Causa C‑187/10
Baris Unal
contro
Staatssecretaris van Justitie
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State)
«Accordo di associazione CEE‑Turchia — Decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione — Art. 6, n. 1, primo trattino — Cittadino turco — Permesso di soggiorno — Ricongiungimento familiare — Separazione dei partner — Revoca del permesso di soggiorno — Effetto retroattivo»
Massime della sentenza
Accordi internazionali — Accordo di associazione CEE-Turchia — Libera circolazione delle persone — Lavoratori — Accesso dei cittadini turchi inseriti nel mercato regolare del lavoro di uno Stato membro a un’attività dipendente in tale Stato membro e diritto di soggiorno correlato
(Decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione CEE-Turchia, art. 6, n. 1)
L’art. 6, n. 1, primo trattino, della decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione CEE-Turchia deve essere interpretato nel senso che osta a che le competenti autorità nazionali revochino il permesso di soggiorno di un lavoratore turco con effetto retroattivo alla data a partire dalla quale non è più soddisfatto il fondamento di diritto nazionale per il rilascio del suo permesso di soggiorno, qualora il suddetto lavoratore non si sia reso colpevole di alcun comportamento fraudolento e tale revoca avvenga dopo la scadenza del periodo di un anno di regolare impiego previsto dal citato art. 6, n. 1, primo trattino.
Infatti, da un lato, tale disposizione non può essere interpretata in modo da consentire ad uno Stato membro di modificare unilateralmente la portata del sistema di graduale integrazione dei cittadini turchi nel mercato del lavoro dello Stato membro ospitante. Dall’altro, non riconoscere che un simile lavoratore abbia beneficiato nello Stato membro ospitante di un regolare impiego da oltre un anno sarebbe contrario al principio generale del rispetto dei diritti acquisiti secondo il quale, una volta che un cittadino turco può validamente invocare determinati diritti in forza di una disposizione della decisione n. 1/80, tali diritti non dipendono più dal permanere delle circostanze che avevano dato origine agli stessi, dato che tale decisione non impone una siffatta condizione.
(v. punti 42, 50, 53 e dispositivo)
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
29 settembre 2011 (*)
«Accordo di associazione CEE–Turchia – Decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione – Art. 6, n. 1, primo trattino – Cittadino turco – Permesso di soggiorno – Ricongiungimento familiare – Separazione dei partner – Revoca del permesso di soggiorno – Effetto retroattivo»
Nel procedimento C–187/10,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 267 TFUE, dal Raad van State (Paesi Bassi), con decisione 13 aprile 2010, pervenuta in cancelleria il 16 aprile 2010, nella causa
Baris Unal
contro
Staatssecretaris van Justitie,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dal sig. J. N. Cunha Rodrigues (relatore), presidente di sezione, dai sigg. A. Arabadjiev, A. Rosas, M. Lõhmus e dalla sig.ra P. Lindh, giudici,
avvocato generale: sig.ra E. Sharpston
cancelliere: sig. A. Calot Escobar
considerate le osservazioni presentate:
– per il sig. Unal, dagli avv.ti A. H. Hekman e B. Mor–Yazir, advocaten,
– per il governo dei Paesi Bassi, dalle C. Wissels e M. de Ree, in qualità di agenti,
– per la Commissione europea, dai sigg. G. Rozet e M. van Beek, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 21 luglio 2011,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 6, n. 1, primo trattino, della decisione del Consiglio di associazione 19 settembre 1980, n. 1/80, relativa allo sviluppo dell’associazione (in prosieguo: la «decisione n. 1/80»). Il Consiglio di associazione è stato istituito dall’Accordo che crea un’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, firmato il 12 settembre 1963 ad Ankara dalla Repubblica di Turchia, da un lato, e dagli Stati membri della CEE e dalla Comunità, d’altro lato, e concluso, approvato e confermato a nome di quest’ultima con decisione del Consiglio 23 dicembre 1963, 64/732/CEE (GU 1964, 217, pag. 3685; in prosieguo: «l’Accordo di associazione»).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il sig. Unal, cittadino turco, e lo Staatssecretaris van Justitie (Segretario di Stato alla Giustizia; in prosieguo: lo «Staatssecretaris») in merito alle decisioni di quest’ultimo di respingere la sua domanda diretta a modificare la restrizione a cui era assoggettato il suo permesso di soggiorno a tempo determinato e di revocargli il permesso stesso.
