Causa C‑224/10
Procedimento penale
contro
Leo Apelt
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Baden‑Baden)
«Direttiva 91/439/CEE — Riconoscimento reciproco delle patenti di guida — Revoca della patente di guida nazionale rilasciata dallo Stato membro di residenza e rilascio di una patente di guida per i veicoli di categoria B e D da parte di un altro Stato membro — Rifiuto di riconoscimento da parte dello Stato membro di residenza — Obbligo di essere titolare di una patente valida per i veicoli di categoria B al momento del rilascio della patente per i veicoli di categoria D»
Massime della sentenza
Trasporti — Trasporti su strada — Patente di guida — Direttiva 91/439 — Riconoscimento reciproco delle patenti di guida — Sospensione temporanea della patente di guida per la categoria B in un primo Stato membro, seguita da una revoca — Patente rilasciata in un secondo Stato membro nel corso del periodo di sospensione temporanea per la categoria B — Mancato rispetto del requisito di residenza da parte di questo secondo Stato
[Direttiva del Consiglio 91/439, come modificata dalla direttiva 2000/56, artt. 1, n. 2, 5, n. 1, lett. a), 7, n. 1, lett. b), e 8, nn. 2 e 4]
Gli artt. 1, n. 2, 5, n. 1, lett. a), 7, n. 1, lett. b), e 8, nn. 2 e 4, della direttiva 91/439, concernente la patente di guida, come modificata dalla direttiva 2000/56, non ostano a che uno Stato membro ospitante rifiuti di riconoscere una patente di guida per i veicoli di categoria B e D rilasciata da un altro Stato membro, qualora, in primo luogo, il titolare di tale patente di guida abbia conseguito un’autorizzazione alla guida di veicoli di categoria B in violazione del requisito della residenza normale e dopo che la patente di guida rilasciatagli dal primo Stato membro era stata oggetto di un provvedimento di ritiro provvisorio da parte dei servizi di polizia di questo medesimo Stato, ma prima dell’adozione, in quest’ultimo, di un provvedimento giudiziale di revoca dell’autorizzazione alla guida, e qualora, in secondo luogo, il titolare di detta patente abbia conseguito un’autorizzazione alla guida di veicoli di categoria D successivamente all’adozione del citato provvedimento giudiziale di revoca e dopo la scadenza del divieto di conseguire una nuova patente di guida.
Infatti, il mancato rispetto del requisito della residenza normale ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), della direttiva 91/439 è sufficiente, di per sé solo, a giustificare il rifiuto, da parte di uno Stato membro, di riconoscere la patente di guida rilasciata da un altro Stato membro. Per giunta, qualora tale patente sia stata ottenuta nel corso del periodo di validità di una misura di sospensione della patente rilasciata nel primo Stato membro, e tanto questa misura quanto la successiva revoca giudiziale dell’autorizzazione alla guida siano giustificate da motivi esistenti alla data del rilascio della seconda patente di guida, gli artt. 1, n. 2, e 8, nn. 2 e 4, della citata direttiva non ostano a che il primo Stato membro rifiuti di riconoscere, all’interno del suo territorio, il diritto di guidare derivante da una patente siffatta.
Inoltre, risulta sia dalla formulazione che dalla struttura della direttiva 91/439 che la patente di guida per i veicoli di categoria B costituisce una base preliminare e necessaria al conseguimento di una patente di guida per i veicoli di categoria D. Pertanto, sarebbe contrario all’obiettivo della sicurezza della circolazione stradale menzionato ai ‘considerando’ primo e quarto della citata direttiva non consentire ad uno Stato membro ospitante di rifiutare il riconoscimento di una patente di guida per i veicoli di categoria D rilasciata sulla base di una patente per i veicoli di categoria B viziata da un’irregolarità che ne giustifica il mancato riconoscimento.
