Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 15 marzo 2012 —
Commissione / Germania
(causa C‑574/10)
«Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2004/18/CE — Appalti pubblici di servizi — Servizi di architettura e di ingegneria — Prestazioni di studio, di progettazione e di supervisione relativi al progetto di rinnovo di un edificio pubblico — Realizzazione del progetto in varie fasi per ragioni di bilancio — Valore dell’appalto»
Ravvicinamento delle legislazioni — Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi — Direttiva 2004/18 — Appalti pubblici di servizi — Nozione [Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/18, artt. 2, 7 b), 9, 20 e 23‑55] (v. punti 37, 41‑52 e dispositivo)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Violazione degli articoli 2, 9 e 20, in combinato disposto con gli articoli da 23 a 55, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114) — Attribuzione, da parte del comune di Niedernhausen, senza provvedere a un bando di gara a livello dell’Unione, ad un ufficio di ingegneri di una serie di servizi di architettura attinenti ad uno stesso progetto di costruzione — Separazione del servizio attribuito — Determinazione del valore dell’appalto.
Dispositivo
1)
A seguito dell’attribuzione, da parte del comune di Niedernhausen, di un appalto di servizi di architettura relativi al rinnovo di un edificio pubblico denominato «Autalhalle», sito nel territorio del comune medesimo, il cui valore era superiore al limite fissato nell’articolo 7, lettera b), della direttiva 2004/18/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, senza aver indetto un bando di gara a livello dell’Unione europea, la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 2, 9 e 20, in combinato disposto con gli articoli da 23 a 53, della direttiva medesima.
2)
La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.
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