Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 27 ottobre 2011 – Commissione / Grecia
(causa C‑601/10)
«Inadempimento di uno Stato – Direttive 92/50/CEE e 2004/18/CE – Appalti pubblici di servizi – Servizi complementari di registrazione catastale e di pianificazione urbanistica – Procedura negoziata non preceduta dalla pubblicazione di un bando di gara»
1. Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Riconoscimento dell’inadempimento da parte dello Stato membro interessato – Irrilevanza (Art. 258 TFUE) (v. punto 28)
2. Ravvicinamento delle legislazioni – Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi – Direttive 92/50 e 2004/18 – Deroghe alle norme comuni – Interpretazione restrittiva – Esistenza di circostanze eccezionali – Onere della prova [Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, 2004/18, art. 31, punto 4, lett. a); direttiva del Consiglio 92/50, art. 11, n. 3, lett. e)] (v. punti 32-33)
3. Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 258 TFUE) (v. punto 40)
4. Stati membri – Obblighi – Attuazione delle direttive – Inadempimento – Giustificazione basata sull’ordinamento giuridico interno – Inammissibilità (Art. 258 TFUE) (v. punto 41)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato – Violazione degli artt. 8 e 11, n. 3, della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi (GU L 209, pag. 1), nonché degli artt. 20 e 31, n. 4, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114) – Aggiudicazione di un appalto senza previa pubblicazione di un bando di gara – Contratto riguardante servizi complementari di registrazione catastale e urbanistica – Comuni di Vasilika, Kassandra, Egnatia e Arethousa.
Dispositivo
1)
La Repubblica ellenica, avendo stipulato, con la procedura negoziata e senza previa pubblicazione di un bando di gara, contratti di appalti pubblici aventi ad oggetto servizi complementari di registrazione catastale e di pianificazione urbanistica non compresi nel contratto iniziale concluso dai comuni di Vasilika, Kassandra, Egnatia e Arethousa, ha violato gli obblighi che le incombono in forza degli artt. 8 e 11, n. 3, della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 1997, 97/52/CE, nonché gli artt. 20 e 31, n. 4, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.
2)
La Repubblica ellenica è condannata alle spese.
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