Causa C‑402/10
Groupe Limagrain Holding
contro
Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État (Francia)]
«Agricoltura — Regolamenti (CEE) nn. 3665/87 e 565/80 — Restituzioni all’esportazione — Restituzione pagata anticipatamente — Merci collocate in regime di deposito doganale — Assenza di contabilità di magazzino — Prova dell’esportazione delle merci — Acquisizione totale o parziale della restituzione relativa a tale esportazione — Obbligo di rimborsare l’importo indebitamente percepito — Applicazione di una maggiorazione all’importo da rimborsare»
Massime della sentenza
1. Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Restituzioni all’esportazione — Pagamento anticipato — Merci collocate in regime di deposito doganale — Obbligo di tenere una contabilità di magazzino
(Regolamenti del Consiglio n. 565/80 e n. 2913/92; regolamenti della Commissione n. 3665/87, come modificato dal regolamento della Commissione n. 1708/93, e n. 2454/93)
2. Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Restituzioni all’esportazione — Pagamento anticipato — Merci collocate in regime di deposito doganale — Inadempimento dell’obbligo di tenere una contabilità di magazzino
(Regolamenti del Consiglio n. 565/80 e n. 2913/92; regolamenti della Commissione n. 3665/87, come modificato dal regolamento della Commissione n. 1708/93, e n. 2454/93)
1. Le disposizioni del diritto dell’Unione relative al prefinanziamento delle restituzioni all’esportazione, e in particolare quelle del regolamento n. 3665/87, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli, come modificato, segnatamente, dal regolamento n. 1708/93, in combinato disposto con le disposizioni del regolamento n. 565/80, relativo al pagamento anticipato delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli, devono essere interpretate nel senso che la tenuta, in conformità alla regolamentazione doganale dell’Unione, di una contabilità di magazzino per i prodotti collocati sotto controllo doganale costituisce una condizione per il pagamento anticipato della restituzione all’esportazione relativa a detti prodotti. Tuttavia, dubbi residui relativi all’esattezza di talune iscrizioni oppure relativi a discordanze nell’ambito di detta contabilità di magazzino possono essere chiariti mediante altri documenti complementari, nei limiti in cui tali documenti siano giudicati soddisfacenti dalle autorità nazionali competenti.
(v. punto 39, dispositivo 1)
2. Le disposizioni del diritto dell’Unione relative al prefinanziamento delle restituzioni all’esportazione, e in particolare quelle del regolamento n. 3665/87, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli, come modificato, segnatamente, dal regolamento n. 1708/93, in combinato disposto con quelle del regolamento n. 565/80, relativo al pagamento anticipato delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli, devono essere interpretate nel senso che:
– in quanto e nei limiti in cui non sia stato soddisfatto l’obbligo di tenere, in conformità alla regolamentazione doganale dell’Unione, una contabilità di magazzino dei prodotti collocati sotto controllo doganale, la prova che merci analoghe per quantità e natura a quelle previste nella dichiarazione di pagamento di un anticipo sono state esportate non è sufficiente perché l’importo della restituzione all’esportazione relativa a tali merci possa essere considerato acquisito nei confronti dell’esportatore;
– nell’ipotesi in cui l’esportatore debba rimborsare, a causa di un inadempimento all’obbligo di tenere la contabilità di magazzino per i prodotti collocati in regime di deposito doganale, in tutto o in parte, somme percepite a titolo di anticipo su una restituzione all’esportazione, si deve applicare all’indebito da rimborsare la maggiorazione del 20% prevista dall’art. 33, n. 1, secondo comma, del regolamento n. 3665/87.
