27.3.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 80/17
Ricorso proposto il 22 gennaio 2010 — Commissione europea/Regno del Belgio
(Causa C-36/10)
2010/C 80/32
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Sipos e J.-B. Laignelot, agenti)
Convenuto: Regno del Belgio
Conclusioni della ricorrente
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Constatare che non avendo adottato tutte le misure per trasporre correttamente l’art. 12, n. 1, secondo comma della direttiva del Consiglio 9 dicembre 1996, n. 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (1), come modificata con direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2003 (2), n. 2003/105/CEE, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi derivantigli in forza di tale direttiva;
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condannare il Regno del Belgio alle spese.
Motivi e principali argomenti
Con il presente ricorso, la Commissione europea sostiene che il convenuto non ha dato corretta attuazione alle disposizioni di cui all’art. 12, n. 1, secondo comma della direttiva 96/82/CE nella regione di Bruxelles capitale. Al fine di prevenire incidenti rilevanti e limitare le conseguenze di siffatti incidenti, tale disposizione crea infatti, per gli Stati membri, l’obbligo di vigilare affinché la politica di destinazione o di utilizzo dei suoli tenga conto della necessità a lungo termine di mantenere opportune distanze tra gli stabilimenti di cui alla presente direttiva da un lato, e le zone residenziali, le zone frequentate dal pubblico, le zone destinate agli svaghi di cui all’art. 12 della stessa direttiva, dall’altro. Orbene, da un’analisi delle disposizioni trasmesse dalle autorità di Bruxelles, risulterebbe che tali disposizioni riguarderebbero soltanto il procedimento di concessione dei permessi di costruzione o di lottizzazione, che è necessariamente una tappa successiva all’elaborazione della politica di destinazione o utilizzazione dei suoli. Pertanto, le misure regionali sarebbero incomplete in quanto non verterebbero sull’insieme del procedimento di definizione e di attuazione di tale politica.
(1) GU 1997, L 10, pag. 13.
(2) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2003, 2003/105/CE, che modifica la direttiva del Consiglio 96/82/CE sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (GU L 345, pag. 97).
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