Contesto normativo
La normativa dell’Unione
L’Accordo di associazione
3 In conformità al suo art. 2, n. 1, l’Accordo di associazione ha lo scopo di promuovere il rafforzamento continuo ed equilibrato delle relazioni commerciali ed economiche tra le parti contraenti, incluso il settore della manodopera, mediante la realizzazione graduale della libera circolazione dei lavoratori, nonché mediante l’eliminazione delle restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi, allo scopo di elevare il tenore di vita del popolo turco e di facilitare ulteriormente l’adesione della Repubblica di Turchia alla Comunità europea.
4 L’art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80 è formulato nei seguenti termini:
«Fatte salve le disposizioni dell’articolo 7, relativo al libero accesso dei familiari all’occupazione, il lavoratore turco inserito nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro ha i seguenti diritti:
– rinnovo, in tale Stato membro, dopo un anno di regolare impiego, del permesso di lavoro presso lo stesso datore di lavoro, se dispone di un impiego;
– candidatura, in tale Stato membro, ad un altro posto di lavoro, la cui regolare offerta sia registrata presso gli uffici di collocamento dello Stato membro, nella stessa professione, presso un datore di lavoro di suo gradimento, dopo tre anni di regolare impiego, fatta salva la precedenza da accordare ai lavoratori degli Stati membri della Comunità;
– libero accesso, in tale Stato membro, a qualsiasi attività salariata di suo gradimento, dopo quattro anni di regolare impiego».
5 Ai sensi dell’art. 7, n. 1, primo trattino, della decisione n. 1/80, i familiari che sono stati autorizzati a raggiungere un lavoratore turco inserito nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro hanno il diritto di rispondere, fatta salva la precedenza ai lavoratori degli Stati membri della Comunità, a qualsiasi offerta di impiego, se vi risiedono regolarmente da almeno tre anni.
La normativa nazionale
6 Ai sensi dell’art. 8, lett. a), della legge 23 novembre 2000 recante totale revisione della legge sugli stranieri (Wet tot algehele herziening van de Vreemdelingenwet, Stb. 2000, n. 495; in prosieguo: la «Vw 2000»), uno straniero può risiedere legalmente nei Paesi Bassi se dispone di un permesso di soggiorno a tempo determinato rilasciato in applicazione dell’art. 14 della medesima legge.
7 L’art. 14, n. 2, della legge Vw 2000 così dispone:
«Un permesso di soggiorno a tempo determinato viene rilasciato con restrizioni, che si ricollegano allo scopo per cui il soggiorno è autorizzato. Ulteriori condizioni possono essere imposte. (…)».
8 L’art. 16, n. 1, lett. g), di tale legge consente alle autorità neerlandesi di respingere una domanda di permesso di soggiorno a tempo determinato qualora il richiedente non soddisfi gli obblighi derivanti dalla restrizione connessa allo scopo per cui egli vuole soggiornare nei Paesi Bassi.
9 L’art. 16 bis, n. 1, della Vw 2000 prevede che una richiesta di modifica del permesso di soggiorno a tempo determinato possa essere respinta per i motivi di cui all’art. 16, n. 1, lett. b)–g), della medesima legge.
10 Ai sensi dell’art. 18, n. 1, della Vw 2000:
«Una domanda di proroga della durata di validità di un permesso di soggiorno a tempo determinato ai sensi dell’art. 14 può essere respinta qualora:
(…)
f) non siano soddisfatti gli obblighi derivanti dalla restrizione a cui è stato assoggettato il permesso o un’altra condizione collegata al suo rilascio;
(…)».
11 Ai sensi dell’art. 19 della Vw 2000, il permesso di soggiorno a tempo determinato può essere revocato per il motivo di cui all’art. 18, n. 1, lett. f), della medesima legge.
12 L’art. 3.51, n. 1, del decreto sugli stranieri del 2000 (Vreemdelingenbesluit 2000, Stb. 2000, n. 497, in prosieguo: il «Vb 2000») così recita:
«Il permesso di soggiorno a tempo determinato, ai sensi dell’art. 14 della [Vw 2000], subordinato a una restrizione relativa al prolungamento del soggiorno, può essere rilasciato allo straniero che soggiorna da tre anni nei Paesi Bassi quale titolare di un permesso di soggiorno nei seguenti casi:
a) ricongiungimento familiare o creazione di un nucleo familiare con una persona avente un diritto di soggiorno permanente;
(…)».