(v. punti 47, 55, dispositivo 2)
SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
27 ottobre 2011 (*)
«Agricoltura – Regolamenti (CEE) nn. 3665/87 e 565/80 – Restituzioni all’esportazione – Restituzione pagata anticipatamente – Merci collocate in regime di deposito doganale – Assenza di contabilità di magazzino – Prova dell’esportazione delle merci – Acquisizione totale o parziale della restituzione relativa a tale esportazione – Obbligo di rimborsare l’importo indebitamente percepito – Applicazione di una maggiorazione all’importo da rimborsare»
Nel procedimento C‑402/10,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 267 TFUE, dal Conseil d’État (Francia), con decisione 26 maggio 2010, pervenuta in cancelleria il 6 agosto 2010, nella causa
Groupe Limagrain Holding
contro
Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer,
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta dal sig. A. Borg Barthet, facente funzione di presidente della Quinta Sezione, dal sig. J.‑J. Kasel e dalla sig.ra M. Berger (relatore), giudici,
avvocato generale: sig. J. Mazák
cancelliere: sig.ra R. Şereş, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’11 maggio 2011,
considerate le osservazioni presentate:
– per la Société Groupe Limagrain Holding, dai sigg. A. Monod e V. Maignan-Artiga, avocats;
– per l’Établissement national des produits de l’agriculture e de la mer, dal sig. F. Blancpain, avocat;
– per il governo francese, dai sigg. G. de Bergues e B. Cabouat, in qualità di agenti;
– per la Commissione europea, dai sigg. B. Burggraaf e D. Triantafyllou, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda l’interpretazione delle disposizioni del regolamento (CEE) della Commissione 27 novembre 1987, n. 3665, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli (GU L 351, pag. 1), come modificato, segnatamente, dal regolamento (CEE) della Commissione 30 giugno 1993, n. 1708 (GU L 159, pag. 77; in prosieguo: il «regolamento n. 3665/87»), in combinato disposto con quelle del regolamento (CEE) del Consiglio 4 marzo 1980, n. 565, relativo al pagamento anticipato delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli (GU L 62, pag. 5).
2 Detta domanda è stata presentata nel contesto di una controversia che vede la società Groupe Limagrain Holding (in prosieguo: la «Limagrain»), succeduta alla società Maïs Céréales Technologie (in prosieguo: la «MCT»), contrapposta all’Office national interprofessionnel des céréales (Ufficio nazionale interprofessionale cereali; in prosieguo: l’«ONIC»), divenuto Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (Istituto nazionale dei prodotti dell’agricoltura e del mare), in merito al rimborso di una restituzione all’esportazione percepita anticipatamente dalla MCT.
Contesto normativo
Il regolamento n. 565/80
3 Il regolamento n. 565/80 istituisce per taluni prodotti agricoli, tra cui quelli rientranti nell’ambito di applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio 29 ottobre 1975, n. 2727, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (GU L 281, pag. 1), abrogato e sostituito dal regolamento (CEE) del Consiglio 30 giugno 1992, n. 1766 (GU L 181, pag. 21), un regime di prefinanziamento delle restituzioni alle esportazioni destinate ai paesi terzi.
4 L’art. 4, n. 1, di detto regolamento così dispone:
«A richiesta dell’interessato, viene pagato un importo pari alla restituzione all’esportazione non appena i prodotti di base sono posti sotto controllo doganale che garantisca che i prodotti trasformati o le merci saranno esportati entro un determinato termine».
5 Ai sensi dell’art. 6 dello stesso regolamento:
«Il beneficio dei regimi previsti dal presente regolamento è subordinato alla costituzione di una cauzione che garantisca il rimborso di un importo pari a quello pagato, maggiorato di un importo supplementare.
A prescindere dai casi di forza maggiore, questa cauzione viene incamerata totalmente o parzialmente:
– nel caso in cui il rimborso non sia stato effettuato in quanto l’esportazione non ha avuto luogo entro il termine di cui all’articolo 4, paragrafo 1 (…)
o
– se risulta che non è sorto alcun diritto alla restituzione o che il diritto alla restituzione riguardava un importo inferiore».
Il regolamento n. 3665/87
6 Nel titolo 2, capo 3, ove figurano gli artt. 24‑33, il regolamento n. 3665/87 descrive le modalità di applicazione del regolamento n. 565/80 e le formalità da compiere o le condizioni da rispettare per beneficiare del pagamento anticipato della restituzione in caso di trasformazione o di previo magazzinaggio ai fini dell’esportazione.
7 L’art. 25, n. 1, primo comma, di tale regolamento così prevede:
«Quando l’esportatore esprime il proprio intento di esportare i prodotti o le merci dopo trasformazione o magazzinaggio e di fruire di una restituzione, in applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 4 o 5 del regolamento (CEE) n. 565/80, per poter beneficiare del regime suddetto, egli deve presentare alle autorità doganali una dichiarazione, in appresso denominata “dichiarazione di pagamento”».
