Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 30 giugno 2011 – Commissione / Belgio
(causa C‑397/10)
«Inadempimento di uno Stato – Art. 56 TFUE – Libera prestazione di servizi – Normativa nazionale che assoggetta ad una serie di obblighi le attività delle agenzie di lavoro temporaneo – Ostacoli ingiustificati»
1. Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 258 TFUE) (Art. 56 TFUE)
2. Libera prestazione dei servizi – Restrizioni – Normativa nazionale che assoggetta le attività delle agenzie di lavoro temporaneo, da un lato, all’obbligo di avere come oggetto sociale esclusivo l’attività di cessione di lavoratori e, dall’altro, a quello di rivestire una forma giuridica particolare – Inammissibilità – Giustificazione – Insussistenza (Art. 56 TFUE) (v. punto 13)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato – Violazione dell’art. 56 TFUE – Restrizione alla libera prestazione di servizi – Normativa nazionale che assoggetta ad una serie di obblighi le attività delle agenzie di lavoro temporaneo di altri Stati membri – Ostacoli ingiustificati.
Dispositivo
1)
Assoggettando le agenzie di lavoro temporaneo che forniscono i loro servizi nel territorio della Regione di Bruxelles-Capitale ai seguenti obblighi:
– avere come oggetto sociale esclusivo l’attività di cessione di lavoratori, e
– rivestire una forma giuridica particolare,
il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’art. 56 TFUE.
2)
Il Regno del Belgio è condannato alle spese.
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