13 L’art. 3.51, n. 2, del Vb 2000 dispone che il permesso di soggiorno può essere rilasciato se nel periodo di cui al n. 1 del medesimo articolo sono state soddisfatte le condizioni per la proroga del permesso di soggiorno originario.
14 L’art. 4.43, n. 1, del Vb 2000 prevede quanto segue:
«Il cittadino straniero che soggiorni regolarmente ai sensi dell’art. 8, lett. a), della [Vw 2000], e che non soddisfi più gli obblighi derivanti dalla restrizione a cui è assoggettato il suo permesso di soggiorno, ne dà immediata comunicazione al comando di polizia regionale competente per il comune nel quale soggiorna il cittadino straniero».
Causa principale e questione pregiudiziale
15 Il sig. Unal si è recato nei Paesi Bassi, il 24 febbraio 2004, con un permesso di soggiorno provvisorio. Con decisione 2 settembre 2004 gli è stato rilasciato un permesso di soggiorno a tempo determinato, con decorrenza 29 marzo 2004, affinché potesse soggiornare «presso la sua compagna A.M. De Sousa van der Molen». Su tale permesso era anche apposta l’annotazione «lavoro liberamente autorizzato; permesso di lavoro non richiesto».
16 Il sig. Unal è andato ad abitare presso la sig.ra van der Molen, nel comune di ‘t Zand (Paesi Bassi).
17 La validità del permesso di soggiorno del sig. Unal è stata prorogata, il 26 luglio 2005, fino al 21 aprile 2006 e, il 4 maggio 2006, fino al 1° marzo 2009. Anche i nuovi permessi prevedevano la condizione della residenza presso la sua compagna e contenevano l’annotazione «lavoro liberamente autorizzato; permesso di lavoro non richiesto».
18 L’8 maggio 2006 il sig. Unal ha stipulato un contratto di lavoro interinale per la mansione di operaio addetto alla produzione in un’impresa, a Nunspeet (Paesi Bassi), situata a circa 150 chilometri dalla sua residenza a ‘t Zand. Il 21 novembre 2007 è stato stipulato un nuovo contratto con la medesima agenzia di lavoro interinale valido fino al 21 novembre 2008. In forza di tale contratto il sig. Unal ha continuato a lavorare per la medesima impresa, a Nunspeet.
19 Il 4 giugno 2007 il sig. Unal ha presentato una domanda di modifica della restrizione figurante sul suo permesso diretta ad ottenere la sostituzione dell’annotazione «per il soggiorno presso la sua compagna A.M. de Sousa van der Molen» con «soggiorno prolungato».
20 Il 28 dicembre 2007 lo Staatssecretaris ha respinto tale domanda a motivo del fatto che, dal 2 aprile 2007, il sig. Unal non soddisfaceva più le condizioni derivanti dalla restrizione a cui era assoggettato il suo permesso di soggiorno a tempo determinato. Lo Staatssecretaris ha ritenuto che la relazione tra il sig. Unal e la sig.ra van der Molen fosse terminata il 2 aprile 2007, in quanto, in detta data, il sig. Unal si era trasferito in un appartamento a Lelystad (Paesi Bassi), mentre la sig.ra van der Molen risultava ancora iscritta nel registro dell’anagrafe del comune di ‘t Zand.
21 In un’altra decisione datata 7 febbraio 2008, lo Staatssecretaris ha constatato che, poiché il sig. Unal alla data del 2 aprile 2007 aveva svolto un regolare lavoro di durata inferiore a un anno presso lo stesso datore di lavoro, egli non poteva beneficiare di un permesso di soggiorno prolungato in forza della decisione n. 1/80. Di conseguenza, il suo permesso di soggiorno gli è stato revocato con effetto retroattivo al 2 aprile 2007.