(v. punti 31, 34, 46-47, 50 e dispositivo)
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
13 ottobre 2011 (*)
«Direttiva 91/439/CEE – Riconoscimento reciproco delle patenti di guida – Revoca della patente di guida nazionale rilasciata dallo Stato membro di residenza e rilascio di una patente di guida per i veicoli di categoria B e D da parte di un altro Stato membro – Rifiuto di riconoscimento da parte dello Stato membro di residenza – Obbligo di essere titolare di una patente valida per i veicoli di categoria B al momento del rilascio della patente per i veicoli di categoria D»
Nel procedimento C‑224/10,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 267 TFUE, dal Landgericht Baden‑Baden (Germania) con decisione 6 maggio 2010, pervenuta in cancelleria il 10 maggio 2010, nel procedimento penale a carico di
Leo Apelt,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dal sig. J.N. Cunha Rodrigues, presidente di sezione, dai sigg. U. Lõhmus, A. Rosas (relatore), A. Ó Caoimh e A. Arabadjiev, giudici,
avvocato generale: sig. Y. Bot
cancelliere: sig. A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– per il sig. Apelt, dall’avv. B. Stege, Rechtsanwalt;
– per la Commissione europea, dal sig. G. Braun, in qualità di agente,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 30 giugno 2011,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli artt. 1, 5, n. 1, lett. a), 7, n. 1, lett. b), e 8, nn. 2 e 4, della direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/439/CEE, concernente la patente di guida (GU L 237, pag. 1), come modificata dalla direttiva della Commissione 14 settembre 2000, 2000/56/CE (GU L 237, pag. 45; in prosieguo: la «direttiva 91/439»), nonché sull’interpretazione dell’art. 11, n. 4, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 dicembre 2006, 2006/126/CE, concernente la patente di guida (GU L 403, pag. 18, e, per rettifica, GU 2009, L 19, pag. 67).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento penale a carico del sig. Apelt per guida dolosa in assenza di patente di guida.
Contesto normativo
La normativa dell’Unione
3 Ai sensi del primo ‘considerando’ della direttiva 91/439:
«(...) ai fini della politica comune dei trasporti e nell’intento di contribuire a migliorare la sicurezza della circolazione stradale nonché a facilitare la circolazione delle persone che si stabiliscono in uno Stato membro diverso da quello nel quale hanno sostenuto un esame di guida, è opportuno che vi sia una patente di guida nazionale conforme al modello comunitario, riconosciuta reciprocamente dagli Stati membri senza obbligo di sostituzione».
4 A mente del quarto ‘considerando’ della direttiva 91/439, è necessario, per rispondere ad esigenze imprescindibili di sicurezza della circolazione, fissare condizioni minime per il rilascio della patente di guida.
5 L’art. 1, nn. 1 e 2, della direttiva 91/439 è così formulato:
«1. Gli Stati membri istituiscono, conformemente alle disposizioni della presente direttiva, la patente nazionale di guida secondo il modello comunitario descritto nell’allegato I o I bis. (...)
2. Le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri sono riconosciute reciprocamente dai medesimi».
6 L’art. 3 della direttiva in parola enuncia quanto segue:
«1. La patente di guida di cui all’articolo 1 autorizza a guidare i veicoli delle seguenti categorie:
(...)
categoria B
– autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera 3 500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto; (...)
(...)
categoria D
– autoveicoli destinati al trasporto di persone, il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto; (...)
2. Nell’ambito delle categorie A, B, B + E, C, C + E, D e D + E può essere rilasciata una patente specifica per guidare i veicoli delle seguenti sottocategorie (...)».
7 Ai sensi dell’art. 5, n. 1, lett. a), della suddetta direttiva:
«1. Il rilascio della patente di guida è subordinato alle seguenti condizioni:
a) la patente per le categorie C o D può essere rilasciata unicamente ai conducenti già in possesso di patente di categoria B».
8 L’art. 7, n. 1, della medesima direttiva dispone quanto segue:
«Il rilascio della patente di guida è subordinato inoltre:
(...)
b) alla residenza normale o alla prova della qualifica di studente per un periodo di almeno 6 mesi nel territorio dello Stato membro che rilascia la patente di guida».
