SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
13 marzo 2012 ( *1 )
«Impugnazione — Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica dell’Unione di Myanmar — Congelamento dei capitali applicabile a determinate persone, entità ed organismi — Fondamento giuridico»
Nella causa C-376/10 P,
avente ad oggetto l’impugnazione ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 23 luglio 2010,
Pye Phyo Tay Za, residente a Yangon (Myanmar), rappresentato da D. Anderson, QC, S. Kentridge, QC, M. Lester, barrister, e G. Martin, solicitor,
ricorrente,
procedimento in cui le altre parti sono:
Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da M. Bishop e E. Finnegan, in qualità di agenti,
convenuto in primo grado,
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, rappresentato da S. Hathaway, in qualità di agente, e D. Beard, barrister,
Commissione europea, rappresentata da S. Boelaert e M. Konstantinidis, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
intervenienti in primo grado,
LA CORTE (Grande Sezione),
composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. A. Tizzano, J.N. Cunha Rodrigues (relatore), K. Lenaerts, J.-C. Bonichot e M. Safjan, presidenti di Sezione, dai sigg. K. Schiemann, G. Arestis, A. Borg Barthet, M. Ilešič, J.-J. Kasel, D. Šváby e dalla sig.ra M. Berger, giudici,
avvocato generale: sig. P. Mengozzi
cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 6 settembre 2011,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 29 novembre 2011,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Con la sua impugnazione il sig. Tay Za, cittadino della Repubblica dell’Unione di Myanmar, chiede alla Corte di annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 19 maggio 2010, Tay Za/Consiglio (T-181/08, Racc. pag. II-1965; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale è stato respinto il suo ricorso diretto all’annullamento del regolamento (CE) n. 194/2008 del Consiglio, del 25 febbraio 2008, che proroga e intensifica le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar e abroga il regolamento (CE) n. 817/2006 (GU L 66, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento controverso»), nella parte in cui il suo nome figura nell’elenco delle persone, delle entità e degli organismi cui si applica tale regolamento.
Fatti e regolamento controverso
2
In considerazione dell’assenza di progressi verso la democratizzazione e per il persistere delle violazioni dei diritti umani in Myanmar, il Consiglio dell’Unione europea ha adottato, il 28 ottobre 1996, una serie di misure restrittive nei confronti di tale paese mediante la posizione comune 96/635/PESC (GU L 287, pag. 1). Dato che la situazione che ha giustificato l’adozione di tale posizione comune non è migliorata, le misure restrittive in questione sono state prorogate ed intensificate nel corso degli anni successivi.
3
All’età di sedici anni, il ricorrente è stato assoggettato per la prima volta a misure restrittive adottate dal Consiglio mediante la decisione 2003/907/PESC, del 22 dicembre 2003, che attua la posizione comune 2003/297 (GU L 340, pag. 81), e mediante il regolamento (CE) n. 2297/2003 della Commissione, del 23 dicembre 2003, recante modifica del regolamento (CE) n. 1081/2000 del Consiglio che vieta la vendita, la fornitura e l’esportazione in Birmania/Myanmar di attrezzature che possono essere utilizzate per la repressione interna o a fini terroristici e congela i capitali di determinate persone che ricoprono importanti cariche pubbliche sul suo territorio (GU L 340, pag. 37).
4
Il 27 aprile 2006 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2006/318/PESC, che proroga le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar (GU L 116, pag. 77). Esso, in particolare, ha imposto il congelamento dei capitali e delle risorse economiche appartenenti a membri del governo della Repubblica dell’Unione di Myanmar e a tutte le persone fisiche o giuridiche, entità od organismi ad essi collegati; detti membri del governo e dette persone fisiche sono soggetti altresì ad un divieto di recarsi negli Stati membri. Tali misure sono state rinnovate fino al 30 aprile 2008 dalla posizione comune 2007/248/PESC del Consiglio, del 23 aprile 2007, che proroga le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar (GU L 107, pag. 8).
5
Tenuto conto della gravità della situazione in Myanmar, il Consiglio ha ritenuto necessario intensificare le pressioni sul regime militare e ha adottato la posizione comune 2007/750/PESC del Consiglio, del 19 novembre 2007, che modifica la posizione comune 2006/318 (GU L 308, pag. 1).
6
L’articolo 5, paragrafi 1 e 2, della posizione comune 2006/318, come modificata dalla posizione comune 2007/750, così dispone:
«1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a oppure posseduti, detenuti o controllati da singoli membri del governo della Birmania/Myanmar e dalle persone fisiche o giuridiche, entità o organismi ad essi associati di cui all’elenco dell’allegato II.
2. Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione direttamente o indirettamente o a beneficio delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all’allegato II».