22 Con decisione 31 luglio 2008 lo Staatssecretaris ha respinto le impugnazioni presentate dal sig. Unal avverso le decisioni 28 dicembre 2007 e 7 febbraio 2008. In particolare egli ha considerato che, in mancanza di elementi oggettivamente verificabili, non poteva dare credito alle dichiarazioni del sig. Unal secondo cui lo stesso e la sua ex compagna si sarebbero stabiliti a Lelystad, e la sig.ra van der Molen avrebbe conservato il suo appartamento a ‘t Zand per fronteggiare l’eventualità che Lelystad non le fosse piaciuta. Una dichiarazione scritta, presentata dal sig. Unal e redatta dalla sua ex compagna, che conferma che la loro relazione sarebbe terminata soltanto in un momento successivo, non è stata considerata una prova sufficiente.
23 Con sentenza 6 luglio 2009 il Rechtbank ’s–Gravenhage (Tribunale dell’Aia) ha dichiarato infondato il ricorso presentato dal sig. Unal contro la decisione di rigetto della sua impugnazione. Quest’ultimo ha quindi proposto appello avverso tale sentenza dinanzi al Raad van State.
24 Il giudice del rinvio afferma di non essere sicuro di poter risolvere la controversia principale basandosi sulla sentenza 18 dicembre 2008, causa C‑337/07, Altun (Racc. pag. I‑10323). In detta sentenza la Corte avrebbe dichiarato che la revoca del permesso di soggiorno non aveva alcun effetto nei confronti del diritto di soggiorno dei familiari di tale lavoratore ai fini dell’applicazione dell’art. 7, primo comma, primo trattino, della decisione n. 1/80 se, alla data della revoca, detti familiari avevano già acquisito tale diritto di soggiorno. Qualsiasi altra interpretazione sarebbe incompatibile con il principio della certezza del diritto.
25 Il Raad van State si interroga sull’applicabilità della citata giurisprudenza alle conseguenze della revoca con effetto retroattivo del permesso di soggiorno di un lavoratore turco, fermo restando, per di più, che nel caso di specie quest’ultimo non si è reso colpevole di alcun comportamento fraudolento.
26 Alla luce di quanto sopra, il Raad van State ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se l’art. 6, n. 1, primo trattino, della decisione n. 1/80 (...) in combinato disposto, in particolare, con il principio della certezza del diritto, vieti alle competenti autorità nazionali di revocare, dopo lo scadere del termine di un anno di cui al citato art. 6, n. 1, primo trattino, il permesso di soggiorno di un lavoratore turco, che non si è reso colpevole di alcun comportamento fraudolento, con effetto retroattivo alla data a partire dalla quale non è più soddisfatto il fondamento di diritto nazionale per il rilascio del permesso di soggiorno».
Sulla questione pregiudiziale
27 Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’art. 6, n. 1, primo trattino, della decisione n. 1/80 debba essere interpretato nel senso che osta a che le competenti autorità nazionali revochino il permesso di soggiorno di un lavoratore turco con effetto retroattivo alla data a partire dalla quale non è più soddisfatto il fondamento di diritto nazionale per il rilascio del suo permesso di soggiorno, qualora il suddetto lavoratore non si sia reso colpevole di alcun comportamento fraudolento e tale revoca avvenga dopo la scadenza del periodo di un anno di regolare impiego previsto dal citato art. 6, n. 1, primo trattino.
28 I diritti che sono conferiti ai lavoratori turchi dalle disposizioni dell’art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80 si estendono gradualmente in funzione della durata dello svolgimento di una regolare attività lavorativa subordinata e sono finalizzati al progressivo consolidamento della situazione degli interessati nello Stato membro ospitante (v., in particolare, sentenza 10 gennaio 2006, causa C–230/03, Sedef, Racc. pag. I–157, punto 34).
29 Come risulta dall’art. 6, n. 1, primo trattino, della decisione n. 1/80, dopo un anno di regolare impiego, il lavoratore turco ha il diritto di continuare ad esercitare un’attività lavorativa subordinata presso lo stesso datore di lavoro.
30 Secondo la giurisprudenza della Corte, l’effetto utile di tale diritto implica necessariamente l’esistenza di un correlato diritto di soggiorno in capo all’interessato (v., in particolare, sentenza 7 luglio 2005, causa C‑383/03, Dogan, Racc. pag. I‑6237, punto 14).
