27.3.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 80/16
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel — (Luxembourg) il 18 gennaio 2010 — Heiko Koelzsch/Granducato di Lussemburgo
(Causa C-29/10)
2010/C 80/30
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour d’appel
Parti
Ricorrente: Heiko Koelzsch
Convenuto: Granducato di Lussemburgo
Questione pregiudiziale
Se la norma di conflitto definita dall’art. 6, n. 2, lett. a), della Convenzione di Roma 19 giugno 1980, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (1), che enuncia che il contratto di lavoro è disciplinato dalla legge del paese in cui il lavoratore, in esecuzione del contratto, svolge abitualmente il suo lavoro, debba essere interpretata nel senso che, nell’ipotesi in cui il lavoratore esegua la prestazione lavorativa in diversi paesi, ma ritorni sistematicamente in uno di essi, questo paese debba essere considerato come quello dove il lavoratore svolge abitualmente il suo lavoro.
(1) Convenzione di Roma del 1980, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980 (GU 1980, L 266, pag. 1).
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