9 A norma dell’art. 7, n. 5, della direttiva 91/439, ogni persona può essere titolare di una sola patente di guida.
10 L’art. 8, nn. 2 e 4, primo comma, di tale direttiva prevede quanto segue:
«2. Fatto salvo il rispetto del principio di territorialità delle leggi penali e dei regolamenti di polizia, lo Stato membro di residenza normale può applicare al titolare di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro le proprie disposizioni nazionali concernenti la restrizione, la sospensione, la revoca o l’annullamento del diritto di guidare e, se necessario, può procedere a tal fine alla sostituzione della patente.
(...)
4. Uno Stato membro può rifiutarsi di riconoscere ad una persona che sul suo territorio è oggetto di uno dei provvedimenti citati al paragrafo 2, la validità di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro».
11 Conformemente alla parte I, A, punto 1, secondo comma, dell’allegato II della direttiva 91/439, il candidato che debba sostenere l’esame relativo ad una determinata categoria può essere esonerato dalle disposizioni comuni di cui ai punti 2, 3 e 4 di detto allegato se ha superato la prova teorica per una categoria diversa.
12 La parte I, A, punto 2, del suddetto allegato II determina il programma della prova teorica per tutte le categorie di veicoli. Nella medesima parte I, A, sono contenute, al punto 3, le disposizioni specifiche relative alle categorie A ed A1 e, al punto 4, quelle riguardanti le categorie C, C+E, C1, C1+E, D, D+E, D1 e D1+E.
13 L’art. 11, nn. 1 e 4, della direttiva 2006/126 così dispone:
«1. Il titolare di una patente di guida in corso di validità rilasciata da uno Stato membro, qualora abbia acquisito la residenza normale in un altro Stato membro, può chiedere la sostituzione della propria patente di guida con una equivalente. Spetta allo Stato membro che procede alla sostituzione verificare per quale categoria la patente presentata sia effettivamente in corso di validità.
(...)
4. Uno Stato membro rifiuta il rilascio della patente di guida ad un richiedente la cui patente sia limitata, sospesa o [revocata] in un altro Stato membro.
Uno Stato membro rifiuta di riconoscere ad una persona la cui patente sia limitata, sospesa o [revocata] nel [suo] territorio (...) la validità della patente di guida rilasciata da [un altro] Stato membro.
Uno Stato membro può inoltre rifiutarsi di rilasciare la patente di guida ad un richiedente la cui patente sia [stata annullata] in un altro Stato membro».
La normativa nazionale
14 L’art. 28, nn. 1 e 4, del regolamento 18 agosto 1998, sull’ammissione delle persone alla circolazione stradale (regolamento sulle autorizzazioni di guida) [Verordnung über die Zulassung von Personen zum Straßenverkehr (Fahrerlaubnis‑Verordnung)] (BGBl. 1998 I, pag. 2214), nella versione applicabile all’epoca dei fatti della causa principale, prescrive quanto segue:
«1) I titolari di una valida autorizzazione di guida dell’[Unione europea] o dello [Spazio economico europeo], aventi la propria residenza normale in Germania (...), sono autorizzati – fatte salve le restrizioni di cui ai nn. 2‑4 del presente articolo – a condurre autoveicoli nel territorio tedesco nei limiti della legittimazione conferitagli dal titolo in loro possesso.
(...)
4) La facoltà riconosciuta dal precedente n. 1 ai titolari di un’autorizzazione di guida dell’[Unione europea] o dello [Spazio economico europeo] non sussiste nei seguenti casi:
(...)
3. se l’autorizzazione di guida dell’interessato è stata oggetto, in Germania, di un provvedimento di revoca provvisorio o definitivo adottato da un giudice oppure di un provvedimento di revoca immediatamente esecutivo o definitivo adottato da un’autorità amministrativa (...)».
15 L’art. 21, n. 1, punto 1, della legge sulla circolazione stradale (Straßenverkehrsgesetz), nella versione applicabile all’epoca dei fatti della causa principale, prevede quanto segue:
«1) È punito con la pena detentiva fino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque:
1. guidi un veicolo pur non essendo in possesso dell’autorizzazione di guida a tal fine richiesta o pur essendogli vietata la guida di tale veicolo ai sensi dell’art. 44 del codice penale o dell’art. 25 della presente legge (...)».
