Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 29 marzo 2012 —
Commissione / Italia
(causa C‑243/10)
«Inadempimento di uno Stato — Aiuti di Stato — Aiuti a favore dell’industria alberghiera in Sardegna — Recupero»
1. Aiuti concessi dagli Stati — Recupero di un aiuto illegale — Obbligo — Dovere di esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione (Art. 108, § 2, TFUE) (v. punti 35‑36)
2. Ricorso per inadempimento — Mancato rispetto dell’obbligo di recuperare gli aiuti illegittimi — Mezzi difensivi — Impossibilità assoluta di esecuzione —Obbligo della Commissione e dello Stato membro, qualora sopravvengano difficoltà d’esecuzione, di collaborare nella ricerca di una soluzione che rispetti il Trattato — Impossibilità assoluta di esecuzione (Art. 4, § 3, TUE; art. 108, § 2, TFUE) (v. punti 40‑41, 45, 55)
3. Ricorso per inadempimento — Mancato rispetto dell’obbligo di recuperare gli aiuti illegittimi — Mezzi difensivi — Legittimo affidamento dei beneficiari — Esclusione (Artt. 107 TFUE e 108 TFUE) (v. punto 47)
4. Aiuti concessi dagli Stati — Recupero di un aiuto illegittimo — Applicazione del diritto nazionale — Adozione da parte del giudice nazionale di provvedimenti provvisori di sospensione — Ammissibilità — Presupposti — Insussistenza di effetto sospensivo di un ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale avverso una decisione che ordina il recupero di un aiuto (Regolamento del Consiglio n. 659/1999, art. 14, § 3) (v. punti 48‑50)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Omessa adozione, entro il termine impartito, di tutti i provvedimenti necessari a conformarsi agli articoli 2, 3 e 4 della decisione 2008/854/CE della Commissione, del 2 luglio 2008, relativa all’aiuto Legge regionale n. 9 del 1998 — applicazione abusiva dell’aiuto N 272/98 C 1/04 (ex NN 158/03 e CP 15/2003) [notificata con il n. C(2008) 2997] (GU L 302, pag. 9).
Dispositivo
1)
La Repubblica italiana, non avendo adottato, entro i termini prescritti, tutti i provvedimenti necessari per recuperare presso i beneficiari gli aiuti concessi in base al regime di aiuti dichiarato illegittimo ed incompatibile con il mercato comune dalla decisione 2008/854/CE della Commissione, del 2 luglio 2008, relativa al regime d’aiuto «Legge regionale n. 9 del 1998 — Applicazione abusiva dell’aiuto N 272/98» C l/04 (ex NN 158/03 e CP 15/2003), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 2 e 3 della predetta decisione.
2)
La Repubblica italiana è condannata alle spese.
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