nella causa principale, un’impresa abbia rispettato il suo impegno di smantellare parzialmente gli impianti di produzione degli zuccherifici interessati, ma non il suo impegno di rinunciare alla quota, l’importo dell’aiuto da recuperare è pari alla parte dell’aiuto corrispondente all’impegno che non è stato rispettato. Tale parte dell’aiuto deve essere determinata sulla base degli importi fissati all’art. 3, n. 5, del regolamento n. 320/2006.
Sulle spese
93 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:
1) L’art. 3, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio 20 febbraio 2006, n. 320, relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero nella Comunità e che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune, deve essere interpretato nel senso che il termine «quota» in esso contenuto include altresì le quote transitorie ai sensi dell’art. 9 del regolamento (CE) della Commissione 27 marzo 2006, n. 493, recante misure transitorie nell’ambito della riforma dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1265/2001 e (CE) n. 314/2002.
2) L’art. 3, n. 1, lett. b), del regolamento n. 320/2006 deve essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle di cui trattasi nella causa principale, l’impegno di rinunciare alla quota applicabile alla produzione di zucchero, d’isoglucosio e di sciroppo di inulina attribuita ad un’impresa e che quest’ultima ha assegnato ad uno o più dei suoi zuccherifici, previsto da tale disposizione, diventa effettivo a decorrere dalla data in cui, tenuto conto delle informazioni che le sono comunicate o che sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, l’impresa che assume detto impegno è in grado di sapere, in quanto impresa normalmente diligente, che, a parere delle autorità competenti, sono soddisfatte le condizioni per ottenere l’aiuto alla ristrutturazione, fissate all’art. 5, n. 2, del medesimo regolamento.
3) Gli artt. 26, n. 1, e 27 del regolamento (CE) della Commissione 27 giugno 2006, n. 968, recante modalità di applicazione del regolamento n. 320/2006, nonché l’art. 15 del regolamento (CE) del Consiglio 20 febbraio 2006, n. 318, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, devono essere interpretati nel senso che una produzione, come quella di cui trattasi nella causa principale, supponendo che quest’ultima sia contraria all’impegno di rinunciare alla quota applicabile alla produzione di zucchero, d’isoglucosio e di sciroppo di inulina attribuita ad un impresa e che quest’ultima ha assegnato ad uno o più dei suoi zuccherifici, previsto dall’art. 3, n. 1, lett. b), del regolamento n. 320/2006, può comportare il recupero dell’aiuto, l’imposizione di una sanzione e la riscossione del prelievo di eccedenza, quali previsti rispettivamente da tali disposizioni. Quanto alla sanzione di cui all’art. 27, n. 3, del regolamento n. 968/2006, spetta al giudice del rinvio valutare se, alla luce di tutte le circostanze della fattispecie, l’inadempienza possa essere qualificata come intenzionale o come risultante da negligenza grave. I principi del ne bis in idem, di proporzionalità e di non discriminazione devono essere interpretati nel senso che essi non ostano ad un’applicazione cumulativa di dette misure.
4) L’art. 26, n. 1, del regolamento n. 968/2006 deve essere interpretato nel senso che, supponendo che, in circostanze come quelle di cui trattasi nella causa principale, un’impresa abbia rispettato il suo impegno di smantellare parzialmente gli impianti di produzione degli zuccherifici interessati, ma non il suo impegno di rinunciare alla quota applicabile alla produzione di zucchero, d’isoglucosio e di sciroppo di inulina che le è attribuita e che essa ha assegnato ad uno o più dei suoi zuccherifici, previsto dall’art. 3, n. 1, lett. b), del regolamento n. 320/2006, l’importo dell’aiuto da recuperare è pari alla parte dell’aiuto corrispondente all’impegno che non è stato rispettato. Tale parte dell’aiuto deve essere determinata sulla base degli importi fissati all’art. 3, n. 5, del regolamento n. 320/2006.
Firme
* Lingua processuale: il francese.
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