Causa principale e questioni pregiudiziali
16 In data 14 dicembre 1998, al sig. Apelt, cittadino tedesco, è stata rilasciata dalle autorità competenti del circondario di Verden (Germania) una patente di guida valida per le categorie 1a, 1b, 3, 4 e 5.
17 Il 23 gennaio 2006 il sig. Apelt è stato fermato, in Germania, mentre si trovava in stato di ebbrezza alla guida di un veicolo. Il giorno dopo, la sua patente di guida è stata oggetto di un provvedimento di ritiro provvisorio da parte dei servizi di polizia tedeschi («polizeiliche Verwahrung»).
18 Il 31 maggio 2006 il sig. Apelt è stato condannato dall’Amtsgericht Osterholz‑Scharmbeck ad una pena pecuniaria per guida in stato di ebbrezza. Nei suoi confronti sono stati disposti il ritiro definitivo della patente di guida e la revoca del diritto di guidare ed è stato emesso altresì un divieto di richiedere una nuova patente di guida, valido fino al 29 novembre 2006.
19 Il 1° marzo 2006, ossia prima della revoca giudiziaria della patente di guida rilasciata al sig. Apelt dalle autorità tedesche, ma dopo l’intervento del provvedimento di ritiro provvisorio di tale patente adottato dai servizi di polizia tedeschi, il sig. Apelt ha ottenuto dalle competenti autorità ceche un’autorizzazione alla guida di veicoli di categoria B, in base alla quale gli è stata rilasciata, lo stesso giorno, una patente di guida. Il luogo di residenza indicato su tale patente è situato in Germania.
20 Il 30 aprile 2007, cioè dopo la scadenza del divieto di richiedere una nuova patente di guida emesso nei suoi confronti dall’Amtsgericht Osterholz‑Scharmbeck, il sig. Apelt ha ottenuto dalle autorità ceche un’autorizzazione alla guida di veicoli di categoria D. A tale titolo, gli è stata rilasciata, lo stesso giorno, una patente di guida sulla quale sono annotati un luogo di residenza situato nella Repubblica ceca nonché una data di rilascio di una patente di guida per i veicoli di categoria B, vale a dire il 1° marzo 2006.
21 In data 11 luglio 2009, il sig. Apelt è stato trovato alla guida di un autobus sul territorio del Comune di Achern (Germania). Il pubblico ministero ha chiesto all’Amtsgericht Achern l’emissione di un decreto penale nei confronti del sig. Apelt per guida dolosa in assenza di autorizzazione di guida. L’Amtsgericht Achern ha respinto tale domanda con la motivazione che l’autorizzazione di guida rilasciata dalle autorità ceche per i veicoli di categoria D successivamente alla scadenza del periodo di divieto era valida sul territorio tedesco.
22 Il pubblico ministero ha impugnato tale ordinanza di rigetto dinanzi al Landgericht Baden‑Baden, affermando che l’autorizzazione alla guida di veicoli di categoria B, non valida in Germania, forma parte integrante e indispensabile dell’autorizzazione alla guida di veicoli di categoria D.
23 Ciò premesso, il Landgericht Baden-Baden ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se, alla luce dell’art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva 91/439 (…), a norma del quale la patente di guida per veicoli di categoria D può essere rilasciata unicamente ai conducenti già in possesso di patente di categoria B, uno Stato membro possa rifiutare, ai sensi degli artt. 1 e 8, nn. 2 e 4, della citata direttiva, di riconoscere la validità di una patente rilasciata da un altro Stato membro comprendente le categorie B e D, con particolare riguardo a quest’ultima categoria, nel caso in cui al titolare della patente in questione l’autorizzazione alla guida per la categoria B sia stata rilasciata prima dell’adozione, nel primo Stato membro, di un provvedimento giudiziale di revoca dell’autorizzazione alla guida, ma quella per la categoria D gli sia stata conferita soltanto dopo tale provvedimento giudiziale di revoca e dopo la scadenza del divieto, disposto simultaneamente alla revoca, di conseguire una nuova patente di guida.