31 La regolarità dell’impiego di un cittadino turco nello Stato membro ospitante, ai sensi dell’art. 6, n. 1, primo trattino, della decisione n. 1/80, presuppone una situazione stabile e non precaria sul mercato del lavoro di detto Stato e implica, a tale titolo, un diritto di soggiorno non contestato (sentenze 16 dicembre 1992, causa C‑237/91, Kus, Racc. pag. I‑6781, punto 22, e Altun, cit., punto 53).
32 Nel caso di specie, è pacifico che il periodo di un anno di regolare impiego di cui all’art. 6, n. 1, primo trattino, della decisione n. 1/80 è cominciato a decorrere l’8 maggio 2006, giorno in cui il sig. Unal ha iniziato a lavorare in qualità di lavoratore subordinato. La decisione dello Staatssecretaris con cui si nega al sig. Unal la modifica della restrizione contenuta nel suo permesso «per soggiorno presso la sua compagna A.M. De Sousa van der Molen» è stata adottata il 28 dicembre 2007, vale a dire dopo oltre un anno e mezzo dall’inizio dell’attività lavorativa subordinata del sig. Unal presso il medesimo datore di lavoro. Tuttavia, tale diniego era fondato sul fatto che, essendo terminata il 2 aprile 2007 la relazione tra il sig. Unal e la sig.ra van der Molen, a partire da tale data il ricorrente nella causa principale non soddisfaceva più le condizioni a cui era assoggettato il suo permesso di soggiorno.
33 Tanto la decisione 28 dicembre 2007 quanto quella 7 febbraio 2008 di revoca del permesso di soggiorno hanno quindi avuto effetto retroattivo al 2 aprile 2007, vale a dire prima che il sig. Unal completasse un anno di regolare impiego ai Paesi Bassi.
34 Il governo dei Paesi Bassi sostiene che il sig. Unal non può beneficiare dei diritti derivanti dall’art. 6, n. 1, primo trattino, della decisione n. 1/80.
35 Secondo tale governo, se un lavoratore turco non osserva più, durante il primo anno di attività lavorativa, le condizioni a cui è assoggettato il suo permesso di soggiorno, il suo diritto di soggiorno perde la propria natura di diritto incontestato. Pertanto, a partire da tale momento, i periodi di lavoro maturati da tale lavoratore non potrebbero essere presi in considerazione ai fini dell’acquisizione dei diritti di cui all’art. 6, n. 1, primo trattino, della decisione n. 1/80. Il sig. Unal non soddisferebbe quindi il requisito che prevede un anno di lavoro regolare ai sensi della giurisprudenza della Corte.
36 Tale argomento non può essere accolto.
37 Occorre ricordare che, nella causa che ha dato luogo alla citata sentenza Kus, la Corte è stata chiamata a pronunciarsi sulla questione se un cittadino turco che avesse ottenuto un permesso di soggiorno nel territorio di uno Stato membro per contrarvi matrimonio con una cittadina di detto Stato e che vi avesse lavorato da oltre un anno presso lo stesso datore di lavoro, con regolare permesso di soggiorno, avesse diritto al rinnovo del suo permesso di lavoro in forza dell’art. 6, n. 1, primo trattino, della decisione n. 1/80, anche se, al momento della decisione sulla domanda di rinnovo, il suo matrimonio era stato già sciolto.
38 Nella citata sentenza, la Corte ha constatato anzitutto che, ai sensi del medesimo art. 6, n. 1, primo trattino, è sufficiente che un lavoratore turco abbia svolto da oltre un anno regolare attività lavorativa per aver diritto al rinnovo del suo permesso di lavoro presso lo stesso datore di lavoro, dal momento che la citata disposizione non subordina il riconoscimento di tale diritto a nessun’altra condizione, e tantomeno alle condizioni in cui è stato ottenuto il diritto di ingresso e di soggiorno (sentenza Kus, cit., punto 21).
39 In seguito a tale constatazione, la Corte ha dichiarato che si deve ritenere che un lavoratore turco che abbia svolto un’attività lavorativa da oltre un anno con un regolare permesso di lavoro soddisfa le condizioni di cui all’art. 6, n. 1, primo trattino, anche se il permesso di soggiorno di cui disponeva gli fosse stato originariamente concesso per scopi diversi dallo svolgimento di un’attività lavorativa subordinata (sentenza Kus, cit., punto 23).
