27.3.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 80/15
Ricorso presentato il 12 gennaio 2010 — Commissione europea/Repubblica italiana
(Causa C-19/10)
2010/C 80/27
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: P. Oliver e S. Mortoni, agenti)
Convenuta: Repubblica italiana
Conclusioni
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Constatare che la Repubblica italiana, non avendo adottato le misure nazionali per l'attuazione dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 273/2004 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativo ai precursori di droghe, non avendole comunicate alla Commissione in conformità dell'articolo 16 dello stesso regolamento e non avendo adottato le misure nazionali per l'attuazione dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 111/2005 (2) del Consiglio, del 22 dicembre 2004, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi, è venuta meno agli obblighi a cui è tenuta ai sensi regolamenti suindicati.
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Condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese del giudizio.
Motivi e principali argomenti
Il regolamento n. 273/2004 è entrato in vigore il 18 agosto 2005; il regolamento n. 111/2005 è entrato in vigore il 15 febbraio 2005 e si applica dal 18 agosto 2005. Non avendo ricevuto notifica delle disposizioni che l'Italia era tenuta ad adottare a norma dell'articolo 12 del regolamento n. 273/2004 e a norma dell'articolo 31 del regolamento n. 111/2005 e non avendo comunque ricevuto alcuna informazione da parte della Repubblica italiana che possa far ritenere che le misure necessarie siano state effettivamente adottate, la Commissione ritiene che la Repubblica italiana non abbia adottato tali misure e che sia pertanto venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù del regolamento n. 273/2004 e del regolamento n. 111/2005.
(1) GU L 47, p. 1.
(2) GU 2005 L 22, p. 1.
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