Causa C‑381/10
Astrid Preissl KEG
contro
Landeshauptmann von Wien
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Unabhängiger Verwaltungssenat Wien)
«Politica industriale — Igiene dei prodotti alimentari — Regolamento n. 852/2004 — Installazione di un lavabo nelle toilette di un locale in cui sono commercializzati prodotti alimentari»
Massime della sentenza
Tutela della sanità pubblica — Igiene dei prodotti alimentari — Installazione di lavabo per lavarsi le mani nelle toilette di un locale in cui sono commercializzati prodotti alimentari
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 852/2004, allegato II, capitolo I, punto 4)
L’allegato II, capitolo I, punto 4, del regolamento n. 852/2004, sull’igiene dei prodotti alimentari, deve essere interpretato nel senso che tale disposizione non richiede che i lavabi in essa previsti debbano essere destinati esclusivamente al lavaggio delle mani, né che il rubinetto e il sistema di asciugatura debbano poter essere utilizzati senza contatto con le mani.
(v. punto 31 e dispositivo)
SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)
6 ottobre 2011 (*)
«Politica industriale – Igiene dei prodotti alimentari – Regolamento (CE) n. 852/2004 − Installazione di un lavabo nelle toilette di un locale in cui sono commercializzati prodotti alimentari»
Nel procedimento C‑381/10,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 267 TFUE, dall’Unabhängiger Verwaltungssenat Wien (Austria) con decisione 22 luglio 2010, pervenuta in cancelleria il 29 luglio 2010, nella causa
Astrid Preissl KEG
contro
Landeshauptmann von Wien,
LA CORTE (Ottava Sezione),
composta dal sig. K. Schiemann, presidente di sezione, dalla sig.ra A. Prechal (relatore) e dal sig. E. Jarašiūnas, giudici,
avvocato generale: sig. J. Mazák
cancelliere: sig. A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– per il governo ceco, dai sigg. M. Smolek e J. Vláčil, in qualità di agenti;
– per l’Irlanda, dal sig. D. O’Hagan, in qualità di agente;
– per la Commissione europea, dal sig. B. Schima e dalla sig.ra A. Marcoulli, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’allegato II, capitolo I, punto 4, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, n. 852, sull’igiene dei prodotti alimentari (GU L 139, pag. 1, e rettifica in GU L 226, pag. 3; in prosieguo: il «regolamento»).
2 Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra la Astrid Preissl KEG e il Landeshauptmann von Wien (governatore del Land di Vienna) attinente ad una decisione sull’installazione di un lavabo nelle toilette del personale nel locale gestito dalla ricorrente nella causa principale, nel quale vengono commercializzati taluni prodotti alimentari.
Contesto normativo
La normativa dell’Unione
3 Il settimo ‘considerando’ del regolamento sancisce quanto segue:
«L’obiettivo fondamentale delle nuove norme d’igiene generali e specifiche è quello di garantire un elevato livello di tutela dei consumatori con riguardo alla sicurezza degli alimenti».
4 L’art. 1 del regolamento, intitolato «Ambito di applicazione», al suo n. 1 prevede quanto segue:
«Il presente regolamento stabilisce norme generali in materia di igiene dei prodotti alimentari destinate agli operatori del settore alimentare, tenendo conto in particolare dei seguenti principi:
a) la responsabilità principale per la sicurezza degli alimenti incombe all’operatore del settore alimentare;
(...)
d) l’applicazione generalizzata di procedure basate sui principi del sistema HACCP [principi del sistema dell’analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo], unitamente all’applicazione di una corretta prassi igienica, dovrebbe accrescere la responsabilità degli operatori del settore alimentare;
(...)».
5 Ai sensi dell’art. 2, n. 3, del regolamento:
«Negli allegati del presente regolamento per “ove necessario”, “ove opportuno”, “adeguato” e “sufficiente” si intendono rispettivamente laddove risulti necessario, opportuno, adeguato o sufficiente per raggiungere gli obiettivi perseguiti dal presente regolamento».
6 L’art. 4 del regolamento, intitolato «Requisiti generali e specifici in materia d’igiene», prevede, al suo n. 2:
«Gli operatori del settore alimentare che eseguono qualsivoglia fase della produzione, della trasformazione e della distribuzione di alimenti successiva a quelle di cui al paragrafo 1, rispettano i requisiti generali in materia d’igiene di cui all’allegato II (...)».
