1.5.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 113/16
Ricorso proposto il 20 gennaio 2010 — Commissione europea/Regno di Danimarca
(Causa C-33/10)
2010/C 113/24
Lingua processuale: il danese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Alcover San Pedro e H. Støvlbæk, agenti)
Convenuto: Regno di Danimarca
Conclusioni della ricorrente
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dichiarare che il Regno di Danimarca, non avendo adottato tutte le misure necessarie per assicurare che tutte le autorizzazioni fossero riesaminate e, se del caso, aggiornate entro il 30 ottobre 2007, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’art. 5, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 gennaio 2008, 2008/1/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (1).
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condannare il Regno di Danimarca alle spese.
Motivi e principali argomenti
L’art. 5, n. 1, della direttiva impone agli Stati membri di adottare misure per attuare una procedura di autorizzazione e/o riesame per gli impianti esistenti entro il 30 ottobre 2007. Tale termine si applica senza eccezioni e, pertanto, ai sensi della direttiva, gli Stati membri non possono invocare circostanze particolari per giustificare il mancato rispetto di tale obbligo.
Non è sufficiente che in Danimarca siano state adottate misure affinché tutti i casi in sospeso quanto al soddisfacimento dell’art. 5, n. 1, della direttiva possano essere definiti entro la fine del 2009. Neppure i ritardi dovuti alla riforma comunale del 1o gennaio 2007 possono essere considerati rilevanti al fine di valutare se la Danimarca abbia rispettato gli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 5, n. 1. Il termine stabilito per mettere a norma gli impianti scadeva il 30 ottobre 2007 ed è stato comunicato agli Stati membri già con lettera del 22 settembre 2005. La Danimarca ha avuto in tal modo vari anni per adottare le misure necessarie al fine di conformarsi alla direttiva.
La Danimarca non ha contestano il mancato rispetto delle condizioni di autorizzazione degli impianti esistenti. Essendo quindi pacifico che un numero non irrilevante degli otto impianti danesi ha continuato ad essere esercíto senza autorizzazione ai sensi delle disposizioni della direttiva, la Danimarca ha violato l’art. 5, n. 1, della direttiva.
(1) GU L 24, pag. 8.
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