8 L’art. 26, n. 1, di detto regolamento così dispone:
«Alla data di accettazione della dichiarazione di pagamento, i prodotti o le merci devono essere sottoposti a controllo doganale fino a quando lasciano il territorio doganale della Comunità o raggiungono una destinazione prevista».
9 Ai sensi dell’art. 27, n. 5, primo comma, del regolamento n. 3665/87:
«I prodotti di base possono restare sotto controllo doganale in previsione della loro trasformazione per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di accettazione della dichiarazione di pagamento».
10 L’art. 29, nn. 1 e 2, di detto regolamento così dispone:
«1. L’importo da pagare prima dell’esportazione viene pagato dallo Stato membro nel quale è stata accettata la dichiarazione di pagamento.
2. Il pagamento ha luogo soltanto previa domanda scritta dell’esportatore (…)».
11 L’art. 31, n. 1, dello stesso regolamento così prevede:
«Una cauzione pari alla somma dell’importo calcolato conformemente all’articolo 29, paragrafo 3, e dell’eventuale importo compensativo monetario positivo, maggiorata del 20% di detto importo, viene costituita prima dell’accettazione della dichiarazione di pagamento. (…)».
12 L’art. 33, n. 1, di tale regolamento recita come segue:
«Allorché sia stato provato il diritto a una restituzione per i prodotti cui possono essere applicate le disposizioni del presente capo, l’importo di cui trattasi è soggetto a compensazione con quello pagato in anticipo. Se l’importo dovuto per il quantitativo esportato è superiore a quello pagato in anticipo, la differenza viene versata all’interessato.
Se l’importo dovuto per il quantitativo esportato è inferiore a quello pagato in anticipo, in particolare in caso di applicazione del paragrafo 2, la competente autorità avvia senza indugio la procedura di cui all’articolo 29 del regolamento (CEE) n. 2220/85, affinché l’operatore paghi la differenza tra questi due importi, maggiorata del 20%».
Il regolamento (CEE) n. 3719/88
13 Al suo art. 43, n. 1, il regolamento (CEE) della Commissione 16 novembre 1988, n. 3719, che stabilisce le modalità comuni d’applicazione del regime dei titoli d’importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (GU L 331, pag. 1), così dispone:
«Se prodotti di base sono stati sottoposti al regime di cui all’articolo 4 del regolamento (CEE) n. 565/80 (…), qualora sia stato utilizzato un titolo di esportazione o di fissazione anticipata e l’interessato, totalmente o in parte:
– ritiri dal controllo doganale detti prodotti di base, in quanto tali o sotto forma di prodotti trasformati, ovvero detti prodotti o merci, oppure
– non rispetti i termini complessivi previsti dall’articolo 27, paragrafo 5 e dall’articolo 28, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 3665/87 o da altre disposizioni regolamentari,
l’obbligo di esportare non è stato rispettato per il quantitativo in causa».
Il regolamento (CEE) n. 2913/92
14 In forza dell’art. 105, primo comma, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1; in prosieguo: il «codice doganale comunitario»):
«La persona indicata dall’autorità doganale deve tenere, nella forma approvata da detta autorità, una contabilità di magazzino di tutte le merci vincolate al regime del deposito doganale. Una contabilità di magazzino non è necessaria quando un deposito pubblico è gestito dall’autorità doganale».
Il regolamento (CEE) n. 2454/93
15 Nella sua versione in vigore all’epoca dei fatti di cui alla causa principale, l’art. 504, n. 1, del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento applicativo del codice doganale comunitario») così disponeva:
«Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, i depositi doganali in cui sono immagazzinate le merci vincolate al regime di deposito doganale sono identificati da una delle seguenti denominazioni:
(...)
– deposito doganale di tipo C: deposito privato, conformemente all’articolo 99, secondo comma, secondo trattino, del codice, ove il depositario si identifichi con il depositante senza essere, necessariamente, proprietario delle merci;
(...)».
16 L’art. 517, n. 1, di detto regolamento così prevedeva:
«Nei depositi doganali di tipo A, C, D ed E l’autorità doganale impone al depositante di tenere la contabilità di magazzino di cui all’articolo 105 del codice [doganale comunitario].
Questa contabilità di magazzino deve essere tenuta a disposizione dell’ufficio di controllo per permettergli di effettuare le verifiche che esso reputi necessarie».