7
Al titolo J, «Persone che beneficiano delle politiche economiche del governo e altre persone associate al regime», dell’allegato II della posizione comune 2006/318, come modificata dalla posizione comune 2007/750, figurano, in particolare, il nome del ricorrente corredato dell’informazione «Figlio di Tay Za» (J1c) ed il nome di suo padre, sig. Tay Za, accompagnato dall’informazione «Amministratore delegato, Htoo Trading Co.; (…)» (J1a).
8
Nei limiti in cui risultavano coinvolte le competenze della Comunità europea, il regolamento controverso, adottato sulla base degli articoli 60 CE e 301 CE, ha attuato alcune delle misure restrittive previste dalle posizioni comuni 2006/318 e 2007/750. Gli allegati di detto regolamento, contenenti gli elenchi delle persone, delle entità e degli organismi assoggettati alle misure restrittive, sono stati modificati dal regolamento (CE) n. 385/2008 della Commissione, del 29 aprile 2008, recante modifica del regolamento n. 194/2008 (GU L 116, pag. 5).
9
L’articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento controverso dispone quanto segue:
«1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche posseduti o controllati dai singoli membri del governo della Birmania/Myanmar e [d]a persone fisiche o giuridiche, entità od organismi ad essi collegati figuranti nell’allegato VI.
2. È vietato mettere, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche a disposizione di persone fisiche o giuridiche, organismi o entità figuranti nell’allegato VI, o destinarli a loro vantaggio».
10
L’allegato VI del regolamento controverso è intitolato «Elenco dei membri del governo della Birmania/Myanmar e delle persone, delle entità e degli organismi ad essi collegati di cui all’articolo 11».
11
Al titolo J del summenzionato allegato VI del regolamento controverso, come modificato dal regolamento n. 385/2008, sono elencate le «[p]ersone che beneficiano delle politiche economiche del governo ed altre persone associate al regime». Alle voci J1c e J1a sono rispettivamente iscritti il nome del ricorrente corredato dell’informazione «Figlio di Tay Za» ed il nome di suo padre, sig. Tay Za, accompagnato dall’informazione «Direttore generale, Htoo Trading Co.; Htoo Construction Co.».
12
Riguardo alle modalità di presentazione delle informazioni relative all’allegato VI del regolamento controverso, l’articolo 18, paragrafo 2, di quest’ultimo prevede la pubblicazione di un avviso.
13
L’11 marzo 2008 il Consiglio ha pubblicato un avviso all’attenzione delle persone e delle entità presenti negli elenchi di cui agli articoli 7, 11 e 15 del regolamento controverso (GU C 65, pag. 12).
14
Al punto 2 di tale avviso, il Consiglio precisa, in particolare, che le persone e le entità di cui all’allegato VI del regolamento controverso sono:
«a)
singoli membri del governo (…) [di] Myanmar; oppure
b)
persone fisiche o giuridiche, entità od organismi ad essi associati».
15
Ai sensi del medesimo avviso, «[l]e persone e le entità in questione possono presentare al Consiglio in qualsiasi momento, insieme ad eventuali documenti giustificativi, una richiesta di riesaminare la decisione che li include e mantiene negli elenchi di cui sopra (…)».
16
Il ricorrente ha vissuto a Singapore con la madre dal 2000 al 2007, anno in cui è rientrato in Myanmar.
17
Con lettera del 15 maggio 2008 il ricorrente ha chiesto al Consiglio di comunicargli gli elementi di fatto che giustificavano l’iscrizione del suo nome nell’elenco di cui all’allegato VI del regolamento controverso e di cancellare il suo nome da detto elenco.
18
Con lettera del 26 giugno 2008 il Consiglio ha risposto che il ricorrente figurava nell’elenco di cui all’allegato suddetto in quanto, essendo figlio del sig. Tay Za, apparteneva per ciò stesso al gruppo di persone che beneficiano delle politiche economiche del governo della Repubblica dell’Unione di Myanmar.
Ricorso dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
19
Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 16 maggio 2008, il ricorrente ha chiesto al Tribunale di annullare il regolamento controverso.
20
A sostegno del suo ricorso il ricorrente ha invocato otto motivi, vertenti, rispettivamente, sulla mancanza di fondamento giuridico del regolamento controverso e sulla violazione dell’obbligo di motivazione, del diritto ad un equo processo, del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, del diritto di proprietà, del principio di proporzionalità, dei principi di diritto derivanti dal carattere penale dell’imposizione del congelamento dei beni e del principio di certezza del diritto.
21
Il Consiglio, sostenuto dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord nonché dalla Commissione europea, ha concluso chiedendo che il ricorso fosse respinto.
