17.4.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 100/15
Ricorso proposto il 14 gennaio 2010 — Commissione europea/Repubblica portoghese
(Causa C-23/10)
2010/C 100/24
Lingua processuale: il portoghese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentante: A.Caeiros, agente)
Convenuta: Repubblica portoghese
Conclusioni della ricorrente
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Dichiarare che la Repubblica portoghese, in ragione dell’accettazione sistematica, da parte delle sue autorità doganali, di dichiarazioni doganali di immissione in libera pratica di banane fresche, mentre dette autorità erano al corrente o dovevano ragionevolmente essere al corrente del fatto che il peso dichiarato non corrispondeva al peso effettivo delle banane, e in ragione del rifiuto, da parte delle autorità portoghesi, di mettere a disposizione le risorse proprie corrispondenti alla perdita di entrate nonché gli interessi di mora dovuti, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli artt. 68 e segg. del regolamento (CEE) n. 2913/92 (1), dell’art. 290 bis e dell’allegato 38 ter del regolamento (CEE) n. 2454/93 (2), nonché in forza degli artt. 2, 6, 9, 10 e 11 dei regolamenti (CEE, Euratom) n. 1552/89 (3) e (CE, Euratom) n. 1150/2000 (4);
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condannare Repubblica portoghese alle spese.
Motivi e principali argomenti
L’art. 290 bis del regolamento n. 2454/93 prevede quanto segue: «L'esame delle banane del codice NC 0803 00 19 per il controllo della massa netta all'importazione […] deve vertere su un numero minimo di dichiarazioni di immissione in libera pratica pari al 10 % per anno e per ufficio doganale. L'esame delle banane si effettua al momento dell'immissione in libera pratica conformemente alle norme di cui all'allegato 38 ter».
L’allegato 38 ter così prevede: «1. Per l'applicazione dell'articolo 290 bis, le autorità doganali dell'ufficio doganale al quale è stata presentata la dichiarazione per l'immissione in libera pratica di banane fresche determinano la massa netta basandosi su un campione di unità di imballaggio di banane per ciascun tipo di imballaggio e per ciascuna origine (…)».
In considerazione della normativa comunitaria e, in particolare, dell’art. 290 bis e dell’allegato 38 ter del regolamento n. 2454/93, citati supra, che, in quanto tali, costituivano le norme applicabili durante il periodo di cui è causa, la Commissione ritiene che gli argomenti dedotti dalle autorità portoghesi per non mettere a disposizione l’importo delle risorse proprie dovute e degli interessi di mora dovuti in applicazione dell’art. 11 del regolamento n. 1150/2000 non possano essere accolti e che, incontestabilmente, l’art. 290 bis e l’allegato 38 ter, citati supra, fossero assolutamente chiari quanto al peso che deve costituire la base per l’applicazione dei dazi doganali.
L’art. 290 bis e l’allegato 38 ter, citati supra, prevedono inequivocabilmente che sia la «massa netta» — vale a dire, il «peso effettivo» delle banane — a dover essere indicata sulla dichiarazione di immissione in libera pratica delle banane e che sia tale «peso effettivo» che deve, conseguentemente, servire da base per l’applicazione dei dazi doganali.
La Commissione non aveva alcun obbligo giuridico di pubblicare, nella serie C della Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, un avviso agli importatori perché non utilizzassero il peso di 18,14 kg o un peso medio forfettario nella stesura delle dichiarazioni doganali.
Dato che l’art. 290 bis e l’allegato 38 ter, citati supra, erano chiari quanto alla questione del peso di cui tener conto per il calcolo dei dazi doganali, gli operatori economici che lavorano abitualmente nel settore dell’importazione di banane e che, pertanto, sono informati della normativa applicabile a tale attività potevano sapere con estrema facilità che la dichiarazione doganale che essi erano tenuti a presentare doveva vertere sulla «massa netta», vale a dire sul peso effettivo delle banane e non su un peso «commerciale» che costituisce, come è stato dimostrato nella maggior parte dei casi, un peso fittizio.