17 L’art. 520 dello stesso regolamento esponeva quanto segue:
«1. Nella contabilità di magazzino di cui all’articolo 105 del codice [doganale comunitario] devono figurare tutti gli elementi necessari per la corretta applicazione del regime e per il suo controllo.
Debbono esservi annotati, in particolare:
a) le indicazioni figuranti nelle caselle nn. 1, 31, 37 e 38 della dichiarazione di vincolo al regime;
b) il riferimento alle dichiarazioni con le quali le merci hanno ricevuto una destinazione doganale appurante il regime di deposito doganale;
c) la data, il riferimento agli altri documenti doganali e a tutti gli altri documenti relativi al vincolo e all’appuramento;
d) le indicazioni necessarie per poter seguire le merci, in particolare il luogo in cui sono depositate, comprese le indicazioni relative ad un eventuale trasferimento delle merci da un deposito doganale ad un altro senza porre fine al regime;
e) le indicazioni relative al comune immagazzinamento di merci di cui all’articolo 524;
f) tutti gli altri elementi eventualmente necessari per identificare le merci;
g) le indicazioni relative alle manipolazioni usuali cui sono sottoposte le merci;
h) le indicazioni relative alle temporanee rimozioni delle merci dai locali del deposito doganale.
(...)
3. La contabilità di magazzino deve evidenziare, in qualsiasi momento, le quantità di merci ancora vincolate al regime di deposito doganale. Nei termini stabiliti dall’autorità doganale il depositante deve presentare all’ufficio di controllo l’inventario di tali merci.
(...)».
Causa principale e questioni pregiudiziali
18 La MCT era specializzata nella conservazione dei cereali e segnatamente dei chicchi di mais e nella trasformazione di tale mais in semola per poter procedere alla sua esportazione.
19 Il 30 settembre 1994 detta società ha sottoscritto, in applicazione dell’art. 4, n. 1, del regolamento n. 565/80, una dichiarazione che attestava il vincolo a deposito doganale di uno stock di mais in attesa di esportarlo sotto forma di semola.
20 Il deposito in cui il prodotto era stato collocato era un deposito privato di tipo C ai sensi dell’art. 504 del regolamento di applicazione del codice doganale comunitario.
21 Tale dichiarazione ha dato luogo al pagamento da parte dell’ONIC di un anticipo sulla restituzione per l’importo di FRF 2 523 414,07.
22 Nel corso del 1996, i servizi delle dogane hanno effettuato un controllo documentale che ha rivelato l’assenza della contabilità di magazzino delle merci collocate nel regime di deposito doganale per il periodo di collocamento in tale regime, come previsto dall’articolo 105 del codice doganale comunitario.
23 Con lettera del 17 novembre 1998, l’ONIC ha chiesto alla MCT il rimborso di una somma di FRF 3 028 096,88, corrispondente all’importo della restituzione anticipatamente percepita da detta società, maggiorata di una penale del 20% in applicazione dell’art. 33 del regolamento n. 3665/87.
24 La MCT ha chiesto l’annullamento del titolo di recupero emesso dall’ONIC.
25 Con sentenza 7 ottobre 2004, il tribunal administratif de Clermont‑Ferrand ha respinto tale domanda. Con sentenza 21 giugno 2007, la cour d’appel de Lyon ha confermato detta sentenza.
26 La Limagrain, succeduta alla MCT, ha proposto ricorso dinanzi al Conseil d’État.
27 In tale contesto, il Conseil d’État, nel dubbio in merito all’interpretazione degli artt. 4, n. 1, del regolamento n. 565/80 e 105 del codice doganale comunitario, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se la mancata tenuta di una contabilità di magazzino dei prodotti o delle merci soggette al regime del deposito doganale, in violazione degli obblighi incombenti al depositario in virtù della normativa doganale comunitaria, sia sufficiente a privare l’esportatore che ha collocato i suoi prodotti o le sue merci in tale deposito del beneficio del prefinanziamento previsto dal combinato disposto dei regolamenti [nn. 3665/87 e 565/80].
2) In caso di soluzione affermativa alla prima questione, quali conseguenze debbano trarsi riguardo alle somme percepite dal beneficiario.