22
Con la sentenza impugnata il Tribunale ha respinto integralmente tale ricorso.
Conclusioni delle parti dinanzi alla Corte
23
Con la sua impugnazione il ricorrente chiede che la Corte voglia:
—
annullare la sentenza impugnata;
—
dichiarare nullo il regolamento controverso nella parte in cui lo riguarda e
—
condannare il Consiglio alle spese sostenute dal ricorrente in sede di impugnazione e nel procedimento dinanzi al Tribunale.
24
Il Consiglio chiede che la Corte voglia:
—
respingere l’impugnazione e
—
condannare il ricorrente alle spese.
25
Il Regno Unito chiede alla Corte di respingere l’impugnazione.
26
La Commissione chiede che la Corte voglia respingere l’impugnazione e condannare il ricorrente alle spese.
Sull’impugnazione
27
Il ricorrente invoca quattro motivi, vertenti su errori di diritto commessi dal Tribunale per quanto riguarda, in primo luogo, il fondamento giuridico del regolamento controverso, in secondo luogo, l’obbligo di motivazione che grava sul Consiglio, in terzo luogo, i diritti della difesa e, in quarto luogo, il rispetto del diritto di proprietà e del principio di proporzionalità.
28
Quanto al primo motivo, vertente su un errore di diritto nell’interpretazione del fondamento giuridico del regolamento controverso, i punti della sentenza impugnata censurati da tale motivo sono i seguenti:
«57
(…) è giocoforza constatare che l’oggetto del regolamento controverso è quello di prorogare e d’intensificare le misure restrittive nei confronti dell’Unione di Myanmar. Infatti, dal sesto ‘considerando’ del regolamento controverso risulta che da più di un decennio prima dell’adozione del regolamento stesso il Consiglio e i membri della comunità internazionale hanno ripetutamente condannato le pratiche del regime militare di Myanmar, in particolare le restrizioni dei diritti fondamentali, e che, tenuto conto delle gravi e ripetute violazioni dei diritti umani in atto da molto tempo da parte di tale regime, le misure restrittive adottate dal Consiglio avevano lo scopo di promuovere il rispetto dei diritti fondamentali e quindi di tutelare la morale pubblica.
58
Pertanto, il regolamento controverso, in generale, è diretto chiaramente contro un paese terzo, vale a dire contro l’Unione di Myanmar.
(…)
61
(…) va ricordato che, secondo la giurisprudenza, la nozione di paese terzo, ai sensi degli artt. 60 CE e 301 CE, può includere i dirigenti di un tale paese nonché le persone ed entità associate a tali dirigenti o da essi direttamente o indirettamente controllate [sentenza del 3 settembre 2008, Kadi e Al Barakaat International Foundation/Consiglio e Commissione, C-402/05 P e C-415/05 P (Racc. pag. I-6351, punto 166)]. Per poter essere qualificat[a] come associat[a] ai dirigenti di un paese terzo, deve esistere un legame sufficiente tra la persona interessata ed il regime di cui trattasi.
(…)
66
È giocoforza altresì constatare che il Consiglio ha considerato giustamente che i dirigenti importanti d’imprese del regime militare in Myanmar, quali il padre del ricorrente, vale a dire l’amministratore delegato delle imprese Htoo Trading Co. e Htoo Construction Co., potevano essere qualificati come persone associate a tale regime. Infatti, in Myanmar, le attività commerciali di dette imprese non possono prosperare a meno di beneficiare dei favori di detto regime. In quanto dirigenti di queste imprese, questi ultimi, per la loro funzione, traggono profitto dalle politiche economiche di detto paese. Pertanto, sussiste uno stretto legame tra i dirigenti di queste imprese ed il regime militare.
67
Per quanto riguarda i membri della famiglia di tali dirigenti, si presume che essi beneficino della funzione svolta da detti dirigenti cosicché si può concludere che anch’essi traggono profitto dalle politiche economiche del governo.
68
Tuttavia, la presunzione secondo cui anche i membri della famiglia dei dirigenti importanti d’imprese di un paese terzo beneficino delle politiche economiche del governo di questo paese può essere confutata qualora un ricorrente riesca a dimostrare di non aver alcun legame stretto con il dirigente appartenente alla sua famiglia.
69
Al riguardo, si deve rilevare che il ricorrente non ha dimostrato di essersi dissociato dal padre di modo che la posizione di quest’ultimo in quanto dirigente importante d’imprese non gli permette[va] più di trarre profitto dalle politiche economiche del governo di Myanmar. È vero che il ricorrente ha affermato in udienza di aver vissuto con la madre a Singapore dall’età di tredici anni, di non aver mai lavorato per il padre e di non possedere alcuna azione nelle società di Myanmar. Tuttavia, egli non ha precisato l’origine dei capitali che gli hanno permesso di essere azionista di due società del padre stabilite a Singapore tra il 2005 e il 2007.