2) In caso di soluzione negativa della prima questione:
Se il primo Stato membro possa rifiutare il riconoscimento dell’anzidetta patente – con particolare riguardo alla categoria D – in applicazione dell’art. 11, n. 4, della direttiva 2006/126 (…) – a norma del quale uno Stato membro rifiuta di riconoscere ad una persona, la cui patente sia stata revocata nel suo territorio, la validità di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro – qualora l’autorizzazione a guidare veicoli della categoria B sia stata rilasciata il 1° marzo 2006 e quella per i veicoli della categoria D il 30 aprile 2007 e la relativa patente sia stata emessa in quest’ultima data».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
24 Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede se, alla luce dell’art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva 91/439 – a norma del quale la patente di guida per i veicoli della categoria D può essere rilasciata unicamente ai conducenti già in possesso di una patente per i veicoli della categoria B –, uno Stato membro possa rifiutare, ai sensi degli artt. 1 e 8, nn. 2 e 4, della citata direttiva, di riconoscere la validità di una patente rilasciata da un altro Stato membro comprendente le categorie B e D, con particolare riguardo a quest’ultima categoria, nel caso in cui al titolare della patente in questione l’autorizzazione alla guida per la categoria B sia stata rilasciata prima dell’adozione, nel primo Stato membro, di un provvedimento giudiziale di revoca dell’autorizzazione alla guida, ma quella per la categoria D gli sia stata conferita soltanto dopo tale provvedimento giudiziale di revoca e dopo la scadenza del divieto, disposto simultaneamente alla revoca, di conseguire una nuova patente di guida.
25 Occorre aggiungere che il giudice del rinvio precisa che, sebbene la patente di guida per i veicoli di categoria B sia stata rilasciata dalle autorità ceche prima che nei confronti del sig. Apelt venisse adottato, in Germania, un provvedimento giudiziale di revoca dell’autorizzazione alla guida, tale rilascio è intervenuto dopo che la sua patente di guida tedesca era stata oggetto di un provvedimento di ritiro provvisorio da parte dei servizi di polizia tedeschi, e che tanto questo provvedimento di polizia quanto quello giudiziale di revoca sono giustificati da motivi che esistevano alla data dell’emissione, da parte delle autorità ceche, della patente di guida per i veicoli di categoria B. Inoltre, il giudice del rinvio fa riferimento al fatto che il luogo di residenza del sig. Apelt indicato su quest’ultima patente è situato in Germania.
26 Orbene, conformemente all’art. 7, n. 1, lett. b), della direttiva 91/439, il rilascio della patente di guida è subordinato, fra l’altro, al possesso della residenza normale o alla prova della qualifica di studente per un periodo di almeno sei mesi nel territorio dello Stato membro che rilascia la patente di guida.
27 Pertanto, al fine di dare una risposta utile al giudice a quo, si deve intendere la questione sollevata nel senso che essa mira a stabilire, in sostanza, se gli artt. 1, n. 2, 5, n. 1, lett. a), 7, n. 1, lett. b), e 8, nn. 2 e 4, della direttiva 91/439 ostino a che uno Stato membro ospitante rifiuti di riconoscere una patente di guida per i veicoli di categoria B e D rilasciata da un altro Stato membro, qualora, in primo luogo, il titolare di tale patente di guida abbia conseguito un’autorizzazione alla guida di veicoli di categoria B in violazione del requisito della residenza normale e dopo che la patente di guida rilasciatagli dal primo Stato membro era stata oggetto di un provvedimento di ritiro provvisorio da parte dei servizi di polizia di questo medesimo Stato, ma prima dell’adozione, in quest’ultimo, di un provvedimento giudiziale di revoca dell’autorizzazione alla guida, e qualora, in secondo luogo, il titolare di detta patente abbia conseguito l’autorizzazione alla guida di veicoli di categoria D successivamente all’adozione del citato provvedimento giudiziale di revoca e dopo la scadenza del divieto di conseguire una nuova patente di guida.
