Sentenza della Corte (Settima Sezione) 16 dicembre 2010 – Commissione / Paesi Bassi
(causa C‑233/10)
«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 2007/44/CE – Valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario – Regole procedurali e i criteri per la valutazione»
1. Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 258 TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2007/44) (v. punti 9-10, 13)
2. Stati membri – Obblighi – Attuazione delle direttive – Inadempimento – Giustificazione basata sull’ordinamento giuridico interno – Inammissibilità (Art. 258 TFUE) (v. punto 11)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato – Omessa adozione, entro il termine impartito, delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 5 settembre 2007, 2007/44/CE, che modifica la direttiva 92/49/CEE del Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario (GU L 247, pag. 1).
Dispositivo
1)
Non avendo adottato entro il termine previsto, le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 5 settembre 2007, 2007/44/CE, che modifica la direttiva 92/49/CEE del Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario, il Regno dei Paesi Bassi è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi della direttiva di cui trattasi.
2)
Il Regno dei Paesi Bassi è condannato alle spese.
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