70
Peraltro, in forza dell’art. 301 CE, un’azione della Comunità può spingersi sino all’interruzione totale delle relazioni economiche con un paese terzo. Il Consiglio, pertanto, potrebbe adottare le misure urgenti necessarie riguardo ai movimenti di capitali e ai pagamenti per realizzare un’azione siffatta conformemente all’art. 60 CE. Un embargo commerciale generale nei confronti di un paese terzo concernerebbe tutte le persone di Myanmar e non soltanto quelle che traggono profitto dalle politiche economiche del regime militare di Myanmar a motivo della loro situazione personale in tale paese. Nel caso di specie, deve essere dichiarato a fortiori che le misure restrittive, sulla base di sanzioni mirate e selettive a carico di determinate categorie di persone ritenute dal Consiglio associate al regime di cui trattasi, tra cui i membri della famiglia dei dirigenti importanti d’imprese del paese terzo interessato, rientrano nell’ambito di applicazione degli artt. 60 CE e 301 CE.
(…)
72
Inoltre, va rilevato che l’inclusione dei membri della famiglia nelle categorie di persone soggette alle misure restrittive adottate nei confronti dell’Unione di Myanmar è giustificata da considerazioni di efficacia. (…) L’inclusione dei membri della famiglia dei dirigenti importanti d’imprese evita l’elusione delle misure restrittive di cui trattasi mediante il trasferimento dei beni di tali dirigenti ai membri della loro famiglia».
Argomenti delle parti
29
Il ricorrente sostiene che gli articoli 60 CE e 301 CE non attribuiscono al Consiglio la competenza a adottare misure di congelamento dei suoi beni, a motivo dell’insufficienza del legame intercorrente tra lui stesso ed il governo della Repubblica dell’Unione di Myanmar. A suo avviso, dal punto 166 della citata sentenza Kadi e Al Barakaat International Foundation/Consiglio e Commissione si evince che solo i dirigenti di un paese terzo oppure le persone associate a tali dirigenti o da essi controllate possono essere assoggettati a misure restrittive adottate sulla base degli articoli 60 CE e 301 CE. Non sarebbe autorizzata l’imposizione di misure siffatte a determinati individui solo perché si presume che essi beneficino delle politiche economiche di un regime a motivo dei loro legami con persone che, per il fatto di appartenere al mondo degli affari, si presume beneficino a loro volta di detto regime.
30
Richiamandosi alla sentenza del Tribunale del 23 ottobre 2008, People’s Mojahedin Organization of Iran/Consiglio (T-256/07, Racc. pag. II-3019), il ricorrente sostiene che l’onere di provare che la misura del congelamento dei capitali è giustificata incombe al Consiglio. A suo avviso, da tale sentenza risulta che la decisione di iscrivere l’interessato nell’elenco in questione deve fondarsi su elementi di prova seri e attendibili e che le istituzioni dovrebbero comunicare la relativa motivazione alla persona di cui trattasi.
31
Nella sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe contestato al ricorrente di non aver confutato la presunzione gravante su di lui, dal momento che egli non avrebbe precisato l’origine dei capitali che gli hanno permesso di essere azionista, tra il 2005 ed il 2007, di due società del padre stabilite a Singapore. Il ricorrente ribadisce che non possedeva tali azioni nel 2003, allorché è stato iscritto per la prima volta nell’elenco in questione, né nel 2008, all’adozione del regolamento controverso e che non aveva assolutamente alcun legame con gli interessi commerciali del padre.
32
Il ricorrente deduce che l’inserimento in tale elenco dei familiari delle persone cui si riferisce il regolamento controverso al fine di contrastare il rischio di elusione della misura di congelamento dei capitali non costituisce una giustificazione convincente, dal momento che tale iscrizione non impedirebbe di trasferire fondi, in via preventiva, né a familiari meno prossimi né a terzi.
33
Per quanto riguarda la facoltà della Comunità di imporre misure restrittive mirate a carico di determinate categorie di persone, il ricorrente osserva che, nella citata sentenza Kadi e Al Barakaat International Foundation/Consiglio e Commissione, la Corte ha statuito che, seppure gli articoli 60 CE e 301 CE permettono l’applicazione di sanzioni nei confronti di un paese terzo, ciò non implica tuttavia di pieno diritto un’autorizzazione ad adottare misure selettive nei confronti di persone fisiche.