In particolare:
a) qualora sia dimostrato che le merci sono state effettivamente esportate, se l’importo delle restituzioni relative a tali esportazioni possa essere considerato acquisito, interamente o parzialmente, dall’esportatore; in tale ultimo caso, se occorra prendere in considerazione il tasso delle restituzioni come prefissato in applicazione della normativa sul versamento dell’anticipo delle restituzioni all’esportazione ovvero se si debba tener conto del tasso applicabile alla data dell’esportazione effettiva, nel limite o meno del tasso prefissato;
b) in caso di obbligo di rimborso di tutte o di parte delle somme percepite, se, in applicazione dell’art. 33 del regolamento (…) n. 3665/87 (…), occorra maggiorare l’importo da rimborsare della penale prevista da tali disposizioni – benché l’obbligo della tenuta della contabilità di magazzino incomba al depositario – nel caso in cui, come nella fattispecie, il deposito doganale sia un deposito privato di tipo C gestito dallo stesso esportatore di prodotti agricoli».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
28 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se le disposizioni del diritto dell’Unione relative al prefinanziamento delle restituzioni all’esportazione debbano essere interpretate nel senso che la mancata tenuta, in violazione della disciplina doganale dell’Unione, di una contabilità di magazzino per i prodotti collocati sotto controllo doganale sia sufficiente a privare l’esportatore del beneficio del pagamento anticipato di una restituzione all’esportazione relativa a tali prodotti.
29 Per risolvere tale questione occorre ricordare le caratteristiche, pertinenti alla fattispecie della causa principale, del sistema dei pagamenti anticipati di restituzione all’esportazione.
30 L’art. 4, n. 1, del regolamento n. 565/80 prevede che un importo pari alla restituzione viene pagato all’esportatore da quando i prodotti di base vengono collocati sotto il controllo doganale, atto a garantire che i prodotti trasformati verranno esportati in un lasso di tempo determinato. In applicazione dell’art. 25 del regolamento n. 3665/87, il beneficio di tale regime di prefinanziamento delle restituzioni all’esportazione è subordinato alla presentazione alle autorità doganali e all’accettazione da parte loro di una dichiarazione di pagamento. In conformità agli artt. 26 e 27 di detto regolamento, i prodotti di base devono essere collocati sotto controllo doganale a partire dalla data dell’accettazione della domanda di pagamento e fino alla loro esportazione che deve aver luogo, in linea di principio, nel termine di sei mesi.
31 Risulta dal combinato disposto di tali disposizioni che il buon funzionamento del regime di prefinanziamento delle restituzioni all’esportazione è basato sul meccanismo di vigilanza costituito dal regime di controllo doganale. L’applicazione di tale regime deve consentire alle autorità nazionali competenti di verificare e di assicurarsi in ogni momento, secondo procedure uniformi in tutti gli Stati membri, che ricorrano le condizioni materiali necessarie per la concessione della restituzione richiesta, come definite dalle disposizioni applicabili del diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenza 18 ottobre 1988, causa 121/87, Bayernwald Früchteverwertung, Racc. pag. 6273, punto 18).
32 Il rispetto degli obblighi collegati al regime di controllo doganale costituisce quindi una condizione per beneficiare del pagamento anticipato di una restituzione all’esportazione in applicazione delle disposizioni del regolamento n. 565/80.
33 Tra gli obblighi essenziali collegati a tale regime figura, in conformità all’art. 105 del codice doganale comunitario, l’obbligo di tenere una contabilità di magazzino delle merci collocate sotto il regime di deposito doganale, a meno che non si tratti di un deposito pubblico gestito dalle autorità doganali. Quest’ultima eccezione non è pertinente nella fattispecie principale, poiché i prodotti di base sono stati collocati in un deposito privato di tipo C.
34 In forza dell’art. 520, n. 1, primo comma, del regolamento d’applicazione del codice doganale comunitario, la contabilità doganale deve contenere tutti gli elementi necessari all’applicazione corretta del regime di controllo doganale.
35 Nella sua versione applicabile all’epoca dei fatti della causa principale, il secondo comma del n. 1 di detto art. 520 elencava una lista di elementi che dovevano essere oggetto, in particolare, di iscrizione nella contabilità di magazzino. L’uso dell’espressione «in particolare» a proposito di detti elementi indica che il legislatore considerava tale elencazione come costituente il minimo indispensabile.