7 L’art. 5 del regolamento, intitolato «Analisi dei pericoli e punti critici di controllo», dispone, nei suoi nn. 1 e 2, quanto segue:
«1. Gli operatori del settore alimentare predispongono, attuano e mantengono una o più procedure permanenti, basate sui principi del sistema HACCP.
2. I principi del sistema HACCP di cui al paragrafo 1 sono i seguenti:
a) identificare ogni pericolo che deve essere prevenuto, eliminato o ridotto a livelli accettabili;
(...)».
8 Nell’allegato II del regolamento, intitolato «Requisiti generali in materia di igiene applicabili a tutti gli operatori del settore alimentare (diversi da quelli di cui all’allegato I)», il capitolo I di tale allegato, intitolato «Requisiti generali applicabili alle strutture destinate agli alimenti (diversi da quelli indicati nel capitolo III)», contiene un punto 4 formulato come segue:
«Deve essere disponibile un sufficiente numero di lavabi, adeguatamente collocati e segnalati per lavarsi le mani. I lavabi devono disporre di acqua corrente fredda e calda, materiale per lavarsi le mani e un sistema igienico di asciugatura. Ove necessario, gli impianti per il lavaggio degli alimenti devono essere separati da quelli per il lavaggio delle mani».
La normativa nazionale
9 Emerge dalla decisione di rinvio che, ai sensi dell’art. 39, n. 1, punto 13, della legge in materia di sicurezza dei prodotti alimentari e di tutela dei consumatori (Lebensmittelsicherheits- und Verbraucherschutzgesetz, BGBl. I, 13/2006), qualora vengano accertate violazioni delle disposizioni applicabili in materia di prodotti alimentari, il Landeshauptmann adotta le misure necessarie, in base al tipo di violazione ed in osservanza del principio di proporzionalità, ai fini dell’eliminazione dei difetti e della diminuzione dei rischi, stabilendo, laddove necessario, un termine adeguato nonché i requisiti o le condizioni necessarie. Tali misure possono consistere, in particolare, nella realizzazione di miglioramenti delle strutture, delle installazioni tecniche e delle attrezzature. L’imprenditore deve sopportare i costi connessi con l’adozione di tali misure.
10 Ai sensi dell’art. 90, n. 3, punto 1, della citata legge, chi contravviene alle prescrizioni di cui agli artt. 96 e 97 della stessa commette un’infrazione amministrativa e deve essere punito dall’autorità amministrativa distrettuale con una pena pecuniaria fino a EUR 20 0000, aumentata per la recidiva fino a EUR 40 000, e, in caso di mancata liquidazione della somma, con una pena detentiva sostitutiva fino a sei settimane.
Causa principale e questioni pregiudiziali
11 Con decisione 10 marzo 2010, il Landeshauptmann von Wien ha ordinato alla ricorrente nella causa principale di installare nelle toilette riservate al personale del locale da essa gestito un lavabo con impianto di acqua corrente calda e fredda, un dispensatore di sapone e un dispensatore di carta per l’asciugatura igienica delle mani. Nella medesima decisione era inoltre prescritto che i rubinetti non dovevano poter essere azionati a mano.
12 Investito di un ricorso avverso tale decisione, il giudice del rinvio esclude l’interpretazione fornita dalle autorità austriache, secondo la quale solo un lavabo installato nelle toilette costituirebbe un lavabo ai sensi dell’allegato II, capitolo I, punto 4, del regolamento. A suo parere, un siffatto requisito supplementare non compare nel testo di quest’ultimo.
13 Detto giudice precisa, tuttavia, che tale valutazione non è sufficiente, nel caso di specie, a consentirgli di statuire sull’intera controversia sottopostagli, dal momento che non gli spetta, peraltro, nella sua qualità di istanza d’appello, verificare se le installazioni di cui trattasi nella causa principale soddisfino i requisiti posti dal citato punto 4.
14 A tale proposito il giudice del rinvio osserva che, nel citato locale, il quale è un bar non adibito alla ristorazione, fatta eccezione per la preparazione di toast, si trova un lavandino con acqua calda corrente, utilizzabile per lavarsi le mani, ma anche per sciacquare le stoviglie. Egli si interroga sulla questione se tale lavandino soddisfi i requisiti posti dall’allegato II, capitolo I, punto 4, del regolamento.