Le autorità portoghesi non possono invocare un errore da parte della Commissione risultante dall’omessa esecuzione di un eventuale obbligo di avvertire gli Stati membri a seguito di informazioni trasmesse loro da parte delle autorità italiane. Infatti, le autorità doganali portoghesi, che si trovavano sui luoghi dello sdoganamento delle banane importate, avevano, senza alcun dubbio, la possibilità di individuare — senza alcuna informazione da parte della Commissione — che le dichiarazioni doganali non corrispondevano alla realtà, dato che, nella maggior parte dei casi il peso reale era superiore al peso «forfettario» dichiarato. Spettava pertanto esclusivamente alle autorità portoghesi verificare, nell’ambito della loro sfera di azione e di controllo, l’esattezza di tali dichiarazioni.
L’art. 13 del codice doganale comunitario conferisce all’autorità doganale il potere di adottare «tutte le misure di controllo che ritiene necessarie per la corretta applicazione della normativa doganale».
Le autorità portoghesi erano al corrente del fatto che era divenuta prassi corrente per gli operatori economici presentare dichiarazioni doganali di immissione in libera pratica di banane prendendo come base il peso commerciale di 18,14 kg per cassa.
Ciò premesso, dette autorità non possono sostenere che l’art. 290 bis, citato supra, le obbligasse solo a esaminare il 10 % delle dichiarazioni di immissione in libera pratica di banane.
La facoltà accordata alle autorità doganali di effettuare controlli supplementari relativi al perso delle banane oltre il minimo del 10 % imposto dall’art. 290 bis, citato supra, diviene obbligo di effettuare controlli supplementari quando, durante i controlli effettuati, emerge la sussistenza di un rischio di accettazione di dichiarazioni non corrette, in considerazione dell’obiettivo di una efficace tutela delle risorse proprie comunitarie.
Le autorità doganali, quando rilevano che il peso dichiarato non corrisponde al peso effettivo e sussiste un rischio di accettazione di dichiarazioni non corrette, non devono autorizzare l’immissione in libera pratica delle banane senza procedere a un controllo del peso, anche se la percentuale minima di controllo del 10 % è stata già conseguita dall’ufficio doganale nel corso dell’anno di riferimento.
La dichiarazione del peso «forfettario» commerciale è di per sé sufficiente per mettere in discussione il carattere effettivo del peso dichiarato, giustificando, in tal modo, il controllo da parte delle autorità doganali per determinare il peso effettivo.
Spettava agli Stati membri, ai sensi dell’art. 8 della decisione 94/728/CE (5), Euratom e in forza della responsabilità loro propria in materia di riscossione delle risorse proprie comunitarie, prevedere la creazione di un’infrastruttura adeguata al fine di svolgere i controlli necessari perché le banane immesse in libera pratica siano sdoganate correttamente, vale a dire sulla base del loro peso effettivo.
La prassi delle autorità portoghesi consistente nell’accettare sistematicamente dichiarazioni doganali, mentre dette autorità erano al corrente o dovevano ragionevolmente essere al corrente del fatto che il peso dichiarato nella dichiarazione doganale non corrispondeva al peso effettivo delle banane importate, senza procedere a qualsivoglia controllo, nonché il loro rifiuto di assumere la responsabilità in materia quanto alle conseguenze finanziarie per il bilancio comunitario non rispetta né la tutela efficace delle risorse proprie né la giurisprudenza della Corte.
(1) Regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario — GU L 302, pag. 1.
(2) Regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario — GU L 253, pag. 1.
(3) Regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio 29 maggio 1989, n. 1552, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità — GU L 155, pag. 1.
(4) Regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 maggio 2000, n. 1150, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità — GU L 130, pag. 1.
(5) Decisione del Consiglio 31 ottobre 1994, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee — GU L 293, pag. 9.
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