36 Inoltre, il n. 3 dello stesso art. 520 precisa che «la contabilità di magazzino deve evidenziare, in qualsiasi momento, le quantità di merci ancora vincolate al regime di deposito doganale».
37 Ne consegue che, qualora manchi questo minimo di elementi indispensabili richiesti dagli artt. 520 e segg. del regolamento d’applicazione del codice doganale comunitario, l’obbligo di tenuta della contabilità di magazzino non può ritenersi adempiuto (v., in questo senso, sentenza Bayernwald Früchteverwertung, cit., punto 19). Ne deriva un inadempimento a un obbligo essenziale del regime di controllo doganale. Pertanto, non è soddisfatta una delle condizioni che consentono di beneficiare del pagamento anticipato della restituzione all’esportazione in applicazione delle disposizioni del regolamento n. 565/80.
38 Occorre, tuttavia, tenere conto dell’obiettivo della contabilità di magazzino che consiste nel permettere di verificare la natura e i quantitativi precisi di merci per i quali è dovuta la restituzione. Pertanto, qualora sorgessero dubbi quanto all’esattezza di talune scritture contenute nella contabilità di magazzino, non si può escludere il ricorso ad altri documenti complementari perché il dubbio sussistente sia dissipato (v., in tal senso, sentenza Bayernwald Früchteverwertung, cit., punto 19). In tal senso, dubbi residui in merito all’esattezza di talune scritture oppure relativi a discordanze o omissioni minori nell’ambito di detta contabilità di magazzino possono essere chiariti mediante altri documenti complementari (v., in tal senso, sentenza Bayernwald Früchteverwertung, cit., punto 20).
39 Occorre pertanto risolvere la prima questione proposta dichiarando che le disposizioni del diritto dell’Unione relative al prefinanziamento delle restituzioni all’esportazione devono essere interpretate nel senso che la tenuta, in conformità alla regolamentazione doganale dell’Unione, di una contabilità di magazzino per i prodotti collocati sotto controllo doganale costituisce una condizione per il pagamento anticipato della restituzione all’esportazione relativa a detti prodotti. Tuttavia, dubbi residui relativi all’esattezza di talune scritture oppure relativi a discordanze nell’ambito di detta contabilità di magazzino possono essere chiariti mediante altri documenti complementari, nei limiti in cui tali documenti siano giudicati soddisfacenti dalle autorità nazionali competenti.
Sulla seconda questione
40 Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio, menzionando una situazione in cui non si è ottemperato all’obbligo di tenere, in conformità alla regolamentazione doganale dell’Unione, la contabilità di magazzino dei prodotti collocati sotto controllo doganale, chiede quali conseguenze debbano essere tratte da tale inadempimento considerate le somme che l’esportatore ha percepito a titolo di anticipo su una restituzione all’esportazione.
41 Tale questione consta di due parti.
42 In primo luogo, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se, nell’ipotesi in cui sia accertato che le merci contemplate nella dichiarazione di pagamento di un anticipo sono state realmente esportate, l’importo delle restituzioni all’esportazione relativo a tali merci possa nondimeno essere considerato acquisito nei confronti dell’esportatore e, in quest’ultimo caso, in base a quale tasso debba essere calcolato l’importo di detta restituzione.
43 Occorre sottolineare, preliminarmente, che, come risulta dai punti 30‑32 della presente sentenza, il beneficio del diritto al pagamento anticipato di una restituzione è subordinato, in particolare, alla prova che i prodotti per i quali è stata presentata una dichiarazione di pagamento siano stati collocati e siano rimasti sotto controllo doganale fino alla loro esportazione. La prova del rispetto degli obblighi collegati al regime di controllo doganale incombe all’esportatore e deve essere fornita in conformità alle disposizioni della regolamentazione doganale dell’Unione, come interpretata ai punti 37‑39 della presente sentenza.
44 La sottoposizione di detti prodotti al regime di controllo doganale ha lo scopo di garantire l’identità dei prodotti previsti dalla dichiarazione di pagamento e dei prodotti effettivamente esportati. In assenza di regolare esecuzione della collocazione nel regime doganale del deposito, la prova che le merci previste dalla dichiarazione di pagamento di un anticipo siano state realmente esportate non può essere fornita in modo soddisfacente. Tutt’al più può essere accertata l’esportazione di merci analoghe per quantità e natura.