28 Secondo una giurisprudenza consolidata, l’art. 1, n. 2, della direttiva 91/439 prevede il riconoscimento reciproco, senza alcuna formalità, delle patenti di guida rilasciate dagli Stati membri. Tale disposizione impone a questi ultimi un obbligo chiaro e preciso, che non lascia alcun margine discrezionale quanto ai provvedimenti da adottare per conformarvisi (sentenza 19 maggio 2011, causa C‑184/10, Grasser, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 19 e la giurisprudenza ivi citata).
29 Spetta allo Stato membro di rilascio verificare se i requisiti minimi imposti dal diritto dell’Unione, in particolare quelli relativi alla residenza e all’idoneità alla guida, previsti dall’art. 7, n. 1, della citata direttiva, siano soddisfatti e, pertanto, se il rilascio di una patente di guida sia giustificato (sentenza Grasser, cit., punto 20 e la giurisprudenza ivi citata).
30 Quando le autorità di uno Stato membro hanno rilasciato una patente di guida conformemente all’art. 1, n. 1, della direttiva 91/439, gli altri Stati membri non sono legittimati a verificare il rispetto delle condizioni di rilascio fissate da tale direttiva. Infatti, il possesso di una patente di guida rilasciata da uno Stato membro deve essere considerato come prova del fatto che il titolare di tale patente soddisfaceva, alla data in cui questa gli è stata rilasciata, le suddette condizioni (sentenza Grasser, cit., punto 21 e la giurisprudenza ivi citata).
31 Tuttavia, dalla sentenza 20 novembre 2008, causa C‑1/07, Weber (Racc. pag. I‑8571), risulta che gli artt. 1, n. 2, e 8, nn. 2 e 4, della direttiva 91/439 non ostano a che uno Stato membro rifiuti di riconoscere, all’interno del suo territorio, il diritto di guidare derivante da una patente di guida rilasciata in un altro Stato membro ad una persona cui sia stato applicato, sul territorio del primo Stato membro, un provvedimento di revoca dell’autorizzazione alla guida, quand’anche emesso successivamente alla data del rilascio della patente suddetta, qualora quest’ultima sia stata ottenuta nel corso del periodo di validità di un provvedimento di sospensione della patente rilasciata nel primo Stato membro e tanto questo provvedimento quanto il provvedimento di revoca siano giustificati da motivi esistenti alla data del rilascio della seconda patente di guida.
32 Nella causa principale, il provvedimento giudiziale di revoca dell’autorizzazione alla guida è stato pronunciato successivamente al rilascio al sig. Apelt, da parte delle autorità ceche, di una patente di guida per i veicoli di categoria B. Tuttavia, tale patente di guida è stata rilasciata malgrado che la patente di guida precedentemente conferita al sig. Apelt in Germania fosse stata oggetto di un provvedimento di ritiro provvisorio da parte dei servizi di polizia tedeschi.
33 Come rilevato dal giudice del rinvio, tale provvedimento di ritiro provvisorio può essere considerato alla stregua di un provvedimento di sospensione ai sensi dell’art. 8, nn. 2 e 4, della direttiva 91/439. La citata direttiva non osta, quindi, a che le autorità tedesche rifiutino di riconoscere, sul loro territorio, la patente di guida rilasciata al sig. Apelt dalle autorità ceche per i veicoli della categoria B, dato che sia il provvedimento di ritiro provvisorio adottato dai servizi di polizia tedeschi sia il provvedimento giudiziale di revoca sono giustificati da motivi esistenti alla data del rilascio di tale patente di guida.
34 In ogni caso, occorre ricordare che dalla decisione di rinvio emerge che il luogo di residenza indicato nella suddetta patente di guida è situato in Germania. Orbene, il mancato rispetto del requisito della residenza normale ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), della direttiva 91/439 è sufficiente, di per sé solo, a giustificare il rifiuto, da parte di uno Stato membro, di riconoscere la patente di guida rilasciata da un altro Stato membro.