34
Il Consiglio replica a tali argomenti affermando che, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, quest’ultimo è stato inserito nell’elenco di cui al regolamento controverso per il fatto che appartiene ad una particolare categoria di persone individuate nel medesimo regolamento, e non a titolo individuale. In difetto di indicazioni contrarie, i familiari delle persone collegate al regime militare della Repubblica dell’Unione di Myanmar si presume beneficino delle politiche economiche di tale paese. Il ricorrente sarebbe pertanto effettivamente collegato a detto regime ai sensi della citata sentenza Kadi e Al Barakaat International Foundation/Consiglio e Commissione. Peraltro, il ricorrente si sarebbe sempre qualificato come studente e non avrebbe mai suggerito di essere economicamente indipendente dal padre.
35
Con riferimento al rischio di elusione delle misure restrittive, il Consiglio deduce che il fatto di iscrivere simultaneamente nell’elenco in questione il dirigente di un’impresa e i suoi familiari ha proprio l’effetto di sottoporre a congelamento il complesso dei beni interessati, ivi inclusi quelli che possono essere stati trasferiti in via preventiva a detti familiari. Visto il grado di fiducia richiesto per effettuare trasferimenti siffatti, i dirigenti d’impresa sarebbero meno propensi ad effettuarne a favore di terzi.
36
Il Regno Unito, che è intervenuto limitatamente al motivo di cui trattasi, e la Commissione ritengono che il Tribunale non abbia commesso alcun errore di diritto nel ritenere che il regolamento controverso poggiasse su un fondamento giuridico adeguato. Alla luce del tenore letterale e dell’obiettivo perseguito dalla posizione comune 2006/138 e dal regolamento controverso, nonché dell’esigenza di evitare qualsiasi elusione di importanti provvedimenti, i termini «(…) persone collegat[e] (…)» ai membri del governo della Repubblica dell’Unione di Myanmar che figurano all’articolo 11 di detto regolamento dovrebbero essere interpretati come includenti i familiari degli stessi soggetti nonché i familiari delle persone che beneficiano delle politiche economiche di tale governo.
37
Secondo la Commissione, il ricorrente sembra contestare il meccanismo stesso delle «sanzioni mirate» adottato dal Consiglio. Orbene, non spetterebbe ai giudici dell’Unione controllare detto particolare meccanismo, scelto per applicare un embargo commerciale nei confronti di paesi terzi.
38
Nell’ordinamento giuridico dell’Unione, il Consiglio disporrebbe di un ampio potere discrezionale quanto agli elementi da prendere in considerazione per adottare misure aventi ad oggetto sanzioni economiche e finanziarie sulla base degli articoli 60 CE e 301 CE, conformemente ad una posizione comune adottata nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune.
39
Poiché il giudice dell’Unione non può, in particolare, sostituire la propria valutazione delle prove, dei fatti e delle circostanze che giustificano l’adozione di misure siffatte a quella svolta dal Consiglio, il controllo esercitato dal Tribunale sulla legittimità di decisioni di congelamento dei capitali dovrebbe essere limitato alla verifica del rispetto delle norme procedurali e di motivazione, dell’esattezza materiale dei fatti, nonché dell’assenza di errori manifesti di valutazione e di sviamento di potere. Orbene, il ricorrente non avrebbe dimostrato che a torto il Tribunale abbia respinto i suoi argomenti secondo i quali le norme procedurali nonché i motivi addotti dal Consiglio a sostegno dell’adozione del regolamento controverso erano inficiati da errore.
40
Ad avviso della Commissione, la questione se esista un legame sufficiente tra il ricorrente ed i dirigenti della Repubblica dell’Unione di Myanmar nonché la valutazione di fatto compiuta dal Tribunale quanto all’insufficienza di prove od argomenti presentati dal ricorrente per contestare il suo diretto o indiretto collegamento al regime militare di detto paese non costituiscono questioni di diritto.
Giudizio della Corte
Osservazioni preliminari
41
Pur senza sollevare espressamente un’eccezione d’irricevibilità in relazione a tale motivo, la Commissione sostiene che stabilire se sussista un legame sufficiente tra il ricorrente ed i dirigenti della Repubblica dell’Unione di Myanmar tale da giustificare l’applicazione delle misure restrittive in questione costituisce una questione di fatto e non di diritto. Dal momento che il ricorrente non ha dimostrato che il Tribunale abbia commesso un’inesattezza materiale o snaturato gli elementi di prova, le constatazioni di fatto alle quali quest’ultimo è pervenuto dovrebbero pertanto essere mantenute dalla Corte.
42
Tale argomento non può essere accolto.
43
Infatti, come ricordato dal Tribunale al punto 61 della sentenza impugnata, secondo la giurisprudenza della Corte la nozione di «paese terzo», ai sensi degli articoli 60 CE e 301 CE, può includere i dirigenti di un tale paese nonché le persone ed entità associate a tali dirigenti o da essi direttamente o indirettamente controllate (v. sentenza Kadi e Al Barakkat International Foundation/Consiglio e Commissione, cit., punto 166).