15 Il giudice del rinvio precisa che, dal momento che nel locale gestito dalla ricorrente nella causa principale non vengono preparati generi alimentari freschi, si deve muovere dal presupposto che, in siffatta circostanza, non sia applicabile la prescrizione di cui all’ultima frase del citato punto 4.
16 Tuttavia, il giudice del rinvio si interroga sulla questione se il termine «lavabo», contemplato nell’allegato II, capitolo I, punto 4, del regolamento si riferisca ad ogni impianto, il quale disponga di acqua calda corrente, che consente di lavare le mani, ovvero se, tenendo conto della versione in lingua tedesca dello stesso punto 4, nella quale compare il termine «Handwaschbecken», tale disposizione imponga che il lavabo sia esclusivamente destinato al lavaggio delle mani. Inoltre, egli nutre dubbi sul fatto che il citato punto 4 consenta di imporre che un lavabo e un dispositivo di asciugatura delle mani funzionino senza alcun contatto con le mani.
17 Ritenendo che la soluzione della controversia sottopostagli esiga l’interpretazione del citato punto 4, l’Unabhängiger Verwaltungssenat Wien ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se la prescrizione di cui all’allegato II, capitolo I, punto 4, del [regolamento], secondo la quale deve essere disponibile “un sufficiente numero di lavabi [che dispongano] di acqua corrente fredda e calda”, debba essere interpretata nel senso che per “Handwaschbecken” [lavabo], termine utilizzato nella versione in lingua tedesca, debba intendersi qualsiasi impianto (con acqua calda corrente) che consenta il lavaggio delle mani ovvero solo un lavabo destinato esclusivamente al lavaggio delle mani.
2) In base a quali criteri debba stabilirsi quando sia soddisfatto il requisito di igiene di cui all’allegato II, capitolo I, punto 4, del [regolamento], come risulta, in particolare, dall’obbligo di disporre di “materiale per lavarsi le mani e un sistema igienico di asciugatura”, e se tale disposizione dell’allegato debba interpretarsi, in particolare, nel senso che un apparecchio per l’asciugatura delle mani o un rubinetto soddisfano i requisiti igienici [da essa previsti] solo se possono essere usati senza contatto con le mani».
Sulle questioni pregiudiziali
18 Con le sue questioni, che vanno esaminate congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se l’allegato II, capitolo I, punto 4, del regolamento debba essere interpretato nel senso che tale disposizione richiede che i lavabi in essa previsti debbano essere destinati esclusivamente al lavaggio delle mani e che il rubinetto nonché il sistema di asciugatura debbano poter essere utilizzati senza contatto con le mani.
19 A tale proposito si deve rilevare che il citato punto 4 sancisce una norma generale di igiene alla quale gli operatori del settore alimentare, menzionati nell’art. 4, n. 2, del regolamento, devono conformarsi in forza di tale medesima disposizione.
20 Lo stesso punto 4, in combinato disposto con l’art. 4, n. 2, del regolamento, impone quindi ai citati operatori di rispettare taluni requisiti precisi relativi alla presenza e all’equipaggiamento di lavabi nei loro locali.
21 A tale proposito si deve constatare, in primo luogo, che la formulazione stessa dell’allegato II, capitolo I, punto 4, del regolamento non consente di concludere che, in forza di tale disposizione, un lavabo come quelli in esso previsti debba essere destinato esclusivamente al lavaggio delle mani e che il rubinetto nonché il sistema di asciugatura debbano poter essere utilizzati senza contatto con le mani.
22 Da un lato, l’ultima frase del citato punto 4 prevede che, «[o]ve necessario, gli impianti per il lavaggio degli alimenti devono essere separati da quelli per il lavaggio delle mani». Orbene, come correttamente rilevato dal governo ceco e dalla Commissione europea, tale frase ha un senso unicamente se, a priori, i lavabi di cui trattasi nella citata disposizione non sono esclusivamente destinati al lavaggio delle mani, ma possono servire anche al lavaggio degli alimenti.
23 Come emerge, del resto, dalla definizione contenuta nell’art. 2, n. 3, del regolamento, con la locuzione «[o]ve necessario» si indica «laddove risulti necessario (...) per raggiungere gli obiettivi perseguiti dal presente regolamento» e non può pertanto essere intesa nel senso che è sempre necessario disporre di un impianto di lavaggio destinato unicamente al lavaggio delle mani qualora esista un impianto per il lavaggio degli alimenti, come rilevato, in particolare, dall’Irlanda.
