Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 29 marzo 2012 —
Commissione / Svezia
(causa C‑607/10)
«Inadempimento di uno Stato — Ambiente — Direttiva 2008/1/CE — Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento — Condizioni di autorizzazione degli impianti esistenti — Obbligo di garantire la gestione di tali impianti in conformità a quanto prescritto dalla direttiva»
Ricorso per inadempimento — Esame della fondatezza da parte della Corte — Situazione da prendere in considerazione — Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 258 TFUE) (v. punto 23)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Violazione dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (GU L 24, pag. 8) — Condizioni di autorizzazione degli impianti esistenti — Obbligo di garantire che detti impianti siano gestiti in conformità a quanto prescritto dalla direttiva.
Dispositivo
1)
Il Regno di Svezia, non avendo adottato le misure necessarie affinché le autorità competenti provvedessero, con autorizzazioni rilasciate in conformità agli articoli 6 e 8 della direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (versione codificata) oppure, in modo idoneo, mediante il riesame delle condizioni e, eventualmente, la loro attualizzazione, a che tutti gli impianti esistenti fossero gestiti in conformità a quanto prescritto dagli articoli 3, 7, 9, 10, 13, 14, lettere a) e b), nonché 15, paragrafo 2, di detta direttiva, non ha adempiuto gli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 5, paragrafo 1, della medesima.
2)
Il Regno di Svezia è condannato alle spese.
Full & Egal Universal Law Academy