40 Occorre quindi accertare se il periodo lavorativo maturato dal sig. Unal dall’8 maggio 2006 al 7 maggio 2007 consente di ritenere soddisfatta la condizione dello svolgimento di un anno di regolare impiego ai sensi dell’art. 6, n. 1, primo trattino, della decisione n. 1/80, quand’anche si affermi che la relazione tra il sig. Unal e la sig.ra van der Molen sia terminata il 2 aprile 2007.
41 Allo stato attuale del diritto dell’Unione, la decisione n. 1/80 non incide in alcun modo sul potere degli Stati membri di negare ad un cittadino turco il diritto di recarsi nel loro territorio e di occuparvi un primo impiego in qualità di lavoratore dipendente. Tale decisione non preclude neppure, in linea di principio, a tali Stati la possibilità di disciplinare le modalità della sua occupazione fino al termine di un anno di cui all’art. 6, n. 1, primo trattino, della decisione n. 1/80 (v. sentenza 30 settembre 1997, causa C‑36/96, Günaydin, Racc. pag. I‑5143, punto 36).
42 L’art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80 non può tuttavia essere interpretato in modo da consentire ad uno Stato membro di modificare unilateralmente la portata del sistema di graduale integrazione dei cittadini turchi nel mercato del lavoro dello Stato membro ospitante, privando un lavoratore, autorizzato ad entrare nel suo territorio e che vi ha legalmente esercitato un’attività economica reale ed effettiva ininterrottamente per oltre un anno alle dipendenze del medesimo datore di lavoro, della possibilità di fruire dei diritti che i tre capoversi di detta disposizione gli attribuiscono con modalità graduali, in funzione della durata dell’esercizio dell’attività di lavoro subordinato (v. sentenza 26 novembre 1998, causa C‑1/97, Birden, Racc. pag. I‑7747, punto 37).
43 Una siffatta interpretazione avrebbe l’effetto di svuotare di contenuto la decisione n. 1/80, privandola di ogni effetto utile (v. sentenza 19 novembre 2002, causa C‑188/00, Kurz, Racc. pag. I‑10691, punto 55).
44 L’art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80 è redatto in termini generali e incondizionati, in quanto non prevede la facoltà per gli Stati membri di limitare i diritti che detta disposizione conferisce direttamente ai lavoratori turchi (v., in particolare, sentenza Birden, cit., punto 38).
45 A tale riguardo, la Corte ha avuto già modo di dichiarare che i periodi di occupazione maturati da un cittadino turco in possesso di un permesso di soggiorno rilasciatogli solo grazie ad un comportamento fraudolento che ha determinato la sua condanna non sono basati su una situazione stabile e devono considerarsi effettuati in via meramente provvisoria, in quanto, durante i periodi considerati, l’interessato non aveva legalmente fruito di un diritto di soggiorno (v., in particolare, sentenze 5 giugno 1997, causa C‑285/95, Kol, Racc. pag. I‑3069, punto 27, e 11 maggio 2000, causa C‑37/98, Savas, Racc. pag. I‑2927, punto 61).
46 Del pari, un lavoratore turco non soddisfa la condizione di aver svolto un lavoro regolare nello Stato membro ospitante qualora abbia svolto tale attività lavorativa in forza di un diritto di soggiorno che gli è stato riconosciuto solo per effetto di una normativa nazionale che consente di risiedere in via provvisoria in tale Stato nelle more del procedimento per la concessione del permesso di soggiorno (v., in tal senso, sentenze 20 settembre 1990, causa C‑192/89, Sevince, Racc. pag. I‑3461, punto 31, e Kus, cit., punto 18).
47 Dai punti 45 e 46 della presente sentenza risulta che lo svolgimento di un’attività lavorativa da parte di un cittadino turco in possesso di un permesso di soggiorno rilasciatogli grazie ad un comportamento fraudolento che ne aveva determinato la condanna o di un permesso di soggiorno provvisorio valido solo in attesa di una decisione definitiva sul suo diritto di soggiorno non può conferire diritti a tale cittadino in forza dell’art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80.
48 Tuttavia, nella causa principale, dalla decisione di rinvio e dallo stesso tenore letterale della questione pregiudiziale risulta che il sig. Unal non è si è reso colpevole di alcun comportamento fraudolento.