24 Ne consegue che il termine «Handwaschbecken», utilizzato nella versione tedesca della formulazione del citato punto 4, cui fa riferimento il giudice del rinvio nella sua prima questione, termine che contiene, contrariamente alla terminologia utilizzata in altre versioni linguistiche di tale disposizione, un riferimento espresso al lavaggio delle mani, non può essere interpretato, nel contesto del citato punto 4, considerato nel suo insieme, nel senso che esso indica un dispositivo che debba necessariamente essere destinato esclusivamente al lavaggio delle mani.
25 D’altra parte, come fatto correttamente valere dal governo ceco e dalla Commissione, la formulazione dell’allegato II, capitolo I, punto 4, del regolamento non impone che il rubinetto e il sistema di asciugatura debbano poter essere utilizzati senza contatto con le mani. In particolare, il termine «igienico» utilizzato nella citata disposizione non è tale da condurre alla generalizzazione di un requisito di tal tipo, a prescindere dalle circostanze di ciascun caso di specie.
26 In secondo luogo, relativamente al contesto più generale nel quale è collocato tale stesso punto 4 e di cui si deve parimenti tener conto ai fini interpretativi (v., in tal senso, sentenza 22 dicembre 2010, causa C‑116/10, Feltgen e Bacino Charter Company, Racc. pag. I‑14187, punto 12 e giurisprudenza ivi citata), occorre prendere in considerazione l’art. 5 del regolamento, come fatto valere correttamente dal governo ceco e dalla Commissione.
27 Ai sensi del n. 1 del citato art. 5, gli operatori del settore alimentare predispongono, attuano e mantengono una o più procedure permanenti basate sui principi del sistema HACCP. Tra tali principi è menzionato quello contenuto nell’art. 5, n. 2, lett. a), del regolamento, il quale impone di identificare ogni pericolo che deve essere prevenuto, eliminato o ridotto a livelli accettabili.
28 Come emerge, in particolare, dall’art. 1, n. 1, lett. a) e d), del regolamento, l’obbligo di cui all’art. 5, n. 1, dello stesso è espressione dello scopo perseguito dal legislatore dell’Unione di attribuire la responsabilità principale in materia di sicurezza degli alimenti agli operatori del settore alimentare.
29 A tale proposito occorre rilevare che, certamente, possono essere applicati requisiti supplementari rispetto a quelli che emergono esplicitamente dall’allegato II, capitolo I, punto 4, del regolamento al fine di conseguire lo scopo principale perseguito dal citato legislatore con l’adozione del regolamento il quale consiste, come emerge dal settimo ‘considerando’ di quest’ultimo, nel «garantire un elevato livello di tutela dei consumatori con riguardo alla sicurezza degli alimenti».
30 Tuttavia, tenuto conto dello scopo cui mirava il medesimo legislatore inserendo l’art. 5 nel regolamento, come rammentato al punto 28 della presente sentenza, occorre considerare che requisiti supplementari di tal tipo non risultano tanto, in modo generale e a prescindere dalle citate circostanze, dall’allegato II, capitolo I, punto 4, del regolamento, quanto piuttosto, se necessario, da un’applicazione di tale articolo caso per caso, tenuto conto delle circostanze particolari di ciascuno di essi.
31 Occorre dunque risolvere le questioni sottoposte dichiarando che l’allegato II, capitolo I, punto 4, del regolamento deve essere interpretato nel senso che tale disposizione non richiede che i lavabi in essa previsti debbano essere destinati esclusivamente al lavaggio delle mani, né che il rubinetto e il sistema di asciugatura debbano poter essere utilizzati senza contatto con le mani.
Sulle spese
32 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara:
L’allegato II, capitolo I, punto 4, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, n. 852, sull’igiene dei prodotti alimentari, deve essere interpretato nel senso che tale disposizione non richiede che i lavabi in essa previsti debbano essere destinati esclusivamente al lavaggio delle mani, né che il rubinetto e il sistema di asciugatura debbano poter essere utilizzati senza contatto con le mani.
Firme
* Lingua processuale: il tedesco.
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