44
Alla luce di tale giurisprudenza, il Tribunale ha esaminato se esistesse tra il ricorrente ed i dirigenti della Repubblica dell’Unione di Myanmar un legame sufficiente a giustificare l’adozione di misure restrittive nei confronti di detto ricorrente sulla base degli articoli 60 CE e 301 CE.
45
Nella presente impugnazione, si tratta di stabilire se, ritenendo, ai punti 66 e 67 della sentenza impugnata, che esista una presunzione in base alla quale i familiari dei dirigenti importanti di imprese del regime militare in Myanmar traggono profitto dalla funzione svolta da detti dirigenti d’impresa sicché è possibile affermare che essi beneficiano a loro volta delle politiche economiche del governo di tale paese, il Tribunale abbia correttamente applicato la giurisprudenza della Corte relativa alla portata degli articoli 60 CE e 301 CE, quale risulta, segnatamente, dalla citata sentenza Kadi e Al Barakaat International Foundation/Consiglio e Commissione.
Nel merito
46
Secondo una giurisprudenza costante della Corte, la scelta del fondamento giuridico di un atto comunitario deve basarsi su elementi oggettivi suscettibili di sindacato giurisdizionale, tra i quali figurano, in particolare, lo scopo e il contenuto dell’atto (v., in particolare, sentenza del 16 novembre 2011, Bank Melli Iran/Consiglio, C-548/09 P, Racc. pag. I-11381, punto 66).
47
Ai sensi dell’articolo 60, paragrafo 1, CE, qualora, nei casi previsti all’articolo 301 CE, sia ritenuta necessaria un’azione della Comunità, il Consiglio può adottare nei confronti dei paesi terzi interessati le misure urgenti necessarie in materia di movimenti di capitali e di pagamenti.
48
Ai sensi dell’articolo 301 CE, quando una posizione comune o un’azione comune adottata in virtù delle disposizioni del Trattato sull’Unione europea relative alla politica estera e di sicurezza comune prevedano un’azione della Comunità per interrompere o ridurre parzialmente o totalmente le relazioni economiche con uno o più paesi terzi, il Consiglio prende le misure urgenti necessarie.
49
Il regolamento controverso verte sull’adozione di misure restrittive nei confronti della Repubblica dell’Unione di Myanmar.
50
Risulta dal sesto considerando del regolamento controverso che, tenuto conto delle gravi e ripetute violazioni dei diritti umani perpetrate dal regime al potere in detto paese, le misure restrittive previste da tale regolamento contribuiscono alla promozione del rispetto dei diritti fondamentali e quindi alla tutela della morale pubblica in tale paese.
51
Ai sensi dell’articolo 11 del regolamento controverso, le misure restrittive in questione si sono tradotte nel congelamento di tutti i capitali e le risorse economiche appartenenti ai membri del governo della Repubblica dell’Unione di Myanmar ed alle persone fisiche o giuridiche, entità od organismi ad essi collegati.
52
L’elenco dei membri di detto governo, nonché delle persone, delle entità e degli organismi ad essi collegati, di cui al menzionato articolo 11, che figura nell’allegato VI del regolamento controverso, contiene, segnatamente, il nominativo dei membri del Consiglio di Stato per la pace e lo sviluppo, dei ministri, degli alti responsabili militari, nonché delle persone che beneficiano delle politiche economiche di detto governo.
53
A tal proposito, si deve rammentare che la Corte ha già stabilito che, considerato il tenore letterale degli articoli 60 CE e 301 CE, in particolare delle espressioni «nei confronti dei paesi terzi interessati» e «con uno o più paesi terzi» ivi contenute, tali disposizioni hanno ad oggetto l’adozione di misure nei confronti di paesi terzi, laddove quest’ultima nozione può includere i dirigenti di un tale paese e le persone ed entità collegate a tali dirigenti o da essi direttamente o indirettamente controllate (sentenza Kadi e Al Barakkat International Foundation/Consiglio e Commissione, cit., punto 166).
54
Nell’elenco delle persone che beneficiano delle politiche economiche del governo della Repubblica dell’Unione di Myanmar e i cui rispettivi capitali e risorse economiche sono sottoposti a congelamento, il quale figura al punto J dell’allegato VI del regolamento controverso, si rinviene segnatamente il nome dei familiari di dirigenti di talune imprese, tra i quali quello del ricorrente.
55
Alla luce della giurisprudenza della Corte, come richiamata al punto 53 della presente sentenza, non può escludersi che i dirigenti di talune imprese possano essere oggetto di misure restrittive adottate sulla base degli articoli 60 CE e 301 CE, sempreché sia accertato il loro legame con i dirigenti della Repubblica dell’Unione di Myanmar o che le attività di dette imprese dipendono da tali dirigenti.
