27.3.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 80/15
Impugnazione proposta il 14 gennaio 2010 dalla REWE-Zentral AG avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Sesta Sezione) 11 novembre 2009, causa T-150/08, REWE-Zentral AG/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), interveniente: Aldi Einkauf GmbH & Co. OGH
(Causa C-22/10 P)
2010/C 80/28
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: REWE-Zentral AG (rappresentanti: avv.ti M. Kinkeldey e A. Bognár)
Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
1)
annullare la sentenza impugnata del Tribunale di primo grado 11 novembre 2009;
2)
condannare l’ufficio convenuto in primo grado e altra parte nel procedimento di impugnazione a sopportare le spese del presente procedimento e quelle del procedimento dinanzi al Tribunale.
Motivi e principali argomenti
La presente impugnazione è diretta contro la sentenza del Tribunale di primo grado con la quale quest’ultimo ha respinto il ricorso della ricorrente inteso all’annullamento della decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno 15 febbraio 2008, recante rigetto della sua domanda di registrazione del segno denominativo CLINA. Il Tribunale, con la sua sentenza, ha confermato la decisione della commissione di ricorso, secondo cui sussisterebbe un rischio di confusione con il marchio denominativo comunitario anteriore CLINAIR.
Quale motivo di impugnazione viene dedotta la violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (in prosieguo: il «RMC»).
Nel valutare il rischio di confusione, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto, non avendo soppesato in modo completo tutti i fattori rilevanti. Il Tribunale, attraverso la constatazione di un’elevata somiglianza fonetica e visiva tra i segni in conflitto — constatazione anch’essa viziata nella sua genesi da un errore di diritto —, avrebbe giudicato che tale somiglianza non poteva essere neutralizzata dalla differenza concettuale esistente, e sarebbe così incorso anche sotto questo profilo in un errore di diritto. Non sarebbe poi giuridicamente corretto il modo in cui il Tribunale ha valutato il debole carattere distintivo del marchio anteriore. Il Tribunale avrebbe al riguardo applicato in modo giuridicamente errato l’art. 8, n. 1, lett. b), del RMC, violando così il diritto comunitario.
Il Tribunale, in particolare, non avrebbe nemmeno tenuto conto a sufficienza del fatto che i segni a confronto, CLINAIR e CLINA, presenterebbero sostanziali differenze fonetiche e visive, giuridicamente rilevanti, e che il marchio anteriore CLINAIR avrebbe un particolare contenuto semantico, anch’esso giuridicamente rilevante, il quale mancherebbe completamente nel marchio più recente. Il Tribunale non avrebbe del pari tenuto conto del fatto che l’elemento costitutivo «CLIN» presenterebbe un carattere distintivo chiaramente debole, e che pertanto, per ragioni giuridiche, esso potrebbe caratterizzare solo debolmente l’impressione complessiva prodotta dal marchio CLINAIR. Sotto il profilo giuridico, potrebbe perciò non essere sufficiente la sola coincidenza di questo elemento costitutivo per giustificare un rischio di confusione ai sensi dell’art. 8, n. 1, lett. b), del RMC, tanto più che le differenze fonetiche, visive e concettuali esistenti non sarebbero irrilevanti.
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