Sentenza della Corte (Settima Sezione) 7 aprile 2011 – Commissione / Irlanda
(causa C‑431/10)
«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 2005/85/CE – Diritto d’asilo – Procedure ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato – Norme minime – Omessa trasposizione completa entro il termine impartito»
Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 258 TFUE; direttiva del Consiglio 2005/85) (v. punti 10-15)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato – Omessa adozione, entro il termine previsto, delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 1º dicembre 2005, 2005/85/CE, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato (GU L 326, pag. 13).
Dispositivo
1)
L’Irlanda, non avendo adottato, entro il termine impartito, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 1° dicembre 2005, 2005/85/CE, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 43 di tale direttiva.
2)
L’Irlanda è condannata alle spese.
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