56
Tuttavia, i familiari dei dirigenti di imprese che figurano nell’allegato VI del regolamento controverso sono assoggettati alle misure di congelamento dei capitali per il solo fatto di appartenere alla famiglia di persone che, a loro volta, sono collegate a detti dirigenti nazionali.
57
Quanto a loro, al punto 67 della sentenza impugnata, il Tribunale ha statuito che si può presumere che i familiari dei dirigenti di imprese traggano profitto dalla funzione svolta da detti dirigenti, cosicché si può concludere che anch’essi beneficiano delle politiche economiche del governo. Il Tribunale ha aggiunto altresì che tale presunzione può essere confutata qualora un ricorrente riesca a dimostrare di non aver alcun legame stretto con il dirigente appartenente alla sua famiglia (punto 68 della sentenza impugnata).
58
Il Tribunale ha quindi concluso (punto 70 della sentenza impugnata) che le misure restrittive, sulla base di sanzioni mirate e selettive a carico di determinate categorie di persone ritenute dal Consiglio collegate al regime di cui trattasi, tra cui i familiari dei dirigenti importanti di imprese del paese terzo interessato, rientrano nell’ambito di applicazione degli articoli 60 CE e 301 CE.
59
Occorre esaminare se, così statuendo, il Tribunale abbia commesso un errore di diritto relativo alla portata degli articoli 60 CE e 301 CE, come interpretati dalla giurisprudenza della Corte (v., segnatamente, sentenza Kadi e Al Barakaat International Foundation/Consiglio e Commissione, cit.).
60
Se è vero che, al punto 166 della citata sentenza Kadi e Al Barakaat International Foundation/Consiglio e Commissione, la Corte ha interpretato ampiamente gli articoli 60 CE e 301 CE, includendo nella nozione di «paesi terzi» contenuta in tali disposizioni i dirigenti di tali paesi nonché le persone ed entità collegate a tali dirigenti o da essi direttamente o indirettamente controllate, tuttavia un’interpretazione siffatta è stata assoggettata a condizioni volte ad assicurare un’applicazione degli articoli 60 CE e 301 CE conforme alla finalità loro attribuita.
61
Al riguardo, la Corte ha respinto l’argomento della Commissione secondo cui sarebbe sufficiente che le misure restrittive in questione riguardino persone o entità che si trovano in un paese terzo o che sono ad esso collegate ad altro titolo affinché possano essere considerate come adottate nei confronti di tale paese, ai sensi degli articoli 60 CE e 301 CE (v. sentenza Kadi e Al Barakaat International Foundation/Consiglio e Commissione, cit., punto 168).
62
Secondo la Corte, un’interpretazione siffatta degli articoli 60 CE e 301 CE attribuirebbe a tali disposizioni una portata eccessivamente ampia e non terrebbe assolutamente conto del requisito, derivante dai termini stessi di queste ultime, secondo cui le misure decise sulla base delle citate disposizioni devono essere assunte nei confronti di paesi terzi (sentenza Kadi e Al Barakaat International Foundation/Consiglio e Commissione, cit., punto 168).
63
Ne consegue che, per poter essere adottate sulla base degli articoli 60 CE e 301 CE, quali misure restrittive nei confronti di paesi terzi, le misure a carico di persone fisiche devono riguardare unicamente i dirigenti di tali paesi e le persone ad essi collegate (sentenza Kadi e Al Barakaat International Foundation/Consiglio e Commissione, cit., punto 166).
64
Detto requisito garantisce l’esistenza di un legame sufficiente tra le persone interessate e il paese terzo che è l’obiettivo delle misure restrittive adottate dall’Unione, impedendo che gli articoli 60 CE e 301 CE siano interpretati in modo eccessivamente ampio e, pertanto, in senso contrario alla giurisprudenza della Corte.
65
Dichiarando che si può presumere che i familiari dei dirigenti importanti di imprese beneficino a loro volta delle politiche economiche del governo, il Tribunale ha ampliato la categoria delle persone fisiche che possono essere assoggettate a misure restrittive mirate.
66
L’applicazione di misure siffatte alle persone fisiche per il solo fatto del loro legame familiare con persone collegate ai dirigenti del paese terzo interessato ed indipendentemente dalla loro personale condotta confligge con la giurisprudenza della Corte relativa agli articoli 60 CE e 301 CE.
