13.3.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 63/33
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Italia) il 4 gennaio 2010 — Azienda Agro-Zootecnica Franchini s.a.r.l. ed Eolica di Altamura s.r.l./Regione Puglia
(Causa C-2/10)
2010/C 63/54
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Parti nella causa principale
Ricorrenti: Azienda Agro-Zootecnica Franchini s.a.r.l. ed Eolica di Altamura s.r.l.
Convenuta: Regione Puglia
Questione pregiudiziale
Se sia compatibile con il diritto comunitario, ed in particolare con i principi desumibili dalle direttive 2001/77/CE (1) e 2009/28/CE (2) (in materia di energie rinnovabili) e dalle direttive 1979/409/CE (3) e 1992/43/CE (4) (in materia di tutela dell’avifauna e dell’habitat naturale), il combinato disposto dell’art. 1, comma 1226, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dell’art. 5, primo comma, del decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, e dell’art. 2, sesto comma, della legge regionale della Puglia 21 ottobre 2008 n. 31, nella parte in cui vietano in modo assoluto ed indifferenziato di localizzare aerogeneratori non finalizzati all’autoconsumo nei SIC e nelle ZPS costituenti la rete ecologica “NATURA 2000”, in luogo dell’effettuazione di apposita valutazione di incidenza ambientale che analizzi l’impatto del singolo progetto sul sito specifico interessato dall’intervento.
(1) GU L 283, p. 33.
(2) GU L 140, p. 16.
(3) GU L 103, p. 1.
(4) GU L 206, p. 7.
Full & Egal Universal Law Academy