Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 24 marzo 2011 – Commissione / Spagna
(causa C‑375/10)
«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 2007/36/CE – Esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate – Omessa trasposizione entro il termine impartito»
1. Procedura – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Individuazione dell’oggetto della controversia – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Formulazione non equivoca delle conclusioni del ricorrente [Regolamento di procedura della Corte, art. 38, n. 1, lett. c)] (v. punti 10-11)
2. Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 258 TFUE) (v. punto 20)
3. Stati membri – Obblighi – Attuazione delle direttive – Inadempimento – Giustificazione basata sull’ordinamento giuridico interno – Inammissibilità (Art. 258 TFUE) (v. punto 21)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato – Mancata adozione, nel termine assegnato, delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 luglio 2007, 2007/36/CE, relativa all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate (GU L 184, pag. 17).
Dispositivo
1)
Non avendo adottato entro il termine impartito le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 luglio 2007, 2007/36/CE, relativa all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate, il Regno di Spagna non ha adempiuto gli obblighi ad esso incombenti in forza dell’art. 15 di detta direttiva.
2)
Il Regno di Spagna è condannato alle spese.
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