Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 19 maggio 2011 – Union Investment Privatfond / UAMI
(causa C‑308/10 P)
«Impugnazione - Marchio comunitario – Opposizione – Regolamento (CE) n. 40/94 – Art. 74, n. 2 – Prove non presentate a sostegno dell’opposizione entro il termine impartito a tal fine – Mancata presa in considerazione – Potere discrezionale della commissione di ricorso – Potere discrezionale della commissione di ricorso»
Marchio comunitario – Procedimento di ricorso – Ricorso proposto contro una decisione della divisione di opposizione dell’Ufficio – Esame da parte della commissione di ricorso – Portata – Fatti e prove non dedotti a sostegno dell’opposizione entro il termine all’uopo impartito – Presa in considerazione – Potere discrezionale della commissione di ricorso (Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 74, n. 2) (v. punti 42-43)
Oggetto
Impugnazione della sentenza della Tribunale (Terza Sezione) 27 aprile 2010 – Union Investment Privatfonds / UAMI – Unicre-Cartão International De Crédito, con cui il Tribunale ha respinto il ricorso di annullamento proposto dal titolare dei marchi nazionali figurativi UniFLEXIO, UniVARIO e UniZERO, per prodotti e servizi delle classi 35 e 36, contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 10 ottobre 2006, che respinge il ricorso proposto contro la decisione della divisione di opposizione recante rigetto dell’opposizione della ricorrente alla registrazione del marchio comunitario figurativo unibanco, per prodotti delle classi 36 e 38 – Interpretazione erronea dell’art. 74, n. 2, del regolamento (CE) n. 40/94 – Potere discrezionale della commissione di ricorso per quanto riguarda le prove non presentate a sostegno dell’opposizione entro il termine fissato a tale scopo.
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
La Union Investment Privatfonds GmbH è condannata alle spese.
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