45 Il difetto di regolare esecuzione della collocazione nel regime doganale del deposito è sanzionato, in particolare, facendo applicazione dell’art. 43 del regolamento n. 3719/88 (v. sentenza 21 marzo 2000, causa C‑217/98, LFZ Nordfleisch, Racc. pag. I‑1619, punto 42). Secondo il n. 1 di detto art. 43, qualora taluni prodotti siano stati collocati nel regime previsto all’art. 4 del regolamento n. 565/80 e l’esportatore, in tutto o in parte, li ritiri dal controllo doganale, si deve ritenere che l’obbligo di esportazione non sia stato rispettato per la quantità interessata, il che implica la perdita, per la stessa quantità, di qualsiasi diritto a restituzione.
46 Si deve assimilare al ritiro dal controllo doganale l’ipotesi cui il giudice del rinvio si riferisce, cioè quella in cui non sia stato soddisfatto l’obbligo di tenere, in conformità alla regolamentazione doganale dell’Unione, una contabilità di magazzino dei prodotti collocati sotto tale controllo. Queste due circostanze hanno infatti la conseguenza di privare le autorità doganali della possibilità di controllare il circuito intrapreso dai prodotti interessati e, conseguentemente, di assicurarsi del rispetto delle condizioni collegate al sistema di pagamento anticipato delle restituzioni all’esportazione.
47 Occorre, pertanto, risolvere la prima parte della seconda questione dichiarando che, in quanto e nei limiti in cui non sia stato soddisfatto l’obbligo di tenere, in conformità alla regolamentazione doganale dell’Unione, una contabilità di magazzino dei prodotti collocati sotto controllo doganale in applicazione dell’art. 4 del regolamento n. 565/80, la prova che merci analoghe per quantità e natura a quelle previste nella dichiarazione di pagamento di un anticipo sono state esportate non è sufficiente perché l’importo della restituzione all’esportazione relativa a tali merci possa essere considerato acquisito nei confronti dell’esportatore.
48 In secondo luogo, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se, nell’ipotesi in cui l’esportatore debba rimborsare, a causa di un inadempimento dell’obbligo di tenere la contabilità di magazzino per i prodotti collocati in regime di deposito doganale, in tutto o in parte, somme percepite a titolo di anticipo su una restituzione all’esportazione, si debba applicare all’importo da rimborsare la maggiorazione del 20% prevista dall’art. 33, n. 1, secondo comma, del regolamento n. 3665/87.
49 Occorre ricordare preliminarmente che, in conformità a detto art. 33, n. 1, secondo comma, del regolamento n. 3665/87, qualora risulti che l’importo dovuto a titolo di restituzione all’esportazione è inferiore a quello che è stato pagato anticipatamente, l’autorità nazionale competente deve intraprendere senza ritardo la procedura finalizzata al pagamento da parte dell’operatore della differenza tra questi due importi aumentata del 20%.
50 Certo, detta disposizione non individua esplicitamente la persona debitrice, eventualmente, della maggiorazione del 20%. Tuttavia, come ha osservato la Commissione europea, soltanto l’esportatore è in rapporto con le autorità competenti. È lui che, in un primo momento, deve presentare, in applicazione dell’art. 25 del regolamento n. 3665/87, una dichiarazione di pagamento e che, prima dell’accettazione della domanda da parte delle autorità competenti, deve, conformemente all’art. 31 di detto regolamento, costituire una cauzione pari all’importo della restituzione come calcolato in tale data, cui viene aggiunta una maggiorazione del 20%. È sempre l’esportatore che, in un secondo momento, deve presentare in forza dell’art. 29 dello stesso regolamento una domanda scritta che, essa sola, autorizza le autorità competenti a versargli anticipatamente la restituzione all’esportazione. Detta formalità supplementare conferisce segnatamente all’esportatore la possibilità, in caso di cambio di destinazione delle merci, di rinunciare totalmente a tale pagamento recuperando in quest’ultimo caso l’integralità della cauzione che egli ha costituito (v. sentenza LFZ Nordfleisch, cit., punti 36 e 40).