67
Infatti, non è agevole stabilire un legame, neppure indiretto, tra, da un lato, l’assenza di progressi verso la democratizzazione e la persistenza delle violazioni dei diritti umani in Myanmar, che rappresentano, come risulta dal primo considerando del regolamento controverso, una delle ragioni che hanno condotto all’adozione di quest’ultimo, e, dall’altro, la condotta dei familiari dei dirigenti di imprese, la quale, di per sé, non è stata oggetto di alcuna censura.
68
D’altro canto, dichiarando, al punto 168 della citata sentenza Kadi e Al Barakaat International Foundation/Consiglio e Commissione, che le misure restrittive adottate nei confronti di un paese terzo non potevano riguardare persone collegate a tale paese «ad altro titolo», la Corte ha inteso limitare le categorie di persone fisiche che possono essere colpite da misure restrittive mirate a quelle aventi un collegamento con il paese terzo in questione che s’impone con ogni evidenza, vale a dire ai dirigenti dei paesi terzi e agli individui che sono collegati a tali dirigenti.
69
Peraltro, il criterio adottato dal Tribunale per includere i familiari dei dirigenti di imprese si fonda su una presunzione che non trova riscontro né nel regolamento controverso né nelle posizioni comuni 2006/318 e 2007/750, alle quali quest’ultimo rinvia, e che non risponde alla finalità di tale normativa.
70
Di conseguenza, una misura di congelamento dei capitali e delle risorse economiche appartenenti al ricorrente poteva essere adottata, nell’ambito di un regolamento diretto a sanzionare un paese terzo sulla base degli articoli 60 CE e 301 CE, unicamente in presenza di elementi precisi e concreti idonei a dimostrare che tale ricorrente beneficia delle politiche economiche dei dirigenti della Repubblica dell’Unione di Myanmar.
71
Sulla scorta di tutto quanto precede risulta che, dichiarando che si può presumere che i familiari dei dirigenti di imprese traggono profitto dalla funzione svolta da questi ultimi, così da beneficiare a loro volta delle politiche economiche del governo e che, di conseguenza, esiste un legame sufficiente, ai sensi degli articoli 60 CE e 301 CE, tra il ricorrente ed il regime militare di Myanmar, il Tribunale ha commesso un errore di diritto.
72
Ne consegue che il primo motivo di impugnazione è fondato e che la sentenza impugnata deve essere annullata, in quanto ha omesso di annullare il regolamento controverso, nella parte in cui riguarda il ricorrente, per difetto di fondamento giuridico.
73
Atteso che il riconoscimento della fondatezza del primo motivo determina l’annullamento della sentenza impugnata, non occorre procedere all’esame degli altri motivi di impugnazione.
Sul ricorso dinanzi al Tribunale
74
In forza dell’articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, quando l’impugnazione è accolta, la Corte annulla la decisione del Tribunale. In tal caso, essa può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta.
75
Nel caso di specie, la Corte dispone degli elementi necessari per statuire definitivamente sul ricorso di annullamento del regolamento controverso proposto dal ricorrente dinanzi al Tribunale.
76
A tal proposito, è sufficiente rilevare che, per i motivi esposti ai punti 60-70 della presente sentenza, il ricorso è fondato e si deve pertanto annullare il regolamento controverso, per difetto di fondamento giuridico, nella parte in cui riguarda il ricorrente.
Sulle spese
77
Ai sensi dell’articolo 122, primo comma, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è accolta e la controversia viene definitivamente decisa dalla Corte, quest’ultima statuisce sulle spese.
78
Ai termini dell’articolo 69, paragrafo 2, del medesimo regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione per effetto del successivo articolo 118, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché il ricorrente ha chiesto la condanna del Consiglio, quest’ultimo, rimasto soccombente, va condannato alle spese di entrambi i gradi di giudizio.
79
L’articolo 69, paragrafo 4, del regolamento di procedura, anch’esso applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 118 di tale regolamento, prevede al primo comma che gli Stati membri e le istituzioni intervenuti nella causa sopportano le proprie spese. Ai sensi di tale disposizione, occorre dichiarare che il Regno Unito e la Commissione sopportano le proprie spese relative tanto al procedimento dinanzi al Tribunale quanto all’impugnazione.
Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara e statuisce:
1)
La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 19 maggio 2010, Tay Za/Consiglio (T-181/08), è annullata.
2)
Il regolamento (CE) n. 194/2008 del Consiglio, del 25 febbraio 2008, che proroga e intensifica le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar e abroga il regolamento (CE) n. 817/2006, è annullato nella parte in cui riguarda il sig. Tay Za.
3)
Il Consiglio dell’Unione europea è condannato alle spese del procedimento di primo grado e della presente impugnazione.
4)
Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord nonché la Commissione europea sopportano le proprie spese relative tanto al procedimento di primo grado quanto all’impugnazione.
Firme
( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.
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