35 Dalla giurisprudenza della Corte, infatti, emerge che gli artt. 1, n. 2, 7, n. 1, lett. b), e 8, nn. 2 e 4, della direttiva 91/439 non ostano a che uno Stato membro ospitante rifiuti di riconoscere nel suo territorio la patente di guida rilasciata da un altro Stato membro, qualora sia dimostrato, sulla base delle annotazioni figuranti su tale patente, che il requisito della residenza normale, previsto dall’art. 7, n. 1, lett. b), della citata direttiva, non è stato rispettato (sentenza Grasser, cit., punto 33).
36 Di conseguenza, le autorità tedesche erano legittimate a rifiutare il riconoscimento di una patente di guida come quella rilasciata al sig. Apelt dalle autorità ceche per i veicoli della categoria B.
37 Quanto alla possibilità o meno, per uno Stato membro, di rifiutare il riconoscimento di una patente di guida come quella rilasciata al sig. Apelt dalle autorità ceche per i veicoli di categoria D, si deve rilevare che dall’art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva 91/439 risulta che una patente di guida per i veicoli di categoria D può essere rilasciata unicamente ai conducenti già in possesso di una patente per i veicoli di categoria B.
38 La Commissione sostiene che, poiché i requisiti previsti per il conseguimento di una patente di guida per i veicoli di categoria D sono più rigidi di quelli stabiliti per il rilascio della patente per i veicoli di categoria B, e dato che il sig. Apelt ha ottenuto una patente di guida per i veicoli di categoria D successivamente al periodo di divieto di richiedere una nuova patente di guida, la data di rilascio della patente per i veicoli di categoria B annotata sulla suddetta patente di guida per i veicoli di categoria D non può influire sull’obbligo di riconoscimento reciproco delle patenti di guida previsto dalla direttiva 91/439.
39 Tale argomento non può essere accolto.
40 Infatti, a norma dell’art. 3, n. 1, della direttiva 91/439, una patente di guida ai sensi dell’art. 1 della medesima direttiva può autorizzare a guidare i veicoli di differenti categorie. Nell’ambito di tali categorie, può essere rilasciata una patente specifica per guidare i veicoli di varie sottocategorie, conformemente all’art. 3, n. 2, della suddetta direttiva.
41 A tal fine, una patente di guida per i veicoli di categoria B autorizza alla guida di autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera i 3 500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto. Una patente di guida per veicoli di categoria D, invece, autorizza a guidare autoveicoli destinati al trasporto di persone, il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto.
42 Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 33 delle sue conclusioni, siffatta ripartizione in categorie e sottocategorie consente di adattare, per ciascuna di esse, le condizioni minime per il rilascio della patente di guida.
43 Più precisamente, la direttiva 91/439 prevede, agli allegati II e III, una piattaforma di requisiti comune a tutte le categorie di patenti di guida. Il rilascio di qualsiasi patente è subordinato al rispetto delle condizioni minime stabilite in tale piattaforma comune. Si tratta ad esempio, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 37 delle sue conclusioni, di saper governare il proprio veicolo in modo da non creare situazioni pericolose e da poter reagire in modo adeguato qualora queste si presentino, oppure di conoscere le distanze di sicurezza fra i veicoli, lo spazio di frenata e la tenuta di strada del veicolo interessato.
44 Oltre a queste condizioni minime esistono prove specifiche per ogni categoria, segnatamente per la categoria D.
45 A tale riguardo, si deve rilevare che dalla parte I, A, punto 1, secondo comma, dell’allegato II della direttiva 91/439 risulta che il candidato che si presenti per ottenere la patente di una determinata categoria può essere esonerato dal ripetere l’esame volto ad accertare, in particolare, la conoscenza delle norme che regolano la circolazione stradale, qualora egli abbia superato tale prova teorica per una categoria diversa.
46 Risulta quindi sia dalla formulazione che dalla struttura della direttiva 91/439 che la patente di guida per i veicoli di categoria B costituisce una base preliminare e necessaria al conseguimento di una patente di guida per i veicoli di categoria D.