49 Inoltre, nei Paesi Bassi egli era titolare non già di un permesso di soggiorno provvisorio, bensì di un permesso di soggiorno che gli consentiva di svolgere liberamente un’attività lavorativa subordinata. È pacifico infatti che il sig. Unal ha osservato le prescrizioni legislative e regolamentari dello Stato membro ospitante in materia di ingresso sul proprio territorio nonché di impiego.
50 In tale contesto, e come osservato dall’avvocato generale al paragrafo 52 delle sue conclusioni, non riconoscere che il sig. Unal abbia beneficiato nei Paesi Bassi di un regolare impiego da oltre un anno sarebbe contrario al principio generale del rispetto dei diritti acquisiti sancito dalla giurisprudenza della Corte. Secondo tale principio, una volta che un cittadino turco può validamente invocare determinati diritti in forza di una disposizione della decisione n. 1/80, tali diritti non dipendono più dal permanere delle circostanze che avevano dato origine agli stessi, dato che tale decisione non impone una siffatta condizione (v. sentenza 22 dicembre 2010, causa C‑303/08, Bozkurt, Racc. pag. I‑13445, punto 41).
51 Una siffatta conclusione è d’altronde avvalorata dalla giurisprudenza della Corte elaborata nella citata sentenza Altun. In tale sentenza, la Corte ha dichiarato che, tenuto conto del nesso esistente tra i diritti di cui dispone un lavoratore turco a titolo della decisione n. 1/80 e quelli che i suoi familiari che sono stati autorizzati a raggiungerlo possono invocare in base all’art. 7 della stessa decisione, un comportamento fraudolento di detto lavoratore può produrre effetti sulla sfera giuridica dei suoi familiari. Tuttavia, la Corte ha precisato che tali effetti devono essere valutati con riferimento alla data di adozione da parte delle autorità nazionali dello Stato membro ospitante di una decisione di revoca del permesso di soggiorno di detto lavoratore (sentenza Altun, cit., punti 56 e 57). Come risulta dal punto 59 di tale sentenza, le autorità competenti devono pertanto accertare se i familiari hanno acquisito, a tale data, un diritto proprio di accesso al mercato del lavoro nello Stato membro ospitante e, correlativamente, un diritto di soggiorno nel medesimo Stato. La Corte ha aggiunto al punto 60 della citata sentenza che qualsiasi altra soluzione sarebbe in contrasto con il principio della certezza del diritto.
52 Di conseguenza, i periodi lavorativi maturati dal ricorrente nella causa principale successivamente all’ottenimento di un permesso di soggiorno devono essere considerati periodi che soddisfano il requisito della durata di un anno di regolare impiego ai sensi dell’art. 6, n. 1, primo trattino, della decisione n. 1/80.
53 Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, si deve risolvere la questione sollevata dichiarando che l’art. 6, n. 1, primo trattino, della decisione n. 1/80 deve essere interpretato nel senso che osta a che le competenti autorità nazionali revochino il permesso di soggiorno di un lavoratore turco con effetto retroattivo alla data a partire dalla quale non è più soddisfatto il fondamento di diritto nazionale per il rilascio del suo permesso di soggiorno, qualora il suddetto lavoratore non si sia reso colpevole di alcun comportamento fraudolento e tale revoca avvenga dopo la scadenza del periodo di un anno di regolare impiego previsto dal citato art. 6, n. 1, primo trattino.
Sulle spese
54 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:
L’art. 6, n. 1, primo trattino, della decisione 19 settembre 1980, n. 1/80, relativa allo sviluppo dell’associazione, adottata dal Consiglio di associazione istituito dall’Accordo che crea un’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, deve essere interpretato nel senso che osta a che le competenti autorità nazionali revochino il permesso di soggiorno di un lavoratore turco con effetto retroattivo alla data a partire dalla quale non è più soddisfatto il fondamento di diritto nazionale per il rilascio del suo permesso di soggiorno, qualora il suddetto lavoratore non si sia reso colpevole di alcun comportamento fraudolento e tale revoca avvenga dopo la scadenza del periodo di un anno di regolare impiego previsto dal citato art. 6, n. 1, primo trattino.
Firme
* Lingua processuale: l’olandese.
Full & Egal Universal Law Academy