51 Dal quarantesimo ‘considerando’ del regolamento n. 3665/87 risulta inoltre che la maggiorazione del 20% è stata prevista al fine di evitare un vantaggio indebito per l’esportatore interessato. Come la Corte ha dichiarato, nei casi in cui si fa applicazione di un regime di prefinanziamento, gli operatori economici beneficerebbero indebitamente di un credito a titolo gratuito qualora successivamente risultasse che la restituzione non doveva essere accordata (sentenza 5 febbraio 1987, causa 288/85, Plange Kraftfutterwerke, Racc. pag. 611, punto 14).
52 Ne deriva che è l’esportatore a doversi assumere la responsabilità delle conseguenze del mancato rispetto degli obblighi che il regime di prefinanziamento delle restituzioni all’esportazione comporta.
53 Indipendentemente dalla responsabilità della persona designata dalle autorità competenti a tenere la contabilità di magazzino dei prodotti collocati in deposito doganale, l’esportatore deve quindi assumersi la responsabilità delle conseguenze dell’inadempimento a siffatto obbligo. A tale proposito, occorre osservare che l’esportatore sceglie liberamente le proprie controparti contrattuali e spetta a lui prendere le precauzioni adeguate, inserendo nei relativi contratti clausole in tal senso o stipulando una polizza assicurativa ad hoc (sentenza 11 luglio 2002, causa C‑210/00, Käserei Champignon Hofmeister, Racc. pag. I‑6453, punto 80).
54 Per giunta e comunque, nella causa principale, in cui le merci sono state depositate in un deposito privato di tipo C, l’obbligo di tenere una contabilità di magazzino incombeva, in conformità all’art. 517, n. 1, del regolamento d’applicazione del codice doganale comunitario, al depositante, il quale, in forza dell’art. 504, n. 1, di detto regolamento si identificava con il depositario e quindi con l’esportatore.
55 Occorre quindi risolvere la seconda parte della seconda questione proposta dichiarando che, nell’ipotesi in cui l’esportatore debba rimborsare, a causa di un inadempimento all’obbligo di tenere la contabilità di magazzino per i prodotti collocati in regime di deposito doganale, in tutto o in parte, somme percepite a titolo di anticipo su una restituzione all’esportazione, si deve applicare all’indebito da rimborsare la maggiorazione del 20% prevista dall’art. 33, n. 1, secondo comma, del regolamento n. 3665/87.
Sulle spese
56 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:
1) Le disposizioni del diritto dell’Unione relative al prefinanziamento delle restituzioni all’esportazione devono essere interpretate nel senso che la tenuta, in conformità alla regolamentazione doganale dell’Unione, di una contabilità di magazzino per i prodotti collocati sotto controllo doganale costituisce una condizione per il pagamento anticipato della restituzione all’esportazione relativa a detti prodotti. Tuttavia, dubbi residui relativi all’esattezza di talune iscrizioni oppure relativi a discordanze nell’ambito di detta contabilità di magazzino possono essere chiariti mediante altri documenti complementari, nei limiti in cui tali documenti siano giudicati soddisfacenti dalle autorità nazionali competenti.
2) Le disposizioni del diritto dell’Unione relative al prefinanziamento delle restituzioni all’esportazione devono essere interpretate nel senso che:
– in quanto e nei limiti in cui non sia stato soddisfatto l’obbligo di tenere, in conformità alla regolamentazione doganale dell’Unione, una contabilità di magazzino dei prodotti collocati sotto controllo doganale, la prova che merci analoghe per quantità e natura a quelle previste nella dichiarazione di pagamento di un anticipo sono state esportate non è sufficiente perché l’importo della restituzione all’esportazione relativa a tali merci possa essere considerato acquisito nei confronti dell’esportatore;
– nell’ipotesi in cui l’esportatore debba rimborsare, a causa di un inadempimento all’obbligo di tenere la contabilità di magazzino per i prodotti collocati in regime di deposito doganale, in tutto o in parte, somme percepite a titolo di anticipo su una restituzione all’esportazione, si deve applicare all’indebito da rimborsare la maggiorazione del 20% prevista dall’art. 33, n. 1, secondo comma, del regolamento (CEE) della Commissione 27 novembre 1987, n. 3665, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli, come modificato, segnatamente, dal regolamento (CEE) della Commissione 30 giugno 1993, n. 1708.
Firme
* Lingua processuale: il francese.
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