47 Pertanto, sarebbe contrario all’obiettivo della sicurezza della circolazione menzionato ai ‘considerando’ primo e quarto della direttiva 91/439 non consentire ad uno Stato membro ospitante di rifiutare il riconoscimento di una patente di guida per i veicoli di categoria D rilasciata sulla base di una patente per i veicoli di categoria B viziata da un’irregolarità che ne giustifica il mancato riconoscimento.
48 Di conseguenza, occorre dichiarare che, qualora uno Stato membro, in base alla direttiva 91/439, possa rifiutare il riconoscimento della validità di una patente di guida per i veicoli di categoria B rilasciata dalle autorità di un altro Stato membro, esso è altresì legittimato a non riconoscere la validità della patente di guida per i veicoli di categoria D rilasciata sulla base della suddetta patente per i veicoli di categoria B.
49 Poiché la patente di guida per i veicoli di categoria B rilasciata dalle autorità ceche al sig. Apelt è viziata da irregolarità che ne giustificano il mancato riconoscimento, gli artt. 1, n. 2, 5, n. 1, lett. a), 7, n. 1, lett. b), e 8, nn. 2 e 4, della direttiva 91/439 non ostano a che le autorità tedesche rifiutino di riconoscere anche la patente di guida per i veicoli di categoria D rilasciata dalle autorità ceche al sig. Apelt sulla base della sua patente di guida di categoria B.
50 Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre risolvere la prima questione dichiarando che gli artt. 1, n. 2, 5, n. 1, lett. a), 7, n. 1, lett. b), e 8, nn. 2 e 4, della direttiva 91/439 non ostano a che uno Stato membro ospitante rifiuti di riconoscere una patente di guida per i veicoli di categoria B e D rilasciata da un altro Stato membro, qualora, in primo luogo, il titolare di tale patente di guida abbia conseguito un’autorizzazione alla guida di veicoli di categoria B in violazione del requisito della residenza normale e dopo che la patente di guida rilasciatagli dal primo Stato membro era stata oggetto di un provvedimento di ritiro provvisorio da parte dei servizi di polizia di questo medesimo Stato, ma prima dell’adozione, in quest’ultimo, di un provvedimento giudiziale di revoca dell’autorizzazione alla guida, e qualora, in secondo luogo, il titolare di detta patente abbia conseguito un’autorizzazione alla guida di veicoli di categoria D successivamente all’adozione del citato provvedimento giudiziale di revoca e dopo la scadenza del divieto di conseguire una nuova patente di guida.
Sulla seconda questione
51 Poiché i fatti della controversia principale si sono svolti nel corso degli anni 2006 e 2007 e, quindi, prima che l’art. 11, n. 4, della direttiva 2006/126 divenisse applicabile, non è necessario risolvere la seconda questione.
Sulle spese
52 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:
Gli artt. 1, n. 2, 5, n. 1, lett. a), 7, n. 1, lett. b), e 8, nn. 2 e 4, della direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/439/CEE, concernente la patente di guida, come modificata dalla direttiva della Commissione 14 settembre 2000, 2000/56/CE, non ostano a che uno Stato membro ospitante rifiuti di riconoscere una patente di guida per i veicoli di categoria B e D rilasciata da un altro Stato membro, qualora, in primo luogo, il titolare di tale patente di guida abbia conseguito un’autorizzazione alla guida di veicoli di categoria B in violazione del requisito della residenza normale e dopo che la patente di guida rilasciatagli dal primo Stato membro era stata oggetto di un provvedimento di ritiro provvisorio da parte dei servizi di polizia di questo medesimo Stato, ma prima dell’adozione, in quest’ultimo, di un provvedimento giudiziale di revoca dell’autorizzazione alla guida, e qualora, in secondo luogo, il titolare di detta patente abbia conseguito un’autorizzazione alla guida di veicoli di categoria D successivamente all’adozione del citato provvedimento giudiziale di revoca e dopo la scadenza del divieto di conseguire una nuova patente di guida.
Firme
* Lingua processuale: il tedesco.
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