13.3.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 63/40
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Regno Unito) l’11 gennaio 2010 — The Number Ltd, Conduit Enterprises Ltd/Office of Communications e British Telecommunications
(Causa C-16/10)
2010/C 63/63
Lingua processuale: l’inglese
Giudice del rinvio
Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)
Parti
Ricorrenti: The Number Ltd, Conduit Enterprises Ltd
Convenuti: Office of Communications e British Telecommunications PLC
Questioni pregiudiziali
1)
«Se il potere conferito agli Stati membri in forza dell’art. 8, n. 1, della direttiva 2002/22/CE (1) (in prosieguo: la «direttiva servizio universale») in combinato disposto con l’art. 8 della direttiva 2002/21/CE (2) (in prosieguo: la «direttiva quadro»), gli artt. 3, n. 2 e 6, n. 2, della direttiva 2002/20/CE (3) (in prosieguo: la «direttiva autorizzazioni») e l’art. 3, n. 2, della direttiva servizio universale nonché altre norme sostanziali di diritto comunitario, di designare una o più imprese per garantire la fornitura del servizio universale, o diversi elementi del servizio universale, quale definito agli artt. 4, 5, 6 e 7 e 9, n. 2, della direttiva servizio universale, deve essere interpretato nel senso che:
a)
autorizza lo Stato membro, allorquando decide di designare un’impresa ai sensi di tale disposizione, ad imporre a tale impresa unicamente obblighi specifici che prescrivono alla medesima di fornire essa stessa agli utenti finali il servizio universale, o diversi elementi dello stesso, per il quale è stata designata, o
b)
autorizza lo Stato membro, allorquando decide di designare un’impresa ai sensi di tale disposizione, ad assoggettare l’impresa designata ad obblighi specifici, che lo Stato membro ritiene essere i più efficaci, appropriati e proporzionati al fine di garantire la fornitura agli utenti finali del servizio universale o di un elemento di esso, a prescindere dal fatto che tali obblighi impongano o meno all’impresa designata di fornire essa stessa il servizio universale o un elemento del medesimo agli utenti finali.
2)
Se, alla luce dell’art. 3, n. 2, della direttiva servizio universale, le disposizioni sopra citate consentono agli Stati membri, nel caso in cui un’impresa sia designata a norma dell’art. 8, n. 1, della direttiva servizio universale in relazione all’art. 5, n. 1, lett. b), della stessa direttiva (servizio completo di consultazione degli elenchi telefonici), senza che sia richiesto che siffatto servizio venga fornito direttamente agli utenti finali, di imporre obblighi specifici a carico dell’impresa designata, ossia:
a)
di mantenere e aggiornare una banca dati completa di informazioni relative agli abbonati;
b)
di mettere a disposizione di qualsiasi soggetto, che desideri fornire servizi di elenco abbonati o servizi di consultazione accessibili al pubblico, i contenuti di una banca dati completa, a lettura automatizzata, di informazioni relative agli abbonati, aggiornata a scadenze regolari, (indipendentemente dal fatto che tale soggetto intenda o meno fornire agli utenti finali un servizio completo di consultazione elenchi); e
c)
fornire a siffatto soggetto la banca dati a condizioni eque, oggettive, orientate ai costi e non discriminatorie».
(1) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) (GU L 108, pag. 51).
(2) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU L 108, pag. 33).
(3) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/20/CE, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) (GU L 108, pag. 21).
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