13.3.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 63/39
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) (Regno Unito) l’11 gennaio 2010 — Etimine SA/Secretary of State for Work and Pensions
(Causa C-15/10)
2010/C 63/62
Lingua processuale: l’inglese
Giudice del rinvio
High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court)
Parti
Ricorrente: Etimine SA
Convenuto: Secretary of State for Work and Pensions
Questioni pregiudiziali
1)
Se le classificazioni relative ai borati contestate di cui alla direttiva della Commissione 2008/58 (1) (in prosieguo: il «30o APT») e/o al regolamento della Commissione n. 790/2009 (2) (in prosieguo: il «1o APT») siano invalide per uno o più dei seguenti motivi:
i)
le classificazioni sono state inserite nel 30o APT in violazione di forme sostanziali;
ii)
le classificazioni sono state inserite nel 30o APT in violazione della direttiva 67/548 (3) (in prosieguo: la «DSP») e/o sulla base di manifesti errori di valutazione, in quanto:
a)
la Commissione non ha applicato o non ha applicato in modo corretto il principio della «normale manipolazione o utilizzazione» di cui all’allegato VI alla DSP;
b)
sono stati illegittimamente applicati criteri di valutazione dei rischi;
c)
la Commissione non ha applicato o ha applicato in maniera errata il criterio dell’«adeguatezza», in violazione del punto 4.2.3.3 dell’allegato VI alla DSP;
d)
la Commissione non ha tenuto in debita considerazione la necessità di dati epidemiologici/sull’uomo, e/o
e)
la Commissione ha illegittimamente estrapolato dati relativi a una delle sostanze a base di borato per classificare le altre sostanze a base di borato e/o non ha fornito una motivazione adeguata per tale estrapolazione, in violazione dell’art. 253 CE;
iii)
le classificazioni sono state inserite nel 30o APT in violazione del fondamentale principio di diritto comunitario della proporzionalità.
2)
Se le classificazioni dei borati contestate di cui al 1o APT siano invalide, in quanto
i)
il 1o APT è stato erroneamente adottato utilizzando quale base giuridica la procedura di cui all’art. 53;
ii)
non sono stati applicati i criteri per le nuove classificazioni armonizzate previsti dall’allegato I al regolamento (CE) n. 1278/2008 (4) (in prosieguo: il «regolamento CEI») ed è invece stato erroneamente applicato l’allegato VII al regolamento CEI.
(1) Direttiva della Commissione 21 agosto 2008, 2008/58/CE, recante trentesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 246, pag. 1).
(2) Regolamento (CE) della Commissione 10 agosto 2009, n. 790/2009, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 235, pag. 1).
(3) Direttiva del Consiglio 27 giugno 1967, 67/548/CEE, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU L 196, pag. 1).
(4) Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008, n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).
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